1La presente legge applica le disposizioni federali in materia di caccia e di protezione dei
mammiferi e degli uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico ed introduce quelle necessarie
a dipendenza delle condizioni locali.
2In particolare essa si prefigge di:
a) conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato
selvatico;
b) proteggere le specie di animali minacciate;
c) ridurre ad un limite sopportabile i danni a foreste e colture causate dalla fauna selvatica;
d) garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina;
e) promuovere la ricerca e l’informazione sui mammiferi e gli uccelli viventi allo stato selvatico;
f) pianificare l’esercizio della caccia.
Art. 2 Norme esecutive
Il Consiglio di Stato emana le disposizioni per l’esecuzione della legge. Esso designa il
Dipartimento competente (Dipartimento).
Obbligo d’informazione delle autorità
Art. 2a1 1Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i comuni, anche se vincolati dal
segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, le
informazioni necessarie per l’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di caccia.
2Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, constatati nello svolgimento delle loro attività, che possono
dare adito a un intervento del Dipartimento in base alla legislazione sulla caccia.
3Le autorità giudiziarie del Cantone trasmettono al Dipartimento le sentenze e i decreti di accusa
cresciuti in giudicato riguardanti comportamenti illeciti per i quali è previsto il diniego o il ritiro della
patente di caccia.
Capitolo secondo
Esercizio della caccia
Art. 3 Definizione
È considerato esercizio della caccia ogni atto di preparazione, attuazione o conclusione di
interventi volti alla ricerca od attesa di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico allo scopo di
catturarli od abbatterli.
Pianificazione della caccia
1 Art. introdotto dalla L 17.9.2024; in vigore dal 22.11.2024 - BU 2024, 299.
Art. 4
1Il Consiglio di Stato pianifica la caccia con criteri scientifici, tenendo conto delle esigenze
di protezione dell’ambiente, della natura in particolare, ed avendo riguardo al mantenimento di una
fauna adeguata ai biotopi e strutturata in naturale equilibrio.
2Esso considera in particolare la diversa natura biologica e geomorfologica delle varie regioni, il loro
grado di urbanizzazione, l’importanza dei siti di alto valore naturalistico, le esigenze dell’economia
agricola e forestale, la biologia della fauna ed i censimenti periodici delle specie.
Art. 5 Patente
1L’esercizio della caccia è vincolato al possesso della patente.
2La patente è individuale, non trasferibile, valida per il relativo periodo venatorio.
3Il rilascio della patente è subordinato al superamento dell’esame di abilitazione nel Cantone.
4È rilasciata dal Municipio del Comune di domicilio del richiedente o dal Dipartimento se il richiedente
è domiciliato in altro Cantone od all’estero.
5Previa comunicazione al Dipartimento, più Comuni possono delegare ad una sola segreteria
comunale il rilascio delle patenti.
Art. 6 Esame e certificato di abilitazione
1L’esame di abilitazione ha lo scopo di accertare se il candidato possiede le conoscenze
teoriche e pratiche per poter correttamente esercitare la caccia.
2Il Dipartimento ammette all’esame di abilitazione chi:
a) ha compiuto gli anni 17;
b) ha frequentato un periodo di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro, secondo le modalità
fissate dal Consiglio di Stato;
c) è cittadino svizzero oppure straniero domiciliato o dimorante in Svizzera.
3Il Dipartimento rilascia il certificato di abilitazione al candidato che ha superato l’esame.
Art. 7 Decadenza della validità
Il certificato di abilitazione perde la validità:
a) quando il detentore sia stato privato del diritto di cacciare per almeno tre anni;
b) dopo 10 anni d’inattività venatoria nel Cantone.
