1Orari di caccia:
a) caccia alta al di sopra dei 400 mslm:
- dal 5 settembre al 19 settembre dalle ore 06.00 alle ore 20.30;
- dal 23 settembre al 27 settembre dalle ore 06.30 alle ore 20.00;
b) caccia alta al di sotto dei 400 mslm:
- dal 5 settembre al 19 settembre dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore
20.30;
- dal 23 settembre al 27 settembre dalle ore 06.30 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore
20.00;
c) caccia bassa:
- dal 16 ottobre al 24 ottobre dalle ore 08.00 alle ore 18.30;
- dal 25 ottobre al 30 novembre dalle ore 07.30 alle ore 16.30;
d) caccia acquatica:
– in dicembre dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
– in gennaio dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.42
2…43
Art. 42 Numero massimo e genere dei capi e periodi
1L’Ufficio della caccia e della pesca stabilisce il Piano di abbattimento annuale del
camoscio, del cervo maschio con palchi senza diramazioni (fusone, 1,5 anni) e del capriolo
fissandone le modalità di attuazione sull’Autorizzazione annuale di caccia alta.
2I prelievi delle specie elencate all’art. 25, sono regolati come segue:
a) Caccia alta:
1. CAMOSCIO:
3 capi per cacciatore (dei quali non più di 2 adulti), dei quali al massimo:
- 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni l’8 settembre;
- oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 5 al 17 settembre per colui che ha
abbattuto una femmina di camoscio non lattifera di almeno 2,5 anni o un camoscio di 1,5 anni
(anzello) maschio o femmina dal peso minore o uguale a 10 kg (capo sanitario);
- 2 femmine di camoscio non lattifere di almeno 2,5 anni dal 5 al 17 settembre;
- 1 camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina dal 5 al 17 settembre;
- la cattura dei piccoli dell’anno e delle femmine lattifere è vietata.
Colui che cattura un maschio di camoscio di almeno 2,5 anni quale primo capo di camoscio non ha
più diritto al terzo capo di camoscio.
41 Lett. modificata dal R 12.7.2011; in vigore dal 31.8.2011 - BU 2011, 432; precedente modifica: BU 2008,
473.
42 Cpv. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2014,
403; BU 2016, 351; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023,
264; BU 2024, 163; BU 2025, 135.
43 Cpv. abrogato dal R 5.8.2021; in vigore dal 10.8.2021 - BU 2021, 250.
44 Art. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206 e 248; precedenti modifiche: BU
2007, 521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU
2014, 403; BU 2015, 421-429; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198;
BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163; BU 2025, 135.
Colui che cattura un camoscio maschio di 1,5 anni (anzello) con corna superiori ai 15 cm (fa stato il
corno più corto) non ha più diritto al camoscio maschio di almeno 2,5 anni d’età e viceversa.
Colui che cattura un camoscio maschio di almeno 2.5 anni, senza catturare una femmina non
lattifera di almeno 2.5 anni nella corrente stagione di caccia, l’anno successivo si vedrà preclusa la
possibilità di catturare il camoscio maschio di almeno 2.5 anni quale cattura diretta.
Al cacciatore che, nella precedente stagione di caccia, ha catturato un camoscio maschio di almeno
2,5 anni senza aver catturato una femmina non lattifera di almeno 2,5 anni, è preclusa, nella corrente
stagione, la cattura diretta di un camoscio maschio di almeno 2,5 anni.
2. CAPRIOLO:
2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:
- 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano
di abbattimento, l’8 settembre (in tutto il territorio aperto alla caccia al capriolo) ed
eventualmente il 14 settembre (a settori);
- oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni dal 5 al 17 settembre per colui che ha abbattuto
una femmina di capriolo non lattifera di almeno 1,5 anni;
- 1 femmina di capriolo non lattifera di almeno 1,5 anni sino al raggiungimento della quota
stabilita dal Piano di abbattimento dal 5 al 17 settembre;
- la cattura dei piccoli dell’anno e delle femmine lattifere è vietata.
