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Regolamento della scuola media

Ticino · 412.110 · regulation

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Contents: 77 provisions
  1. Art. 1 Principio
  2. Art. 2 Istituzione e composizione
  3. Art. 3 Compiti
  4. Art. 4 Presidenza e segreteria
  5. Art. 5 Convocazione
  6. Art. 6 Partecipazione
  7. Art. 7 Decisioni e verbale
  8. Art. 8 Designazione
  9. Art. 9 Funzioni e compiti
  10. Art. 11 Durata della carica
  11. Art. 12 Collegio degli esperti e gruppi disciplinari
  12. Art. 13
  13. Art. 14 Composizione
  14. Art. 15 Istituti e comprensori
  15. Art. 16
  16. Art. 17 Diritti
  17. Art. 18 Doveri
  18. Art. 19 Iscrizione
  19. Art. 20 Obbligo di frequenza
  20. Art. 21 Assenze
  21. Art. 22 Procedura prima della sanzione
  22. Art. 23 Sanzioni
  23. Art. 24 Trasporto scolastico10
  24. Art. 25 Refezione scolastica
  25. Art. 26 Coinvolgimento delle direzioni e dei Comuni
  26. Art. 27 Perseguimento di obiettivi pedagogici, didattici e culturali
  27. Art. 28 Progetto educativo
  28. Art. 29 Autovalutazione dell’istituto
  29. Art. 30 Attività collegiali
  30. Art. 31 Consiglio permanente del disadattamento
  31. Art. 32 Coinvolgimento di allievi e genitori
  32. Art. 33 Assemblea degli allievi
  33. Art. 34 Riunione dei genitori per classe
  34. Art. 35
  35. Art. 36 Composizione delle sezioni
  36. Art. 37 Costituzione dei gruppi d’insegnamento
  37. Art. 38 Orario settimanale
  38. Art. 39 Sgravi orari
  39. Art. 40 Programmazione dell’insegnamento
  40. Art. 41 Sostegno dei docenti
  41. Art. 42 Coordinamento dell’insegnamento
  42. Art. 43 Valutazione degli allievi
  43. Art. 44 Valutazione certificativa
  44. Art. 45 Prove cantonali
  45. Art. 46 Piano settimanale delle lezioni
  46. Art. 47 Attività scolastiche a domicilio
  47. Art. 48 Ora di classe
  48. Art. 49
  49. Art. 50
  50. Art. 51
  51. Art. 52 Cambiamento di curricolo
  52. Art. 53 Casi di adattamento del curricolo
  53. Art. 54 Materiale individuale e libri di testo
  54. Art. 55 Attrezzature e materiali didattici
  55. Art. 56 Scopo
  56. Art. 57 Gruppi regionali
  57. Art. 58 Risorse di istituto
  58. Art. 59 Il capogruppo
  59. Art. 60 Il docente di sostegno pedagogico
  60. Art. 61 Il docente e l’operatore della differenziazione curricolare
  61. Art. 62 L’educatore regionale
  62. Art. 63 Il logopedista
  63. Art. 64 Situazioni particolari
  64. Art. 65 Organizzazione della differenziazione curricolare
  65. Art. 66 Passaggio da una classe all’altra
  66. Art. 67 Licenza di scuola media
  67. Art. 68 Condizioni di ammissione
  68. Art. 69 Discipline d’esame
  69. Art. 70 Organizzazione degli esami
  70. Art. 71 Condizioni per l’ottenimento della licenza
  71. Art. 72 Attestati ordinari
  72. Art. 73 Attestato di licenza da privatista
  73. Art. 74 Principio
  74. Art. 75
  75. Art. 76 Ricerca e valutazione
  76. Art. 77 Abrogazione
  77. Art. 78 Entrata in vigore

77 provisions

Art. 42 Coordinamento dell’insegnamento

1Allo scopo di coordinare l’attività didattica fra i docenti vengono costituiti gruppi disciplinari, per area o per progetti interdisciplinari, per discutere e concordare le modalità di attuazione dei contenuti e delle finalità del piano di studio, i sussidi didattici necessari, le scelte metodologiche e i criteri di valutazione degli apprendimenti degli allievi. 2I docenti che operano nei gruppi disciplinari lo fanno in base alle disposizioni della direzione di istituto, considerate le indicazioni del collegio dei direttori e degli esperti di materia.

