Law

1.1.5 Ordinanza municipale concernente la riscossione delle imposte comunali valevole per il 2026 del 23 dicembre 2025

Lugano · 31402717 · communal act

Ask the law about thisMore laws of LuganoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-11-08.

Copy read on 2026-11-08. The page it was read from

sha256 940d71b15a8c754bfb0e641ed1b7c563196187cb66ae0f4d2a6b144fe194d076

Contents: 12 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Ordinanza 1.1.5
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Ordinanza 1.1.5
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

12 provisions

Art. 1

Rate e scadenze imposta ordinaria (art. 240 LT) 1 L'imposta ordinaria comunale per l'anno 2026 è riscossa a cura dell'Ufficio comunale delle contribuzioni. Essa è prelevata in quattro rate, di cui tre a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale dell'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio. 2 Le richieste di pagamento considerano gli eventuali accrediti a favore del contribuente. 3 I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue: - per la I rata di acconto il 1 ° aprile 2026 - per la II rata di acconto il 1 ° giugno 2026 - per la III rata di acconto il 1 ° agosto 2026 - per la IV rata a conguaglio dal 2027, alla data di intimazione del conteggio 4 Ai contribuenti assoggettati nel corso dell'anno all'imposta l'Ufficio comunale delle contribuzioni può richiedere il pagamento di una rata d'acconto con scadenza alla data d'intimazione. 5 Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT. 6 Le imposte e gli interessi devono esse pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

Propose a change

Art. 2

Interesse rimunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241, 242 LT) 1 Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, è corrisposto un interesse rimunerativo annuo del 0,25%, dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione. 2 Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è rimunerato alle condizioni dell'art. 3. 1- 7 y P. 2 di 3 Città di Lugano www.lugano.ch

Propose a change

Art. 3 Ordinanza 1.1.5

Interesse rimunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (art. 242, 247 LT) 1 Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse rimunerativo annuo dello 0,1 0%, dal giorno in cui il pagamento è pervenuto, fino al giorno della scadenza o della restituzione. 2 Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Propose a change

Art. 4

Interessi di ritardo (art. 243 LT) 1 Se le rate di acconto e la rata a conguaglio non vengono pagate nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo del 3.5%. 2 Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Propose a change

Art. 5

Trattenuta imposta alla fonte (art. 113 LT) Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi rimunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

Propose a change

Art. 6

Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT) Interessi rimunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.--, come pure gli importi inferiori ai CHF 10.--, non sono conteggiati, rispettivamente riscossi.

Propose a change

Art. 7

Restituzioni imposte pagate e interessi 1 Le restituzioni per imposte pagate ed interessi, nonché le eccedenze d'acconto, possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'art. 6. Su tali accrediti è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito all'art. 3. 2 Le restituzioni avverranno solo tramite relazione bancaria o postale; a tal proposito, è obbligatoria la comunicazione di un IBAN.

Propose a change

Art. 8

Addebito delle spese Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi, così come pure le spese di ricerca bancaria e altre spese vive e tasse, possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito, o sono conteggiate separatamente. r va y P. 3 di 3 Città di Lugano www.lugano.ch

Propose a change

Art. 9 Ordinanza 1.1.5

Diffida (art. 21 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994) Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di CHF 50.--.

Propose a change

Art. 10

Validità temporale e tassi di interesse 1 I tassi d'interesse rimunerativi degli art. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026. 2 Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026. 3 Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Propose a change

Art. 11

Acconto equo 1 Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale. 2 In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 4. 3 In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dall'art. 3.

Propose a change

Art. 12

Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica nell'anno civile 2026, alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC. Per il Municipio Il Sindaco M. Foletti Il Segretario R. Bregy Risoluzione municipale del 23 dicembre 2025. Pubblicata agli albi comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026. r va y

Propose a change

← Find another law