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Regolamento della scuola media

Ticino · 412.110 · regulation

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Contents: 77 provisions
  1. Art. 1 Principio
  2. Art. 2 Istituzione e composizione
  3. Art. 3 Compiti
  4. Art. 4 Presidenza e segreteria
  5. Art. 5 Convocazione
  6. Art. 6 Partecipazione
  7. Art. 7 Decisioni e verbale
  8. Art. 8 Designazione
  9. Art. 9 Funzioni e compiti
  10. Art. 11 Durata della carica
  11. Art. 12 Collegio degli esperti e gruppi disciplinari
  12. Art. 13
  13. Art. 14 Composizione
  14. Art. 15 Istituti e comprensori
  15. Art. 16
  16. Art. 17 Diritti
  17. Art. 18 Doveri
  18. Art. 19 Iscrizione
  19. Art. 20 Obbligo di frequenza
  20. Art. 21 Assenze
  21. Art. 22 Procedura prima della sanzione
  22. Art. 23 Sanzioni
  23. Art. 24 Trasporto scolastico10
  24. Art. 25 Refezione scolastica
  25. Art. 26 Coinvolgimento delle direzioni e dei Comuni
  26. Art. 27 Perseguimento di obiettivi pedagogici, didattici e culturali
  27. Art. 28 Progetto educativo
  28. Art. 29 Autovalutazione dell’istituto
  29. Art. 30 Attività collegiali
  30. Art. 31 Consiglio permanente del disadattamento
  31. Art. 32 Coinvolgimento di allievi e genitori
  32. Art. 33 Assemblea degli allievi
  33. Art. 34 Riunione dei genitori per classe
  34. Art. 35
  35. Art. 36 Composizione delle sezioni
  36. Art. 37 Costituzione dei gruppi d’insegnamento
  37. Art. 38 Orario settimanale
  38. Art. 39 Sgravi orari
  39. Art. 40 Programmazione dell’insegnamento
  40. Art. 41 Sostegno dei docenti
  41. Art. 42 Coordinamento dell’insegnamento
  42. Art. 43 Valutazione degli allievi
  43. Art. 44 Valutazione certificativa
  44. Art. 45 Prove cantonali
  45. Art. 46 Piano settimanale delle lezioni
  46. Art. 47 Attività scolastiche a domicilio
  47. Art. 48 Ora di classe
  48. Art. 49
  49. Art. 50
  50. Art. 51
  51. Art. 52 Cambiamento di curricolo
  52. Art. 53 Casi di adattamento del curricolo
  53. Art. 54 Materiale individuale e libri di testo
  54. Art. 55 Attrezzature e materiali didattici
  55. Art. 56 Scopo
  56. Art. 57 Gruppi regionali
  57. Art. 58 Risorse di istituto
  58. Art. 59 Il capogruppo
  59. Art. 60 Il docente di sostegno pedagogico
  60. Art. 61 Il docente e l’operatore della differenziazione curricolare
  61. Art. 62 L’educatore regionale
  62. Art. 63 Il logopedista
  63. Art. 64 Situazioni particolari
  64. Art. 65 Organizzazione della differenziazione curricolare
  65. Art. 66 Passaggio da una classe all’altra
  66. Art. 67 Licenza di scuola media
  67. Art. 68 Condizioni di ammissione
  68. Art. 69 Discipline d’esame
  69. Art. 70 Organizzazione degli esami
  70. Art. 71 Condizioni per l’ottenimento della licenza
  71. Art. 72 Attestati ordinari
  72. Art. 73 Attestato di licenza da privatista
  73. Art. 74 Principio
  74. Art. 75
  75. Art. 76 Ricerca e valutazione
  76. Art. 77 Abrogazione
  77. Art. 78 Entrata in vigore

77 provisions

Art. 1 Principio

1La direzione generale della scuola media compete al Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento). 2Nell’ambito del Dipartimento, la Sezione dell’insegnamento medio (di seguito Sezione) della Divisione della scuola (di seguito Divisione) svolge in particolare le seguenti funzioni: a) sovrintende all’insegnamento nella scuola media; b) vigila sull’insegnamento, in particolare in collaborazione con le direzioni di istituto, gli esperti di materia e i capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico; c) studia ed esamina i problemi generali dell’insegnamento e della vita scolastica e promuove iniziative e innovazioni; d) assicura il coordinamento con gli altri ordini di scuola tramite le rispettive unità dipartimentali; e) elabora proposte per la formazione di base e continua dei docenti; f) formula al Dipartimento il preavviso sulle proposte di nomina, incarico e trasferimento dei docenti e su ogni richiesta inerente ai loro rapporti d’impiego. Capitolo secondo Collegio dei direttori

Art. 2 Istituzione e composizione

1È istituito il collegio dei direttori delle scuole medie, il quale è composto dai direttori degli istituti pubblici e, con voto consultivo, da quelli delle scuole medie private parificate. 2L’attività del collegio si svolge a livello cantonale e nei gruppi regionali del Bellinzonese e Valli, del Locarnese, del Luganese e del Mendrisiotto.

