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Legge sull’assistenza e cura a domicilio

Ticino · 872.100 · statute

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Contents: 50 provisions
  1. Art. 1 A. Scopo
  2. Art. 2 B. Utenti
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 A. Gran Consiglio
  9. Art. 9 B. Consiglio di Stato
  10. Art. 10 A. Comuni
  11. Art. 11 A. Requisiti
  12. Art. 12 A. Definizione dei comprensori
  13. Art. 13 B. Definizione di SACD d’interesse pubblico
  14. Art. 14 C. Forma istituzionale
  15. Art. 15
  16. Art. 16 E. Comune polo
  17. Art. 17 F. Consorzi di Comuni
  18. Art. 18 G. Rappresentanza del Cantone
  19. Art. 19 H. Posti per la formazione
  20. Art. 20 I. Rapporti con altri enti
  21. Art. 21 J. Organizzazione
  22. Art. 22 K. Unità operativa
  23. Art. 23 L. Zone d’intervento
  24. Art. 24 M. Modalità di intervento
  25. Art. 25 N. Coinvolgimento del volontariato
  26. Art. 26 A. Condizioni
  27. Art. 27 A. Principio della sussidiarietà e tipo di contributi
  28. Art. 28
  29. Art. 29 C. Requisiti per il finanziamento
  30. Art. 30 D. Contributi degli utenti
  31. Art. 31 E. Contributi degli utenti per i servizi d’appoggio
  32. Art. 32 F. Verifica dei bilanci e preventivi
  33. Art. 33 G. Restituzione del finanziamento
  34. Art. 34 A. Servizi finanziati
  35. Art. 35 B. Ammontare dei finanziamenti
  36. Art. 36 A. Principio
  37. Art. 37 B. Istanza di compensazione
  38. Art. 38 C. Determinazione del contributo globale
  39. Art. 39 D. Ripartizione del contributo globale
  40. Art. 40 A. Principio
  41. Art. 41 A. Principio
  42. Art. 42 B. Determinazione e ripartizione
  43. Art. 43 Finanziamenti particolari
  44. Art. 44 Aiuti diretti
  45. Art. 45 A. In ambito di riconoscimento
  46. Art. 46 B. In ambito di finanziamento
  47. Art. 47 C. In ambito di prestazioni
  48. Art. 48 A. Norma transitoria
  49. Art. 49
  50. Art. 50 C. Entrata in vigore

50 provisions

Art. 1 A. Scopo

1La presente legge ha lo scopo di: a) permettere ad ogni persona domiciliata o dimorante nel Cantone di ricevere cure e assistenza a domicilio; b) coordinare le risorse disponibili sul territorio. 2L’offerta di cure e assistenza a domicilio è sussidiaria rispetto alle risorse personali e familiari degli utenti.

Art. 2 B. Utenti

1Ogni persona che a causa di malattia, infortunio, disabilità, maternità, vecchiaia o difficoltà sociofamigliari necessita di aiuto può beneficiare delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio ai sensi della presente legge, compatibilmente con le risorse esistenti sul territorio. 2Le prestazioni sono erogate nel rispetto dei diritti individuali sanciti dall’art. 5 e seguenti della legge sanitaria del 18 aprile 1989. Capitolo primo Definizioni C. Definizioni 1. Prestazioni di assistenza e cura a domicilio

Art. 3

1L’assistenza e la cura a domicilio includono prestazioni temporanee o durature, preventive o riabilitative, eseguite presso l’abitazione dell’utente e finalizzate a mantenervelo. 2In particolare, sono considerate prestazioni di assistenza e cura a domicilio: a) le prestazioni definite all’art. 7 cpv. 2 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre); b) gli aiuti di economia domestica; c) la consulenza igienica, sanitaria e sociale; d) l’informazione e l’attivazione delle risorse disponibili sul territorio; e) l’educazione e la prevenzione sanitaria. 2. Prestazioni di supporto all’assistenza e cura a domicilio

