1La presente legge ha lo scopo di:
a) permettere ad ogni persona domiciliata o dimorante nel Cantone di ricevere cure e assistenza
a domicilio;
b) coordinare le risorse disponibili sul territorio.
2L’offerta di cure e assistenza a domicilio è sussidiaria rispetto alle risorse personali e familiari degli
utenti.
Art. 2 B. Utenti
1Ogni persona che a causa di malattia, infortunio, disabilità, maternità, vecchiaia o
difficoltà sociofamigliari necessita di aiuto può beneficiare delle prestazioni di assistenza e cura a
domicilio ai sensi della presente legge, compatibilmente con le risorse esistenti sul territorio.
2Le prestazioni sono erogate nel rispetto dei diritti individuali sanciti dall’art. 5 e seguenti della legge
sanitaria del 18 aprile 1989.
Capitolo primo
Definizioni
C. Definizioni
1. Prestazioni di assistenza e cura a domicilio
Art. 3
1L’assistenza e la cura a domicilio includono prestazioni temporanee o durature,
preventive o riabilitative, eseguite presso l’abitazione dell’utente e finalizzate a mantenervelo.
2In particolare, sono considerate prestazioni di assistenza e cura a domicilio:
a) le prestazioni definite all’art. 7 cpv. 2 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre);
b) gli aiuti di economia domestica;
c) la consulenza igienica, sanitaria e sociale;
d) l’informazione e l’attivazione delle risorse disponibili sul territorio;
e) l’educazione e la prevenzione sanitaria.
2. Prestazioni di supporto all’assistenza e cura a domicilio
Art. 4
Sono considerate prestazioni di supporto all’assistenza e cura a domicilio quelle che, pur
non essendo eseguite direttamente presso l’abitazione dell’utente, ne favoriscono la permanenza a
domicilio.
3. Aiuto diretto
Art. 5
È considerato aiuto diretto il contributo finanziario versato all’utente e destinato
all’organizzazione di soluzioni individuali di sostegno al mantenimento a domicilio o per la rimozione
di barriere architettoniche.
4. Fornitori di prestazioni
Art. 6
1Sono considerati servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) le organizzazioni e gli
operatori che offrono prestazioni di assistenza e cura a domicilio.
2Sono considerati servizi d’appoggio gli enti che offrono prevalentemente prestazioni di supporto.
3È considerato volontario ai sensi della presente legge la persona che di propria volontà partecipa,
direttamente o per il tramite di un’associazione, all’offerta delle prestazioni previste dagli art. 3 e 4,
senza ricavarne alcun profitto.1
5. Pianificazione cantonale
Art. 7
1Al fine di garantire un’adeguata risposta ai differenti bisogni ed un’equa distribuzione
dell’offerta, il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni e gli enti interessati, pubblici e privati, rileva i bisogni
esistenti e fissa l’ordine di priorità degli interventi da sostenere con una pianificazione cantonale.
2Tale pianificazione è sottoposta per approvazione al Gran Consiglio.
Capitolo secondo
Competenze
Sezione I
Cantone
Art. 8 A. Gran Consiglio
Il Gran Consiglio discute, ogni 4 anni, i principi della pianificazione degli interventi di
assistenza e cura a domicilio e li approva oppure li rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di
Stato; la presentazione per il voto di emendamenti è esclusa.
Art. 9 B. Consiglio di Stato
1Il Consiglio di Stato, tenuto conto delle specifiche realtà locali:
a) elabora in collaborazione con i Comuni e gli enti interessati, pubblici e privati, una pianificazione
degli interventi di assistenza e cura a domicilio e la sottopone al Gran Consiglio;
b) modifica la pianificazione degli interventi nel senso indicato dalla discussione parlamentare in
caso di rinvio totale o parziale da parte del Gran Consiglio;
c) coordina le attività di assistenza e cura a domicilio, comprese quelle erogate da enti istituiti
sulla base di altre leggi;
d) riconosce gli enti e le prestazioni ai sensi della presente legge e stipula o ratifica le relative
convenzioni;
e) decide, in caso di divergenze tra i Comuni, la forma istituzionale del SACD d’interesse pubblico;
f) concede contributi per le spese d’esercizio e quelle di cui agli art. 43 e 43a;3
g) concede gli aiuti diretti previsti dagli art. 5 e 44;4
h) può promuovere, finanziare e partecipare alla gestione di servizi e programmi di assistenza e
cura a domicilio sperimentali;
i) assicura, in collaborazione con gli enti interessati, la formazione del personale necessario e
sostiene quella dei volontari;
l) esegue a intervalli regolari una valutazione dei risultati dell’attività degli enti finanziati, sia dal
profilo sociosanitario che dal profilo economico;
m) vigila sulla corretta applicazione della presente legge;
n) esercita qualsiasi altra competenza non espressamente delegata ad altro ente;
o) presenta al Gran Consiglio, nell’ambito dei rendiconti annuali, un conto dettagliato della spesa
delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio.