Art. 43 Valutazione degli allievi

1Nel corso dell’anno il docente valuta periodicamente il grado di raggiungimento delle competenze di ogni allievo mediante elementi di verifica scritti e orali. 2Ogni allievo ha diritto a una valutazione individuale; anche qualora l’oggetto della valutazione sia frutto della collaborazione di più allievi, il docente deve essere in grado di accertare l’apporto individuale dei singoli partecipanti. 3Gli elementi di valutazione devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio semestrale, per il quale si tiene anche conto dei progressi dell’allievo. 4Ogni valutazione viene comunicata all’allievo. Se espressa numericamente la nota 6 rappresenta il meglio e la nota 4 la sufficienza; è concesso l’uso dei quarti e dei mezzi punti. 5L’allievo deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per migliorare le proprie competenze disciplinari e trasversali. 6La correzione degli elaborati scritti avviene a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. Il testo dell’elaborato scritto resta in consegna all’allievo. 7Le prove di verifica sono annunciate agli allievi dal docente con sufficiente anticipo e adeguatamente programmate d’intesa con i colleghi del consiglio di classe.

Art. 44 Valutazione certificativa

1Alla fine del primo semestre il consiglio di classe invia alle famiglie un rapporto sulle acquisizioni e sui progressi realizzati dagli allievi nei vari aspetti relativi all’apprendimento disciplinare, alle competenze trasversali e al comportamento; le modalità generali di stesura del rapporto sono definite dalla Sezione con la collaborazione degli organi cantonali. 2Il rapporto di cui al cpv. 1 viene controfirmato dal detentore dell’autorità parentale. Duplicati sono rilasciati dalle rispettive sedi. 3Alla fine dell’anno scolastico i docenti esprimono una sintesi del grado di raggiungimento dei traguardi di competenza previsti dal piano di studio da parte dell’allievo per ogni disciplina attraverso delle note da 2 a 6, dove 6 rappresenta il meglio e 4 la sufficienza; è concesso l’uso dei mezzi punti tra il 4 e il 6. La nota delle discipline in cui l’insegnamento è attribuito a due docenti è concordata tra i docenti interessati. Il consiglio di classe assegna anche una nota per il comportamento, tenendo in considerazione eventuali osservazioni della direzione di istituto. 4Le note, le assenze, le eventuali osservazioni e la decisione relativa alla promozione sono annotate nel registro della scuola.

Art. 45 Prove cantonali

1La Sezione, d’intesa con la Divisione, organizza delle prove cantonali per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studio e regolare le attività d’insegnamento. 2Le prove cantonali, che rientrano nelle attività promosse per il monitoraggio del sistema educativo, non sono destinate a valutare le prestazioni dei docenti o a classificare le classi e gli istituti scolastici coinvolti. 3La Sezione, d’intesa con la Divisione, elabora, in collaborazione con gli esperti di materia, i direttori e i gruppi disciplinari, le prove cantonali destinate ad un campione o alla totalità degli allievi e definisce le modalità di somministrazione, di correzione e di analisi dei dati. 4I risultati delle prove cantonali sono diffusi tramite appositi rapporti e possono dare luogo a iniziative formative. 5La Sezione, d’intesa con la Divisione, allestisce la pianificazione quadriennale delle discipline e delle classi da includere annualmente nelle prove cantonali, tenendo conto delle prove programmate a livello nazionale o internazionale. TITOLO V Organizzazione degli studi Capitolo primo In generale

Art. 46 Piano settimanale delle lezioni

1Il piano settimanale delle ore-lezione obbligatorie, facoltative e opzionali è definito nell’allegato.32 2Gli istituti, per decisione della direzione, possono adottare una variante con un’ora settimanale in meno nel ciclo d’osservazione e un’ora in più nel ciclo d’orientamento, purché ciò non comporti spese di trasporto supplementari. In questo caso un’ora di educazione fisica è spostata dalla I alla III classe e una dalla II alla IV classe. 3Ogni istituto, per decisione della direzione e interessando gli esperti di materia, può sviluppare autonomamente, per un massimo equivalente a 4,5 settimane scolastiche annuali, piani orari speciali che includano iniziative di appoggio all’insegnamento quali: a) attività di revisione, esercitazione, approfondimento e sviluppo; b) attività culturali, didattiche o sportive di uno o più giorni esterne alla sede; c) momenti di insegnamento fondati su progetti pluri o interdisciplinari; d) attività di animazione quali spettacoli, giornate d’istituto, proposte culturali, interventi nel territorio ecc. 4La partecipazione finanziaria delle famiglie per le attività di cui al cpv. 3 lett. b) per i costi di vitto e alloggio non supera 16 franchi al giorno; per le prestazioni opzionali inserite nel quadro di un’attività didattica, culturale o sportiva esterna alla sede può essere chiesta una partecipazione supplementare non superiore a 10 franchi al giorno.