Art. 4

Sono considerate prestazioni di supporto all’assistenza e cura a domicilio quelle che, pur non essendo eseguite direttamente presso l’abitazione dell’utente, ne favoriscono la permanenza a domicilio. 3. Aiuto diretto

Art. 5

È considerato aiuto diretto il contributo finanziario versato all’utente e destinato all’organizzazione di soluzioni individuali di sostegno al mantenimento a domicilio o per la rimozione di barriere architettoniche. 4. Fornitori di prestazioni

Art. 6

1Sono considerati servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) le organizzazioni e gli operatori che offrono prestazioni di assistenza e cura a domicilio. 2Sono considerati servizi d’appoggio gli enti che offrono prevalentemente prestazioni di supporto. 3È considerato volontario ai sensi della presente legge la persona che di propria volontà partecipa, direttamente o per il tramite di un’associazione, all’offerta delle prestazioni previste dagli art. 3 e 4, senza ricavarne alcun profitto.1 5. Pianificazione cantonale

Art. 7

1Al fine di garantire un’adeguata risposta ai differenti bisogni ed un’equa distribuzione dell’offerta, il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni e gli enti interessati, pubblici e privati, rileva i bisogni esistenti e fissa l’ordine di priorità degli interventi da sostenere con una pianificazione cantonale. 2Tale pianificazione è sottoposta per approvazione al Gran Consiglio. Capitolo secondo Competenze Sezione I Cantone

Art. 8 A. Gran Consiglio

Il Gran Consiglio discute, ogni 4 anni, i principi della pianificazione degli interventi di assistenza e cura a domicilio e li approva oppure li rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato; la presentazione per il voto di emendamenti è esclusa.

Art. 9 B. Consiglio di Stato

1Il Consiglio di Stato, tenuto conto delle specifiche realtà locali: a) elabora in collaborazione con i Comuni e gli enti interessati, pubblici e privati, una pianificazione degli interventi di assistenza e cura a domicilio e la sottopone al Gran Consiglio; b) modifica la pianificazione degli interventi nel senso indicato dalla discussione parlamentare in caso di rinvio totale o parziale da parte del Gran Consiglio; c) coordina le attività di assistenza e cura a domicilio, comprese quelle erogate da enti istituiti sulla base di altre leggi; d) riconosce gli enti e le prestazioni ai sensi della presente legge e stipula o ratifica le relative convenzioni; e) decide, in caso di divergenze tra i Comuni, la forma istituzionale del SACD d’interesse pubblico; f) concede contributi per le spese d’esercizio e quelle di cui agli art. 43 e 43a;3 g) concede gli aiuti diretti previsti dagli art. 5 e 44;4 h) può promuovere, finanziare e partecipare alla gestione di servizi e programmi di assistenza e cura a domicilio sperimentali; i) assicura, in collaborazione con gli enti interessati, la formazione del personale necessario e sostiene quella dei volontari; l) esegue a intervalli regolari una valutazione dei risultati dell’attività degli enti finanziati, sia dal profilo sociosanitario che dal profilo economico; m) vigila sulla corretta applicazione della presente legge; n) esercita qualsiasi altra competenza non espressamente delegata ad altro ente; o) presenta al Gran Consiglio, nell’ambito dei rendiconti annuali, un conto dettagliato della spesa delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio. 2Il Consiglio di Stato designa le unità amministrative a lui subordinate, competenti per l’esecuzione e la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge, alle quali può anche delegare propri compiti. 3Il compito di coordinamento di cui al cpv. 1 lett. c) può essere delegato ad enti attivi nel settore dell’assistenza e cura a domicilio. Sezione II Comuni