2Il Consiglio di Stato designa le unità amministrative a lui subordinate, competenti per l’esecuzione
e la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge, alle quali può anche delegare propri
compiti.
3Il compito di coordinamento di cui al cpv. 1 lett. c) può essere delegato ad enti attivi nel settore
dell’assistenza e cura a domicilio.
Sezione II
Comuni
Art. 10 A. Comuni
I Comuni:
a) partecipano all’elaborazione della pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio al fine di
adattarla alla realtà locale;
1 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.
2 Art. modificato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14.
3 Lett. modificata dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70; precedenti modifiche: BU
2014, 14; BU 2018, 219.
4 Lett. modificata dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.
b) all’interno del proprio comprensorio garantiscono l’offerta delle prestazioni di assistenza e cura
a domicilio e dei servizi d’appoggio secondo una delle forme istituzionali previste dalla presente
legge;
c) possono definire eventuali progetti specifici o supplementari per il proprio comprensorio, il cui
finanziamento avviene in modo distinto;
d) partecipano alla copertura del fabbisogno finanziario dei SACD e dei servizi d’appoggio nei
limiti previsti dalla presente legge;
e) partecipano alla copertura dei costi degli aiuti diretti nei limiti previsti dalla presente legge.5
B. Commissione consultiva dei Comuni
Art. 10a6 Al fine di garantire il coinvolgimento dei rappresentanti dei Comuni nell’applicazione della
presente legge il Consiglio di Stato nomina una Commissione consultiva dei Comuni e ne definisce
composizione, compiti e organizzazione.
TITOLO II
Caratteristiche e organizzazione di servizi
Capitolo primo
Riconoscimento dei SACD e dei servizi d’appoggio
Art. 11 A. Requisiti
1Ogni SACD può essere riconosciuto se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:
a) è in possesso dell’autorizzazione d’esercizio ai sensi degli art. 54, 79 e 80 della legge sanitaria
del 18 aprile 1989;
b) risponde ad un bisogno ai sensi della pianificazione cantonale prevista all’art. 7;7
c) garantisce prestazioni di qualità secondo parametri stabiliti dall’autorità competente;
d) opera nel rispetto dei principi di economicità secondo criteri di adeguatezza ritenuti dall’autorità
competente.
2Ogni servizio d’appoggio può essere riconosciuto se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:
a) risponde ad un bisogno esistente sul territorio;
b) garantisce prestazioni di qualità secondo parametri stabiliti dall’autorità competente;
c) opera nel rispetto dei principi di economicità secondo criteri di adeguatezza definiti dall’autorità
competente;
d) non persegue scopo di lucro.
3Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le competenze in ambito di riconoscimento; il
riconoscimento può essere revocato in ogni momento se i requisiti non sono più adempiuti.
Capitolo secondo
SACD d’interesse pubblico
Art. 12 A. Definizione dei comprensori
Il Consiglio di Stato, nell’ambito della pianificazione e in collaborazione con gli enti
interessati, per garantire un intervento efficace, efficiente e coordinato stabilisce i comprensori dei
SACD d’interesse pubblico.
Art. 13 B. Definizione di SACD d’interesse pubblico
1Ai sensi della presente legge, per ogni comprensorio il Consiglio di Stato riconosce un
solo SACD d’interesse pubblico che si assume il servizio per l’intera zona.
2È considerato SACD d’interesse pubblico il servizio che offre tutte le prestazioni di assistenza e
cura a domicilio, garantisce un accesso indiscriminato a tali prestazioni e non ha scopo di lucro.
Art. 14 C. Forma istituzionale
Ogni SACD d’interesse pubblico può essere organizzato nella forma:
– dell’associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero;
– della convenzione tra un Comune che gestisce direttamente un SACD e altri Comuni;
– del consorzio di Comuni.
