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Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Ticino · 922.110 · regulation

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Contents: 66 provisions
  1. Art. 1 (LCC art. 2)
  2. Art. 2 b) Consiglio di Stato
  3. Art. 3 Collaborazione
  4. Art. 4 (LCC art. 4)
  5. Art. 5 a) Habitat
  6. Art. 6 c) Piani di protezione
  7. Art. 7 (LCC art. 23)
  8. Art. 8 b) Contenuto
  9. Art. 9 c) Proposte
  10. Art. 10 d) Sorveglianza
  11. Art. 11 (LCC art. 27)
  12. Art. 12 (LCC art. 25)
  13. Art. 13 b) Modifiche
  14. Art. 14 c) Controllo
  15. Art. 15 d) Animali selvatici che recuperano la libertà
  16. Art. 16 (LCC art. 26)
  17. Art. 17 (LCC art. 5)
  18. Art. 18
  19. Art. 19 (LCC art. 5)
  20. Art. 20 b) Documenti necessari
  21. Art. 21 (LCC art. 13)
  22. Art. 22
  23. Art. 23 b) Perdita
  24. Art. 24 Esami di abilitazione
  25. Art. 25 Specie cacciabili
  26. Art. 26 (LCC art. 17)
  27. Art. 27 (LCC art. 17)
  28. Art. 28 (LCC art. 17)
  29. Art. 29 (LCC art. 11)
  30. Art. 30 b) Posti di controllo
  31. Art. 31 c) Termine e modalità di controllo
  32. Art. 32 Messa in commercio e consumo
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 b) Bandite e zone protette
  37. Art. 37 c) Sorveglianza
  38. Art. 38 d) Prova
  39. Art. 39 (LCC art. 16 e 17)39
  40. Art. 40 Spostamento sul luogo di caccia
  41. Art. 41 Orari di caccia
  42. Art. 42 Numero massimo e genere dei capi e periodi
  43. Art. 43 Divieti speciali
  44. Art. 44 Zone aperte alla caccia
  45. Art. 45 (LCC art. 18, cpv. 2)
  46. Art. 46 b) Idoneità
  47. Art. 47 c) Detenzione
  48. Art. 48 d) Impiego
  49. Art. 49 Mezzi e metodi ausiliari proibiti
  50. Art. 50 (LCC art. 20)
  51. Art. 51 b) Posteggio
  52. Art. 55 (LCC art. 28)
  53. Art. 56 (LCC art. 29)
  54. Art. 57 b) Registro e marcatura
  55. Art. 58 c) Animali protetti
  56. Art. 59 (LCC art. 30)
  57. Art. 60 a) Autodifesa
  58. Art. 61
  59. Art. 62 (LCC art. 34)
  60. Art. 63 b) Procedura
  61. Art. 64 (LCC art. 35)
  62. Art. 65 b) Colture agricole e animali da reddito
  63. Art. 66 d) Procedura80
  64. Art. 67 Contravvenzioni85
  65. Art. 68 Tassidermia
  66. Art. 69 Entrata in vigore

66 provisions

Art. 1 (LCC art. 2)

Competente per l’applicazione della LCC è il Dipartimento del Territorio (in seguito: Dipartimento).

Art. 2 b) Consiglio di Stato

Rimane di competenza del Consiglio di Stato: a) il controllo sulla salvaguardia di biotopi adatti a mammiferi, agli uccelli indigeni e migratori; b) il mantenimento di un’adeguata superficie cacciabile con l’allestimento di misure di pianificazione della caccia; c) la tutela degli habitat e della fauna.

Art. 3 Collaborazione

Il Dipartimento collabora con gli altri servizi cantonali interessati: a) all’allestimento di misure di salvaguardia degli habitat della fauna; b) alla definizione delle specie cacciabili; c) alla tutela delle zone protette. Pianificazione della caccia

Art. 4 (LCC art. 4)

1Il Dipartimento, sulla base delle componenti naturali del paesaggio, in riferimento alle singole specie di interesse venatorio, emana periodicamente le linee direttive per: a) la valorizzazione degli habitat per i selvatici; b) l’esercizio della caccia. 2Esso si avvale della collaborazione dei servizi cantonali competenti, dei Comuni, delle associazioni ambientalistiche e venatorie e di enti e associazioni che dimostrano un interesse giustificato, sentito il preavviso della Commissione consultiva sulla caccia. Linee direttive