Art. 3 Compiti

1Il collegio tratta i problemi generali dell’insegnamento e coordina le attività degli istituti d’intesa con la Sezione, la Divisione e il Dipartimento. 2In particolare il collegio: a) formula alla Sezione proposte o preavvisi d’ordine pedagogico-didattico, organizzativo e amministrativo; b) preavvisa o decide, secondo i casi, le modalità di applicazione delle disposizioni del Consiglio di Stato e del Dipartimento; c) cura l’informazione reciproca sui problemi dei singoli istituti; d) propone al Dipartimento l’apertura dei concorsi per l’assunzione dei docenti e organizza le prove per l’assunzione nelle scuole medie; e) formula al Dipartimento le proposte di incarico, nomina e trasferimento dei docenti in base ai criteri derivanti dalle disposizioni vigenti o, subordinatamente, stabiliti dal collegio stesso; f) esamina le proposte inerenti alla formazione di base e continua dei docenti; g) esamina i problemi di coordinamento tra i vari ordini di scuola. 3I gruppi regionali trattano i temi inerenti alle rispettive regioni, sviluppano iniziative d’interesse regionale, preparano i lavori del collegio ed elaborano d’intesa con la Sezione le proposte di assunzione, nomina e trasferimento dei docenti.

Art. 4 Presidenza e segreteria

1Il collegio è diretto dall’ufficio presidenziale, composto dal presidente, dal segretario e dai presidenti dei gruppi regionali. 2Il presidente e il segretario sono eletti dal collegio, mentre i presidenti dei gruppi regionali sono eletti dai rispettivi gruppi; le cariche sono di durata biennale e non possono superare la durata di un quadriennio. 3Al segretario compete la redazione del verbale. 4L’ufficio presidenziale esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, coordina l’attività dei gruppi regionali e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione.

Art. 5 Convocazione

Il collegio può essere convocato dal presidente, dalla Sezione, dalla Divisione, dal Dipartimento o su richiesta di almeno un terzo dei direttori degli istituti pubblici.

Art. 6 Partecipazione

1La partecipazione alle sedute del collegio è obbligatoria. Chi non può partecipare è tenuto a farsi sostituire da un membro della direzione di istituto. 2Alle sedute del collegio partecipa il direttore della Sezione.

Art. 7 Decisioni e verbale

1Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. 2Di ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal segretario. Copie del verbale sono trasmesse al Dipartimento e sono a disposizione dei docenti che ne fanno richiesta. Capitolo terzo Esperti di materia

Art. 8 Designazione

1Per ogni disciplina il Consiglio di Stato incarica alcuni esperti di materia, con attività nelle scuole comunali, rispettivamente nelle scuole medie, nonché un coordinatore per ogni gruppo o area disciplinare. 2Gli esperti di materia devono possedere un master o una formazione accademica disciplinare specifica, o in via eccezionale un bachelor (o formazione equivalente), accompagnati da una formazione nella didattica della propria disciplina o la disponibilità a conseguirla. 3La Divisione della scuola stabilisce i comprensori delle scuole dell’obbligo assegnati ai singoli esperti di materia, che comprendono scuole medie, scuole comunali e scuole private parificate. 4Se docenti cantonali, gli esperti di materia mantengono la nomina nella scuola di provenienza, con un riconoscimento orario stabilito al momento dell’incarico. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferta, l’assegnazione della sede di servizio viene definita dalla Divisione della scuola. Lo stesso avviene per gli esperti che non sono docenti cantonali.