Art. 10 A. Comuni

I Comuni: a) partecipano all’elaborazione della pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio al fine di adattarla alla realtà locale; 1 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70. 2 Art. modificato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14. 3 Lett. modificata dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70; precedenti modifiche: BU 2014, 14; BU 2018, 219. 4 Lett. modificata dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70. b) all’interno del proprio comprensorio garantiscono l’offerta delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e dei servizi d’appoggio secondo una delle forme istituzionali previste dalla presente legge; c) possono definire eventuali progetti specifici o supplementari per il proprio comprensorio, il cui finanziamento avviene in modo distinto; d) partecipano alla copertura del fabbisogno finanziario dei SACD e dei servizi d’appoggio nei limiti previsti dalla presente legge; e) partecipano alla copertura dei costi degli aiuti diretti nei limiti previsti dalla presente legge.5 B. Commissione consultiva dei Comuni Art. 10a6 Al fine di garantire il coinvolgimento dei rappresentanti dei Comuni nell’applicazione della presente legge il Consiglio di Stato nomina una Commissione consultiva dei Comuni e ne definisce composizione, compiti e organizzazione. TITOLO II Caratteristiche e organizzazione di servizi Capitolo primo Riconoscimento dei SACD e dei servizi d’appoggio

Art. 11 A. Requisiti

1Ogni SACD può essere riconosciuto se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti: a) è in possesso dell’autorizzazione d’esercizio ai sensi degli art. 54, 79 e 80 della legge sanitaria del 18 aprile 1989; b) risponde ad un bisogno ai sensi della pianificazione cantonale prevista all’art. 7;7 c) garantisce prestazioni di qualità secondo parametri stabiliti dall’autorità competente; d) opera nel rispetto dei principi di economicità secondo criteri di adeguatezza ritenuti dall’autorità competente. 2Ogni servizio d’appoggio può essere riconosciuto se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti: a) risponde ad un bisogno esistente sul territorio; b) garantisce prestazioni di qualità secondo parametri stabiliti dall’autorità competente; c) opera nel rispetto dei principi di economicità secondo criteri di adeguatezza definiti dall’autorità competente; d) non persegue scopo di lucro. 3Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura e le competenze in ambito di riconoscimento; il riconoscimento può essere revocato in ogni momento se i requisiti non sono più adempiuti. Capitolo secondo SACD d’interesse pubblico

Art. 12 A. Definizione dei comprensori

Il Consiglio di Stato, nell’ambito della pianificazione e in collaborazione con gli enti interessati, per garantire un intervento efficace, efficiente e coordinato stabilisce i comprensori dei SACD d’interesse pubblico.

Art. 13 B. Definizione di SACD d’interesse pubblico

1Ai sensi della presente legge, per ogni comprensorio il Consiglio di Stato riconosce un solo SACD d’interesse pubblico che si assume il servizio per l’intera zona. 2È considerato SACD d’interesse pubblico il servizio che offre tutte le prestazioni di assistenza e cura a domicilio, garantisce un accesso indiscriminato a tali prestazioni e non ha scopo di lucro.

Art. 14 C. Forma istituzionale

Ogni SACD d’interesse pubblico può essere organizzato nella forma: – dell’associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero; – della convenzione tra un Comune che gestisce direttamente un SACD e altri Comuni; – del consorzio di Comuni. D. Requisiti per le associazioni 5 Lett. introdotta dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 96. 6 Art. introdotto dalla L 28.1.2013; in vigore dal 22.3.2013 - BU 2013, 136. 7 Lett. modificata dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.

Art. 15

1L’associazione gerente un SACD d’interesse pubblico deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti: a) non avere scopo di lucro; b) partecipare al coordinamento delle attività di assistenza e cura a domicilio e dei servizi d’appoggio; c) assicurare ai Comuni un’adeguata rappresentanza in seno ai propri organi; d) avere stipulato una convenzione con la maggioranza dei Comuni del comprensorio; e) assicurare un’adeguata rappresentanza di Comuni e persone fisiche in seno ai propri organi. È escluso il cumulo di voti da parte di rappresentanti dei Comuni. 2L’associazione perde la facoltà di gestire un SACD d’interesse pubblico se non soddisfa più le condizioni previste dal capoverso 1. 3La decisione con cui l’associazione perde tale facoltà interviene non appena sia stata individuata un’altra associazione che soddisfi i requisiti necessari per gestire un SACD d’interesse pubblico.