Art. 5 a) Habitat

1Nelle direttive per la valorizzazione degli habitat sono indicati i piani d’intervento, gli studi necessari, le finalità, le modalità e i mezzi finanziari. b) Esercizio della caccia 2Le linee direttive per l’esercizio della caccia mirano al mantenimento di effettivi sani in equilibrio con l’ambiente circostante, rispettando la struttura naturale delle singole popolazioni. 3Esse fissano gli strumenti più appropriati (controllo degli abbattimenti, periodi di protezione, ripopolamenti o altro) per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. 4A questo scopo il Dipartimento provvede ad eseguire: a) censimenti regolari della selvaggina; b) studi di gestione del patrimonio faunistico cantonale di interesse venatorio. 1 Ingresso modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.

Art. 6 c) Piani di protezione

1L’Ufficio della caccia e della pesca collabora all’allestimento di piani di protezione e di cura di ambienti adatti alla fauna e alla selvaggina e alla gestione degli habitat della fauna tramite la conservazione, la valorizzazione e la promozione di biotopi quali: boschetti, boschi golenali, boschi vecchi di composizione naturale, margini boschivi strutturati, zone agricole tradizionali ed estensive, siepi naturali, prati secchi, zone umide, rive naturali, cariceti e canneti. 2Esso si pronuncia sugli interventi che possono compromettere l’esistenza della selvaggina e del suo habitat naturale. Zone di tranquillità Art. 6a2 Le zone di tranquillità per la selvaggina vengono fissate dal Consiglio di Stato per una durata minima di 5 anni. Disturbi (LCC art. 24) Art. 6b3 1È vietato disturbare o influenzare il comportamento della fauna selvatica con mezzi di locomozione (auto, motoslitte, motociclette, biciclette elettriche, ecc.), come pure aeromobili civili senza occupanti. 2È vietato disturbare e/o avvicinare la fauna selvatica: a) durante il periodo di riproduzione delle singole specie; b) durante il periodo con neve al suolo. 3Durante tutto l’anno è vietato: a) usare mezzi d’illuminazione artificiali fissi o mobili per l’osservazione della selvaggina; b) posare lecche saline; c) foraggiare la selvaggina; d) usare narcotici o sostanze simili; e) usare qualsiasi tipo di richiamo per la fauna selvatica. 4È vietata la ricerca sistematica di palchi di cervo dal 15 febbraio al 15 aprile. 5L’Ufficio della caccia e della pesca può rilasciare specifiche autorizzazioni in deroga ai divieti di cui ai capoversi 1,2,3 e 4. Bandite di caccia a) Istituzione

Art. 7 (LCC art. 23)

1Le bandite di caccia vengono fissate dal Consiglio di Stato per una durata minima di 5 anni.4 2Restano riservate le disposizioni concernenti le bandite federali.

Art. 8 b) Contenuto

1Le bandite di caccia devono garantire a lungo termine il mantenimento e lo sviluppo naturale delle popolazioni di selvaggina. 2Per ognuna di esse viene formulato l’obiettivo da raggiungere. 3Esse possono essere generali o riguardanti solo singole specie. 4Per la loro istituzione si tiene conto dei rapporti della selvaggina con l’habitat, l’agricoltura e la foresta.

Art. 9 c) Proposte

Le proposte motivate riguardanti le bandite devono essere presentate al Dipartimento dalle associazioni o enti interessati, entro un anno dall’eventuale scadenza.

Art. 10 d) Sorveglianza

1All’Ufficio della caccia e della pesca è affidata la gestione e la vigilanza delle bandite. 2Esso provvede alla segnalazione dei confini con cartelli o con marchi rosso-giallo (il rosso indica la zona protetta). 2 Art. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedente modifica: BU 2017, 203. 3 Art. introdotto dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206. 4 Decreto esecutivo Bandite di caccia 2021-2026 del 7 luglio 2021 - BU 2021, 210. Cpv. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206. 3L’attraversamento delle bandite da parte dei cacciatori deve avvenire lungo le strade e i sentieri principali marcati, con l’arma scarica e i cani al guinzaglio.5 Animali randagi

Art. 11 (LCC art. 27)

1I cani e i gatti randagi, nonché altri animali domestici inselvatichiti vaganti oltre trecento metri dai fabbricati abitati, possono essere catturati o abbattuti, senza obbligo di risarcimento da parte del Cantone, dagli agenti della polizia della caccia. 2Il proprietario è tenuto a risarcire all’Ufficio della caccia e della pesca il costo delle spese di cattura o di abbattimento. Selvaggina in cattività