Art. 47 Attività scolastiche a domicilio

1Le attività scolastiche a domicilio consistono in compiti scritti, studio personale e attività di ricerca e raccolta di documenti. 2Esse sono assegnate quale complemento alle attività di studio e di esercitazione svolte in classe e hanno lo scopo di abituare gli allievi alle verifiche e all’approfondimento personale e di favorire la conoscenza delle attività scolastiche da parte dei genitori. 3Nell’attribuzione delle attività a domicilio occorre seguire criteri di moderazione, specialmente nelle prime classi, e di concertazione tra i docenti. 4Le attività di studio personale sono adeguatamente preparate in classe sul piano metodologico.

Art. 48 Ora di classe

1L’ora di classe è attribuita al docente di classe, il quale ne pianifica le attività sulla base delle indicazioni specifiche contenute nei piani di studio. 2Nell’ora di classe sono trattati problemi particolari della sezione e dell’istituto, temi di interesse degli allievi, temi d’attualità e l’informazione scolastica e professionale. Corsi differenziati nel ciclo d’orientamento 32 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68.

Art. 49

1Nelle classi III e IV gli allievi possono scegliere secondo le disposizioni degli art. 50-52 i corsi attitudinali di matematica e tedesco in sostituzione dei rispettivi corsi di base obbligatori. Gli allievi dei corsi di base possono essere ammessi ai corsi attitudinali per un periodo di prova non superiore a 4 settimane in vista di un cambio di corso. Il periodo di prova può iniziare, di regola, dalla quarta settimana di scuola. 2…33 3Nella classe IV sono organizzati in forma di opzioni: a) il corso di capacità espressive e tecniche, con la scelta tra educazione visiva, educazione musicale o tecniche di progettazione e costruzioni; b) il corso d’orientamento, con la scelta tra educazione alimentare, attività commerciali, tecniche o artigianali.34 4Nella classe III e IV sono organizzati i corsi facoltativi di francese e di latino. Il loro inserimento nel piano settimanale è definito nell’allegato.35 Iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi facoltativi in III classe36

Art. 50

1L’iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi facoltativi ha luogo alla fine della II classe previa informazione dei genitori e degli allievi.37 2Il consiglio di classe consiglia le famiglie e gli allievi nelle scelte curricolari. In caso di disaccordo può decidere la famiglia, salvo per quanto disposto al cpv. 3. 3Per iscriversi ai singoli corsi attitudinali occorre aver ricevuto alla fine della II classe almeno la nota 4,5 nelle rispettive discipline. 4L’iscrizione al corso facoltativo di francese è concessa a chi ha raggiunto almeno la nota 4 alla fine della II media.38 5Una sola deroga può essere concessa dal consiglio di classe su richiesta della famiglia, a condizione che la media delle note nelle materie obbligatorie, salvo quelle oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a), alla fine della seconda classe sia di almeno 4,5.39 Iscrizione ai corsi attitudinali, opzionali e facoltativi in IV classe40

Art. 51

1L’iscrizione in IV classe ai corsi attitudinali di matematica e di tedesco può aver luogo se, alla fine della III, l’allievo ha ottenuto la nota 4 nel corso attitudinale; l’iscrizione ai corsi facoltativi di francese e di latino è concessa se alla fine della III l’allievo ha ottenuto la sufficienza.41 2Il consiglio di classe può concedere una sola deroga alla norma del cpv. 1 sulla base della valutazione complessiva delle competenze raggiunte e dell’impegno, ritenuto comunque che il profilo delle note alla fine della III non può ammettere più di una insufficienza nei corsi in questione.42 3Il consiglio di classe può concedere il passaggio dal corso base al corso attitudinale, che può avvenire per una sola disciplina e che è escluso in caso di applicazione del cpv. 2, a condizione che la nota ottenuta nel corso base corrispondente alla fine della III non sia inferiore a 4,5.43

Art. 52 Cambiamento di curricolo

1Nelle classi III e IV è possibile modificare le scelte iniziali in tedesco e matematica entro la fine di febbraio, per decisione concorde del consiglio di classe e della famiglia. In caso di disaccordo il passaggio non può aver luogo. 2Salvo casi eccezionali, la scelta delle opzioni e dei corsi facoltativi è vincolante per l’intero anno scolastico.44