Art. 8 Diniego della patente
1La patente di caccia è negata a chi:
a) non ha compiuto gli anni 18;
b) è privato del diritto di cacciare ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 della legge federale sulla caccia o
dell’art. 43 della presente legge;
c) è sottoposto a tutela per i motivi indicati agli art. 369, 370 e 372 del Codice civile svizzero;
d) non adempie ai doveri di assistenza famigliare;
e) è in mora nel pagamento di multe, tasse, risarcimenti per delitti o contravvenzioni di caccia o
pesca commessi nel Cantone;
f) nei 5 anni precedenti alla domanda di ottenimento della patente è stato condannato per crimini
o delitti, contemplati dal Codice penale svizzero compiuti con armi, intenzionalmente o per
negligenza;
g) è sottoposto a procedimento penale per crimini o delitti perpetrati nell’esercizio della caccia;5
h) è privato dall’autorità competente del diritto di acquisire o possedere armi;6
i) essendo straniero non è domiciliato o dimorante in Svizzera. È riservato quanto previsto dall’art.
50.7
2Il Dipartimento revoca la patente ottenuta in contrasto ai vincoli previsti dal presente articolo.
2 Art. modificato dalla L 4.12.2007; in vigore dal 1.3.2008 - BU 2008, 121.
3 Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.
4 Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282; precedente modifica: BU 1999,
42.
5 Lett. modificata dalla L 17.9.2024; in vigore dal 22.11.2024 - BU 2024, 299.
6 Lett. modificata dalla L 17.9.2024; in vigore dal 22.11.2024 - BU 2024, 299.
7 Lett. introdotta dalla L 17.9.2024; in vigore dal 22.11.2024 - BU 2024, 299.
Accertamenti preliminari
Art. 8a8 1Il Dipartimento segnala ai comuni, tramite piattaforma elettronica, i nominativi dei
cacciatori domiciliati nel Comune che possono esercitare l’attività venatoria (cacciatori attivi).
2Prima del rilascio delle autorizzazioni di caccia il Comune controlla d’ufficio che la persona
interessata possa esercitare l’attività venatoria.
3La piattaforma ha esclusivamente lo scopo di segnalare ai comuni i nominativi dei cacciatori che
adempiono le condizioni per ottenere le autorizzazioni di caccia, al fine di impedirne il rilascio a
persone che hanno in corso procedimenti penali per crimini o delitti perpetrati nell’esercizio della
caccia; non può essere utilizzata per altri scopi. Sono visibili unicamente i dati anagrafici e le
autorizzazioni di caccia dei cittadini del proprio Comune.
4Il Consiglio di Stato disciplina i particolari tramite regolamento.
Diritto di accesso alla piattaforma elettronica
Art. 8b9 La polizia cantonale accede alla piattaforma elettronica, in qualità di utente, limitatamente
a quanto necessario per lo svolgimento dei compiti legali stabiliti dalla legge sulla polizia e da altre
norme di diritto speciale.
Art. 9 Categorie di caccia, specie cacciabili
1L’esercizio della caccia è suddiviso nelle seguenti categorie:
a) caccia alta;
b) caccia bassa;
c) caccia agli uccelli acquatici.
2Il Consiglio di Stato definisce l’elenco delle specie cacciabili e la loro attribuzione alle singole
categorie.
Art. 10
…10
Art. 11 Registrazione, controllo
Il cacciatore è tenuto a registrare la selvaggina da lui uccisa e a permetterne il controllo,
secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato.
Art. 12 Tasse
1Il rilascio della patente è vincolato al pagamento delle seguenti tasse:
a) caccia alta
- persone domiciliate nel Cantone fr. 550.--
- persone domiciliate in altri Cantoni fr. 1100.--
- stranieri dimoranti nel Cantone fr. 1100.--
- svizzeri domiciliati all’estero fr. 1100.--
b) caccia bassa
- persone domiciliate nel Cantone fr. 200.--
- persone domiciliate in altri Cantoni fr. 500.--
- stranieri dimoranti nel Cantone fr. 500.--
- svizzeri domiciliati all’estero fr. 500.--
c) caccia agli uccelli acquatici
valgono le stesse condizioni indicate per la caccia bassa.12
2Il Consiglio di Stato può adeguare l’ammontare delle tasse in funzione del rincaro.
Art. 13 Tassa supplementare
Chi non prova di avere pagato la corrente tassa di affiliazione ad una riconosciuta
Federazione delle associazioni venatorie ticinesi versa una tassa supplementare, fissata dal Consiglio
di Stato.