Art. 9 Funzioni e compiti

1Le funzioni e gli ambiti di competenza degli esperti di materia della scuola dell'obbligo sono: a) coordinare l'insegnamento nella propria disciplina sul piano cantonale, in particolare per quanto attiene alle modalità di messa in atto del Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese (PdS), della progettazione/pianificazione didattica, della valutazione e della scelta dei mezzi didattici; b) valutare la situazione dell'insegnamento/apprendimento nella propria disciplina, proponendo e promuovendo l'innovazione sulla base dell'evoluzione del contesto sociale e della ricerca didattica disciplinare; c) curare in maniera interdisciplinare gli aspetti della trasversalità e della formazione generale del PdS e dell'insegnamento; d) promuovere iniziative utili all’armonizzazione tra i cicli e tra i settori scolastici; e) favorire in maniera attiva l'approfondimento degli aspetti culturali e didattici della materia, organizzando e stimolando la partecipazione dei docenti ad iniziative di formazione continua. 2Nello svolgere le loro funzioni gli esperti di materia: 1 Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32. 2 Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32. a) si tengono aggiornati sull'evoluzione scientifica e didattica della propria disciplina, anche partecipando a corsi e convegni, nell'ottica di una condivisione con il corpo docenti e in funzione del ruolo di promotori dell'innovazione; b) offrono aiuto e consulenza didattica alle direzioni di istituto e ai docenti, e/o li affiancano nello sviluppo e nello svolgimento di progetti educativi e didattici, in particolare di tipo sperimentale; c) possono promuovere incontri con i docenti, assicurando lo scambio di riflessioni, informazioni, esperienze e materiali; d) possono essere chiamati ad esprimere un parere nel quadro di contestazioni in materia di valutazione; e) redigono, quando richiesto dalla direzione di istituto o dalla Sezione, pareri su docenti incaricati o nominati; f) mantengono contatti regolari con gli altri esperti della stessa materia e di altre materie; g) partecipano a gruppi di lavoro; h) redigono un rapporto trimestrale sulle attività svolte all’indirizzo della Divisione e delle Sezioni dell’insegnamento. 3In aggiunta ai compiti di cui al cpv. 2, per le scuole medie gli esperti di materia: a) incontrano le direzioni di istituto per affrontare le questioni relative alla propria disciplina nei singoli istituti o per partecipare alla presa a carico di eventuali situazioni problematiche in collaborazione con altri attori scolastici; b) compiono obbligatoriamente visite durante le lezioni ai docenti incaricati e, facoltativamente, ad altri docenti; per le visite obbligatorie, in via eccezionale, può essere autorizzata dalla Sezione l’assenza dalle proprie lezioni nella sede di insegnamento; c) redigono, d’intesa con il direttore, alla fine dell’anno scolastico, un rapporto sui docenti incaricati; la valutazione dei docenti al primo anno d’incarico deve fondarsi sulla base di almeno due visite in classe; d) partecipano alle prove di assunzione; e) promuovono incontri con i gruppi disciplinari degli istituti scolastici per lo scambio di informazioni e di esperienze e per il coordinamento dell’attività didattica; f) d’intesa con la Sezione dell’insegnamento medio preparano le prove cantonali. 4Gli esperti di scienze dell’educazione sono chiamati a svolgere le stesse funzioni degli esperti di materia ma con riferimento a questioni di ambito psicopedagogico, educativo e di didattica generale Art. 10…3

Art. 11 Durata della carica

L’incarico degli esperti di materia è quadriennale ed è rinnovabile.

Art. 12 Collegio degli esperti e gruppi disciplinari

1Gli esperti di materia formano il collegio degli esperti. 2Il collegio è diretto per un quadriennio, d’intesa con le Sezioni dell’insegnamento, da un presidente designato dal collegio tra i membri del gruppo di coordinamento di cui all’art. 13.4 3Il collegio degli esperti tratta le questioni legate all’insegnamento nella scuola obbligatoria e quelle connesse alla funzione di esperto di materia. In particolare esso: a) cura i criteri di coordinamento tra le varie discipline e tra i vari cicli di studio; b) formula o preavvisa progetti e iniziative inerenti all’insegnamento disciplinare nella scuola dell’obbligo; c) contribuisce attivamente allo sviluppo della scuola dell’obbligo, proponendo innovazioni e progetti riferiti ai diversi settori.5 4Gli esperti di materia della stessa disciplina formano i gruppi disciplinari. La Divisione della scuola stabilisce la lista dei gruppi disciplinari, aggregando anche più materie in un’unica area disciplinare.6 5I gruppi disciplinari coordinano l’insegnamento della propria disciplina sul piano cantonale e svolgono i compiti pedagogici e amministrativi loro affidati dalla Divisione e/o dalle Sezioni dell’insegnamento.7 Coordinatori di disciplina e gruppo di coordinamento 3 Art. abrogato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32. 4 Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32 5 Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32. 6 Cpv. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32. 7 Cpv. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32.

Art. 13

1Ogni gruppo o area disciplinare è gestito da un coordinatore che ha i seguenti compiti specifici: a) coordinare il gruppo disciplinare; b) partecipare agli incontri tra i diversi coordinatori di disciplina; c) fornire, di regola in accordo con il proprio gruppo disciplinare, delle consulenze alla Divisione della scuola e alle sezioni dell’insegnamento su tematiche attinenti alla didattica della propria disciplina. 2I coordinatori si riuniscono nel gruppo di coordinamento, che ha il mandato di: a) riunirsi regolarmente in presenza di rappresentanti della Divisione della scuola e/o delle Sezioni dell’insegnamento; b) fungere da interlocutore per la Divisione della scuola e per le Sezioni nell’ambito dei compiti assegnati agli esperti; c) essere promotore attivo delle funzioni e dei compiti degli esperti; d) contribuire attivamente allo sviluppo della scuola dell’obbligo, proponendo innovazioni e progetti riferiti ai diversi settori e) collaborare con il presidente nella gestione e nell’organizzazione del collegio degli esperti, assicurando il segretariato. 3La presidenza del gruppo di coordinamento è assunta per il quadriennio da uno dei coordinatori, su designazione del collegio degli esperti. Il presidente ha i seguenti compiti: a) pianificare e coordinare le iniziative del coordinamento degli esperti e del collegio degli esperti; b) fungere da tramite tra la Divisione della scuola, le Sezioni, il gruppo di coordinamento e il collegio degli esperti. Capitolo quarto Collegio dei capigruppo