Art. 53 Casi di adattamento del curricolo

1Con il consenso della famiglia, la direzione di istituto, su proposta del Consiglio di classe e in collaborazione con il servizio di sostegno pedagogico, può decidere adattamenti del curricolo scolastico per gli allievi: 33 Cpv. abrogato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68. 34 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68. 35 Cpv. introdotto dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68. 36 Nota marginale modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68. 37 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68. 38 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68. 39 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169. 40 Nota marginale modificata dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68. 41 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68. 42 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169. 43 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169. 44 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68. a) con problemi di salute o con difficoltà sensoriali o motorie, attestati da certificati medici; b) con una preparazione scolastica antecedente molto inferiore o diversa da quella prevista dalle scuole ticinesi, senza possibilità ragionevoli di recupero; c) con elevate difficoltà d’apprendimento o di comportamento; d) con un alto potenziale cognitivo. 1bisGli adattamenti del curricolo scolastico, che possono essere anche previsti nel contesto dell’applicazione dell’art. 31 cpv. 3, sono definiti in progetti individuali ratificati dalla Sezione e possono comprendere l’esonero da una o più discipline.45 2Le modalità organizzative dei corsi di lingua e delle attività d’integrazione sono disciplinate dal regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020.46 Capitolo secondo Materiale e attrezzature

Art. 54 Materiale individuale e libri di testo

1Ogni allievo di scuola media riceve gratuitamente il materiale scolastico previsto dall’elenco ufficiale, predisposto dalla Sezione. 2La Sezione emana l’elenco dei libri di testo a scelta dei docenti sulla base delle indicazioni degli esperti di materia e dei docenti; l’elenco è aggiornato annualmente entro la fine di aprile. 3La Sezione può autorizzare l’utilizzazione sperimentale di un libro di testo che non figura nell’elenco ufficiale da parte di un docente o di un gruppo di docenti. 4Nei casi di perdita o di danneggiamenti, gli allievi sono tenuti a sostituire i materiali e i testi a loro spese.

Art. 55 Attrezzature e materiali didattici

1La direzione di istituto, con la collaborazione dei docenti, tiene aggiornato annualmente l’elenco delle attrezzature e dei materiali didattici in dotazione all’istituto. 2Nel caso di danni per negligenza alle attrezzature e al materiale in dotazione, i responsabili sono tenuti a risarcirne i costi. Capitolo terzo Servizio di sostegno pedagogico e interventi particolari

Art. 56 Scopo

1Il servizio di sostegno pedagogico è un’istituzione interna alla scuola media e svolge la sua attività negli ambiti definiti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990. 2Il servizio comprende il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare. 3Le attività del servizio a favore dei singoli allievi e la loro ammissione a tali attività sono accompagnate da un’adeguata informazione ai genitori.

Art. 57 Gruppi regionali

1Il servizio è organizzato in gruppi regionali secondo un piano stabilito dal Dipartimento. 2Ogni gruppo regionale comprende un capogruppo, docenti di sostegno pedagogico, docenti o operatori della differenziazione curricolare, educatori regionali, logopedisti.

Art. 58 Risorse di istituto

1Per il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare ogni istituto dispone complessivamente delle seguenti risorse: a) 1 unità a tempo pieno, di cui almeno 0,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti fino a 8 sezioni; b) 1,5 unità a tempo pieno, di cui almeno 1 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 9 a 14 sezioni; c) 2 unità a tempo pieno, di cui almeno 1,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 15 a 18 sezioni; d) 2,5 unità a tempo pieno, di cui almeno 2 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 19 a 23 sezioni; e) 3 unità a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 24 a 26 sezioni; f) 3,5 unità a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti oltre 26 sezioni. 45 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169. 46 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67. 2In casi particolari la distribuzione dei tempi tra il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare è decisa di comune accordo tra la direzione di istituto e il capogruppo; in caso di disaccordo la decisione spetta alla Sezione. 3Inoltre, per la differenziazione curricolare o importanti situazioni di disadattamento, si può far capo alle risorse supplementari attribuite alla Divisione della scuola per questo scopo o a quelle previste dall’art. 64.

Art. 59 Il capogruppo

1Il capogruppo, che deve avere una formazione in psicologia evolutiva o scienze dell’educazione in ambito scolastico: a) dirige e coordina le attività collegiali dei componenti del gruppo regionale; b) assume i compiti di consulenza e vigilanza sulle loro attività; c) collabora con le direzioni d’istituto e con la Sezione per i problemi inerenti al disadattamento scolastico; d) cura le relazioni con altre istituzioni affini esterne alla scuola. 2L’onere di lavoro del capogruppo è quello degli impiegati dello Stato.