3. CERVO:
- 2 maschi con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 5 al 19 settembre. Tra questi può figurare
al massimo un maschio con corona su ambedue le stanghe, cacciabile unicamente dal 5 al 9
settembre (cervo corona: con tre o più punte sopra il mediano di ambedue le aste e con aste
di lunghezza minima di 60 centimetri misurate lungo la curva, all'esterno, partendo dalla base
della rosa fino alla punta più lunga della corona);
- femmine non lattifere in numero illimitato dal 5 al 19 settembre e dal 23 al 27 settembre;
- e 1 femmina lattifera dal 18 al 19 settembre e dal 23 al 27 settembre, a condizione che prima
sia stato abbattuto il suo cerbiatto nel corso della stessa azione di caccia;
- e 1 femmina lattifera dal 18 al 19 settembre e dal 23 al 27 settembre;
- cerbiatti (cervi dell’anno) in numero illimitato dal 18 al 19 settembre e dal 23 al 27 settembre;
- e 1 maschio con palchi senza diramazioni dal 5 al 7 settembre e dal 23 al 24 settembre.
Colui che cattura una femmina non lattifera ha diritto a un terzo maschio con almeno 2 punte su uno
dei palchi dal 5 al 19 settembre, ad eccezione del maschio con corona su ambedue le stanghe (se
non già catturato) che è cacciabile solo dal 5 al 9 settembre.
4. CINGHIALE TASSO VOLPE:
- numero di capi illimitato dal 5 al 19 settembre e dal 23 al 27 settembre.
5. MARMOTTA:
- 2 marmotte dal 9 all’11 settembre.
b) Caccia bassa:
1. LEPRE (comune e variabile):
2 capi per cacciatore, dei quali:
- 1 lepre comune, cacciabile nei giorni 16, 18 e 25 ottobre e 1° novembre;
- 1 lepre variabile, cacciabile nei giorni 16, 18 e 25 ottobre e 1, 7, 8, 15, 22, 29 e 30 novembre.
2. FAGIANO DI MONTE:
- 1 fagiano di monte maschio, cacciabile nei giorni 16, 18 e 25 ottobre e 1, 7, 8, 15, 22, 29 e 30
novembre;
- la cattura della femmina è vietata.
3. BECCACCIA:
- 15 beccacce dal 16 ottobre al 30 novembre.
4. ALTRE SPECIE
Tutte le altre specie cacciabili non sono soggette a limitazioni quantitative.
3…
Art. 43 Divieti speciali
Al cacciatore è vietata la cattura:
a) Caccia alta:
- della fauna selvatica munita di trasmettitori, radiocollari o marche auricolari;
b) Caccia bassa:
- di più di un capo di leporide al giorno;
45 Art. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2007,
521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2014, 403; BU 2019,
255; BU 2025, 135.
- della lepre comune e variabile in caso di cattura di un fagiano di monte, di una beccaccia o
di un fagiano comune e viceversa;
- del fagiano di monte maschio in pianta.
Art. 44 Zone aperte alla caccia
Zone di caccia:
a) caccia alta:
1. TUTTE LE SPECIE CACCIABILI:
A. Nel distretto di Bellinzona la caccia è chiusa all’interno dei seguenti confini: dall’intersezione
del ponte sul fiume Ticino che collega Monte Carasso a Bellinzona con l’autostrada A2, segue
quest’ultima in direzione nord sino allo svincolo Bellinzona Nord, si immette sulla strada
cantonale in direzione Bellinzona, la segue sino al ponte sul fiume Ticino che collega Arbedo a
Gorduno, all’intersezione con la strada dell’argine insommergibile, segue quest’ultima in
direzione sud sino all’intersezione con il ponte che collega Bellinzona a Monte Carasso punto
di partenza.
2. CAMOSCIO:
Aperto nei distretti di Leventina, Blenio (esclusa la zona del piano), Riviera (esclusa la zona del
piano), Bellinzona (esclusa la zona del piano), Locarno (escluso il Comune di Gambarogno),
Vallemaggia e Lugano (escluso il territorio situato a sud del ponte–diga di Melide e il comparto a
destra dell’autostrada A2) fino al raggiungimento degli specifici Piani di abbattimento.
3. CERVO:
A. Aperto nel distretto di Leventina.
B. Aperto nel distretto di Blenio (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 64
Legiuna, all’interno dei seguenti confini: dal ponte di Loderio, segue la strada cantonale
passando per Semione fino al ponte di Motto, qui segue il fiume Brenno fino al ponte di Dongio
per riprendere la strada cantonale passando per Comprovasco, Castro fino in zona Traversa,
qui prende la strada che conduce al fiume Brenno, attraversando il ponte delle Frasche segue
la strada sulla destra che conduce in zona Piano, quindi alla strada cantonale (pto 658). Da qui
segue la cantonale fino al ponte di Acquarossa, prosegue per la strada del Satro fino al ponte
di Dongio, riprende la cantonale passando per Malvaglia fino al ponte di Loderio (punto di
partenza), la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un’altezza minima di
2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).
