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Legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione

Ticino · 550.400 · statute

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Contents: 35 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Campo d’applicazione
  3. Art. 3 Delega di compiti di sicurezza di minima importanza
  4. Art. 4 Delega dei compiti di controllo
  5. Art. 5 a) disposizioni generali
  6. Art. 6 b) disposizioni esecutive
  7. Art. 7 Obbligo d’autorizzazione
  8. Art. 8 Tipi di autorizzazioni
  9. Art. 9 Funzione del rappresentante responsabile
  10. Art. 10 Personale di altri Cantoni
  11. Art. 11 Agenzia
  12. Art. 12 Rappresentante responsabile
  13. Art. 13 Agente di sicurezza o investigatore privato
  14. Art. 14 Rifiuto dell’autorizzazione
  15. Art. 15 Procedura di rilascio
  16. Art. 16 Durata e validità
  17. Art. 17 Estinzione
  18. Art. 18 Revoca
  19. Art. 19 Doveri in relazione alle autorità
  20. Art. 20 Rapporto con terzi
  21. Art. 21 Primo intervento
  22. Art. 22 Perquisizione personale
  23. Art. 23 Armi ed equipaggiamento
  24. Art. 24 Tessera di legittimazione
  25. Art. 25 Tessera di riconoscimento
  26. Art. 26 Uniformi, emblemi e veicoli
  27. Art. 27 Punibilità
  28. Art. 28 Contravvenzioni
  29. Art. 29 Competenza
  30. Art. 30 Ricorso
  31. Art. 31 Competenze del Consiglio di Stato
  32. Art. 32 Obbligo di notifica da parte delle autorità
  33. Art. 33 Validità delle autorizzazioni in vigore
  34. Art. 34 Abrogazione
  35. Art. 35 Entrata in vigore

35 provisions

Art. 1 Scopo

La presente legge disciplina le prestazioni di compiti di sicurezza e di investigazione effettuate da privati o imprese che esercitano nel Cantone, su incarico di privati, riservato l’art. 3.

Art. 2 Campo d’applicazione

1Con compiti di sicurezza e investigazione si intende che sottostanno in particolare alla presente legge le seguenti attività: a) sorveglianza e controlli; b) gestione del traffico e/o della circolazione stradale; c) protezione di persone o beni; d) trasporti securizzati di persone, beni o valori; e) investigazione; f) gestione di centrali d’allarme con sorveglianza audio e/o video. 2Non sottostanno alla presente legge le prestazioni di: a) gestione di centrali d’allarme senza sorveglianza audio e/o video; b) servizio cassa e controllo biglietti; c) circolazione stradale di minima importanza; d) assistenza al pubblico o alla clientela. 3Il Dipartimento è competente per decidere in caso di dubbio circa l’assoggettamento alla presente legge. 4Sono ammesse unicamente le attività di investigazione assunte su incarico di privati. Rimangono riservate le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).

Art. 3 Delega di compiti di sicurezza di minima importanza

Il Consiglio di Stato determina i compiti di sicurezza di minima importanza che l’ente pubblico può delegare a privati, autorizzati ai sensi della presente legge.

Art. 4 Delega dei compiti di controllo

1Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo: a) alle polizie comunali; b) alla commissione paritetica. 2I compiti di controllo demandati alla commissione paritetica sono definiti dalla delega conferita dal Servizio. 3I compiti di controllo demandati alle polizie comunali sono definiti dal regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012. Capitolo secondo Banca dati Banca dati

Art. 5 a) disposizioni generali

1Il Consiglio di Stato istituisce una banca dati cantonale delle persone che richiedono l’autorizzazione ad esercitare attività di sicurezza e investigazioni. 2Il Dipartimento è competente per la gestione della banca dati relativa alle attività private di sicurezza e/o di investigazione e regola l’accesso degli utilizzatori appartenenti all’amministrazione cantonale. 550.400 3Lo scopo della banca dati è il controllo dell’adempimento dei requisiti della presente legge da parte delle persone e delle società che operano nel settore della sicurezza e dell’investigazione privata, al fine di garantire la sicurezza pubblica. 4La banca dati contiene dati personali necessari all’adempimento dei compiti legali di cui al cpv. 3, inclusi dati meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi alla formazione ricevuta, alle sanzioni penali e amministrative, ai provvedimenti disciplinari e alle condizioni finanziarie. 5I dati trattati possono essere conservati soltanto finché è necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo fino a dopo 10 anni dallo scadere dell’autorizzazione. 6Per quanto non disciplinato dalla legge o dal regolamento fanno stato le disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati.