D. Requisiti per le associazioni
5 Lett. introdotta dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 96.
6 Art. introdotto dalla L 28.1.2013; in vigore dal 22.3.2013 - BU 2013, 136.
7 Lett. modificata dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.
Art. 15
1L’associazione gerente un SACD d’interesse pubblico deve soddisfare
cumulativamente i seguenti requisiti:
a) non avere scopo di lucro;
b) partecipare al coordinamento delle attività di assistenza e cura a domicilio e dei servizi
d’appoggio;
c) assicurare ai Comuni un’adeguata rappresentanza in seno ai propri organi;
d) avere stipulato una convenzione con la maggioranza dei Comuni del comprensorio;
e) assicurare un’adeguata rappresentanza di Comuni e persone fisiche in seno ai propri organi. È
escluso il cumulo di voti da parte di rappresentanti dei Comuni.
2L’associazione perde la facoltà di gestire un SACD d’interesse pubblico se non soddisfa più le
condizioni previste dal capoverso 1.
3La decisione con cui l’associazione perde tale facoltà interviene non appena sia stata individuata
un’altra associazione che soddisfi i requisiti necessari per gestire un SACD d’interesse pubblico.
Art. 16 E. Comune polo
1La stipulazione e la disdetta della convenzione con un Comune polo in ambito di
assistenza e cura a domicilio è retta dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987.
2La convenzione e l’eventuale disdetta deve essere ratificata dal Consiglio di Stato, sentito l’avviso
dell’autorità competente per l’applicazione della presente legge.
3In caso di disdetta della convenzione da parte di più della metà dei Comuni del comprensorio,
valgono, per analogia, le norme dell’art. 15 cpv. 2 e 3.8
Art. 17 F. Consorzi di Comuni
1L’istituzione, la gestione e lo scioglimento di un consorzio di Comuni in ambito di
assistenza e cura a domicilio sono regolati dalla legge sul consorziamento dei comuni del 22
febbraio 2010.9
2Per l’approvazione dello statuto consortile e la ratifica della decisione di scioglimento deve essere
sentito anche l’avviso dell’autorità competente.
Art. 18 G. Rappresentanza del Cantone
Il Cantone deve essere rappresentato nell’organo amministrativo di ogni SACD
d’interesse pubblico.
Art. 19 H. Posti per la formazione
Ogni SACD d’interesse pubblico offre un numero adeguato di posti di pratica per la
formazione del personale.
Art. 20 I. Rapporti con altri enti
1Conformemente alla pianificazione cantonale, per ottimizzare i rapporti con altri enti
operanti sul territorio, ogni SACD d’interesse pubblico conclude le convenzioni necessarie per
definire la distribuzione dei compiti e degli oneri finanziari.
2Esso rende operativi i progetti specifici e supplementari definiti dai Comuni ai sensi dell’art. 10 lett.
c).10
Art. 21 J. Organizzazione
1Ogni SACD d’interesse pubblico nomina un/a direttore/trice amministrativo/a e un/a
direttore/trice sanitario/a.
2Allo scopo di favorire l’impiego ottimale di risorse e dei servizi sul territorio, ogni SACD d’interesse
pubblico può concludere convenzioni con altri operatori sanitari, enti o associazioni allo scopo di:
a) assicurarsi il loro intervento al domicilio dell’utente;
b) assicurarsi l’accesso a strutture sociosanitarie;
c) delegare l’esecuzione di determinate prestazioni.
Art. 22 K. Unità operativa
1Ogni unità operativa è costituita da un’équipe polivalente composta almeno da un
operatore/trice appartenente ad ognuna delle seguenti categorie professionali:
– infermiere/a;
8 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.
9 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026,70.
10 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.
– operatore sociosanitario o aiuto familiare;
– ausiliario/a dell’assistenza a domicilio.
2Ogni unità operativa è diretta da un/a capo-équipe che vigila affinché gli interventi dei vari operatori
avvengano in modo coordinato e razionale.
Art. 23 L. Zone d’intervento
1Ogni SACD d’interesse pubblico suddivide il proprio comprensorio in zone di intervento
tenendo conto della situazione geografica, demografica e dell’ubicazione di infrastrutture sanitarie.
Le eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di Stato.
2Ogni zona di intervento è dotata di un’unità operativa.
Art. 24 M. Modalità di intervento
1Il/La capo-équipe, tenuto conto dei bisogni e delle richieste dell’utenza e delle priorità
di intervento, decide sulla presa a carico degli utenti.
2Egli/Ella sovrintende affinché sia concluso un accordo con l’utente, che preveda una sua presa a
carico globale e affinché questa venga costantemente aggiornata.