Art. 16 E. Comune polo

1La stipulazione e la disdetta della convenzione con un Comune polo in ambito di assistenza e cura a domicilio è retta dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987. 2La convenzione e l’eventuale disdetta deve essere ratificata dal Consiglio di Stato, sentito l’avviso dell’autorità competente per l’applicazione della presente legge. 3In caso di disdetta della convenzione da parte di più della metà dei Comuni del comprensorio, valgono, per analogia, le norme dell’art. 15 cpv. 2 e 3.8

Art. 17 F. Consorzi di Comuni

1L’istituzione, la gestione e lo scioglimento di un consorzio di Comuni in ambito di assistenza e cura a domicilio sono regolati dalla legge sul consorziamento dei comuni del 22 febbraio 2010.9 2Per l’approvazione dello statuto consortile e la ratifica della decisione di scioglimento deve essere sentito anche l’avviso dell’autorità competente.

Art. 18 G. Rappresentanza del Cantone

Il Cantone deve essere rappresentato nell’organo amministrativo di ogni SACD d’interesse pubblico.

Art. 19 H. Posti per la formazione

Ogni SACD d’interesse pubblico offre un numero adeguato di posti di pratica per la formazione del personale.

Art. 20 I. Rapporti con altri enti

1Conformemente alla pianificazione cantonale, per ottimizzare i rapporti con altri enti operanti sul territorio, ogni SACD d’interesse pubblico conclude le convenzioni necessarie per definire la distribuzione dei compiti e degli oneri finanziari. 2Esso rende operativi i progetti specifici e supplementari definiti dai Comuni ai sensi dell’art. 10 lett. c).10

Art. 21 J. Organizzazione

1Ogni SACD d’interesse pubblico nomina un/a direttore/trice amministrativo/a e un/a direttore/trice sanitario/a. 2Allo scopo di favorire l’impiego ottimale di risorse e dei servizi sul territorio, ogni SACD d’interesse pubblico può concludere convenzioni con altri operatori sanitari, enti o associazioni allo scopo di: a) assicurarsi il loro intervento al domicilio dell’utente; b) assicurarsi l’accesso a strutture sociosanitarie; c) delegare l’esecuzione di determinate prestazioni.

Art. 22 K. Unità operativa

1Ogni unità operativa è costituita da un’équipe polivalente composta almeno da un operatore/trice appartenente ad ognuna delle seguenti categorie professionali: – infermiere/a; 8 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70. 9 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026,70. 10 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70. – operatore sociosanitario o aiuto familiare; – ausiliario/a dell’assistenza a domicilio. 2Ogni unità operativa è diretta da un/a capo-équipe che vigila affinché gli interventi dei vari operatori avvengano in modo coordinato e razionale.

Art. 23 L. Zone d’intervento

1Ogni SACD d’interesse pubblico suddivide il proprio comprensorio in zone di intervento tenendo conto della situazione geografica, demografica e dell’ubicazione di infrastrutture sanitarie. Le eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di Stato. 2Ogni zona di intervento è dotata di un’unità operativa.

Art. 24 M. Modalità di intervento

1Il/La capo-équipe, tenuto conto dei bisogni e delle richieste dell’utenza e delle priorità di intervento, decide sulla presa a carico degli utenti. 2Egli/Ella sovrintende affinché sia concluso un accordo con l’utente, che preveda una sua presa a carico globale e affinché questa venga costantemente aggiornata. 3L’unità operativa deve garantire le prestazioni essenziali e le possibilità di intervento in caso di complicazioni o di emergenza. 4L’unità operativa deve garantire un approccio interdisciplinare. L’unità operativa è riunita regolarmente dal/la capo-équipe per il necessario scambio di informazioni sui casi trattati.

