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Regolamento sul coordinamento delle procedure

Ticino · 701.310 · regulation

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Contents: 5 provisions
  1. Art. 1 Oggetto
  2. Art. 2 Competenze
  3. Art. 3 Istruzioni per mancato appianamento delle divergenze
  4. Art. 4 Coordinamento preventivo
  5. Art. 5 Entrata in vigore

5 provisions

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord).

Art. 2 Competenze

1Il Dipartimento del territorio esercita i compiti che gli assegna il presente regolamento. 2L’Ufficio delle domande di costruzione è l’istanza cantonale ai sensi dell’articolo 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991. 3La Divisione delle costruzioni è l’istanza cantonale ai sensi dell’articolo 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella della legge sulle strade del 23 marzo 1983. 4La Sezione dello sviluppo territoriale svolge il coordinamento ed allestisce la decisione del Consiglio di Stato nei casi di cui all’articolo 10 Lcoord.

Art. 3 Istruzioni per mancato appianamento delle divergenze

L’Ufficio giuridico allestisce per il Dipartimento del territorio le istruzioni all’autorità direttrice di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera b Lcoord.

Art. 4 Coordinamento preventivo

Tutti i servizi cantonali che esercitano compiti di incidenza territoriale informano la Sezione dello sviluppo territoriale sui singoli progetti che intendono realizzare, già nella fase preliminare.

Art. 5 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente1. Pubblicato nel BU 2023, 387. 1 Entrata in vigore: 15 dicembre 2023 - BU 2023, 387.

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