1Il finanziamento dei servizi d’appoggio necessari al conseguimento degli scopi della
legge e coerenti con gli indirizzi della pianificazione cantonale è assicurato da tutte le entrate
d’esercizio e dal contributo fisso composto dalla partecipazione del Cantone da una parte e da
quella dei Comuni dall’altra.
2Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione del Consiglio di Stato.
Art. 42 B. Determinazione e ripartizione
1Alla determinazione del contributo fisso e alla ripartizione dello stesso tra Cantone e
Comuni si applicano per analogia gli art. 38 e 39.24
2Nel calcolare il contributo fisso il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate:
a) i contributi corrisposti dagli utenti secondo l’art. 31;25
b) eventuali finanziamenti federali;
c) i costi funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalle disposizioni della presente legge e
del suo regolamento d’applicazione, secondo criteri ritenuti dall’autorità competente.
Capitolo quarto
Finanziamenti particolari
Art. 43 Finanziamenti particolari
1Il Cantone può finanziare, nell’ambito dell’assistenza e cura a domicilio e nei limiti posti
dall’art. 27, le attività conformi alla pianificazione erogate da enti pubblici o privati d’interesse
pubblico e senza scopo di lucro.26
2È comunque escluso un finanziamento dell’attività individuale di assistenza e cura prestate
direttamente presso l’abitazione dell’utente da parte di membri e operatori/trici di detti enti, oltre a
quanto previsto all’art. 21 cpv. 2.27
3Il finanziamento viene erogato nella forma del contributo fisso e stabilito annualmente a preventivo
dal Consiglio di Stato. Il contributo fisso non può superare il 75% delle spese preventivate.
4Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti necessari per l’ottenimento del finanziamento e la
procedura da seguire.
Familiari curanti
Art. 43a28 1Il Cantone può finanziare progetti e attività promossi da enti che non perseguono scopo
di lucro destinati a sostenere l’attività dei familiari curanti dell’utente e a valorizzare il loro ruolo.
23 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.
24 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70; precedente modifica:
applicazione sospesa per l’anno 2025 - BU 2025, 32.
25 Lett. modificata dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.
26 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.
27 Cpv. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.
28 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 219.
2Il finanziamento viene erogato nella forma del contributo fisso e stabilito annualmente a preventivo
dal Consiglio di Stato. Il contributo fisso non può superare il 75% delle spese preventivate.
3Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti necessari per l’ottenimento del finanziamento e la
procedura da seguire.
Capitolo quinto
Aiuti diretti
Art. 44 Aiuti diretti
1L’aiuto diretto è concesso unicamente alle persone domiciliate o dimoranti nel Cantone
da almeno tre anni che adempiono precisi requisiti inerenti alla loro situazione finanziaria. Tale aiuto
è commisurato alla situazione finanziaria degli utenti e al loro grado di dipendenza.
2L’aiuto diretto per la rimozione di barriere architettoniche può essere concesso per spese superiori
a fr. 3’000.–. Tale aiuto ammonta ad un importo massimo di fr. 40’000.–.
3L’aiuto diretto di sostegno al mantenimento a domicilio e per la rimozione di barriere architettoniche
ammonta al massimo al 75% delle spese riconosciute e documentabili.
4Il Consiglio di Stato stabilisce l’inizio, la sospensione, la fine, le modalità di commisurazione nonché
la restituzione dell’aiuto diretto; definisce inoltre i criteri per la valutazione del grado di dipendenza.
5I Comuni si assumono complessivamente i quattro quinti degli aiuti diretti, ripartiti nella misura
corrispondente alla popolazione residente permanente comunale.29
6Il quinto rimanente viene assunto dal Cantone.30
TITOLO IV
Rimedi di diritto
Art. 45 A. In ambito di riconoscimento
Contro le decisioni concernenti il riconoscimento dei servizi ambulatoriali e dei servizi
d’appoggio è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo secondo quanto previsto
dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Art. 46 B. In ambito di finanziamento
1Contro le decisioni concernenti il finanziamento è data facoltà di reclamo all’autorità che
ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e
motivato. La procedura di reclamo è gratuita.
2Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili
davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013.32
Art. 47 C. In ambito di prestazioni
1Contro le decisioni concernenti l’erogazione delle prestazioni di assistenza e cura a
domicilio finanziate ai sensi della presente legge è dato ricorso al Dipartimento.
2Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono
impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013.
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 48 A. Norma transitoria
I SACD che beneficiano per la prima volta di un finanziamento delle prestazioni enunciate
all’art. 3 cpv. 2 lett. a della presente legge devono adeguarsi entro un termine stabilito dal Consiglio
di Stato ai requisiti per ottenere il finanziamento (art. 29).34
B. Norma abrogativa
29 Cpv. introdotto dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 96.
30 Cpv. introdotto dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 96.
31 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476 e 481.
32 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476.
33 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476 e 481.
34 Art. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 27.2.2026 - BU 2026, 70.
Art. 49
La legge sull’assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997 è abrogata.
Art. 50 C. Entrata in vigore
1Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.35
Pubblicata nel BU 2011, 60.
35 Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2011, 55.