Art. 14 Composizione

1I capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico di cui agli art. 56 e segg. compongono il collegio dei capigruppo. Le funzioni di presidente e segretario sono svolte a rotazione biennale. 2Il collegio: a) promuove la conoscenza del fenomeno del disadattamento scolastico nella scuola media e propone misure per la sua prevenzione e il suo contenimento; b) assicura il funzionamento corretto e unitario del servizio; c) valuta i bisogni di formazione continua e collabora alla realizzazione di appositi programmi; d) svolge consulenze per gli altri organi cantonali e per la Sezione; e) organizza riunioni di coordinamento con il collegio dei capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico della scuola dell’infanzia ed elementare. 3La presidenza esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, ne programma i lavori e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione. Gli art. 5-7 sono applicabili per analogia. TITOLO II Delle sedi

Art. 15 Istituti e comprensori

1L’istituzione di nuovi istituti e la soppressione o l’aggregazione di istituti esistenti compete al Consiglio di Stato, previa consultazione dei Comuni e delle direzioni di istituto interessati. 2Per ogni istituto di scuola media il Dipartimento definisce il comprensorio territoriale, sentiti i comuni interessati. 3Gli allievi residenti sono tenuti a frequentare la scuola media secondo i comprensori stabiliti. È riservata la frequenza di sezioni per sportivi/artisti o delle scuole medie private.9 4Per frequentare una scuola media esterna al proprio comprensorio l’autorità parentale deve inoltrare domanda scritta e motivata alla Sezione, la quale può concedere tale frequenza esterna solo nel caso in cui ciò non arrechi problemi all’insegnamento nei due istituti interessati e non generi costi addizionali. La Sezione può sentire il preavviso delle direzioni di istituto interessate. Commissione scolastica intercomunale 8 Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 32. 9 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117.

Art. 16

1La commissione scolastica intercomunale è formata dai rappresentanti di tutti i Comuni del comprensorio. Ogni Comune è rappresentato da almeno un membro fino a un massimo di tre, scelti dai rispettivi Municipi. 2Negli istituti frequentati da allievi di un solo Comune la commissione, se designata, è formata di tre membri. 3La costituzione e le modifiche di una commissione sono ratificate dal Dipartimento. 4Ogni commissione nomina nel proprio ambito un presidente e un segretario e si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno; straordinariamente essa può essere convocata quando ne facciano richiesta almeno 1/5 dei suoi membri o la direzione di istituto. 5Il direttore partecipa regolarmente alle riunioni della commissione. TITOLO III Degli allievi Capitolo primo Diritti, doveri e frequenza delle scuole

Art. 17 Diritti

1Nello spirito e nelle forme istituzionali e organizzative previste dalle leggi, dai regolamenti e dai piani di studio, la scuola media si impegna a favorire lo sviluppo personale degli allievi, fornendo loro una solida formazione generale attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali che permettano loro di sviluppare: a) la capacità di pensiero riflessivo, critico e creativo; b) la capacità di comunicazione e di collaborazione nell’indispensabile esperienza educativa nell’ambito della propria sezione, dei gruppi in cui sono inseriti e dell’intera comunità scolastica; c) delle adeguate strategie di apprendimento. 2L’allievo ha il diritto al rispetto della propria personalità, come pure di essere informato su tutto quanto concerne la sua situazione scolastica, di ottenere una valutazione equa e motivata del suo grado di raggiungimento delle competenze, nonché di chiedere alla direzione di istituto di intervenire nel caso in cui gli sia stato recato pregiudizio. 3Esso può contestare le note finali e la mancata promozione secondo la procedura prevista dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento di applicazione.

Art. 18 Doveri

1L’allievo è tenuto all’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell’autorità scolastica. Egli è inoltre tenuto a un comportamento corretto nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale della scuola e rispettoso delle infrastrutture scolastiche. 2I conflitti devono prioritariamente essere risolti facendo capo alle pratiche educative.