8 Art. introdotto dalla L 17.9.2024; in vigore dal 22.11.2024 - BU 2024, 299.
9 Art. introdotto dalla L 17.9.2024; in vigore dal 22.11.2024 - BU 2024, 299.
10 Art. abrogato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.
11 Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.
12 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 80.
Art. 14 Devoluzione
Il gettito delle tasse annue per la patente è così devoluto:
a) 4% al Comune che ha rilasciato la patente;
b) 36% al Fondo di intervento;
c) la rimanenza allo Stato.
Art. 15 Cani
1Nella caccia alta è permesso l’uso dei cani unicamente per la ricerca e il ricupero della
selvaggina ferita o uccisa.
2Il Consiglio di Stato emana le norme disciplinanti l’uso, l’allenamento e la prova dei cani.
Art. 16 Periodi e giorni di caccia
1L’esercizio della caccia è permesso:
a) caccia alta: dal 1° al 20 settembre;
b) caccia bassa: dal 16 ottobre al 30 novembre;
c) caccia agli uccelli acquatici: dal 15 dicembre al 31 gennaio.
2Il Consiglio di Stato fissa i giorni ed i luoghi di caccia, gli orari di apertura e di chiusura, il numero
massimo, il sesso, l’età ed eventuali altri requisiti dei capi che possono essere abbattuti.
3Il Consiglio di Stato può limitare la caccia a determinate specie o ridurne la durata per motivi connessi
alla protezione ed alla sanità della selvaggina, all’ecologia, ad eventi straordinari.
Art. 17 Casi di necessità
Secondo le necessità e fissando le eventuali condizioni, il Consiglio di Stato può:
a) estendere provvisoriamente i periodi di caccia indicati all’art. 16 cpv. 1 al fine di ridurre gli effettivi
troppo consistenti o di salvaguardare la diversità delle specie;
b) autorizzare, previo consenso dell’Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio,
la caccia ad animali protetti, se ciò fosse necessario per la tutela del biotopo o per la
conservazione della diversità delle specie.
Art. 18 Armi e munizioni
1Le seguenti armi e munizioni sono autorizzate:
a) fucile a palla, di calibro non inferiore a 7 mm o a 270 millesimi di pollice (misura inglese) ad un
sol colpo, senza magazzino o con magazzino bloccato;15
b) fucile a pallini di calibro 12 al massimo e 20 al minimo (misura inglese):
- a due canne e un solo colpo per canna, oppure
- a una canna e un solo colpo, oppure
- a una canna e due colpi (semiautomatico - ripetizione), con il magazzino bloccato a un solo
colpo.
I pallini non devono essere di diametro superiore a 4,5 mm (00).
c) fucile calibro 12 (misura inglese) con palla asciutta (brenneke).
2Il Consiglio di Stato può stabilire norme per il controllo, l’uso e la detenzione di armi e munizioni,
nonchè prescrivere il tipo di arma e munizioni per determinate cacce.
Art. 19 Mezzi e metodi ausiliari proibiti
Oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legislazione federale, nell’esercizio della
caccia sono vietati l’uso di imbarcazioni a motore, degli sci e delle racchette da neve, la caccia alla
lepre alla pedana, il furetto, qualsiasi mezzo di adescamento, l’organizzazione e l’attuazione di tiri su
animali selvatici a scopo di allenamento e competizione (tiri sportivi). Il Consiglio di Stato può
ulteriormente estendere la lista dei mezzi e metodi ausiliari proibiti.
Veicoli a motore, ciclomotori
13 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 80.
14 Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.
15 Lett. modificata dalla L 14.12.1998; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 42.
Art. 20
Il Consiglio di Stato disciplina l’uso di veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di
cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia.
Art. 21 Ricerca della selvaggina
Il cacciatore deve cercare e, nel limite del possibile, ricuperare i capi di selvaggina uccisi
o feriti.