Art. 60 Il docente di sostegno pedagogico

1Il docente di sostegno pedagogico: a) fa opera di prevenzione del disadattamento scolastico stabilendo contatti e collaborazioni all’interno dell’istituto e promuovendo, in accordo con la direzione di istituto, iniziative appropriate; b) esamina le situazioni degli allievi segnalati o in difficoltà e, in collaborazione con altre istanze, realizza appropriati interventi volti a sostenere l’allievo nelle sue attività di apprendimento e nell’adattamento alla vita scolastica; c) partecipa alle attività del servizio. 2L’intervento diretto con gli allievi può aver luogo singolarmente, per piccoli gruppi o, in accordo con i docenti interessati, durante le lezioni regolari. Il consiglio di classe è coinvolto nel programma di lavoro del docente di sostegno pedagogico. 3Il docente di sostegno pedagogico cura i rapporti con l’analogo servizio delle scuole elementari e collabora con la direzione di istituto per la formazione delle prime classi, così come collabora con altri servizi interni o esterni all’istituto. 4L’orario d’insegnamento del docente di sostegno pedagogico è dedicato interamente a interventi diretti con allievi; le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni esterne, così come la partecipazione ai lavori del gruppo regionale, sono svolte al di fuori dell’orario d’insegnamento. 5L’onere di lavoro del docente di sostegno pedagogico comprende gli interventi a favore degli allievi ammessi, le attività di contatto e di collaborazione all’interno dell’istituto e con istituzioni esterne, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale ai diversi livelli.

Art. 61 Il docente e l’operatore della differenziazione curricolare

1Il docente o l’operatore della differenziazione curricolare: a) in collaborazione con il consiglio di classe, assicura le misure formative per gli allievi che beneficiano di una differenziazione curricolare;47 b) elabora un progetto d’intervento individualizzato in collaborazione con il Consiglio di classe e il docente di sostegno pedagogico; c) propone agli allievi attività tecnico-pratiche, creative o manuali, finalizzate al rafforzamento delle loro competenze scolastiche fondamentali e allo sviluppo delle competenze trasversali e delle loro potenzialità;48 d) promuove la conoscenza del mondo del lavoro e della realtà esterna alla scuola tramite visite aziendali, informazioni sulle professioni, stages pre-professionali in collaborazione con l’orientatore scolastico e professionale; e) partecipa alle attività del servizio. 2L’onere di lavoro del docente della differenziazione curricolare è analogo a quello del docente di sostegno pedagogico; l’onere di lavoro dell’operatore della differenziazione curricolare è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli. 47 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169. 48 Lett. modificata dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169.

Art. 62 L’educatore regionale

1L’educatore regionale: a) collabora nella realizzazione dei progetti educativi elaborati dal consiglio permanente del disadattamento; b) attua le misure di ordine socio-educativo per gli allievi con gravi difficoltà d’adattamento scolastico e di comportamento nel quadro dei progetti decisi dal consiglio permanente del disadattamento; c) partecipa alle attività del servizio. 2L’intervento dell’educatore regionale è pianificato dal capogruppo in ragione delle necessità e delle disponibilità contingenti; il capogruppo stabilisce le priorità e l’attribuzione dell’educatore regionale ai singoli istituti scolastici. 3L’onere di lavoro dell’educatore regionale è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.

Art. 63 Il logopedista

1Il logopedista: a) svolge valutazioni inerenti a allievi con gravi difficoltà o disturbi specifici di letto-scrittura; b) fornisce consulenza e supervisione ai docenti e ai docenti di sostegno pedagogico; c) su richiesta informa e forma i docenti, i direttori e gli esperti di materia in merito alle difficoltà e ai disturbi specifici di letto-scrittura, nonché alle misure dispensative e compensative. 2L’onere di lavoro del logopedista è quello previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.

Art. 64 Situazioni particolari

1Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del servizio, ad altre figure professionali sulla base di un progetto d’intervento deciso dalla Divisione della scuola; il progetto d’intervento può comprendere l’attribuzione di risorse supplementari. 2Negli istituti per la gestione di queste specifiche situazioni è istituito un gruppo operativo composto dal direttore, dal capogruppo e, se del caso, da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto. 3Per i docenti che si occupano della gestione dei casi difficili l’attività rientra nel loro onere di lavoro; per il personale appositamente assunto il rapporto d’impiego è quello definito dal regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020.49

Art. 65 Organizzazione della differenziazione curricolare

1Nei casi di adattamento del curricolo scolastico di cui all’art. 53 cpv. 1 lett. b) e c), è possibile far capo alla differenziazione curricolare organizzata da docenti o operatori della differenziazione curricolare. 2La differenziazione curricolare può sostituire interamente o parzialmente una o più discipline d’insegnamento per un massimo di 12 ore settimanali, di regola contempla quanto definito all’art. 61 cpv. 1 lett. c) e d), è riservata agli allievi con più di 13 anni ed è oggetto di una nota alla fine dell’anno scolastico. Capitolo quarto Passaggio di classe e licenza

