Art. 41 Disposizioni esecutive
Il Consiglio di Stato emana tramite regolamento le disposizioni di applicazione della presente legge.
Ticino · 431.100 · statute
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Il Consiglio di Stato emana tramite regolamento le disposizioni di applicazione della presente legge.
Le richieste presentate dopo l’entrata in vigore della presente legge e del suo regolamento di applicazione sono rette dal nuovo diritto.
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.16 Pubblicata nel BU 2015, 184. 16 Entrata in vigore: 1° giugno 2015 - BU 2015, 184.