Art. 6 b) disposizioni esecutive

1Il Consiglio di Stato disciplina i particolari relativi alla banca dati, segnatamente: a) designa l’organo responsabile per il trattamento dei dati; b) le categorie di dati personali elaborati; c) i diritti di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari; d) l’archiviazione e la distruzione dei dati. 2L’organo responsabile per la banca dati relativa alle attività private di sicurezza e investigazione è il Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della polizia cantonale. Gli altri servizi della polizia cantonale possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti e previa autorizzazione dell’organo responsabile. Capitolo terzo Autorizzazioni Sezione 1 In generale

Art. 7 Obbligo d’autorizzazione

1Le attività di sicurezza e di investigazione di cui all’art. 2 cpv. 1, svolte da persone giuridiche o persone fisiche nel Cantone Ticino, sono soggette a preventiva autorizzazione. 2Soggiace all’obbligo di autorizzazione anche chi, a livello operativo, impartisce ordini o gestisce l’organizzazione di agenti che esercitano attività di sicurezza o di investigazione sottoposte ad autorizzazione.

Art. 8 Tipi di autorizzazioni

1Il Dipartimento rilascia le seguenti autorizzazioni: a) agenzia di sicurezza e/o investigazione; b) direzione di un’agenzia; c) agenti di sicurezza o investigatori privati che operano alle dipendenze di un’agenzia; d) esercizio di attività svolte a titolo indipendente. 2L’impiego di cani di intervento, i cui requisiti minimi sono fissati nel regolamento, è soggetto unicamente ad una notifica preventiva.

Art. 9 Funzione del rappresentante responsabile

1Il rappresentante responsabile è la persona fisica di riferimento nei confronti dell’autorità, alla quale è rilasciata l’autorizzazione di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. b). 2Ogni agenzia di sicurezza e/o di investigazione deve disporre di un rappresentante responsabile, formato ai sensi degli art. 17 e 20 del regolamento. 3Egli può essere responsabile di una sola persona giuridica, società di persone o ditta individuale attiva nel campo delle attività di sicurezza e/o di investigazione, salvo eccezioni pronunciate dall’autorità designata dal Consiglio di Stato. 4Gli obblighi specifici che spettano al rappresentante responsabile sono definiti nel regolamento.

Art. 10 Personale di altri Cantoni

1Le persone giuridiche e fisiche provenienti da un altro Cantone che intendono esercitare sul territorio cantonale attività di cui all’art. 2 cpv. 1 devono notificarsi al Dipartimento. 2A coloro che provengono da un Cantone in cui non è richiesta nessuna autorizzazione possono essere imposti oneri o condizioni supplementari. 3Rimangono riservate le disposizioni della legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI). 550.400 Sezione 2 Presupposti per l’autorizzazione

Art. 11 Agenzia

Un’agenzia può ottenere un’autorizzazione d’esercizio se: a) dispone di un’assicurazione per la responsabilità civile professionale le cui prestazioni minime sono fissate nel regolamento; b) è iscritta a registro di commercio cantonale; c) dispone di una sede principale nel Cantone Ticino o una sede principale in Svizzera con una succursale in Ticino; d) ha designato un rappresentante responsabile al quale è stato conferito il potere di rappresentare la società.

Art. 12 Rappresentante responsabile

Può ottenere un’autorizzazione a dirigere un’impresa o una succursale chi: a) è di nazionalità svizzera o cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea rispettivamente dell’Associazione europea di libero scambio, o titolare di un permesso di domicilio da almeno 2 anni; b) svolge l’attività professionale nell’impresa ed ha diritto di firma iscritto nel Registro di commercio; c) ha l’esercizio dei diritti civili; d) è persona di buona condotta e garantisce un’attività irreprensibile; e) ha seguito e terminato con successo la formazione prevista dal regolamento ed è in possesso del certificato che lo abilita all’esercizio della professione; f) non vi sono motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 14.