Art. 12 (LCC art. 25)

1La domanda di autorizzazione per tenere in cattività animali selvatici va inoltrata tramite formulario ufficiale all’Ufficio del Veterinario cantonale. a) Autorizzazioni 2Questo decide, sentito il preavviso dell’Ufficio della caccia e della pesca, nei casi contemplati contemporaneamente dall’art. 25 LCC e dall’art. 12 del regolamento di applicazione della legge cantonale sulla protezione degli animali. 3Nei casi contemplati esclusivamente dall’art. 25 LCC, l’Ufficio della caccia e della pesca decide direttamente. 4Di regola non viene rilasciata l’autorizzazione: a) per la detenzione di animali incrociati con specie domestiche, ibride o altre specie selvatiche; b) per la detenzione di animali provenienti dall’ambiente naturale.

Art. 13 b) Modifiche

Le modifiche del luogo, del numero, delle specie e delle condizioni di detenzione, vanno prontamente segnalate all’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

Art. 14 c) Controllo

Gli agenti della polizia della caccia possono controllare in ogni momento le tenute di animali selvatici e il rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni.

Art. 15 d) Animali selvatici che recuperano la libertà

1Gli animali selvatici che recuperano la libertà devono essere immediatamente segnalati all’Ufficio della caccia e della pesca, il quale ne darà comunicazione all’Ufficio del Veterinario cantonale. 2Qualora non vengano ripresi entro 5 giorni o non siano stati segnalati, essi possono venire abbattuti, senza obbligo di risarcimento da parte del Cantone, dagli agenti della polizia della caccia. 3Il proprietario è tenuto a risarcire all’Ufficio della caccia e della pesca il costo delle spese di abbattimento o di un’eventuale partecipazione alla cattura.7 Messa in libertà di selvaggina

Art. 16 (LCC art. 26)

1La messa in libertà di selvaggina è subordinata ad un’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca. 2Nel caso di lanci non autorizzati la selvaggina può essere eliminata dagli agenti della polizia della caccia. Capitolo II Presupposti per l’esercizio della caccia Patente a) Presentazione

Art. 17 (LCC art. 5)

Durante l’esercizio della caccia il cacciatore deve avere con sé la patente di caccia. b) Contenuto 5 Cpv. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421. 6 Art. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266. 7 Cpv. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266.

Art. 18

1Sono parte integrante della patente: a) Tessera d’identità cacciatore valida;8 b) Autorizzazione annuale della categoria di caccia scelta contenente: – le generalità; – il foglio di controllo; – il duplicato del foglio di controllo per il trasporto a valle o la consegna del capo di selvaggina abbattuto al posto di controllo da parte di terze persone (presente solo nell’autorizzazione annuale per la caccia alta); – le prescrizioni relative ai posti di controllo della selvaggina;9 c) Copia del presente regolamento. 2La tessera d’identità cacciatore formato carta di credito non ha scadenza, mentre quella cartacea perde la sua validità dopo 15 anni dall'emissione.10 Rilascio della patente a) Autorità competente

Art. 19 (LCC art. 5)

1La tessera d’identità cacciatore va richiesta all’Ufficio della caccia e della pesca. 2L’autorizzazione annuale e la copia del presente regolamento devono essere richiesti al Municipio del comune di domicilio; per i richiedenti dimoranti o domiciliati fuori Cantone, all’Ufficio della caccia e della pesca.

Art. 20 b) Documenti necessari

1Il richiedente per la patente deve presentare: a) per la tessera d’identità cacciatore: – un documento di legittimazione (passaporto o carta d’identità); – una fotografia recente formato passaporto e di ottima qualità; b) per l’autorizzazione annuale: – la tessera d’identità cacciatore; – la ricevuta di versamento del premio attestante la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 14 OCP; – la prova di aver pagato la tassa d’affiliazione alla Federazione di caccia ticinese, oppure la tassa supplementare di fr. 80.- al Dipartimento; – una valida attestazione del superamento della prova periodica della precisione di tiro per l’arma da impiegare nella categoria di caccia richiesta.13 c) Tasse 2La tassa è fissata in fr. 50.- per il rilascio della tessera d’identità cacciatore e dalla LCC per la domanda di autorizzazione annuale. Rimborso della tassa di autorizzazione

Art. 21 (LCC art. 13)

