Law

Regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni

Ticino · 178.110 · regulation

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 5377e6c812541313f21daab2f42f7d79a4665aaffabab0e69d75a6d6caed33e7

Contents: 19 provisions
  1. Art. 1 Tribunale arbitrale: composizione e sede
  2. Art. 2 Competenza
  3. Art. 3 Petizione
  4. Art. 4 Risposta
  5. Art. 5 Ulteriore scambio di allegati
  6. Art. 6 Udienza
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Prove: assunzione e apprezzamento
  9. Art. 9 Sentenza
  10. Art. 10 Revisione
  11. Art. 11 Tasse
  12. Art. 12 Ripetibili
  13. Art. 13 Indennità ai testi e ai periti
  14. Art. 14 Indennità agli arbitri
  15. Art. 15 Indennità al Presidente e al supplente
  16. Art. 16 Diritto sussidiario
  17. Art. 17 Norma transitoria
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Entrata in vigore

19 provisions

Art. 1 Tribunale arbitrale: composizione e sede

1Il Tribunale arbitrale è composto da un presidente designato dal Consiglio di Stato per un periodo di sei anni e di due membri nominati uno ciascuno dalle due parti in causa rispettivamente con la petizione e con la risposta. 2Il presidente è sostituito da un supplente designato dal Consiglio di Stato per un periodo di sei anni. 3Se una parte non designa il proprio arbitro, il presidente le assegna un termine di dieci giorni per la designazione. Trascorso infruttuosamente questo termine, la nomina viene eseguita d’ufficio dal presidente. 4Il Tribunale arbitrale ha sede presso il recapito del presidente, che ne cura anche i lavori di cancelleria.

Art. 2 Competenza

1Il Tribunale arbitrale giudica, con giurisdizione su tutto il Cantone: a) in materia di assicurazione contro gli infortuni: le contestazioni tra assicuratori e persone esercitanti una professione sanitaria, laboratori, stabilimenti e case di cura; b) in materia di assicurazioni contro le malattie: le contestazioni tra assicuratori e fornitori di prestazioni e anche per i casi in cui l’assicurato è debitore della rimunerazione (sistema del terzo garante). 2Se le convenzioni tariffali o relative al controllo della qualità delle prestazioni prevedono l’intervento di una commissione cantonale paritetica per una procedura di conciliazione, il Tribunale arbitrale può essere adito soltanto dopo il fallimento della conciliazione.

Art. 3 Petizione

La contestazione è promossa con petizione al Tribunale arbitrale, che viene intimata alla parte convenuta.

Art. 4 Risposta

Entro venti giorni dall’intimazione la parte convenuta deve presentare la risposta.

Art. 5 Ulteriore scambio di allegati

Il presidente può ordinare un ulteriore scambio di allegati.

Art. 6 Udienza

Terminato lo scambio degli allegati le parti sono convocate all’udienza pubblica davanti al Tribunale arbitrale. Ricusazione2 1 Ingresso modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443. 2 Nota marginale modificata dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443. 178.110

Art. 7

1Per la ricusazione del presidente e degli arbitri si applicano per analogia le norme del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008. 2La domanda di ricusazione deve essere motivata e presentata con il primo atto di causa o non appena la parte è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione. 3La domanda di ricusazione di un arbitro è decisa dal presidente, quella del presidente del Tribunale arbitrale dal presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni. 4Nel caso di ricusazione, dimissioni o morte di un arbitro, la parte che lo ha proposto è invitata a designare un nuovo arbitro entro dieci giorni.

Art. 8 Prove: assunzione e apprezzamento

1L’istruzione e l’assunzione delle prove sono curate in modo semplice e rapido dal presidente. 2Il presidente ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di respingere, siccome ininfluenti al giudizio, domande di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

Art. 9 Sentenza

La sentenza è adottata dal Tribunale e viene intimata alle parti e al Consiglio di Stato nella forma scritta.

Art. 10 Revisione

Per il rimedio della revisione fanno stato gli articoli 57 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 11 Tasse

La tassa di giustizia è fissata dal Tribunale nella misura da fr. 100.-- a fr. 10 000.--, oltre le spese, tenendo conto del principio della copertura dei costi.

Art. 12 Ripetibili

Il Tribunale arbitrale condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità per titolo di ripetibili alla controparte.

Art. 13 Indennità ai testi e ai periti

Le indennità ai testi e ai periti sono quelle previste dalla Legge sulla tariffa giudiziaria.

Art. 14 Indennità agli arbitri

1Gli arbitri ricevono le seguenti indennità: fr. 300.-- per giornata intera; fr. 150.-- per mezza giornata. 2Per il rimanente fanno stato le norme del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.5

Art. 15 Indennità al Presidente e al supplente

1Il presidente o il suo supplente riscuote una diaria di fr. 300.-- per le incombenze affidategli; se libero professionista, riscuote una diaria di fr. 600.--, tutto compreso. 2Per mezza giornata o per un giorno incominciato, va conteggiata mezza diaria. 3Per il rimanente vale l’art. 14 cpv. 2.

Art. 16 Diritto sussidiario

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento e nella misura compatibile con le esigenze di semplicità e rapidità del procedimento, si applica, in via sussidiaria, la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 17 Norma transitoria

Le cause pendenti all’entrata in vigore del presente Regolamento sono giudicate dal Tribunale arbitrale nella nuova composizione. Abrogazione 3 Art. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 443. 4 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117. 5 Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 234. 6 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117. 178.110

Art. 18

Il presente Regolamento abroga il Regolamento concernente l’organizzazione della procedura del Tribunale arbitrario in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 26 luglio 1968.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.7 Pubblicato nel BU 1998, 79. 7 Entrata in vigore: 24 marzo 1998 - BU 1998, 79.

← Find another law