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Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Ticino · 922.100 · statute

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Contents: 52 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Norme esecutive
  3. Art. 3 Definizione
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Patente
  6. Art. 6 Esame e certificato di abilitazione
  7. Art. 7 Decadenza della validità
  8. Art. 8 Diniego della patente
  9. Art. 9 Categorie di caccia, specie cacciabili
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Registrazione, controllo
  12. Art. 12 Tasse
  13. Art. 13 Tassa supplementare
  14. Art. 14 Devoluzione
  15. Art. 15 Cani
  16. Art. 16 Periodi e giorni di caccia
  17. Art. 17 Casi di necessità
  18. Art. 18 Armi e munizioni
  19. Art. 19 Mezzi e metodi ausiliari proibiti
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Ricerca della selvaggina
  22. Art. 22 a) delle specie
  23. Art. 23 Bandite di caccia
  24. Art. 24 Disturbi
  25. Art. 25 Selvaggina in cattività
  26. Art. 26 Messa in libertà di animali
  27. Art. 27 Animali randagi
  28. Art. 28 Animali carnivori
  29. Art. 29 Tassidermia
  30. Art. 30 Selvaggina perita
  31. Art. 31 a) agenti
  32. Art. 32 a) tutela e protezione
  33. Art. 33 Reclutamento
  34. Art. 34 Prevenzione dei danni, autodifesa
  35. Art. 35 Risarcimento dei danni
  36. Art. 36 Corsi, formazione, ricerca
  37. Art. 37 Federazione delle associazioni venatorie ticinesi
  38. Art. 38 Commissioni
  39. Art. 39 Responsabilità civile, assicurazione
  40. Art. 40 Fondo di intervento
  41. Art. 41 Contravvenzioni
  42. Art. 42 Autodenuncia
  43. Art. 43 Ritiro della patente
  44. Art. 44 Competenza e procedura
  45. Art. 45 Risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico
  46. Art. 46 Devoluzione
  47. Art. 47 Confisca
  48. Art. 48 Ricorso
  49. Art. 49 Disposizioni transitorie
  50. Art. 50 Eccezione per stranieri
  51. Art. 51 Abrogazione
  52. Art. 52 Pubblicazione, entrata in vigore

52 provisions

Art. 41 Contravvenzioni

1Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20 000.-. Il tentativo e la complicità sono punibili. 2Sono fatte salve le contravvenzioni soggette alla procedura della multa disciplinare.33 Multe disciplinari: principio, competenza e procedura Art. 41a34 1Il Consiglio di Stato elenca le fattispecie contravvenzionali punite con multa disciplinare e stabilisce l’importo delle multe. 2Le multe disciplinari sono riscosse dalla polizia della caccia. 3Per la procedura si applica la legislazione federale in materia di multe disciplinari.

Art. 42 Autodenuncia

Il cacciatore che ha abbattuto per lieve negligenza un capo di selvaggina del quale non è permessa la caccia, non viene punito se ha sollecitamente: a) autodenunciato l’abbattimento illecito ai locali agenti della polizia della caccia; b) consegnato il capo di selvaggina, compreso il trofeo; e se nel corso degli ultimi 5 anni non ha già beneficiato dell’impunità concessa dal presente articolo.

Art. 43 Ritiro della patente

Oltre ai casi previsti dalla legge federale sulla caccia, la patente è ritirata dall’Autorità giudicante in caso di grave o reiterata violazione della legislazione cantonale.

Art. 44 Competenza e procedura

1I reati elencati all’art. 17 della legge federale sulla caccia sono perseguiti e giudicati dall’Autorità giudiziaria. 2Gli altri reati di caccia previsti dalla legge federale sulla caccia e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Dipartimento in applicazione alle norme della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.36

Art. 45 Risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico

1Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al risarcimento del danno. 2Per il risarcimento sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni. 3L’Autorità che decide sul reato di caccia fissa anche l’importo del risarcimento.

Art. 46 Devoluzione

L’importo delle multe e del risarcimento è devoluto al Fondo di intervento. 32 Cpv. modificato dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322. 33 Cpv. introdotto dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.5.2022 - BU 2022, 96. 34 Art. introdotto dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.5.2022 - BU 2022, 96. 35 Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282. 36 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedenti modifiche: BU 2004, 389; BU 2007, 19.

Art. 47 Confisca

1Senza riguardo alla punibilità di una persona, l’Autorità competente può ordinare la confisca degli animali illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti in vendita, venduti, comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito, come pure indipendentemente dalla proprietà, delle armi, delle munizioni, dei mezzi ausiliari proibiti per la caccia, dei registri e degli arnesi di cattura illegalmente adoperati o destinati all’esercizio della caccia od al bracconaggio.37 2L’Autorità competente può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti. Capitolo nono Ricorsi

Art. 48 Ricorso

1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato; è riservata la regolamentazione prevista al capitolo ottavo. 2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale. 3È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Capitolo decimo

Art. 49 Disposizioni transitorie

…39

Art. 50 Eccezione per stranieri

1La patente viene rilasciata allo straniero domiciliato all’estero che ha superato l’esame dopo il 1° gennaio 1981, nonché allo straniero domiciliato all’estero che ha sciolto la patente almeno una volta dal 1981 al 1990. È riservato quanto previsto dall’art. 7 lett. b). 2Il rilascio della patente è subordinato al pagamento di una tassa tripla della tariffa più alta di ogni singola categoria.

Art. 51 Abrogazione

La legge cantonale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 7 luglio 1964 è abrogata.

Art. 52 Pubblicazione, entrata in vigore

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l’approvazione del Consiglio federale40 in conformità con l’art. 25 cpv. 2 della legge federale sulla caccia, il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e ne fissa la data d’entrata in vigore.41 Pubblicata nel BU 1991, 231. 37 Cpv. modificato dalla L 12.5.2009; in vigore dal 31.8.2009 - BU 2009, 301. 38 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478 e 482. 39 Art. abrogato dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322. 40 Approvazione federale: 22 aprile 1991. 41 Entrata in vigore: 1° settembre 1991 - BU 1991, 240.

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