La tassa dell’autorizzazione annuale della categoria di caccia prescelta, dedotte le spese di cancelleria e la tassa supplementare è rimborsata in caso di decesso, grave malattia o infortunio del titolare e ritenuto che ne sia fatta domanda all’Ufficio della caccia e della pesca prima dell’apertura della caccia. Sostituzione della patente a) Autorità (LCC art. 5) 8 Lett. modificata dal R 10.7.2024; in vigore dal 12.7.2024 - BU 2024, 163; precedente modifica: BU 2019, 255. 9 Lett. modificata dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421. 10 Cpv. modificato dal R 10.7.2024; in vigore dal 12.7.2024 - BU 2024, 163; precedente modifica: BU 2019, 255. 11 Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255. 12 Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2008, 473. 13 Lett. modificata dal R 5.8.2021; in vigore dal 10.8.2021 - BU 2021, 250; precedente modifica: BU 2021, 198.

Art. 22

1Per la sostituzione della tessera d’identità cacciatore e dell’autorizzazione annuale è competente l’Ufficio della caccia e della pesca. 2Viene percepita una tassa di fr. 50.- per ogni documento sostituito. 3…

Art. 23 b) Perdita

1In caso di perdita: a) della tessera d’identità cacciatore, il cacciatore è autorizzato a servirsi di un documento di legittimazione valido;16 b) dell’autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo o del duplicato del foglio di controllo, il cacciatore deve darne immediata comunicazione all’Ufficio della caccia e della pesca. 2In caso di perdita dell’autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo, il cacciatore può esercitare la caccia solo con l’autorizzazione provvisoria che va richiesta, previa presentazione della tessera d’identità cacciatore, all’Ufficio della caccia e della pesca o al posto di controllo di Giubiasco durante il periodo venatorio di caccia alta.17

Art. 24 Esami di abilitazione

Il Consiglio di Stato disciplina con separato regolamento: a) gli esami di abilitazione; b) lo svolgimento della formazione; c) lo svolgimento del periodo di cura della selvaggina; d) i compiti della Commissione esaminatrice. Capitolo III Esercizio della caccia

Art. 25 Specie cacciabili

1Le seguenti specie sono cacciabili: a) caccia alta: mammiferi cervo (Cervus elaphus) capriolo (Capreolus capreolus) camoscio (Rupicapra rupicapra) cinghiale (Sus scrofa) marmotta (Marmota marmota) volpe (Vulpes vulpes) tasso (Meles meles)18 b) caccia bassa: mammiferi volpe (Vulpes vulpes) faina (Martes foina) tasso (Meles meles) lepre comune (Lepus capensis) lepre variabile (Lepus timidus) coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) uccelli fagiano di monte (Lyrurus tetrix) fagiano comune (Phasianus colchicus) beccaccia (Scolopax rusticola) piccione domestico inselvatichito colombaccio (Columba palumbus) tortora dal collare or. (Streptopelia decacto) ghiandaia (Garrulus glandarius) cornacchia nera (Corvus corone corone) 14 Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2016, 351. 15 Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421. 16 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255. 17 Cpv. modificato dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedente modifica: BU 2019, 255. 18 Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 15.8.2014 - BU 2014, 403. cornacchia grigia (Corvus corone cornix) corvo imperiale (Corvus corax) germano reale (Anas platyrhynchos) cormorano (Phalacrocorax carbo)19 c) caccia acquatica: alzavola (Anas crecca) germano reale (Anas platyrhynchos) moriglione (Aythya ferina) moretta (Aythya fuligula) folaga (Fulica atra) Numero massimo e genere dei capi e periodi 2Il numero massimo e il genere dei capi, nonché i periodi, sono stabiliti dall’art. 42 del presente regolamento. Caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo

Art. 26 (LCC art. 17)

In caso di necessità l’Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione. Caccia speciale al cinghiale

Art. 27 (LCC art. 17)

In caso di necessità l’Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia speciale al cinghiale, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione. Caccia speciale alla volpe

Art. 28 (LCC art. 17)

In caso di necessità l’Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia speciale alla volpe, alle stesse condizioni e sulla medesima parte del territorio cantonale ove è autorizzata la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia speciale al cinghiale. Controllo della selvaggina a) Iscrizione

Art. 29 (LCC art. 11)