Art. 19 Iscrizione

1L’iscrizione degli allievi residenti in Ticino è automatica dopo le scuole comunali ed ha luogo di regola entro la fine di giugno. 2Entro la fine di ottobre ogni istituto trasmette ai Municipi l’elenco degli allievi iscritti. Il Municipio svolge gli appropriati controlli e, nei casi di inadempienza dell’obbligo scolastico, interviene secondo i disposti di legge. 3Gli allievi provenienti da scuole medie private parificate possono iscriversi alle scuole pubbliche secondo l’esito dell’ultima classe frequentata. 4Per gli allievi provenienti da scuole medie private non parificate, la classe d’iscrizione è subordinata all’esito di alcune prove di accertamento delle competenze organizzate dall’istituto pubblico d’arrivo. Le discipline coinvolte possono essere, oltre all’italiano e alla matematica, il francese nel primo biennio, il tedesco nel secondo biennio e l’inglese in IV classe; è ammessa una sola insufficienza. I criteri sono definiti dal collegio dei direttori. 5Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altri paesi che hanno preso residenza in Ticino sono iscritti in una classe che tiene conto della loro età e formazione scolastica precedente. 6Considerati i cpv. 4 e 5, la decisione sull’assegnazione della classe per gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altri paesi compete alla direzione di istituto.

Art. 20 Obbligo di frequenza

L’allievo è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni e tutte le attività didattiche connesse con l’insegnamento decise dalla scuola.

Art. 21 Assenze

1Le assenze devono essere annunciate e giustificate per iscritto dall’autorità parentale alla direzione di istituto entro tre giorni dalla ripresa della scuola. 2Le assenze dovute a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale. 3Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso preventivo alla direzione di istituto. 4In caso di mancata frequenza scolastica o di ripetute assenze non giustificabili, la direzione di istituto avverte immediatamente il municipio interessato, che interviene nell’ambito delle sue competenze in materia di obbligo scolastico. Esso trasmette gli atti accompagnati dal suo preavviso alla Sezione per i provvedimenti di legge. 5La gestione delle assenze avviene secondo modalità stabilite dalle direzioni di istituto, fermo restando che: a) tutte le assenze devono essere registrate; b) a fine semestre il totale delle assenze viene iscritto nell’attestato e nel registro della scuola. 6Se l’assenza è imputabile all’allievo, la direzione di istituto avverte subito l’autorità parentale. Le assenze arbitrarie possono dare luogo a sanzioni disciplinari e sono segnalate nell’attestato di fine anno scolastico. Capitolo secondo Sanzioni disciplinari

Art. 22 Procedura prima della sanzione

1Un comportamento riprovevole da parte di un allievo è oggetto di un colloquio chiarificatore ed educativo con gli insegnanti ed a un richiamo. 2Considerata la natura e la gravità dell’accaduto, gli insegnanti possono richiedere l’intervento, secondo necessità, dell’autorità parentale, del docente di classe, di altre figure di riferimento o della direzione di istituto.

Art. 23 Sanzioni

1Nei casi di indisciplina la direzione di istituto, sentiti gli insegnanti interessati, può adottare secondo la gravità una delle seguenti sanzioni disciplinari: a) l’ammonimento; b) l’obbligo di svolgere delle attività a scuola fuori orario; c) l’esclusione da uscite scolastiche e da altre attività particolari, sostituite da altra attività a scuola; d) la sospensione dall’insegnamento o dalla scuola fino a dieci giorni previa autorizzazione da parte della Sezione; durante la sospensione la direzione di istituto può predisporre delle attività educative alternative. 2Quando il comportamento di un allievo pregiudica manifestamente la regolarità della vita scolastica, la Sezione può sospendere un allievo per una durata superiore a dieci giorni e, secondo i casi, chiedere l’intervento delle autorità di protezione o di servizi specialistici. La proposta di sospensione deve essere formulata per iscritto dalla direzione di istituto, previo colloquio con l’autorità parentale, in collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico. 3In caso di sospensione in base al cpv. 2, entro un tempo ragionevole l’allievo ancora in età d’obbligo scolastico è riammesso a scuola, salvo nel caso in cui sia disposta la collocazione in istituti speciali. 4La Sezione, su proposta della direzione di istituto, può decretare l’esclusione dalla scuola di allievi già prosciolti dall’obbligo scolastico, quando il rendimento e il comportamento siano manifestamente negativi. 5Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto all’allievo e ai rappresentanti legali. Esse sono annotate nel registro della scuola. 6L’adozione di una sanzione disciplinare può implicare un abbassamento della nota di comportamento. Sono riservate le azioni civili per eventuali danni alle cose. Capitolo terzo Trasporto e refezione scolastici

Art. 24 Trasporto scolastico10

1Hanno diritto al trasporto gratuito gli allievi che risiedono fuori dalle zone stabilite dal Dipartimento per ogni sede scolastica, salvo gli allievi delle sezioni per sportivi/artisti che non risiedono nel comprensorio ordinario della scuola.11 10 Nota marginale modificata dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280; precedente modifica: BU 2019, 150. 11 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117. 2Nel limite del possibile i trasporti avvengono tramite i mezzi pubblici; nel caso di trasporti speciali, il Dipartimento stipula le relative convenzioni con le imprese di trasporto. In casi eccezionali possono entrare in considerazione anche trasporti privati. 3La partecipazione finanziaria delle famiglie alle quali viene consegnato un titolo di trasporto generale che l’allievo userà per recarsi a scuola è di 75 franchi annui; il servizio competente del dipartimento provvede all’incasso.12