C. Aperto nel distretto di Riviera (nella zona del piano la caccia è permessa unicamente da
postazione fissa posta ad un’altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e
venerdì).
D. Aperto nel distretto di Bellinzona (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N.
48 Piano di Magadino, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad
un’altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).
E. Aperto nel distretto di Locarno.
F. Aperto nel distretto di Lugano.
G. Aperto nel distretto di Mendrisio.
H. Aperto nel distretto di Vallemaggia.
4. CAPRIOLO:
A. Aperto nei distretti di Riviera, Bellinzona, Locarno e Vallemaggia.
B. Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Riviera e Bellinzona, la caccia è
permessa unicamente da postazione fissa posta ad un’altezza minima di 2 metri dal suolo il
lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
C. Chiuso nei distretti di Leventina e Blenio.
D. Aperto nel distretto di Lugano, ad eccezione del comune di Brusino Arsizio.
E. Aperto nel distretto di Mendrisio, limitatamente sul territorio a sinistra (direzione nord–sud)
dell’autostrada.
5. CINGHIALE:
Aperto su tutto il territorio cantonale.
Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia
è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un’altezza minima di 2 metri dal suolo il lunedì,
martedì, giovedì e venerdì.
6. MARMOTTA:
46 Art. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedenti modifiche: BU 2007,
521; BU 2008, 473; BU 2009, 321; BU 2010, 263; BU 2011, 432; BU 2012, 348; BU 2013, 346; BU 2014,
403; BU 2015, 421; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2022,
194; BU 2024, 163.
Aperta su tutto il territorio cantonale ad eccezione dei distretti di Bellinzona, Lugano e Mendrisio.
Nel distretto di Locarno la caccia è aperta esclusivamente in Valle Verzasca a nord dei confini
comunali di Mergoscia e Vogorno, al di sopra dei 1'400 mslm.
b) caccia bassa:
Permessa su tutto il territorio cantonale con le seguenti eccezioni:
– la caccia al fagiano di monte è chiusa nei Comuni di Capriasca, Ponte Capriasca, Lugano,
Isone e Comunanza Monteceneri – Cadenazzo (Valle di Caneggio/Corte di Campo),
Gambarogno, Monteceneri e Mezzovico – Vira;
– la caccia alla lepre comune è chiusa nei Comuni di Avegno Gordevio, Maggia e Cevio al di
sotto dei 700 mslm;
– la caccia alla lepre variabile è chiusa nei Comuni di Capriasca, Ponte Capriasca, Lugano, Isone
e Comunanza Monteceneri – Cadenazzo (Valle di Caneggio/Corte di Campo), Gambarogno,
Monteceneri e Mezzovico – Vira, Bellinzona/S.Antonio, Bellinzona/Pianezzo e Arbedo –
Castione;
c) caccia acquatica:
– permessa sui laghi Verbano e Ceresio a una distanza minima di 100 m dalla riva e dai canneti.
Vietati gli spari in direzione della terraferma.
Armi e munizioni
a) Armi utilizzabili
Art. 45 (LCC art. 18, cpv. 2)
1Per le seguenti categorie di caccia può essere utilizzato unicamente il tipo di arma
corrispondente sottoindicato:
a) caccia alta:
fucile a palla giusta l’art. 18, cpv. 1, lett. a) LCC;
b) caccia bassa e acquatica:
fucile a pallini, giusta l’art. 18, cpv. 1, lett. b) LCC.
2L’utilizzo di dispositivi di riduzione del rumore da sparo è ammesso per qualsiasi tipo di caccia.47
Art. 46 b) Idoneità
1Le armi usate per la caccia devono funzionare in modo ineccepibile ed essere dotate di
un sistema di sicurezza funzionante.
2Il bloccaggio del magazzino delle armi a ripetizione e semiautomatiche non deve essere amovibile
se non smontando l’arma.
Art. 47 c) Detenzione
1Le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio.
2Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o
pernotta. Non è tuttavia autorizzato il deposito incustodito, in particolare in abitazioni secondarie,
cascine o stalle non raggiungibili con le strade consentite elencate all’art. 50.
3Durante gli spostamenti con il veicolo a motore il fucile deve essere trasportato nell’apposito fodero
chiuso.49
Art. 48 d) Impiego
È vietato portare con sé nell’esercizio della caccia più di un’arma.