Capitolo terzo
Protezione
Protezione
Art. 22 a) delle specie
1Oltre alle specie indicate dalla legge federale sulla caccia sono protetti: la gazza (Pica
pica), la moretta grigia, la moretta tabaccata, la moretta codona, la moretta dal collare, l’edredone,
l’orchetto marino, l’orco marino, il quattrocchi, la pernice bianca (Lagopus mutus).16
b) degli spazi vitali
2Le Autorità incaricate di compiti pianificatori e le Regioni tengono conto, nell’ambito della
formulazione dei piani e dei programmi di sviluppo, di garantire un’adeguata protezione e il ricupero
degli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico.
c) del camoscio
3La caccia al camoscio è vietata nel distretto di Mendrisio, nel circolo del Ceresio e sul Monte Caprino
in territorio del comune di Lugano.17
4…18
Art. 23 Bandite di caccia
Sentito il parere delle associazioni e dei servizi statali interessati, il Consiglio di Stato
istituisce bandite di caccia e riserve ornitologiche. Ne fissa la delimitazione, l’adeguata gestione e
vigilanza, la durata, le norme di transito e di comportamento.
Art. 24 Disturbi
Il Consiglio di Stato emana restrizioni al traffico di persone, veicoli a motore, aeromobili o
congegni analoghi, qualora esso fosse causa di rilevanti disturbi ai mammiferi ed uccelli viventi allo
stato selvatico.
Art. 25 Selvaggina in cattività
Il Consiglio di Stato stabilisce le competenze e modalità per il rilascio dell’autorizzazione
a tenere in cattività animali selvatici.
Art. 26 Messa in libertà di animali
Nell’ambito delle sue competenze, il Consiglio di Stato può autorizzare la messa in libertà
di animali selvatici quando siano assicurati adeguati spazi vitali e sufficiente protezione, tali da evitare
rilevanti danni alla selvaggina, alla varietà delle specie, alla peculiarità genetica, all’economia agricola
e forestale.
Art. 27 Animali randagi
Il Consiglio di Stato emana le norme per l’abbattimento e la cattura di cani, gatti randagi,
nonché di animali domestici inselvatichiti.
Art. 28 Animali carnivori
Il Consiglio di Stato emana le norme per la cattura di animali carnivori mediante l’uso di
trappole.
16 Cpv. modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 191.
17 Cpv. introdotto dalla L 4.12.2007; in vigore dal 1.3.2008 - BU 2008, 121.
18 Cpv. abrogato dalla L 22.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 445; precedente modifica: BU 2008,
121.
Art. 29 Tassidermia
L’esercizio della tassidermia è vincolato al possesso di un’autorizzazione del Dipartimento.
Il Consiglio di Stato fissa le norme di controllo.
Art. 30 Selvaggina perita
Il rinvenimento di selvaggina perita deve essere sollecitamente segnalato ai locali agenti
della polizia della caccia.
Polizia della caccia
Art. 31 a) agenti
1La polizia della caccia è esercitata dai guardacaccia e dagli agenti della polizia cantonale.
b) collaboratori
2Gli agenti della polizia della caccia possono avvalersi della collaborazione di:
a) agenti della polizia comunale;
b) personale forestale cantonale;
c) guardie volontarie della natura e del paesaggio;
d) guardie svizzere di confine, nella misura in cui esse siano autorizzate.
Competenze
Art. 32 a) tutela e protezione
1Gli agenti della polizia della caccia esercitano un’attività di vigilanza rivolta alla tutela della
fauna, al corretto svolgimento dell’esercizio della caccia, alla protezione degli spazi vitali dei
mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico, alla custodia delle bandite di caccia e delle riserve
ornitologiche.
b) vigilanza venatoria
2Gli agenti della polizia della caccia ed i loro collaboratori sono autorizzati a:
a) controllare persone, documenti, veicoli, armi, oggetti, selvatici vivi o morti, registri;
b) sequestrare armi, munizioni, mezzi ausiliari proibiti per la caccia, registri, selvatici vivi o morti a
chi è colto in flagranza di reato; al sequestro di armi e munizioni non può procedere la guardia
della natura.19
3Gli agenti di polizia della caccia, nell’esercizio delle loro funzioni:
a) sequestrano armi, munizioni, mezzi ausiliari proibiti per la caccia, registri, selvatici vivi o morti
legati a reati di caccia;20
b) effettuano perquisizioni e sequestri domiciliari, su ordine della competente Autorità giudiziaria,
quando esistano indizi all’autore di un reato o sul rinvenimento di oggetti utili alla scoperta della
verità;
c) dispongono di poteri coercitivi analoghi a quelli della polizia cantonale, ritenuto che l’eventuale
uso di armi è autorizzato solo per legittima difesa;
d) procedono al ritiro immediato della patente a chi, colto in flagranza o in quasi flagranza, abbia
commesso o tentato di commettere, quale autore, istigatore o complice, un reato previsto all’art.