Art. 25 Refezione scolastica

1La refezione degli allievi che sono impossibilitati a rincasare a casa a mezzogiorno è assicurata: a) dal ristorante scolastico dell’istituto frequentato; b) da altre mense o esercizi pubblici quando il numero degli allievi non giustifichi l’istituzione del ristorante scolastico. 2Il costo dei pasti a carico delle famiglie è di 8 franchi. Per le refezioni fuori sede le famiglie pagano il medesimo importo di chi frequenta i ristoranti scolastici; l’eccedenza è a carico dello Stato. 3La direzione di istituto organizza la sorveglianza per la pausa di mezzogiorno; i docenti o i sorveglianti fruiscono dei riconoscimenti previsti dal regolamento dei dipendenti dello Stato dell’11 luglio 2017.13

Art. 26 Coinvolgimento delle direzioni e dei Comuni

L’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici coinvolge la direzione di istituto e la commissione scolastica intercomunale prima di proporre al Dipartimento le soluzioni inerenti a trasporti e refezione scolastici. Capitolo quarto14 Doposcuola Istituzione Art. 26a15 1Ogni istituto di scuola media organizza il doposcuola. 2Il doposcuola è organizzato in ore esterne all’orario scolastico frequentate di regola da almeno 10 allievi e può essere di tipo scolastico (recupero, studio assistito ecc.) o ricreativo (artistico, sportivo ecc.). 3Il Cantone garantisce almeno due ore di doposcuola per 20 settimane all’anno per sede scolastica e per classe, sempre che sia rispettato il parametro minimo di frequenza di cui al cpv. 2 e che almeno la metà delle ore siano di doposcuola scolastico. Compensi Art. 26b16 Gli animatori del doposcuola vengono remunerati in ragione di 50 franchi all’ora. Partecipazione finanziaria delle famiglie Art. 26c17 La partecipazione finanziaria delle famiglie è fissata a 3 franchi all’ora. TITOLO IV Funzionamento dell’istituto scolastico Capitolo primo Obiettivi fondamentali

Art. 27 Perseguimento di obiettivi pedagogici, didattici e culturali

1Nell’ambito degli orientamenti e delle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dai piani di studio, gli istituti promuovono in modo autonomo la realizzazione delle finalità della scuola media di cui all’art. 17. 2In particolare la direzione di istituto, coadiuvata dagli altri organi, crea le condizioni affinché: a) la vita d’istituto abbia un indirizzo educativo, comunicativo e di apertura a tutte le componenti; b) gli organi di istituto possano adempiere al meglio alle loro funzioni; 12 Cpv. modificato dal R 15.5.2019; in vigore dal 17.5.2019 - BU 2019, 150. 13 Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 230. 14 Capitolo introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280. 15 Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280. 16 Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280. 17 Art. introdotto dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 280. c) siano promossi la valutazione del funzionamento dell’istituto e lo spirito d’iniziativa e di innovazione; d) siano garantiti il monitoraggio, l’analisi e la progettazione degli interventi inerenti al disadattamento per il tramite del consiglio permanente del disadattamento.

Art. 28 Progetto educativo

1La direzione di istituto e il collegio dei docenti elaborano il progetto educativo di sede sulla base delle finalità e dei compiti educativi attribuiti alla scuola media dalle norme e dai piani di studio. 2Il progetto educativo deve essere approvato dal collegio dei docenti e ratificato dalla Sezione.

Art. 29 Autovalutazione dell’istituto

1Periodicamente, d’intesa con la Sezione, la direzione di istituto elabora un rapporto di autovalutazione generale dell’istituto in cui figurano l’analisi della situazione e della vita interna, il bilancio sulle iniziative intraprese, la valutazione dei risultati, le intenzioni e i progetti per il periodo successivo; esso è discusso dal collegio dei docenti e dagli organi di rappresentanza delle componenti della scuola. 2Per le attività di autovalutazione gli istituti possono ricorrere all’assistenza di specialisti. 3Entro la fine di ottobre la direzione di istituto invia alla Sezione una relazione sull’andamento dell’anno scolastico precedente, dopo averla sottoposta alle varie componenti della scuola.

Art. 30 Attività collegiali

Ogni istituto stabilisce, al di fuori dell’orario scolastico, un tempo di almeno due ore settimanali destinato alle attività degli organi dell’istituto stesso (collegio dei docenti, consigli di classe, gruppi disciplinari ecc.). I docenti sono tenuti a essere disponibili secondo il programma e le disposizioni della direzione di istituto.