Art. 49 Mezzi e metodi ausiliari proibiti
1Durante l’esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è
vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca:
a) cacciare in gruppi composti da più di 4 cacciatori;
b) la partecipazione attiva alla caccia da parte di persone prive di patente. Nel caso di
contravvenzione il cacciatore e gli accompagnatori si rendono colpevoli;
c) organizzare battute rumorose;
47 Cpv. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedente modifica: BU 2025,
81.
48 Art. modificato dal R 9.7.2008; in vigore dal 31.8.2008 - BU 2008, 473.
49 Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedente modifica: BU 2019,
255.
50 Art. modificato dal R 10.7.2007; in vigore dal 31.8.2007 - BU 2007, 521.
d) sezionare la selvaggina uccisa; nonché asportare, sezionare o manomettere i genitali e le
mammelle (ad eccezione dei genitali del cinghiale); nonché manomettere le corna degli
ungulati;
e) portare con sé, o far portare a eventuali accompagnatori, munizioni proibite o richiami per
l’adescamento di selvaggina, apparecchi per l’intensificazione della luce residua;51
f) far uso di più di 3 cani per cacciatore;
g) far uso di radiotrasmittenti o cellulari a scopo venatorio;52
h) la presenza di più di 2 persone su ogni singola imbarcazione nell’esercizio della caccia
acquatica;
i) l’impiego sui cani di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono
con sostanze chimiche;
l) far uso di droni a scopo venatorio;53
m) portare con sé, o far portare a eventuali accompagnatori, fototrappole, apparecchi per
l’intensificazione della luce residua, camere termiche ed altri strumenti con funzioni equiparabili,
da 3 giorni prima dell’inizio della caccia alta fino al 14 novembre, con l’estensione fino al 30
novembre limitatamente a chi esercita la caccia bassa.54
2La Divisione dell’ambiente può autorizzare cacciatori espressamente formati a impiegare un
dispositivo di puntamento notturno per l’esercizio della caccia al fine di contrastare epizoozie o per
prevenire ingenti danni causati dalla fauna selvatica a colture agricole, forestali o animali da
reddito.55
Veicoli a motore, ciclomotori
a) Trasporto di cacciatori, armi e munizioni
Art. 50 (LCC art. 20)
L’uso di veicoli a motore, di ciclomotori e di e-bike per il trasporto di cacciatori, armi e
munizioni è consentito esclusivamente sulle seguenti strade, fatta eccezione per quanto previsto
all’art. 54:
a) strade nazionali e cantonali, escluse la vecchia Tremola, dal Motto Bartola al confine con il
Canton Uri;
b) 1 Malvaglia/Caslou;
2 Malvaglia/Valle Pontirone, località Biborgh;
3 Rodaglio/Legri;
4 Chironico/Barolgiasco;
5 Lavorgo/Anzonico (strada delle Vigne);
6 Monte Piottino/Freggio/Osco;
7 Osco/Vigera/Tarnolgio/Carì/parcheggio bacino Predelp;
8 Personico/Diga Val d’Ambra;
9 Sementina/San Defendente (barriera strada forestale);
10 Strada agricola N.102 Gudo/Cadenazzo;
11 Cugnasco/Medoscio/Mti Ditto/Mti Motti;
12 Brione/Val Resa (località Resa);
13 Locarno/Monte Brè/S.Bernardo;
14 Monte Brè/Miranda;
Palagnedra/Bordei;
Moneto/Monadello;
17 Brissago/Cavallascio/Mergugno/Cortaccio;
18 Ronco sopra Ascona/Gruppaldo/Porera (barriera parcheggio forestale);
19 Vergeletto/Zardin;
Lavertezzo/Sambugaro/Verzöö/Pianvacaresc;
Aurigeno/Dunzio;
51 Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2017,
203; BU 2021, 198; BU 2023, 264; BU 2024, 163.
52 Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135.
53 Lett. modificata dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedenti modifiche: BU
2012, 348; BU 2013, 346; BU 2019, 255.
54 Lett. introdotta dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.
55 Cpv. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedente modifica: BU 2025,
81.
56 Art. modificato dal R 4.7.2018; in vigore dal 15.8.2018 - BU 2018, 266; precedenti modifiche: BU 2007,
521; BU 2008, 473; BU 2012, 348; BU 2014, 403; BU 2015, 421; BU 2015, 453; BU 2016, 351; BU 2017,
203.