1Al fine di permettere il controllo della selvaggina uccisa il cacciatore deve: a) Iscrivere immediatamente sul posto dell’uccisione, nel foglio di controllo nonché non appena possibile nel duplicato, il giorno, l’ora, il comune e il luogo di cattura, nonché la specie, l’età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di autodenuncia (lett. e) egli dovrà specificarne i motivi. L’iscrizione va fatta per esteso, come da esempio sul foglio di controllo, con inchiostro indelebile. In caso d'errore d'iscrizione, la correzione è ammessa unicamente previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca. Apporre ai camosci, cervi, cinghiali e caprioli la fascetta identificativa immediatamente sul posto dell’uccisione;24 b) Presentare ai posti di controllo entro 24 ore dall’abbattimento i cervi, i camosci, i caprioli e i cinghiali, salvo le eccezioni previste all’art. 31 cpv. 3;25 c) Qualora affidi a terze persone il trasporto a valle o il controllo dell’animale da lui abbattuto, a condizione che questo non sia da autodenunciare, egli deve consegnare assieme al capo di selvaggina il duplicato del foglio di controllo con iscritte tutte le catture effettuate sino a quel momento;26 19 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2012, 348. 20 Art. modificato dal R 10.7.2013; in vigore dal 31.8.2013 - BU 2013, 346. 21 Art. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194. 22 Art. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedenti modifiche: BU 2010, 263; BU 2013, 346. 23 Art. modificato dal R 8.7.2015; in vigore dal 15.8.2015 - BU 2015, 421. 24 Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedenti modifiche: BU 2015, 421-429; BU 2019, 255. 25 Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198. 26 Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135. d) Presentare al posto di controllo, assieme al capo abbattuto, anche il foglio di controllo (originale o duplicato); e) Procedere alla registrazione online (secondo la procedura descritta nelle disposizioni al cacciatore dell’Ufficio della caccia e della pesca) entro 12 ore dalla cattura dei capi di fagiano di monte, beccaccia, lepre comune e lepre variabile, compresi i capi da autodenunciare;27 f) Portare personalmente i capi da autodenunciare come segue: – caccia alta, caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e caccia speciale al cinghiale: ai posti di controllo entro 24 ore; – caccia bassa e caccia acquatica: segnalarli immediatamente all’Ufficio della caccia e della pesca o a un agente della polizia della caccia i quali provvederanno al sequestro;28 g) Inviare sia il foglio di controllo che il duplicato all’Ufficio della caccia e della pesca entro 15 giorni dalla chiusura della categoria di caccia corrispondente.29 2L’Ufficio della caccia e della pesca, d’intesa con l’Ufficio del Veterinario cantonale, definisce i criteri per i capi sanitari da bonificare ai cacciatori.30

Art. 30 b) Posti di controllo

I posti di controllo, per le diverse specie da presentare, con i relativi giorni ed orari di apertura, vengono fissati annualmente dall’Ufficio della caccia e della pesca nell’autorizzazione annuale di caccia.

Art. 31 c) Termine e modalità di controllo

1I cervi e i cinghiali abbattuti il 19 e il 27 settembre devono essere sottoposti al controllo entro la mattina del giorno seguente. 2I cervi maschi adulti, i fusoni e i caprioli maschi adulti, esclusi i capi sanitari e i capi da autodenunciare, sono esentati dall’essere presentati al posto di controllo a condizione che il cacciatore ne esegua la registrazione online (secondo la procedura descritta nelle disposizioni al cacciatore dell’Ufficio della caccia e della pesca) entro 12 ore dalla cattura. 3I capi di cervo maschio adulto, i fusoni e i caprioli maschi adulti registrati online devono essere: – contrassegnati dal cacciatore con la fascetta identificativa immediatamente sul posto dell’uccisione. Il numero univoco della fascetta deve essere riportato anche nel foglio di controllo e nel relativo duplicato nell’apposita casella; – conservati interi per almeno 24 ore a partire dalla loro registrazione; – identificabili per il tramite di una fotografia dell’animale intero (trofeo compreso) la quale deve essere obbligatoriamente allegata al formulario di registrazione online.

Art. 32 Messa in commercio e consumo

1Ogni capo di cinghiale abbattuto dev’essere sottoposto al controllo trichinoscopico prima del consumo. 2L’Ufficio del Veterinario cantonale può vincolare il consumo delle carni a un controllo sulla radioattività. 3È vietato il consumo di cormorani.