Art. 31 Consiglio permanente del disadattamento

1In ogni istituto può essere istituito il consiglio permanente del disadattamento. 2Il consiglio è composto dal direttore, dal capogruppo del Servizio di sostegno pedagogico e, a dipendenza delle situazioni, dal docente di classe, da un rappresentante del Collegio dei docenti, dal docente di sostegno pedagogico, dal docente o dall’operatore della differenziazione curricolare, dall’educatore regionale. 3Il consiglio propone gli interventi necessari nei casi di allievi con problemi di disadattamento.

Art. 32 Coinvolgimento di allievi e genitori

1Gli allievi e i genitori hanno il diritto di essere informati sull’insegnamento e sulla vita della classe e dell’istituto. Essi possono esprimere in proposito le loro osservazioni e proposte al docente di classe o di disciplina e alla direzione di istituto. 2Gli organi di rappresentanza degli allievi e dei genitori possono esprimere le loro osservazioni e proposte sul progetto d’istituto, sul regolamento interno e sui documenti di valutazione dell’istituto.

Art. 33 Assemblea degli allievi

1Le modalità di costituzione dell’assemblea degli allievi sono definite dal regolamento interno di istituto. 2La direzione di istituto, con la collaborazione dei docenti di classe interessati, assicura l’informazione agli allievi e li aiuta a costituire l’assemblea e a farla funzionare. 3Un apposito albo è messo a disposizione dell’assemblea e dei singoli allievi.

Art. 34 Riunione dei genitori per classe

1I docenti di classe, d’intesa con la direzione di istituto, convocano i genitori di ogni classe almeno una volta all’anno.18 2Le riunioni hanno lo scopo di stabilire un dialogo tra docenti e genitori sull’insegnamento, sui problemi educativi e sulla vita della classe e di concordare le forme di collaborazione; alle riunioni possono essere invitati anche gli allievi. Capitolo secondo Organizzazione della scuola Anno scolastico e durata delle ore-lezione 18 Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.

Art. 35

1L’anno scolastico ha la durata prevista dal calendario scolastico stabilito dal Dipartimento. 2Esso è diviso in due semestri definiti dalla Sezione. 3La durata delle ore-lezione e la loro articolazione sono decise dalla Divisione.

Art. 36 Composizione delle sezioni

1Le sezioni di I classe in un istituto sono formate in modo eterogeneo secondo gli effettivi seguenti:19 N. allievi N. sezioni fino a 22 1 da 23 a 44 2 da 45 a 66 3 da 67 a 88 4 da 89 a 110 5 da 111 a 132 6 da 133 a 154 7 da 155 a 176 8 da 177 a 198 9 2Nel passaggio dalla I alla II classe le sezioni non vengono rifuse salvo nei casi di una variazione marcata degli effettivi. 3I parametri per la composizione delle classi possono variare in caso di sezioni per sportivi/artisti o inclusive.20 Sezioni particolari Art. 36a21 1Per andare incontro ai bisogni di allievi sportivi o artisti il Dipartimento può istituire sezioni particolari (sezioni per sportivi/artisti) presso alcune sedi di scuola media; i criteri di ammissione a queste sezioni particolari sono definiti dal Dipartimento e la loro composizione può anche comprendere allievi ordinari. 2Per favorire l’inclusione sociale di allievi con disabilità nelle sezioni ordinarie il Dipartimento può istituire sezioni particolari (sezioni inclusive) presso alcune sedi di scuola media.

Art. 37 Costituzione dei gruppi d’insegnamento

1Per i corsi di istruzione religiosa cattolica gli allievi vengono di regola accorpati in gruppi d’insegnamento di 22 allievi al massimo. I corsi di istruzione religiosa evangelica si svolgono per gruppi d’insegnamento pluriclasse; è autorizzata la creazione di un secondo gruppo d’insegnamento se vi sono almeno 7 allievi iscritti in tutte le sezioni o 15 allievi iscritti per ciclo biennale.22 2L’insegnamento di educazione alle arti plastiche, dei laboratori di italiano, matematica, scienze naturali e tedesco ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero minimo di 15 allievi per gruppo.23 3L’insegnamento di educazione alimentare ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero massimo di 12 allievi per gruppo. 4Nelle III e IV classi i gruppi d’insegnamento sono costituiti secondo i seguenti parametri: a) per l’insegnamento comune massimo 22 allievi per gruppo eterogeneo;24 b) per i corsi di matematica e tedesco massimo 18 allievi nei corsi di base, 22 nei corsi attitudinali;25 c) per i corsi di inglese in IV classe massimo 16 allievi per gruppo eterogeneo; d) per i corsi facoltativi di latino e francese massimo 22 allievi per gruppo;26 e) per i corsi opzionali di educazione alimentare e attività commerciali massimo 12 allievi per gruppo. 19 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169. 20 Cpv. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117. 21 Art. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117. 22 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169; precedente modifica: BU 2018, 265. 23 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117. 24 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169. 25 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169. 26 Lett. modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68; precedente modifica: BU 2021, 169. 5Per i corsi opzionali della IV classe ogni istituto ha diritto a un numero complessivo di ore-lezione calcolato secondo la seguente tabella:27 N. sezioni Totale ore-lezione 2 10 3 14 4 20 5 24 6 28 7 34 8 38