22 Cavergno/Valle Bavona/S.Carlo (stazione di partenza della funivia per Robiei);
23 Piano di Peccia: fino all'entrata della galleria della Froda;
24 Fusio: fino alla diga del Sambuco (barriera piazzale caseggiato OFIMA);
25 Robasacco/Revólt, fino in località Casa di Moschini;
26 Cadenazzo o S.Antonino/Revöira (piazzale limitrofo agriturismo “La Vigna”);
27 Carena/Alpe Giumello, fino alla barriera situata in località Monti di Ruscada;
28 Fontanelle/Borla/Canedo;
29 Tesserete/Gola di Lago, fino al posteggio pubblico situato all’entrata sud dell’abitato di Lelgio
(piazzale ex–cava);
30 Villa Luganese/Monti di Creda;
31 Cadro/grotto Alpe Vallà;
32 Lugano/Bré paese;
33 Novaggio/Alpe Paz;
34 Mendrisio/Monte Generoso (Bellavista);
35 Meride/Serpiano (funivia);57
c) nelle zone dei piani sino a una distanza massima di 50 m dalle strade cantonali;
d) tutte le strade normalmente aperte alla circolazione stradale:
- il 4 settembre (vigilia di caccia alta) e il 22 settembre dalle ore 07.00 alle ore 24.00;
- dal 18 al 19 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 05.45 alle ore 09.00 e dalle ore
18.00 alle ore 20.30;
- dal 23 al 27 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 06.15 alle ore 09.00 e dalle ore
18.00 alle ore 20.00.58
Art. 51 b) Posteggio
1Il posteggio dei veicoli è consentito in qualsiasi punto delle strade indicate, purché non
invada il campo viabile, e a una distanza massima di 50 m dal ciglio stradale.
2Sui tratti All’Acqua-Nufenen, Airolo-Passo S. Gottardo-confine con il Canton Uri, Campra-
Lucomagno al cacciatore è consentito sia posteggiare il veicolo sia avviarsi per l’esercizio dell’attività
venatoria unicamente dai seguenti posteggi (segnalati da appositi cartelli):
– All’Acqua, Ciurei di Mezzo e Nufenen;
– Airolo, Dross (Motto Bartola), Panorama, Ospizio S. Gottardo;
– Campra, Pian Segno e Lucomagno.
Art. 52…60
Divieti vari
Art. 5361 È vietato:
a) esercitare la caccia (cacciatore, preda e traiettoria proiettile) entro un raggio di 50 m dai
fabbricati abitati, dai campeggi e dall’area dei percorsi vita. Prima di sparare il cacciatore deve
accertarsi che la selvaggina sia cacciabile e sia escluso qualsiasi pericolo per le persone e la
proprietà di terzi;62
b) appostarsi e cacciare a meno di 50 m dalle autostrade, dalle ferrovie, dalle strade cantonali
Campra–Lucomagno, Airolo–Nufenen, Airolo–Passo S. Gottardo–confine Canton Uri, nonché
esplodere colpi la cui traiettoria sorvola le suddette strade cantonali.
Per le restanti strade cantonali la distanza minima è pure di 50 m;
c) sparare da veicoli a trazione fermi o in moto come pure portare armi cariche sugli stessi;
d) effettuare tiri a distanze superiori ai 250 metri;63
57 Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2020,
220; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2025, 135.
58 Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2019,
255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022, 194; BU 2023, 264; BU 2024, 163; BU 2025, 135.
59 Art. modificato dal R 13.7.2022; in vigore dal 15.7.2022 - BU 2022, 194; precedente modifica: BU 2021,
198.
60 Art. abrogato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2008,
473; BU 2012, 348; BU 2021, 198; BU 2023, 264.
61 Art. modificato dal R 12.7.2011; in vigore dal 31.8.2011 - BU 2011, 432; precedente modifica: BU 2009,
321.
62 Lett. modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264; precedente modifica: BU 2019,
255.