Art. 25 N. Coinvolgimento del volontariato

1L’unità operativa associa, dove possibile, il volontariato nella distribuzione delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e di supporto. Deve essere assicurata la qualità dell’intervento. 2A questo scopo il SACD d’interesse pubblico conclude con il/la volontario/a direttamente o per il tramite di un’organizzazione che lo rappresenta, un accordo che definisce i compiti, le modalità e la durata dell’intervento e il rimborso delle spese vive sostenute. Capitolo terzo Servizi d’appoggio

Art. 26 A. Condizioni

1I servizi d’appoggio riconosciuti sono tenuti a partecipare al coordinamento delle attività di assistenza e cura a domicilio e di supporto. 2I servizi d’appoggio riconosciuti possono essere gestiti direttamente da uno o più Comuni, rispettivamente da un SACD. TITOLO III Finanziamento Capitolo primo Disposizioni comuni

Art. 27 A. Principio della sussidiarietà e tipo di contributi

1Per il finanziamento delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e di supporto possono essere concessi: a) contributi al fabbisogno d’esercizio; b) contributi per progetti specifici o supplementari (art. 10 lett. c);11 c) contributi per gli investimenti e per casi particolari. 2Per il finanziamento delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio e di supporto possono inoltre essere concessi agli utenti degli aiuti diretti ai sensi dell’art. 5.12 3I contributi e gli aiuti diretti previsti dalla presente legge sono sussidiari rispetto a quelli previsti a livello comunale, cantonale o federale. Per lo stesso utente, il totale dei contributi comunali, cantonali e federali non può superare il limite massimo previsto dalla presente legge. B. Prestazioni finanziate 11 Lett. modificata dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70. 12 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.

Art. 28

1I SACD d’interesse pubblico percepiscono contributi per tutte le prestazioni di assistenza e cura a domicilio elencate all’art. 3 cpv. 2.13 2Gli altri percepiscono contributi unicamente per le prestazioni di cure definite all’art. 3 cpv. 2 lett. a.14 3I servizi d’appoggio riconosciuti percepiscono contributi per tutte le prestazioni di supporto di cui all’art. 4.15 4Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti e i criteri determinanti per la commisurazione del contributo.

Art. 29 C. Requisiti per il finanziamento

1Un contributo è concesso unicamente se le seguenti condizioni sono cumulativamente soddisfatte: a) il servizio è riconosciuto ai sensi dell’art. 11;16 b) il servizio offre prestazioni conformi alla legge e a quanto stabilito dalla pianificazione e collabora alla realizzazione degli scopi della presente legge. 2Il servizio finanziato mette a disposizione dell’autorità competente i dati per l’elaborazione della pianificazione e per le verifiche necessarie. 3Nell’assunzione del personale, i servizi riconosciuti ai sensi dell’art. 11, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.17 4La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.18

Art. 30 D. Contributi degli utenti

1I SACD prelevano un contributo dall’utente per le prestazioni definite ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 lett. a, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Stato entro i limiti previsti dall’art. 25a cpv. 5 della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal); per giustificati motivi il Consiglio di Stato può esonerare i servizi dall’obbligo di tale prelievo. 2I SACD d’interesse pubblico prelevano inoltre un contributo dall’utente per gli aiuti di economia domestica di cui all’art. 3 cpv. 2 lett. b, tale contributo è commisurato alle condizioni finanziarie (reddito e sostanza) dell’utente e delle persone viventi nella stessa comunità domestica ed è stabilito da un tariffario elaborato dai servizi ed approvato dal Consiglio di Stato, nel caso di aiuti di minima entità può essere prelevato un contributo minimo fisso. 3Per i contributi di cui ai cpv. 1 e 2 è riservato il diritto di regresso dei servizi nei confronti dei parenti tenuti all’obbligo di assistenza ai sensi del CC. 4La consulenza igienica, sanitaria e sociale in materia di maternità e infanzia in età prescolastica offerta dai SACD d’interesse pubblico è invece gratuita.

Art. 31 E. Contributi degli utenti per i servizi d’appoggio

1I servizi d’appoggio riconosciuti prelevano un contributo dall’utente per le prestazioni di supporto. 2Il contributo è stabilito da un tariffario elaborato dal servizio d’appoggio ed è approvato dal Consiglio di Stato. 3Al servizio d’appoggio è riservato il diritto di regresso nei confronti dei parenti tenuti all’obbligo di assistenza ai sensi del CC.

