1Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge e alle relative
norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20 000.-. Il tentativo e la complicità sono
punibili.
2Sono fatte salve le contravvenzioni soggette alla procedura della multa disciplinare.33
Multe disciplinari: principio, competenza e procedura
Art. 41a34 1Il Consiglio di Stato elenca le fattispecie contravvenzionali punite con multa disciplinare
e stabilisce l’importo delle multe.
2Le multe disciplinari sono riscosse dalla polizia della caccia.
3Per la procedura si applica la legislazione federale in materia di multe disciplinari.
Art. 42 Autodenuncia
Il cacciatore che ha abbattuto per lieve negligenza un capo di selvaggina del quale non è
permessa la caccia, non viene punito se ha sollecitamente:
a) autodenunciato l’abbattimento illecito ai locali agenti della polizia della caccia;
b) consegnato il capo di selvaggina, compreso il trofeo; e se nel corso degli ultimi 5 anni non ha già
beneficiato dell’impunità concessa dal presente articolo.
Art. 43 Ritiro della patente
Oltre ai casi previsti dalla legge federale sulla caccia, la patente è ritirata dall’Autorità
giudicante in caso di grave o reiterata violazione della legislazione cantonale.
Art. 44 Competenza e procedura
1I reati elencati all’art. 17 della legge federale sulla caccia sono perseguiti e giudicati
dall’Autorità giudiziaria.
2Gli altri reati di caccia previsti dalla legge federale sulla caccia e le contravvenzioni di diritto cantonale
sono perseguiti e giudicati dal Dipartimento in applicazione alle norme della legge di procedura per le
contravvenzioni del 20 aprile 2010.36
Art. 45 Risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico
1Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al risarcimento del danno.
2Per il risarcimento sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni.
3L’Autorità che decide sul reato di caccia fissa anche l’importo del risarcimento.
Art. 46 Devoluzione
L’importo delle multe e del risarcimento è devoluto al Fondo di intervento.
32 Cpv. modificato dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.
33 Cpv. introdotto dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.5.2022 - BU 2022, 96.
34 Art. introdotto dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.5.2022 - BU 2022, 96.
35 Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.
36 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedenti modifiche: BU 2004,
389; BU 2007, 19.
Art. 47 Confisca
1Senza riguardo alla punibilità di una persona, l’Autorità competente può ordinare la
confisca degli animali illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti in vendita, venduti,
comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito, come pure indipendentemente dalla
proprietà, delle armi, delle munizioni, dei mezzi ausiliari proibiti per la caccia, dei registri e degli arnesi
di cattura illegalmente adoperati o destinati all’esercizio della caccia od al bracconaggio.37
2L’Autorità competente può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
Capitolo nono
Ricorsi
Art. 48 Ricorso
1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato; è riservata la
regolamentazione prevista al capitolo ottavo.
2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale.
3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Capitolo decimo
Art. 49 Disposizioni transitorie
…39
Art. 50 Eccezione per stranieri
1La patente viene rilasciata allo straniero domiciliato all’estero che ha superato l’esame
dopo il 1° gennaio 1981, nonché allo straniero domiciliato all’estero che ha sciolto la patente almeno
una volta dal 1981 al 1990. È riservato quanto previsto dall’art. 7 lett. b).
2Il rilascio della patente è subordinato al pagamento di una tassa tripla della tariffa più alta di ogni
singola categoria.
Art. 51 Abrogazione
La legge cantonale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 7 luglio 1964 è abrogata.
Art. 52 Pubblicazione, entrata in vigore
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l’approvazione del
Consiglio federale40 in conformità con l’art. 25 cpv. 2 della legge federale sulla caccia, il Consiglio di
Stato ordina la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi e ne fissa la data d’entrata in vigore.41
Pubblicata nel BU 1991, 231.
37 Cpv. modificato dalla L 12.5.2009; in vigore dal 31.8.2009 - BU 2009, 301.
38 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478 e 482.
39 Art. abrogato dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.
40 Approvazione federale: 22 aprile 1991.
41 Entrata in vigore: 1° settembre 1991 - BU 1991, 240.