Art. 1
La soglia salariale e la relativa percentuale minima prevista nel presente decreto si applica a tutte le misure di sostegno previste nel secondo capitolo della LInn.
Ticino · 900.120 · ordinance
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La soglia salariale e la relativa percentuale minima prevista nel presente decreto si applica a tutte le misure di sostegno previste nel secondo capitolo della LInn.
1L’Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della LInn se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti, fatta eccezione per gli apprendisti, percepisce un salario orario di base di almeno 32 franchi e che rispetta la parità salariale secondo i metodi conformi al diritto. Per le aziende del primario e le aziende industriali assoggettate dall’autorità cantonale alla legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 ai sensi dell’articolo 5, il salario orario di base al di sopra del quale almeno il 60% dei propri dipendenti deve essere retribuito è pari a 24 franchi. Per le aziende agricole secondo l’articolo 6 dell’ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998, il salario orario di base al di sopra del quale almeno il 60% dei propri dipendenti deve essere retribuito corrisponde alla soglia minima fissata dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019 per l’anno in cui la richiesta è stata depositata. Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità: – 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza; – 3.6% per 9 giorni festivi. 2I salari dei proprietari-dipendenti vengono esclusi dal calcolo di cui al capoverso 1 qualora si rivelino essere manifestamente superiori o inferiori ai salari d’uso.
1Il beneficiario del sussidio deve garantire il rispetto del criterio di cui all’articolo 2 su base annua per 5 anni a partire dalla decisione, tenendo conto della media del personale equivalente a tempo pieno.5 2Nei casi di sussidi concessi tramite procedura agevolata ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 RLInn il termine di cui al capoverso 1 si riduce a 2 anni.6 3Se il sussidio è liquidato successivamente al termine di cui ai capoversi 1 o 2, lo stesso si estende
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.9 Pubblicato nel BU 2016, 83. 1 Ingresso modificato dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214. 2 Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251. 3 Art. modificato dal DE 7.7.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 209; precedenti modifiche: BU 2019, 251; BU 2020, 248. 4 Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251. 5 Cpv. modificato dal DE 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 44. 6 Cpv. modificato dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214. 7 Cpv. introdotto dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214. 8 Art. introdotto dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251. 9 Entrata in vigore: 19 febbraio 2016 - BU 2016, 83.