Art. 13 Agente di sicurezza o investigatore privato

1Può ottenere un’autorizzazione ad esercitare l’attività di agente di sicurezza o di investigatore privato, dipendente o indipendente, chi: a) è di nazionalità svizzera o cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea rispettivamente dell’Associazione europea di libero scambio, o titolare di un permesso di domicilio; b) ha l’esercizio dei diritti civili; c) è persona di buona condotta e garantisce un’attività irreprensibile; d) ha seguito e terminato con successo la formazione prevista dal regolamento ed è in possesso del certificato che lo abilita all’esercizio della professione; e) non vi sono motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 14. 2Chi esercita a titolo indipendente, oltre ai requisiti di cui al capoverso 1, deve disporre di un’assicurazione per la responsabilità civile professionale le cui prestazioni minime sono fissate nel regolamento. 3All’agente di sicurezza o all’investigatore privato dipendente che si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni può essere rilasciata un’autorizzazione della durata massima di un anno. L’eventuale rinnovo è subordinato alla diminuzione della situazione debitoria almeno del 10%.1 4Nel caso in cui questa percentuale non sia raggiunta, il Dipartimento può eccezionalmente rinnovare l’autorizzazione per la durata di un anno se vi sono validi e comprovati motivi.2

Art. 14 Rifiuto dell’autorizzazione

1L’autorizzazione è rifiutata a chi: a) in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, è iscritto nel casellario giudiziale, fintanto che l’iscrizione non sia cancellata; b) dà motivo di ritenere che potrebbe esporre a pericolo sé stesso o terzi; c) è sotto curatela generale o è rappresentato da un mandatario designato con mandato precauzionale; d) per i suoi precedenti, non presenta sufficienti garanzie per un corretto adempimento delle sue attività. 1 Cpv. introdotto dalla L 15.4.2025; in vigore dal 15.7.2025 - BU 2025, 145. 2 Cpv. introdotto dalla L 15.4.2025; in vigore dal 15.7.2025 - BU 2025, 145. 3 Art. modificato dalla L 15.4.2025; in vigore dal 15.7.2025 - BU 2025, 145. 550.400 2L’autorizzazione è inoltre rifiutata al rappresentante responsabile, all’agente di sicurezza indipendente e all’investigatore privato indipendente che sono falliti o si trovano in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni.

Art. 15 Procedura di rilascio

1L’autorizzazione è rilasciata, su istanza, dal Dipartimento competente. 2Per il rilascio dell’autorizzazione è riscossa una tassa. 3Il Dipartimento può sospendere la procedura di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione qualora a nome del richiedente risultino ancora pendenti delle fatture inerenti la presente legge.

Art. 16 Durata e validità

1L’autorizzazione è valida 3 anni e non è trasferibile. 2Su richiesta può essere rinnovata purché i presupposti per il rilascio siano adempiuti e non vi siano motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 14. 3Il Dipartimento competente può rilasciare delle autorizzazioni di durata inferiore a 3 anni. Sezione 3 Revoca ed estinzione dell’autorizzazione

Art. 17 Estinzione

L’autorizzazione si estingue: a) con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica; b) con la rinuncia del titolare; c) con la revoca definitiva.

Art. 18 Revoca

1Il Dipartimento revoca temporaneamente o definitivamente l’autorizzazione a chiunque: a) non soddisfi più alle condizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione; b) contravviene ripetutamente o in modo grave alle norme della presente legge, del regolamento o del contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale in vigore nel settore; c) in qualità di titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a), b) e d), non sia in regola con il pagamento delle imposte cantonali, comunali e alla fonte nonché con il pagamento degli oneri sociali AVS/AI/IPG, SUVA, LPP, indennità per perdita di guadagno in caso di malattia, pensionamento anticipato e contributi professionali prescritti dalla legge o da specifici obblighi nell’ambito del settore economico della ditta; d) in qualità di titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a) e b), non applichi una comprovata parità salariale fra uomo e donna. 2Il Dipartimento può inoltre revocare l’autorizzazione all’impresa di sicurezza e/o di investigazione qualora uno o più dipendenti violino gravemente o ripetutamente le norme di legge e di regolamento applicabili. 3Il Dipartimento comunica ai terzi interessati la decisione di revoca. Capitolo quarto Obblighi dei titolari di un’autorizzazione