Art. 66 Passaggio da una classe all’altra

1Di regola l’allievo è promosso alla classe successiva. In ogni modo è promosso l’allievo che al termine di una classe intermedia presenta non più di due insufficienze, di cui al massimo una nota 2; le discipline oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a) non sono considerate. Il consiglio di classe, sentiti l’allievo e la famiglia, può decidere la ripetizione di una classe solo quando cumulativamente:51 49 Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 67. 50 Art. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169. 51 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169. a) le insufficienze siano ritenute superabili attraverso la ripetizione, sulla base di un esame delle cause delle difficoltà e delle possibilità di sviluppo delle attitudini e del comportamento dell’allievo; b) la ripetizione risulti la soluzione più appropriata per permettere all’allievo di riprendere un corso di studi regolare. 2La decisione di cui al cpv. 1 può essere presa dal consiglio di classe una sola volta nel corso della scuola media, salvo il caso di assenze giustificate prolungate. Votano solo i docenti effettivi dell’allievo, se del caso il docente di sostegno pedagogico, il docente o l’operatore della differenziazione curricolare, l’educatore, il docenti di lingua e integrazione che hanno seguito con regolarità l’allievo; il docente che insegna più discipline ha diritto ad un solo voto. 3Nel caso di promozione con una o più insufficienze, i genitori dell’allievo possono presentare una richiesta scritta e motivata di ripetizione della classe alla direzione di istituto, la quale decide. 4L’allievo ammesso in III classe con entrambi i corsi base senza la possibilità d’iscrizione ad almeno un corso attitudinale può ripetere la II classe per decisione dei genitori. 5L’allievo promosso alla IV classe senza insufficienze e con corsi base può ripetere la stessa classe frequentando i due corsi attitudinali per decisione dei genitori.52 6…53

Art. 67 Licenza di scuola media

1La licenza di scuola media è concessa agli allievi che al termine della quarta classe hanno ottenuto la sufficienza in italiano, matematica, tedesco, inglese, storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia, geografia, scienze naturali, educazione fisica e nella disciplina scelta nell’opzione capacità espressive e tecniche. La nota in storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia considera per tre quarti la nota di storia e per un quarto quella di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia. 2La licenza è pure concessa in presenza di due note 3 o di una nota 2 purché la media generale delle note nelle discipline considerate sia sufficiente. 3Qualora la media generale non raggiungesse la sufficienza o si fosse in presenza di tre note 3 o di una nota 3 e di una nota 2 indipendentemente dalla media ottenuta, il consiglio di classe può concedere la licenza alla condizione che il giudizio complessivo sull’attività scolastica dell’allievo sia positivo. 4Per gli allievi che alla fine della IV classe non ottengono la nota in una o più discipline a seguito di esonero o sostituzione vale quanto segue: a) le discipline oggetto di esonero giusta l’art. 53 cpv. 1 lett. a) non sono considerate nella lista di discipline di cui al cpv. 1; b) per la prima disciplina oggetto di sostituzione con la differenziazione curricolare giusta l’art. 65, per i calcoli di cui ai cpv. 2 e 3 si considera la nota 4 se la differenziazione è stata attestata da una nota positiva, oppure la nota 3 in caso contrario; per le altre discipline oggetto della medesima sostituzione si considera la nota 3; c) sulla licenza le note delle discipline oggetto di esonero o sostituzione non figureranno; in luogo della nota di disciplina oggetto di esonero figurerà l’indicazione «NA» (non assegnata), mentre in luogo della nota di disciplina sostituita con la differenziazione curricolare figurerà l’indicazione «DC» (sostituita con la differenziazione curricolare).54 5L’allievo che ottiene la licenza di principio non ripete la IV classe, salvo se, per decisione dei genitori, intende frequentare i due corsi attitudinali dopo aver terminato l’anno scolastico senza insufficienze, con corsi base e senza aver mai ripetuto una classe; in questo caso egli può essere tenuto, per evitare la formazione di nuove sezioni, a iscriversi in un altro istituto.55 Proscioglimento dall’obbligo scolastico Art. 67a56 1L’allievo che ha ottenuto la licenza è prosciolto dall’obbligo scolastico; il certificato di proscioglimento è iscritto nella licenza. 2Se entro la fine dell’anno scolastico (comprese le vacanze estive che lo seguono) in cui l’allievo compie i quindici anni egli non ottiene la licenza, il certificato di proscioglimento viene rilasciato al termine dell’anno scolastico. 52 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169; precedente modifica: BU 2018, 265. 53 Cpv. abrogato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169. 54 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 28.5.2021 - BU 2021, 169. 55 Cpv. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169. 56 Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169. 3In presenza di seri motivi, segnatamente in caso di impegno incostante, comportamento problematico e risultati scolastici non soddisfacenti, al compimento dei 15 anni la prosecuzione della frequenza scolastica dell’allievo può essere sospesa a favore di un progetto personalizzato; in questi casi il certificato di proscioglimento viene rilasciato contestualmente alla sospensione della frequenza. Capitolo quinto Licenza di scuola media per privatisti

