Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 5377e6c812541313f21daab2f42f7d79a4665aaffabab0e69d75a6d6caed33e7
19 provisions
Art. 1 Tribunale arbitrale: composizione e sede
1Il Tribunale arbitrale è composto da un presidente designato dal Consiglio di Stato per
un periodo di sei anni e di due membri nominati uno ciascuno dalle due parti in causa
rispettivamente con la petizione e con la risposta.
2Il presidente è sostituito da un supplente designato dal Consiglio di Stato per un periodo di sei
anni.
3Se una parte non designa il proprio arbitro, il presidente le assegna un termine di dieci giorni per
la designazione. Trascorso infruttuosamente questo termine, la nomina viene eseguita d’ufficio dal
presidente.
4Il Tribunale arbitrale ha sede presso il recapito del presidente, che ne cura anche i lavori di
cancelleria.
Art. 2 Competenza
1Il Tribunale arbitrale giudica, con giurisdizione su tutto il Cantone:
a) in materia di assicurazione contro gli infortuni: le contestazioni tra assicuratori e persone
esercitanti una professione sanitaria, laboratori, stabilimenti e case di cura;
b) in materia di assicurazioni contro le malattie: le contestazioni tra assicuratori e fornitori di
prestazioni e anche per i casi in cui l’assicurato è debitore della rimunerazione (sistema del
terzo garante).
2Se le convenzioni tariffali o relative al controllo della qualità delle prestazioni prevedono
l’intervento di una commissione cantonale paritetica per una procedura di conciliazione, il Tribunale
arbitrale può essere adito soltanto dopo il fallimento della conciliazione.
Art. 3 Petizione
La contestazione è promossa con petizione al Tribunale arbitrale, che viene intimata
alla parte convenuta.
Art. 4 Risposta
Entro venti giorni dall’intimazione la parte convenuta deve presentare la risposta.
Art. 5 Ulteriore scambio di allegati
Il presidente può ordinare un ulteriore scambio di allegati.
Art. 6 Udienza
Terminato lo scambio degli allegati le parti sono convocate all’udienza pubblica davanti
al Tribunale arbitrale.
Ricusazione2
1 Ingresso modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443.
2 Nota marginale modificata dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443.
178.110
Art. 7
1Per la ricusazione del presidente e degli arbitri si applicano per analogia le norme del
codice di procedura civile del 19 dicembre 2008.
2La domanda di ricusazione deve essere motivata e presentata con il primo atto di causa o non
appena la parte è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.
3La domanda di ricusazione di un arbitro è decisa dal presidente, quella del presidente del
Tribunale arbitrale dal presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni.
4Nel caso di ricusazione, dimissioni o morte di un arbitro, la parte che lo ha proposto è invitata a
designare un nuovo arbitro entro dieci giorni.
Art. 8 Prove: assunzione e apprezzamento
1L’istruzione e l’assunzione delle prove sono curate in modo semplice e rapido dal
presidente.
2Il presidente ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di respingere,
siccome ininfluenti al giudizio, domande di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
Art. 9 Sentenza
La sentenza è adottata dal Tribunale e viene intimata alle parti e al Consiglio di Stato
nella forma scritta.
Art. 10 Revisione
Per il rimedio della revisione fanno stato gli articoli 57 e seguenti della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Art. 11 Tasse
La tassa di giustizia è fissata dal Tribunale nella misura da fr. 100.-- a fr. 10 000.--, oltre
le spese, tenendo conto del principio della copertura dei costi.
Art. 12 Ripetibili
Il Tribunale arbitrale condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità per
titolo di ripetibili alla controparte.
Art. 13 Indennità ai testi e ai periti
Le indennità ai testi e ai periti sono quelle previste dalla Legge sulla tariffa giudiziaria.
Art. 14 Indennità agli arbitri
1Gli arbitri ricevono le seguenti indennità: fr. 300.-- per giornata intera; fr. 150.-- per
mezza giornata.
2Per il rimanente fanno stato le norme del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di
lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.5
Art. 15 Indennità al Presidente e al supplente
1Il presidente o il suo supplente riscuote una diaria di fr. 300.-- per le incombenze
affidategli; se libero professionista, riscuote una diaria di fr. 600.--, tutto compreso.
2Per mezza giornata o per un giorno incominciato, va conteggiata mezza diaria.
3Per il rimanente vale l’art. 14 cpv. 2.
Art. 16 Diritto sussidiario
Per quanto non stabilito dal presente Regolamento e nella misura compatibile con le
esigenze di semplicità e rapidità del procedimento, si applica, in via sussidiaria, la legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Art. 17 Norma transitoria
Le cause pendenti all’entrata in vigore del presente Regolamento sono giudicate dal
Tribunale arbitrale nella nuova composizione.
Abrogazione
3 Art. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443.
4 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.
5 Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 234.
6 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.
178.110
Art. 18
Il presente Regolamento abroga il Regolamento concernente l’organizzazione della
procedura del Tribunale arbitrario in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 26
luglio 1968.
Art. 19 Entrata in vigore
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.7
Pubblicato nel BU 1998, 79.
7 Entrata in vigore: 24 marzo 1998 - BU 1998, 79.