Art. 19 Doveri in relazione alle autorità

1Il titolare di un’autorizzazione deve: a) annunciare alla polizia cantonale la lesione o la messa in pericolo di beni giuridicamente importanti qualora il suo intervento si riveli necessario; b) informare su richiesta la polizia sulle misure di intervento adottate o previste; c) evitare di ostacolare le azioni della polizia, di enti di primo soccorso o di altre autorità; essi sono tenuti a collaborare con le autorità di polizia; d) mantenere il segreto sulle constatazioni effettuate in relazione alle attività della polizia; e) trasmettere alla polizia cantonale qualunque oggetto e/o informazione che potrebbe avere rilevanza penale; f) identificarsi per il tramite della tessera di legittimazione e la tessera di riconoscimento qualora richiesto. 2Qualora determinate investigazioni private interferiscano nell’esercizio delle funzioni dell’autorità giudiziaria o di polizia, il Ministero pubblico può esigere, mediante decreto sommariamente motivato, che l’investigatore privato interrompa la sua indagine. 550.400

Art. 20 Rapporto con terzi

1La facoltà di intervento su terze persone è riservata esclusivamente agli agenti di sicurezza autorizzati ai sensi della legge. 2L’agente o l’investigatore privato, su richiesta, deve definire la sua identità e precisare alla persona in questione che ha facoltà di opporre un rifiuto, in particolar modo alle misure di controllo d’identità e di perquisizione personale. 3A chiunque non sia in possesso della necessaria autorizzazione è fatto divieto di adottare un comportamento atto ad indurre terze persone a credere che egli stia esercitando delle attività soggette ad autorizzazione. In caso di dubbio decide il Servizio.

Art. 21 Primo intervento

1Nell’esercizio delle loro attività, gli agenti di sicurezza, gli investigatori come pure i dirigenti delle imprese di sicurezza rispettano il monopolio della forza pubblica. 2Essi non possono ricorrere all’esecuzione diretta tranne che nei casi seguenti, rispettando il principio della proporzionalità: a) legittima difesa o stato di necessità esimente conformemente alle disposizioni del Codice penale svizzero; b) esercizio del diritto di domicilio; c) arresto provvisorio ai sensi dell’articolo 218 del Codice di procedura penale; d) interventi con consenso esplicito o tacito degli interessati, quali controlli di veicoli o di effetti personali o perquisizioni corporali, in occasione di grandi manifestazioni; e) interventi minori nel quadro di compiti delegati da collettività pubbliche.

Art. 22 Perquisizione personale

1Gli agenti di sicurezza autorizzati che hanno seguito la formazione specifica possono perquisire persone che si presentano ai controlli d’ingresso di impianti sportivi, locali o altri luoghi presidiati a questo scopo dagli agenti. 2Le perquisizioni, volte in particolare all’accertamento del porto abusivo di, armi, munizioni, esplosivi, pezzi pirotecnici ed altri oggetti pericolosi, sono eseguite su tutto il corpo, comprese le parti intime, da persone dello stesso sesso della persona perquisita, nel rispetto del principio della proporzionalità. 3Gli oggetti di cui al capoverso 2 sono immediatamente trattenuti dal personale delle agenzie private di sicurezza. 4La polizia cantonale è informata senza indugio e procede per quanto di sua competenza.

Art. 23 Armi ed equipaggiamento

1Il Consiglio di Stato stabilisce le attività per le quali può essere richiesto il permesso di porto d’armi nonché le prescrizioni in materia di armi e equipaggiamento. 2Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale sulle armi. Capitolo quinto Aspetto esteriore

Art. 24 Tessera di legittimazione

1Oltre all’autorizzazione, il richiedente riceve una tessera di legittimazione ufficiale. 2Scaduta l’autorizzazione i titolari sono obbligati a restituire la tessera all’autorità competente. 3Gli agenti di sicurezza, nell’esercizio della loro attività, sono obbligati ad avere sempre con sé la tessera ufficiale e a portarla in maniera visibile. 4Non soggiacciono all’obbligo di portare la tessera in maniera visibile gli agenti di sicurezza e gli investigatori, in civile, qualora svolgono attività di protezione di persone o di investigazione e raccolta di informazioni, nella misura in cui delle esigenze di servizio lo impongano.