Art. 38 Orario settimanale

1Il piano settimanale delle lezioni è stabilito dalla direzione di istituto sulla base di quello cantonale. L’orario settimanale può essere uniforme per tutto l’anno o differenziato; nel secondo caso deve essere rispettato l’impegno complessivo annuale previsto dal piano settimanale delle lezioni delle diverse discipline. 2Nella distribuzione delle lezioni e delle discipline nell’arco della settimana in base ai piani di studio la direzione di istituto tiene conto delle esigenze didattiche; se nell’istituto sono presenti classi per sportivi/artisti, la direzione di istituto provvede per esse ad una speciale distribuzione settimanale delle lezioni e delle discipline.28 3Nell’assegnazione delle sezioni e dei gruppi di lavoro ai docenti, la direzione di istituto sente i gruppi disciplinari e garantisce nel limite del possibile la continuità didattica. 4La direzione di istituto elabora entro la fine di settembre un programma annuale di massima delle attività di istituto, sentito il collegio dei docenti. 5Purché siano salvaguardate le prescrizioni del piano settimanale, la direzione di istituto può modificare i parametri degli art. 37 e 39 adottando compensazioni senza aggravio finanziario.29

Art. 39 Sgravi orari

Ogni istituto dispone del riconoscimento dei seguenti sgravi orari settimanali:30 a) 1 ora-lezione per sezione per la funzione di docente di classe; b) 1 ora-lezione fino a 14 sezioni, 2 da 15 a 20 sezioni, 3 oltre 20 sezioni per la gestione di laboratori e di infrastrutture didattiche; c) 3 ore-lezione per la gestione delle attrezzature informatiche, per la consulenza interna relativa al ricorso alle risorse digitali per l’apprendimento e per la conduzione di due corsi di alfabetizzazione informatica; d) 1/3 ore-lezione per la conduzione di ogni corso di alfabetizzazione informatica eccedente i due di cui alla lett. c) e per i docenti di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia delle classi I e II; e) 2 ore-lezione per la presenza di sottosedi. f) …31 Capitolo terzo Attività didattica e valutazione

Art. 40 Programmazione dell’insegnamento

1Ogni docente programma il proprio insegnamento ed espone il proprio piano di lavoro agli allievi all’inizio dell’anno scolastico. Esso considera le indicazioni dei piani di studio e la situazione iniziale della classe. 2I gruppi disciplinari e i consigli di classe concertano, nelle riunioni precedenti l’inizio dell’anno scolastico e nelle prime settimane di scuola, le iniziative comuni per lo sviluppo degli aspetti trasversali. La Sezione, in collaborazione con gli esperti di materia, può dare indicazioni per l’elaborazione dei piani di lavoro. 27 Frase introduttiva modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68. 28 Cpv. modificato dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117. 29 Cpv. introdotto dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265. 30 Frase introduttiva modificata dal R 13.3.2019; in vigore dal 15.3.2019 - BU 2019, 95. 31 Lett. abrogata dal R 30.9.2026; in vigore dal 1.9.2026 - BU 2026, 317; precedente modifica: BU 2020, 30. 3In qualsiasi momento dell’anno scolastico il docente deve essere in grado di documentare lo stato raggiunto nello svolgimento del piano, nonché gli elementi di valutazione di cui dispone. I direttori e gli esperti di materia possono richiedere in qualunque momento ai docenti di vedere i piani di lavoro. 4Nei primi tre anni d’insegnamento il docente è tenuto a consegnare una copia del piano di lavoro all’esperto di materia e alla direzione di istituto.

Art. 41 Sostegno dei docenti

1Riservati i compiti del direttore attribuitigli dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal suo regolamento di applicazione, allo scopo di sostenere i docenti nel loro compito pedagogico e didattico, anche grazie a opportuni suggerimenti e alla possibilità di esaminare in comune i punti critici dell’attività professionale, i direttori, gli esperti di materia e i capigruppo valutano dal loro punto di vista le attività professionali dei docenti, tramite incontri personali, visite in classe, nonché l’esame dei piani di lavoro, delle produzioni degli allievi e degli strumenti didattici utilizzati. 2Direttori, esperti di materia e capigruppo procedono a regolari scambi valutativi e operano in comune per favorire il miglioramento dell’efficacia dei docenti, in particolare nei casi in cui si riscontrano difficoltà o carenze. 3Nei casi di difficoltà o di inadempienze professionali, direttori, esperti di materia e capigruppo sono tenuti a intervenire presso gli interessati e a predisporre le opportune misure rimediatrici. Se le difficoltà e le inadempienze sono gravi o ripetute, il direttore invia un rapporto alla Sezione che adotta o propone al Dipartimento i necessari provvedimenti.

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