20 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20
giugno 1986 o una violazione particolarmente grave della legislazione cantonale.21
4Gli agenti di polizia della caccia trasmettono entro 24 ore la patente ritirata e un verbale dei fatti
all’Ufficio della caccia e della pesca, il quale decide sollecitamente sul ritiro.22
5Contro la decisione di ritiro dell’Ufficio della caccia e della pesca è dato ricorso al Consiglio di Stato;
il ricorso non ha effetto sospensivo.23
6Nei casi di ritiro ingiustificato, viene rimborsata la tassa dell’autorizzazione annuale
proporzionalmente ai giorni di caccia inutilizzati.24
19 Lett. modificata dalla L 12.5.2009; in vigore dal 31.8.2009 - BU 2009, 301.
20 Lett. modificata dalla L 12.5.2009; in vigore dal 31.8.2009 - BU 2009, 301.
21 Lett. modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259; precedente modifica: BU 2004,
322.
22 Cpv. introdotto dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.
23 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478; precedente modifica: BU 2004,
322.
24 Cpv. introdotto dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.
Art. 33 Reclutamento
1Il reclutamento dei guardacaccia avviene per concorso pubblicato nel Foglio ufficiale
cantonale. Riservate le norme della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, il
concorrente deve:
a) adempiere i requisiti di età, salute, costituzione fisica ed eventuali altri richiesti dal bando di
concorso;
b) adempiere i requisiti dell’art. 6 cpv. 2 ed essere in possesso del certificato di abilitazione, oppure
conseguirlo al più tardi entro due anni dalla assunzione;
c) essere disposto a frequentare corsi di istruzione e perfezionamento nei campi contemplati dalla
presente legge.
2I guardacaccia prestano giuramento o promessa davanti al Capo del Dipartimento.
Capitolo quarto
Danni causati dalla selvaggina
Art. 34 Prevenzione dei danni, autodifesa
1Il Consiglio di Stato fissa le norme per lo stanziamento di sussidi sulle spese d’acquisto
di materiale protettivo dai danni causati dalla selvaggina.
2Il Consiglio di Stato si adopera affinché animali selvatici delle specie protette o cacciabili non causino
danni rilevanti al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito. A tale scopo ordina adeguate
misure, quali l’abbattimento dei capi viziosi, incaricandone dell’esecuzione gli agenti della polizia della
caccia o persone di provata affidabilità in possesso della patente.
3Il Consiglio di Stato stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure
di autodifesa, designa i mezzi autorizzati, determina chi sia abilitato a prendere dette misure, dove e
quando.
4Previo consenso del Dipartimento federale competente, il Consiglio di Stato ordina misure atte a
diminuire gli effettivi di specie protette presenti in forte numero e causa di danni ingenti o grave
pericolo.
5Nelle immediate adiacenze di stabili, il Consiglio di Stato può autorizzare l’uso di trappole a
trabocchetto per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danni rilevanti. Le catture
devono essere sollecitamente annunciate al locale guardacaccia.
Art. 35 Risarcimento dei danni
1Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito
è corrisposto un equo risarcimento. Il Consiglio di Stato fissa le modalità per la valutazione del danno
e il calcolo del risarcimento.26
2Non sono risarciti i danni:
a) insignificanti o non sufficientemente documentati;
b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano essere prese
dal danneggiato;
c) causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa, ad eccezione delle
cornacchie nere e grigie.27
Capitolo quinto
Informazione, formazione, ricerca
Art. 36 Corsi, formazione, ricerca
1Il Consiglio di Stato provvede alla formazione e al perfezionamento degli agenti della
polizia della caccia e può delegare alle Federazioni delle associazioni venatorie ticinesi l’istruzione
dei cacciatori.