3L’unità operativa deve garantire le prestazioni essenziali e le possibilità di intervento in caso di
complicazioni o di emergenza.
4L’unità operativa deve garantire un approccio interdisciplinare.
L’unità operativa è riunita regolarmente dal/la capo-équipe per il necessario scambio di informazioni
sui casi trattati.
Art. 25 N. Coinvolgimento del volontariato
1L’unità operativa associa, dove possibile, il volontariato nella distribuzione delle
prestazioni di assistenza e cura a domicilio e di supporto. Deve essere assicurata la qualità
dell’intervento.
2A questo scopo il SACD d’interesse pubblico conclude con il/la volontario/a direttamente o per il
tramite di un’organizzazione che lo rappresenta, un accordo che definisce i compiti, le modalità e la
durata dell’intervento e il rimborso delle spese vive sostenute.
Capitolo terzo
Servizi d’appoggio
Art. 26 A. Condizioni
1I servizi d’appoggio riconosciuti sono tenuti a partecipare al coordinamento delle attività
di assistenza e cura a domicilio e di supporto.
2I servizi d’appoggio riconosciuti possono essere gestiti direttamente da uno o più Comuni,
rispettivamente da un SACD.
TITOLO III
Finanziamento
Capitolo primo
Disposizioni comuni
Art. 27 A. Principio della sussidiarietà e tipo di contributi
1Per il finanziamento delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e di supporto
possono essere concessi:
a) contributi al fabbisogno d’esercizio;
b) contributi per progetti specifici o supplementari (art. 10 lett. c);11
c) contributi per gli investimenti e per casi particolari.
2Per il finanziamento delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e di supporto possono inoltre
essere concessi agli utenti degli aiuti diretti ai sensi dell’art. 5.12
3I contributi e gli aiuti diretti previsti dalla presente legge sono sussidiari rispetto a quelli previsti a
livello comunale, cantonale o federale. Per lo stesso utente, il totale dei contributi comunali,
cantonali e federali non può superare il limite massimo previsto dalla presente legge.
B. Prestazioni finanziate
11 Lett. modificata dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.
12 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.
Art. 28
1I SACD d’interesse pubblico percepiscono contributi per tutte le prestazioni di
assistenza e cura a domicilio elencate all’art. 3 cpv. 2.13
2Gli altri percepiscono contributi unicamente per le prestazioni di cure definite all’art. 3 cpv. 2 lett.
a.14
3I servizi d’appoggio riconosciuti percepiscono contributi per tutte le prestazioni di supporto di cui
all’art. 4.15
4Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti e i criteri determinanti per la commisurazione del contributo.
Art. 29 C. Requisiti per il finanziamento
1Un contributo è concesso unicamente se le seguenti condizioni sono cumulativamente
soddisfatte:
a) il servizio è riconosciuto ai sensi dell’art. 11;16
b) il servizio offre prestazioni conformi alla legge e a quanto stabilito dalla pianificazione e
collabora alla realizzazione degli scopi della presente legge.
2Il servizio finanziato mette a disposizione dell’autorità competente i dati per l’elaborazione della
pianificazione e per le verifiche necessarie.
3Nell’assunzione del personale, i servizi riconosciuti ai sensi dell’art. 11, a parità di requisiti e
qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti,
purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione
candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.17
4La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono
disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di
lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di
lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata
dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato,
attesti la conformità dei contratti individuali.18
Art. 30 D. Contributi degli utenti
1I SACD prelevano un contributo dall’utente per le prestazioni definite ai sensi dell’art. 3
cpv. 2 lett. a, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Stato entro i limiti previsti dall’art. 25a cpv. 5
della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal); per giustificati motivi il
Consiglio di Stato può esonerare i servizi dall’obbligo di tale prelievo.
2I SACD d’interesse pubblico prelevano inoltre un contributo dall’utente per gli aiuti di economia
domestica di cui all’art. 3 cpv. 2 lett. b, tale contributo è commisurato alle condizioni finanziarie
(reddito e sostanza) dell’utente e delle persone viventi nella stessa comunità domestica ed è stabilito
da un tariffario elaborato dai servizi ed approvato dal Consiglio di Stato, nel caso di aiuti di minima
entità può essere prelevato un contributo minimo fisso.
3Per i contributi di cui ai cpv. 1 e 2 è riservato il diritto di regresso dei servizi nei confronti dei parenti
tenuti all’obbligo di assistenza ai sensi del CC.
4La consulenza igienica, sanitaria e sociale in materia di maternità e infanzia in età prescolastica
offerta dai SACD d’interesse pubblico è invece gratuita.