Art. 25 Tessera di riconoscimento

Le agenzie di sicurezza e/o investigazione devono fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento che permetta di identificare per quale agenzia un agente o un investigatore stia esercitando.

Art. 26 Uniformi, emblemi e veicoli

1L’immagine delle imprese di sicurezza e/o investigazione e l’aspetto dei loro agenti dev’essere chiaramente distinguibile rispetto alle autorità e istituzioni statali. In particolare: 550.400 a) le uniformi, gli stemmi, gli emblemi, le tessere di riconoscimento e i veicoli delle imprese di sicurezza devono distinguersi chiaramente da quelli della polizia; b) le imprese di sicurezza e/o investigazione e i loro impiegati devono astenersi dall’uso, per designarsi, del termine «polizia» o di qualunque derivato da questo sostantivo. 2Il preventivo preavviso del Dipartimento è d’obbligo e vincolante. Capitolo sesto Sanzioni e procedura di ricorso

Art. 27 Punibilità

Sono punibili ai sensi della presente legge: a) il rappresentante responsabile ai sensi dell’art. 9; b) gli agenti di sicurezza, gli investigatori e gli indipendenti; c) coloro che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, esercitano delle attività che soggiacciono alla presente legge; d) coloro che impiegano personale per esercitare attività che soggiacciono alla presente legge senza che questi siano in possesso della necessaria autorizzazione.4

Art. 28 Contravvenzioni

1È punibile con una multa di almeno 50 franchi fino ad un massimo di 20’000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle norme della legge o del regolamento.5 2L’importo minimo per chi esercita, senza autorizzazione, delle attività che richiedono un’autorizzazione conformemente alla presente legge è fissato a 500 franchi. 3L’importo minimo per il rappresentante responsabile che contravviene ai suoi obblighi è fissato a 2’000 franchi. 4Sono applicabili le disposizioni del Codice penale svizzero relative alle contravvenzioni. 5Il tentativo, l’istigazione e la complicità sono punibili.

Art. 29 Competenza

Le infrazioni sono perseguite dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Art. 30 Ricorso

1Contro le decisioni prese dal Dipartimento in applicazione della presente legge è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm). 2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 3I ricorsi di cui ai capoversi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo. Capitolo settimo Disposizioni finali e transitorie

Art. 31 Competenze del Consiglio di Stato

Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze: a) designare il Dipartimento o le unità amministrative competenti per l’applicazione della presente legge; b) individuare eventuali definizioni delle attività di sicurezza e di investigazione; c) regolamentare le modalità d’impiego di dispositivi di segnalazione, segnatamente di quelli installati su autoveicoli; d) approvare l’uso delle uniformi e degli emblemi per i componenti di organizzazioni al beneficio dell’autorizzazione; e) stabilire eventuali limitazioni in ambito di pubblicità; f) determinare le tasse relative all’autorizzazione; g) regolamentare ulteriori prescrizioni relative alla tessera di legittimazione e di riconoscimento, segnatamente il contenuto; h) designare il Dipartimento o le unità amministrative competenti per stabilire i requisiti minimi di formazione scolastica e professionale; 4 Lett. introdotta dalla L 15.4.2025; in vigore dal 15.7.2025 - BU 2025, 145. 5 Cpv. modificato dalla L 15.4.2025; in vigore dal 15.7.2025 - BU 2025, 145. 550.400 i) prevedere eventuali eccezioni temporanee all’obbligo di formazione per il rappresentante responsabile; l) emanare ulteriori norme concernenti la formazione professionale, di base e continua.

Art. 32 Obbligo di notifica da parte delle autorità

1Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della presente legge. 2Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento. 3Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento le sentenze e i decreti cresciuti in giudicato riguardanti i comportamenti illegali.

Art. 33 Validità delle autorizzazioni in vigore

Le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge restano valide alle condizioni fissate in occasione del loro rilascio e fino alla loro scadenza o alla loro estinzione.

Art. 34 Abrogazione

La legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell’8 novembre 1976 è abrogata.

Art. 35 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. 2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore6. Pubblicata nel BU 2021, 33. 6 Entrata in vigore: 1° giugno 2021 - BU 2021, 33.

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