Art. 1
Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla costituzione della “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera Italiana” con sede a Lugano.
Ticino · 444.100 · decree
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Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla costituzione della “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera Italiana” con sede a Lugano.
È stanziato un credito di fr. 75'000.-- da iscrivere nel conto degli investimenti del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per la partecipazione del Cantone al capitale in dotazione della Fondazione.
1Il Cantone versa alla Fondazione un sussidio forfetario annuo, quale contributo agli oneri dell’orchestra. 2Il sussidio forfetario è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato.
Il Cantone può inoltre garantire un ulteriore sussidio in caso di sviluppo dell’attività o di eventuali deficit.
Il Cantone garantisce inoltre un ulteriore margine di fr. 400’000.- nel caso di sviluppo dell’attività o di eventuali deficit.
La spesa è da iscrivere nella gestione corrente del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.
La “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera Italiana” è esente da qualsiasi imposta cantonale e comunale.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.5 Pubblicato nel BU 1990, 395 1 Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386. 2 Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133. 3 Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133; precedente modifica: BU 2005, 57. 4 Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386. 5 Entrata in vigore: 14 dicembre 1990 – BU 1990, 395.