Art. 68 Condizioni di ammissione

1Agli esami di licenza per privatisti sono ammessi i candidati che non sono in possesso dell’attestato di licenza di scuola media ticinese e che risiedono nel Cantone ed hanno compiuto almeno 15 anni. 2Non possono essere ammessi i candidati che hanno frequentato la scuola media in Ticino nel corso dello stesso anno scolastico. I candidati che hanno frequentato la scuola media nell’anno scolastico precedente sono ammessi solo dietro approvazione da parte della Sezione.57 3Le modalità di iscrizione sono pubblicate nel Foglio ufficiale almeno 6 mesi prima dell’esame; gli iscritti ricevono i programmi specifici e la documentazione orientativa necessaria. 4È richiesta una tassa d’esame di 50 franchi.58

Art. 69 Discipline d’esame

L’esame comporta prove in italiano (scritto e orale), matematica (scritto e orale), inglese (orale e prova scritta in alternativa a quella di tedesco), tedesco (orale e prova scritta in alternativa a quella di inglese), storia e geografia (orale) e scienze naturali (orale).

Art. 70 Organizzazione degli esami

1Gli esami hanno luogo annualmente in un istituto di scuola media designato dalla Sezione; l’organizzazione è affidata alla direzione di istituto, la quale istituisce un’apposita commissione d’esame di cui fanno parte il direttore e due docenti per ogni disciplina d’esame. 2Il direttore procede a un colloquio preliminare volto a conoscere le esperienze acquisite dai candidati sul piano scolastico e professionale. 3Gli esperti di materia, in collaborazione con la Sezione, esercitano la supervisione sulla preparazione delle prove d’esame e sulla valutazione.59

Art. 71 Condizioni per l’ottenimento della licenza

1Per l’ottenimento della licenza di scuola media per privatisti la somma delle note ottenute nei sei esami deve essere di almeno ventiquattro punti; non sono ammesse più di due insufficienze. 2La commissione d’esame, anche sulla base degli elementi di giudizio raccolti durante il colloquio preliminare da parte del direttore, ha la possibilità di assegnare fino a un massimo di due punti, quando ciò si rendesse necessario per ottenere la licenza e a condizione che il numero delle insufficienze non sia superiore a due. 3Nel caso di insuccesso gli esami possono essere ripetuti negli anni seguenti una sola volta. Capitolo sesto Attestati

Art. 72 Attestati ordinari

1Alla fine di ogni anno scolastico intermedio l’allievo riceve un attestato che descrive il curricolo seguito, riporta le note inerenti alle discipline e al comportamento di cui all’art. 44 cpv. 3, contiene eventuali osservazioni complementari sul curricolo seguito e le decisioni relative alla promozione; esso va controfirmato dal detentore dell’autorità parentale.60 2Alla fine della IV classe l’allievo che soddisfa i requisiti di cui all’art. 67 riceve l’attestato di licenza di scuola media firmato dal direttore d’istituto e autenticato dal Dipartimento. 3Duplicati degli attestati cartacei perduti sono rilasciati dalle rispettive sedi o, previa istanza scritta, dal Dipartimento e dietro pagamento di una tassa di 50 franchi. 57 Cpv. modificato dal R 29.10.2025; in vigore dal 1.11.2025 - BU 2025, 217. 58 Cpv. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169. 59 Cpv. modificato dal R 29.10.2025; in vigore dal 1.11.2025 - BU 2025, 217. 60 Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 2.8.2018 - BU 2018, 265.

Art. 73 Attestato di licenza da privatista

1I candidati che soddisfano le condizioni di cui all’art. 71 ricevono dal Dipartimento un attestato di licenza di scuola media per privatisti. 2Duplicati degli attestati cartacei perduti sono rilasciati previa istanza scritta al Dipartimento e dietro pagamento di una tassa di 50 franchi. TITOLO VI Passaggio alle scuole postobbligatorie

Art. 74 Principio

Le condizioni per l’ammissione alle scuole postobbligatorie sono stabilite dalle norme dei rispettivi regolamenti.