Art. 31 E. Contributi degli utenti per i servizi d’appoggio
1I servizi d’appoggio riconosciuti prelevano un contributo dall’utente per le prestazioni di
supporto.
2Il contributo è stabilito da un tariffario elaborato dal servizio d’appoggio ed è approvato dal Consiglio
di Stato.
3Al servizio d’appoggio è riservato il diritto di regresso nei confronti dei parenti tenuti all’obbligo di
assistenza ai sensi del CC.
Art. 32 F. Verifica dei bilanci e preventivi
1I servizi finanziati devono sottoporre ogni anno al Consiglio di Stato i conti d’esercizio, i
bilanci patrimoniali e il preventivo d’esercizio dell’anno successivo.
13 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.
14 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.
15 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.
16 Lett. modificata dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.
17 Cpv. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 198.
18 Cpv. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 104.
19 Art. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.
2Il Consiglio di Stato stabilisce la documentazione necessaria e può ordinare le opportune verifiche
e revisioni e dare istruzioni contabili.
Art. 33 G. Restituzione del finanziamento
Per la restituzione del contributo e dell’aiuto diretto si applicano le norme previste dalla
legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.
Capitolo secondo
Spese per investimenti
Art. 34 A. Servizi finanziati
Possono beneficiare di contributi per spese di investimenti unicamente i SACD
d’interesse pubblico e i servizi d’appoggio riconosciuti.
Art. 35 B. Ammontare dei finanziamenti
Per la costruzione, la ricostruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’acquisto di locali
necessari per l’offerta delle prestazioni di cui agli art. 3 e 4 il Cantone concede un contributo fino ad
un massimo del 70% delle spese riconosciute e documentabili.
Capitolo terzo
Spese d’esercizio e di acquisto di attrezzature
Sezione I
SACD
Art. 36 A. Principio
1Il finanziamento del fabbisogno dei SACD è assicurato da tutte le entrate d’esercizio e
dal contributo globale composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei
Comuni dall’altra.
2Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti al servizio finanziato
e della relativa attività mediante contratto di prestazione.
3La determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di prestazione è di
competenza del Consiglio di Stato.
Art. 37 B. Istanza di compensazione
1Il Consiglio di Stato designa un’istanza di compensazione che riceve in pagamento i
contributi del Cantone e dei Comuni e versa ai SACD l’importo corrispondente al contributo globale
stabilito dal Consiglio di Stato.
2Ulteriori modalità di pagamento, in particolare quelle relative al versamento di acconti, sono stabilite
dal Consiglio di Stato.
Art. 38 C. Determinazione del contributo globale
Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle
seguenti entrate:
a) i contributi degli utenti secondo l’art. 30; se i SACD non prelevano contributi il Consiglio di Stato
tiene conto di un contributo teorico;20
b) le partecipazioni degli assicuratori malattia;
c) le prestazioni assicurative particolari;
d) ogni altro ricavo stabilito dal regolamento d’applicazione della presente legge.
Art. 39 D. Ripartizione del contributo globale
1I Comuni si assumono complessivamente i quattro quinti della somma dei contributi
globali di cui all’art. 38, ripartiti nella misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro
gettito d’imposta cantonale.21
2Il quinto rimanente viene assunto dal Cantone.22
3Nel caso in cui si tratti di un SACD d’interesse pubblico, i Comuni del comprensorio si ripartiscono
un eventuale disavanzo se questo deriva da prestazioni non contemplate dal contratto di
20 Lett. modificata dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.
21 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70; precedente modifica:
applicazione sospesa per l’anno 2025 - BU 2025, 32.
22 Applicazione sospesa per l’anno 2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 32.
prestazione e se le spese che l’hanno determinato sono state approvate nell’ambito del suo
preventivo.
Sezione II
Progetti specifici
Art. 40 A. Principio
1Il Cantone può partecipare al finanziamento di progetti specifici o supplementari decisi
da singoli enti per il proprio comprensorio in base all’art. 10 lett. c) con un contributo fisso stabilito
annualmente a preventivo dal Consiglio di Stato.23
2Il contributo fisso non può superare il 25% dell’importo stanziato dai Comuni del comprensorio
interessato per il progetto specifico; il Cantone finanzia unicamente progetti conformi alla
pianificazione.
3Il finanziamento di questi progetti non può essere accollato ai servizi di altri comprensori senza il
loro accordo.
Sezione III
Servizi d’appoggio