25 Art. modificato dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.
26 Cpv. modificato dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.
27 Lett. modificata dalla L 12.5.2009; in vigore dal 31.8.2009 - BU 2009, 301.
2Il Consiglio di Stato promuove la ricerca volta al conseguimento degli obiettivi della legge,
l’informazione della popolazione e l’educazione scolastica sulla vita, i bisogni e la protezione dei
mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico e dei loro spazi vitali.
Art. 37 Federazione delle associazioni venatorie ticinesi
1Le associazioni venatorie ticinesi sono riconosciute dal Consiglio di Stato se i loro scopi
e i loro statuti si conciliano con la presente legge.
2Le associazioni riconosciute collaborano nella gestione del patrimonio faunistico e della caccia
nonché nell’informazione del pubblico, coordinando le loro attività con il Dipartimento competente.
3La Federazione cacciatori ticinesi (FCTI) è riconosciuta dal Cantone; essa è tenuta ad ottemperare
ai requisiti previsti ai precedenti capoversi.
Art. 38 Commissioni
1Tenuto conto di un’equa rappresentanza delle cerchie interessate, il Consiglio di Stato
nomina:
a) la Commissione consultiva del Dipartimento, chiamata ad esprimere il suo preavviso su problemi
connessi all’applicazione della legislazione sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli
uccelli selvatici;
b) la Commissione esaminatrice per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio della caccia;
c) altre Commissioni, secondo necessità.
Commissione per la protezione della fauna
2Per la pianificazione della caccia ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 e cpv. 2, il Consiglio di Stato nomina per
il distretto di Mendrisio, il circolo del Ceresio ed il Monte Caprino in territorio del comune di Lugano
una commissione consultiva per la protezione della fauna composta da esperti.29
Capitolo sesto
Responsabilità civile e assicurazione
Art. 39 Responsabilità civile, assicurazione
Chi ai sensi della presente legge richiede la patente o l’autorizzazione di attuare misure di
autodifesa con armi da fuoco deve fornire la prova di avere stipulato presso una compagnia con sede
in Svizzera un’assicurazione per la responsabilità civile che copra gli eventuali danni causati
dall’esercizio della caccia o dalle misure di autodifesa. La somma minima di copertura è fissata dalla
legislazione federale.
Capitolo settimo
Fondo di intervento
Art. 40 Fondo di intervento
1È costituito un fondo, amministrato dal Dipartimento, denominato Fondo di intervento,
avente i seguenti scopi:
a) sostenere la ricerca e gli studi scientifici di interesse cantonale sui mammiferi e gli uccelli viventi
allo stato selvatico, sulle loro malattie e sul loro biotopo;
b) risarcire i danni cagionati dai selvatici cacciabili alle colture agricole e agli animali da reddito;30
c) sussidiare le spese per l’acquisto di materiale destinato a proteggere colture agricole ed animali
da reddito da danni causati da selvatici cacciabili;
d) sussidiare le spese per l’acquisto di animali selvatici la cui messa in libertà è autorizzata dalla
competente Autorità;
e) contribuire alla conservazione, protezione ed al ricupero di spazi vitali per la selvaggina, al fine
di favorirne l’equilibrato insediamento;
f) partecipare alle spese di protezione e riparazione necessarie per la conservazione del bosco.31
28 Art. modificato dalla L 14.12.1998; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 42.
29 Cpv. introdotto dalla L 4.12.2007; in vigore dal 1.3.2008 - BU 2008, 121.
30 Lett. modificata dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.
31 Lett. introdotta dalla L 21.4.1998; in vigore dal 1.3.1999 - BU 1999, 74.
2I danni cagionati da orsi, lupi, linci, castori, lontre ed aquile, nonché quelli provocati al bosco da altri
animali selvatici non cacciabili, sono risarciti dal Cantone senza ricorso al Fondo di intervento.32
3Il Fondo di intervento è alimentato da:
a) gettito delle tasse annue per le patenti, secondo l’art. 14 lett. b) della presente legge;
b) tassa supplementare, giusta l’art. 13 della presente legge;
c) sussidi e proventi vari;
d) multe e risarcimenti;
e) eventuali devoluzioni del Cantone.
Capitolo ottavo
Norme penali