Art. 75

…61 TITOLO VII Disposizioni finali

Art. 76 Ricerca e valutazione

1La Divisione promuove, con la collaborazione degli istituti di ricerca riconosciuti e degli organi cantonali, la realizzazione di ricerche e indagini atte a valutare gli effetti dell’insegnamento e della vita d’istituto per quanto attiene agli aspetti educativi, cognitivi e all’orientamento scolastico e professionale. 2La valutazione consente di orientare i processi di innovazione e sperimentazione.

Art. 77 Abrogazione

Il regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 è abrogato.

Art. 78 Entrata in vigore

1Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 2 agosto 2018. 2La separazione tra le discipline storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia di cui al piano settimanale allegato entra in vigore nell’anno scolastico 2018/2019 per le classi I e III e per le rimanenti classi nell’anno scolastico successivo. 3I laboratori di italiano e matematica in I classe di cui al piano settimanale allegato entrano in vigore nell’anno scolastico 2020/2021; i laboratori di matematica e tedesco in II classe entrano in vigore nell’anno scolastico successivo.62 Pubblicato nel BU 2018, 222. Disposizioni transitorie della modifica del 26 maggio 202163 1I limiti numerici dell’art. 36 cpv. 1 entrano in vigore per le classi I nell’anno scolastico 2021/2022 e per le classi II nell’anno scolastico 2022/2023. 2Il limite di 22 allievi di cui all’art. 37 cpv. 4 lett. a), b) e d) entra in vigore per le classi III nell’anno scolastico 2021/2022 e per le classi IV nell’anno scolastico 2022/2023, a dipendenza della disponibilità di docenti e di situazioni logistiche particolari. Allegato64 Scuola media - Piano settimanale Discipline Classi I II III IV 61 Art. abrogato dal R 6.7.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 188. 62 Cpv. introdotto dal R 1.4.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 117. 63 Disposizione transitoria introdotta dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.8.2021 - BU 2021, 169. 64 Allegato modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.8.2023 - BU 2023, 68; precedente modifica: BU 2019, 249; BU 2020, 117. Italiano 6F 5 6 6F Matematica 5F 5F 5 5 Francese 4 3 2G 2H Latino – – 2I 4J Tedesco – 3F 3 3 Inglese – – 2,5 3 StoriaB 2 2 2 1,5 Ed. civica, alla cittadinanza e alla democraziaB C C 0,5D 0,5D Geografia 2 2 2 2 Scienze naturali 3 2 4E 3F Ed. visiva 2 2 2 – Ed. musicale 2 2 1 – Ed. alle arti plastiche 2 2 – – Ed. fisica 3 3 3 3 Istruzione religiosa 1 1 1 Storia delle religioni – – – 1 Ora di classe 1A 1 1 1 Opzione capacità espressive e tecniche – – – 2 Opzione d’orientamento – – – 2 Totale 33 33 33 33 A. Tutti gli allievi seguono il corso di alfabetizzazione informatica della durata di 12 ore; il corso ha luogo di regola durante il primo semestre ed è impartito da un docente dell’istituto scolastico. B. L’insegnamento della storia e dell’educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia è impartito dal medesimo docente. C. L’insegnamento di un’ora settimanale della durata di 10 settimane è incluso nelle ore di storia ed è completato da una giornata organizzata dal docente di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia, per un onere complessivo di 18 ore annue. La giornata è inclusa nelle 4,5 settimane di cui all’art. 46 cpv. 3. D. L’insegnamento si completa con 2.5 giornate organizzate dalla direzione di istituto, per un onere complessivo di 18 ore annue. Le giornate sono incluse nelle 4,5 settimane di cui all’art. 46 cpv. 3. E. Incluso il corso di educazione alimentare di 2 ore settimanali per 12 settimane che ha luogo per mezze sezioni; le mezze sezioni che non seguono il corso sono impegnate nel laboratorio di scienze naturali. Il corso comprende anche 2 ore settimanali fuori orario per il consumo dei pasti e il rigoverno. F. Di cui 2 di laboratorio. G. Disciplina facoltativa, un’ora sovrapposta prioritariamente a educazione fisica o subordinatamente a educazione visiva, un’ora fuori orario. H. Disciplina facoltativa, due ore sovrapposte all’opzione di orientamento. I. Disciplina facoltativa, un’ora sovrapposta a italiano e un’ora fuori orario. J. Disciplina facoltativa, un’ora sovrapposta a italiano (classe intera), un’ora sovrapposta a educazione fisica e due ore fuori orario.

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