Art. 33

…33

Art. 34

…34 Cani a) Uso dei cani 27 Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2014, 403; BU 2022, 194; BU 2025, 135. 28 Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135. 29 Lett. introdotta dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135. 30 Cpv. introdotto dal R 12.7.2016; in vigore dal 15.8.2016 - BU 2016, 351. 31 Art. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163; BU 2025, 135. 32 Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 15.8.2016 - BU 2016, 351; precedente modifica: BU 2007, 521. 33 Art. abrogato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266. 34 Art. abrogato dal R 1.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 220; precedente modifica: BU 2008, 473.

Art. 35

1È vietato usare cani nell’esercizio della caccia alta, della caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e della caccia invernale al cinghiale, fatta eccezione degli speciali cani da traccia che possono essere impiegati unicamente per la ricerca della selvaggina ferita, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all’Ufficio della caccia e della pesca. 2E’ vietato usare cani segugi nell’esercizio della caccia bassa al di sotto dei 1'600 mslm dal 16 al 30 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia speciale al cinghiale.36

Art. 36 b) Bandite e zone protette

Nelle zone in cui è vietata la caccia (bandite, zone di protezione, ecc.) i cani devono essere tenuti al guinzaglio (salvo autorizzazione speciale rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca).

Art. 37 c) Sorveglianza

1Durante tutto l’anno non si possono lasciare vagare cani di qualsiasi specie, fatta eccezione: – per i cani da caccia durante i giorni di prova cani (art. 38) e durante l’esercizio venatorio, nel rispetto di quanto previsto all’art. 35 del presente regolamento; – per quanto previsto al cpv. 3. 2I cani vaganti senza sorveglianza colti a rincorrere la selvaggina possono essere abbattuti dagli agenti della polizia della caccia. 3L’Ufficio della caccia e della pesca può, su richiesta, accordare l’autorizzazione per lasciare vagare i cani sotto sorveglianza in zone prestabilite laddove per la selvaggina non sia oggetto di effettivo disturbo.

Art. 38 d) Prova

1La prova per i cani da caccia è permessa: a) dal 4 al 23 agosto il martedì, sabato, domenica dalle ore 7.00 alle ore 17.30 al disotto dei 1'300 mslm; b) dal 29 settembre all’11 ottobre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 07.00 alle ore 17.30; c) dal 17 ottobre al 19 novembre il martedì, giovedì e sabato negli orari previsti per la caccia bassa, escluso sabato 14 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia invernale al cinghiale.38 2Nelle zone chiuse alla caccia e nei campi coltivati la prova dei cani è vietata. 3Tale prova è pure permessa ai proprietari di cani da caccia domiciliati o dimoranti nel Cantone, abilitati alla caccia, ma non in possesso di un’autorizzazione di caccia bassa. Periodi e giorni di caccia

Art. 39 (LCC art. 16 e 17)39

Periodi e giorni di caccia: Giorni di caccia: a) caccia alta: dal 5 settembre al 19 settembre e dal 23 al 27 settembre, tutti i giorni.40 b) caccia bassa: 35 Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 15.8.2017 - BU 2017, 203; precedenti modifiche: BU 2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2016, 351. 36 Cpv. modificato dal R 10.7.2024; in vigore dal 12.7.2024 - BU 2024, 163; precedenti modifiche: BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264. 37 Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedenti modifiche: BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266. 38 Cpv. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163; BU 2025, 135. 39 Nota marginale modificata dal R 10.7.2013; in vigore dal 31.8.2013 - BU 2013, 346. 40 Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206. dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Il giorno d’apertura la caccia è permessa a tutte le specie cacciabili, mentre in quello di chiusura è vietata la caccia alla lepre comune.41 c) caccia acquatica: dal 15 dicembre al 31 gennaio ad eccezione del lunedì, del mercoledì, e del 25 e 26 dicembre (Natale e S. Stefano), del 1° gennaio (Capodanno) e del 6 gennaio (Epifania). Il giorno d’apertura e quello di chiusura la caccia è permessa.

Art. 40 Spostamento sul luogo di caccia

1La partenza per le zone di caccia, con patente, fucile e munizioni è permessa alla vigilia dell’apertura della caccia dopo le ore 07.00 dall’ultimo posto autorizzato ai veicoli a motore. 2Il rientro deve avvenire entro le ore 12.00 del giorno seguente la chiusura relativa alla categoria corrispondente, equipaggiamento sopraindicato compreso. 3Resta riservato quanto previsto dagli articoli 50 e 51.

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