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Regolamento concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica

Ticino · 175.110 · regulation

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione
  2. Art. 2 Tasse
  3. Art. 3 Spese
  4. Art. 4 Incasso, fatturazione e preventivo
  5. Art. 5 Esenzione e riduzione delle tasse e spese
  6. Art. 6 Citazione della fonte
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Entrata in vigore

8 provisions

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le tasse per le prestazioni statistiche dell’Ufficio di statistica (in seguito Ufficio), che comprendono: a) la fornitura di risultati e fondamenti statistici sotto forma di pubblicazioni su supporto cartaceo; b) l’elaborazione di risultati statistici secondo esigenze particolari e/o articolate; c) la realizzazione di analisi speciali e ricerche; d) le perizie e le prestazioni di consulenza approfondita.

Art. 2 Tasse

1Le prestazioni elencate nell’art. 1 sono soggette alle seguenti tasse: a) pubblicazioni: i prezzi sono stabiliti dall’Ufficio e sono disponibili sul sito Internet dell’Ufficio; b) prestazioni di natura bibliotecaria: le tasse sono stabilite dal Sistema bibliotecario ticinese; c) lavori di ricerca, elaborazione, analisi e consulenza approfondita: le tasse sono calcolate su base oraria secondo i seguenti parametri: – personale amministrativo: fr. 55.- – personale scientifico: fr. 100.- 2Se la tassa per una prestazione è dovuta da più persone, queste rispondono solidalmente.

Art. 3 Spese

Sono considerate spese i costi addizionali occorsi per le prestazioni statistiche di cui all’art. 1 secondo i seguenti criteri: a) per fotocopie e tabulati le spese sono di 0.20 franchi per pagina A4 e di 0.30 franchi per pagina A3. Se le fotocopie o le stampe sono realizzate dal personale dell’Ufficio, a questi va aggiunto il tempo di lavoro ai sensi dell’art. 2 lett. c). b) per le spese di recapito fanno stato le tariffe applicate dalla Posta svizzera. Per le spese di telecomunicazione fanno stato le tariffe applicate da Swisscom.

Art. 4 Incasso, fatturazione e preventivo

1L’Ufficio può procedere all’incasso immediato degli importi relativi ai servizi prestati. 2In caso di fatturazione l’Ufficio preleva un importo minimo di 10 franchi. 3L’Ufficio informa anticipatamente il richiedente a proposito del costo di ogni prestazione statistica, allestendo un preventivo delle tasse e delle spese. 4In casi giustificati l’Ufficio può esigere un adeguato anticipo.

Art. 5 Esenzione e riduzione delle tasse e spese

Sono concesse esenzioni o riduzioni delle tasse e delle spese a singoli utenti o a gruppi di utenti secondo quanto stabilito nell’allegato.

Art. 6 Citazione della fonte

Il destinatario dei dati statistici è tenuto a menzionare la fonte al momento della loro utilizzazione. Abrogazione 175.110

Art. 7

Il decreto esecutivo concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica del 1° aprile 1998 è abrogato.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente1 Pubblicato nel BU 2018, 85. Allegato Esenzione e riduzione dalle tasse e dalle spese 1. Consultazione presso il Centro di informazione e documentazione statistica (CIDS) La consultazione delle raccolte documentarie del CIDS è gratuita. 2. Tempo di lavoro esente da pagamento Sono esenti da pagamento quelle prestazioni di servizio di cui all’art. 1 del presente regolamento che richiedono un tempo di lavoro inferiore a 15 minuti. 3. Gratuità delle prestazioni di servizio a scopo promozionale o di diffusione della cultura statistica L’Ufficio può distribuire in forma gratuita degli esemplari delle proprie pubblicazioni su supporto cartaceo a scopo promozionale, quale scambio con altri fornitori di pubblicazioni (per esempio uffici di statistica) o quale compenso simbolico per alcune categorie di utenti o collaboratori (per esempio autori di articoli e fornitori di dati). L’Ufficio può rinunciare alla riscossione delle tasse per le prestazioni di servizio soggette a pagamento se vi è uno scopo promozionale o di diffusione della cultura statistica (p.es. partecipazione a presentazioni o eventi), oppure quale scambio di prestazioni con altri fornitori e enti. 4. Riduzioni ed esenzioni per gruppi di utenti Percentuale di riduzione sulle tasse da riscuotere Tipo di prestazione Gruppi di utenti Pubblicazioni su carta Elaborazione di risultati statistici Analisi speciali, ricerche Perizie e consulenza approfondita Autorità Cantonali ticinesi Consiglio di Stato 100 100 100 100 Gran Consiglio 50 100 100 100 Municipi ticinesi 50 100 0 0 Federali, di altri cantoni e comuni 50 0 0 0 Unità amministrative Cantonali e comunali ticinesi 50 100 0 0 Federali e di altri cantoni e comuni Uffici di statistica 100 0 0 0 Altri 50 0 0 0 Altri Scuole, docenti e allievi di tutti i gradi 50 100 0 0 Pensionati e beneficiari di rendita (AVS ecc.) 50 0 0 0 Organi di informazione e giornalisti 50 100 0 0 Biblioteche/Centri di documentazione 100 0 0 0 Librerie 25 0 0 0 1 Entrata in vigore: 2 marzo 2018 - BU 2018, 85.

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