Art. 32 F. Verifica dei bilanci e preventivi

1I servizi finanziati devono sottoporre ogni anno al Consiglio di Stato i conti d’esercizio, i bilanci patrimoniali e il preventivo d’esercizio dell’anno successivo. 13 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70. 14 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70. 15 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70. 16 Lett. modificata dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70. 17 Cpv. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 198. 18 Cpv. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 104. 19 Art. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70. 2Il Consiglio di Stato stabilisce la documentazione necessaria e può ordinare le opportune verifiche e revisioni e dare istruzioni contabili.

Art. 33 G. Restituzione del finanziamento

Per la restituzione del contributo e dell’aiuto diretto si applicano le norme previste dalla legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994. Capitolo secondo Spese per investimenti

Art. 34 A. Servizi finanziati

Possono beneficiare di contributi per spese di investimenti unicamente i SACD d’interesse pubblico e i servizi d’appoggio riconosciuti.

Art. 35 B. Ammontare dei finanziamenti

Per la costruzione, la ricostruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’acquisto di locali necessari per l’offerta delle prestazioni di cui agli art. 3 e 4 il Cantone concede un contributo fino ad un massimo del 70% delle spese riconosciute e documentabili. Capitolo terzo Spese d’esercizio e di acquisto di attrezzature Sezione I SACD

Art. 36 A. Principio

1Il finanziamento del fabbisogno dei SACD è assicurato da tutte le entrate d’esercizio e dal contributo globale composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei Comuni dall’altra. 2Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti al servizio finanziato e della relativa attività mediante contratto di prestazione. 3La determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di prestazione è di competenza del Consiglio di Stato.

Art. 37 B. Istanza di compensazione

1Il Consiglio di Stato designa un’istanza di compensazione che riceve in pagamento i contributi del Cantone e dei Comuni e versa ai SACD l’importo corrispondente al contributo globale stabilito dal Consiglio di Stato. 2Ulteriori modalità di pagamento, in particolare quelle relative al versamento di acconti, sono stabilite dal Consiglio di Stato.

Art. 38 C. Determinazione del contributo globale

Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate: a) i contributi degli utenti secondo l’art. 30; se i SACD non prelevano contributi il Consiglio di Stato tiene conto di un contributo teorico;20 b) le partecipazioni degli assicuratori malattia; c) le prestazioni assicurative particolari; d) ogni altro ricavo stabilito dal regolamento d’applicazione della presente legge.

Art. 39 D. Ripartizione del contributo globale

1I Comuni si assumono complessivamente i quattro quinti della somma dei contributi globali di cui all’art. 38, ripartiti nella misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito d’imposta cantonale.21 2Il quinto rimanente viene assunto dal Cantone.22 3Nel caso in cui si tratti di un SACD d’interesse pubblico, i Comuni del comprensorio si ripartiscono un eventuale disavanzo se questo deriva da prestazioni non contemplate dal contratto di 20 Lett. modificata dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70. 21 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70; precedente modifica: applicazione sospesa per l’anno 2025 - BU 2025, 32. 22 Applicazione sospesa per l’anno 2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 32. prestazione e se le spese che l’hanno determinato sono state approvate nell’ambito del suo preventivo. Sezione II Progetti specifici

Art. 40 A. Principio

1Il Cantone può partecipare al finanziamento di progetti specifici o supplementari decisi da singoli enti per il proprio comprensorio in base all’art. 10 lett. c) con un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo dal Consiglio di Stato.23 2Il contributo fisso non può superare il 25% dell’importo stanziato dai Comuni del comprensorio interessato per il progetto specifico; il Cantone finanzia unicamente progetti conformi alla pianificazione. 3Il finanziamento di questi progetti non può essere accollato ai servizi di altri comprensori senza il loro accordo. Sezione III Servizi d’appoggio

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