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Legge sull’assistenza e cura a domicilio

Ticino · 872.100 · statute

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Contents: 50 provisions
  1. Art. 1 A. Scopo
  2. Art. 2 B. Utenti
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 A. Gran Consiglio
  9. Art. 9 B. Consiglio di Stato
  10. Art. 10 A. Comuni
  11. Art. 11 A. Requisiti
  12. Art. 12 A. Definizione dei comprensori
  13. Art. 13 B. Definizione di SACD d’interesse pubblico
  14. Art. 14 C. Forma istituzionale
  15. Art. 15
  16. Art. 16 E. Comune polo
  17. Art. 17 F. Consorzi di Comuni
  18. Art. 18 G. Rappresentanza del Cantone
  19. Art. 19 H. Posti per la formazione
  20. Art. 20 I. Rapporti con altri enti
  21. Art. 21 J. Organizzazione
  22. Art. 22 K. Unità operativa
  23. Art. 23 L. Zone d’intervento
  24. Art. 24 M. Modalità di intervento
  25. Art. 25 N. Coinvolgimento del volontariato
  26. Art. 26 A. Condizioni
  27. Art. 27 A. Principio della sussidiarietà e tipo di contributi
  28. Art. 28
  29. Art. 29 C. Requisiti per il finanziamento
  30. Art. 30 D. Contributi degli utenti
  31. Art. 31 E. Contributi degli utenti per i servizi d’appoggio
  32. Art. 32 F. Verifica dei bilanci e preventivi
  33. Art. 33 G. Restituzione del finanziamento
  34. Art. 34 A. Servizi finanziati
  35. Art. 35 B. Ammontare dei finanziamenti
  36. Art. 36 A. Principio
  37. Art. 37 B. Istanza di compensazione
  38. Art. 38 C. Determinazione del contributo globale
  39. Art. 39 D. Ripartizione del contributo globale
  40. Art. 40 A. Principio
  41. Art. 41 A. Principio
  42. Art. 42 B. Determinazione e ripartizione
  43. Art. 43 Finanziamenti particolari
  44. Art. 44 Aiuti diretti
  45. Art. 45 A. In ambito di riconoscimento
  46. Art. 46 B. In ambito di finanziamento
  47. Art. 47 C. In ambito di prestazioni
  48. Art. 48 A. Norma transitoria
  49. Art. 49
  50. Art. 50 C. Entrata in vigore

50 provisions

Art. 41 A. Principio

1Il finanziamento dei servizi d’appoggio necessari al conseguimento degli scopi della legge e coerenti con gli indirizzi della pianificazione cantonale è assicurato da tutte le entrate d’esercizio e dal contributo fisso composto dalla partecipazione del Cantone da una parte e da quella dei Comuni dall’altra. 2Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione del Consiglio di Stato.

Art. 42 B. Determinazione e ripartizione

1Alla determinazione del contributo fisso e alla ripartizione dello stesso tra Cantone e Comuni si applicano per analogia gli art. 38 e 39.24 2Nel calcolare il contributo fisso il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate: a) i contributi corrisposti dagli utenti secondo l’art. 31;25 b) eventuali finanziamenti federali; c) i costi funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalle disposizioni della presente legge e del suo regolamento d’applicazione, secondo criteri ritenuti dall’autorità competente. Capitolo quarto Finanziamenti particolari

Art. 43 Finanziamenti particolari

1Il Cantone può finanziare, nell’ambito dell’assistenza e cura a domicilio e nei limiti posti dall’art. 27, le attività conformi alla pianificazione erogate da enti pubblici o privati d’interesse pubblico e senza scopo di lucro.26 2È comunque escluso un finanziamento dell’attività individuale di assistenza e cura prestate direttamente presso l’abitazione dell’utente da parte di membri e operatori/trici di detti enti, oltre a quanto previsto all’art. 21 cpv. 2.27 3Il finanziamento viene erogato nella forma del contributo fisso e stabilito annualmente a preventivo dal Consiglio di Stato. Il contributo fisso non può superare il 75% delle spese preventivate. 4Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti necessari per l’ottenimento del finanziamento e la procedura da seguire. Familiari curanti Art. 43a28 1Il Cantone può finanziare progetti e attività promossi da enti che non perseguono scopo di lucro destinati a sostenere l’attività dei familiari curanti dell’utente e a valorizzare il loro ruolo. 23 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70. 24 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70; precedente modifica: applicazione sospesa per l’anno 2025 - BU 2025, 32. 25 Lett. modificata dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70. 26 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70. 27 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70. 28 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 219. 2Il finanziamento viene erogato nella forma del contributo fisso e stabilito annualmente a preventivo dal Consiglio di Stato. Il contributo fisso non può superare il 75% delle spese preventivate. 3Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti necessari per l’ottenimento del finanziamento e la procedura da seguire. Capitolo quinto Aiuti diretti

Art. 44 Aiuti diretti

1L’aiuto diretto è concesso unicamente alle persone domiciliate o dimoranti nel Cantone da almeno tre anni che adempiono precisi requisiti inerenti alla loro situazione finanziaria. Tale aiuto è commisurato alla situazione finanziaria degli utenti e al loro grado di dipendenza. 2L’aiuto diretto per la rimozione di barriere architettoniche può essere concesso per spese superiori a fr. 3’000.–. Tale aiuto ammonta ad un importo massimo di fr. 40’000.–. 3L’aiuto diretto di sostegno al mantenimento a domicilio e per la rimozione di barriere architettoniche ammonta al massimo al 75% delle spese riconosciute e documentabili. 4Il Consiglio di Stato stabilisce l’inizio, la sospensione, la fine, le modalità di commisurazione nonché la restituzione dell’aiuto diretto; definisce inoltre i criteri per la valutazione del grado di dipendenza. 5I Comuni si assumono complessivamente i quattro quinti degli aiuti diretti, ripartiti nella misura corrispondente alla popolazione residente permanente comunale.29 6Il quinto rimanente viene assunto dal Cantone.30 TITOLO IV Rimedi di diritto

Art. 45 A. In ambito di riconoscimento

Contro le decisioni concernenti il riconoscimento dei servizi ambulatoriali e dei servizi d’appoggio è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo secondo quanto previsto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 46 B. In ambito di finanziamento

1Contro le decisioni concernenti il finanziamento è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato. La procedura di reclamo è gratuita. 2Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.32

Art. 47 C. In ambito di prestazioni

1Contro le decisioni concernenti l’erogazione delle prestazioni di assistenza e cura a domicilio finanziate ai sensi della presente legge è dato ricorso al Dipartimento. 2Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. TITOLO V Disposizioni transitorie e finali

Art. 48 A. Norma transitoria

I SACD che beneficiano per la prima volta di un finanziamento delle prestazioni enunciate all’art. 3 cpv. 2 lett. a della presente legge devono adeguarsi entro un termine stabilito dal Consiglio di Stato ai requisiti per ottenere il finanziamento (art. 29).34 B. Norma abrogativa 29 Cpv. introdotto dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 96. 30 Cpv. introdotto dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 96. 31 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476 e 481. 32 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476. 33 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476 e 481. 34 Art. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.

Art. 49

La legge sull’assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997 è abrogata.

Art. 50 C. Entrata in vigore

1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.35 Pubblicata nel BU 2011, 60. 35 Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2011, 55.

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