63 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255.
e) l’uso delle funivie (ad eccezione della Verdasio-Rasa), delle teleferiche, delle funicolari e
dell’elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto
all’art. 54. L’uso delle funivie, delle teleferiche e delle funicolari è comunque consentito la vigilia
di caccia alta (4 settembre) dalle ore 07.00 alle ore 24.00 e dal 18 al 19 settembre e dal 22 al
27 settembre;64
f) …65
g) usare fototrappole ed altri strumenti d’osservazione remota con funzioni equiparabili a scopo
venatorio, fatte salve eccezioni concesse dall’Ufficio della caccia e della pesca;66
h) cacciare il fagiano di monte e la beccaccia senza l’ausilio del cane da ferma, nonché la lepre
comune e la lepre variabile senza l’ausilio del cane da seguita;67
i) adescare la selvaggina con richiami o foraggiamenti;68
l) è vietato, fatta eccezione per la caccia alta e la regolazione dello stambecco, esercitare
qualsiasi attività venatoria senza indossare indumenti ad alta visibilità.69
Ricerca e recupero della cacciagione
Art. 5470 1Il cacciatore deve, nel limite del possibile, ricercare i capi di selvaggina potenzialmente
feriti, facendo capo in caso di necessità a un cane da traccia abilitato, previa comunicazione a un
agente della polizia della caccia o all’Ufficio della caccia e della pesca. Con l’interruzione della
ricerca il cacciatore perde ogni diritto sul capo di selvaggina ricercato.71
2Per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è permesso l’uso di funivie, di teleferiche, di
funicolari e di veicoli a motore anche sulle strade e negli orari non consentiti sulla base degli art. 50
e 51.
3Per i cervi e i cinghiali è pure concesso l’utilizzo dell’elicottero, o il sezionamento, esclusi i capi
sanitari e i capi da autodenunciare, quando il trasporto è difficoltoso, previa autorizzazione rilasciata
da un guardacaccia o dall’Ufficio della caccia e della pesca.72
4Il cacciatore può rientrare con il veicolo nello stesso luogo da dove è partito con il capo di
selvaggina da portare al posto di controllo nel corso della medesima giornata o al più tardi
immediatamente dopo aver effettuato il controllo del capo abbattuto, oppure, in caso di registrazione
online, non oltre le 24 ore dall’abbattimento.73
Capitolo IV
Polizia della caccia
Carnivori
Art. 55 (LCC art. 28)
1L’uso del fucile e delle trappole a trabocchetto per la cattura degli animali carnivori
necessita dell’autorizzazione dell’Ufficio della caccia e della pesca che ne fissa condizioni e
modalità.
2La domanda va inoltrata allo stesso, tramite modulo ufficiale.
3L’autorizzazione può essere concessa solo a chi ha ottenuto una patente di caccia nell’anno
corrente e non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5
anni.
Tassidermia
64 Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2015,
453; BU 2016, 351; BU 2017, 203; BU 2018, 266; BU 2019, 255; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2022,
194; BU 2023, 264; BU 2024, 163; BU 2025, 135.
65 Lett. abrogata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2014,
403; BU 2020, 220; BU 2021, 198; BU 2023, 264; BU 2024, 163; BU 2025, 135.
66 Lett. modificata dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU 2016,
351; BU 2017, 203; BU 2023, 264.
67 Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 255; precedente modifica: BU 2017,
203.
68 Lett. introdotta dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.
69 Lett. introdotta dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.
70 Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 15.8.2017 - BU 2017, 203; precedenti modifiche: BU 2013,
346; BU 2016, 351.
71 Cpv. modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.
72 Cpv. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135; precedente modifica: BU 2024,
163.
73 Cpv. modificato dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264.
a) Autorizzazione
Art. 56 (LCC art. 29)
L’autorizzazione per la tassidermia, rilasciata dall’Ufficio della caccia e della pesca, deve
contenere:
a) le generalità del richiedente;
b) l’ubicazione del laboratorio e delle celle di conservazione;
c) il modo di marcatura conformemente alle direttive emanate dal Dipartimento.
Art. 57 b) Registro e marcatura
1È fatto obbligo al tassidermista di tenere costantemente aggiornato il registro di controllo
ufficiale rilasciato dal Dipartimento.
2L’Ufficio della caccia e della pesca può controllare la tenuta dei registri e l’esatta marcatura.
3A tal fine può procedere all’ispezione di locali e laboratori e al controllo di animali imbalsamati o da
imbalsamare.
Art. 58 c) Animali protetti
1Per l’imbalsamatura di animali protetti si rimanda a quanto previsto all’art. 5
dell’ordinanza federale sulla caccia.
2L’Ufficio della caccia e della pesca è competente per autorizzare eccezioni nel commercio di
animali imbalsamati vecchi e restaurati.
Selvaggina perita
Art. 59 (LCC art. 30)
1In caso di ferimento o di uccisione di un capo di selvaggina fuori dall’ambito venatorio,
come pure in caso di ritrovamento in qualsiasi periodo dell’anno di un capo di selvaggina morto,
ferito o abbandonato dalla madre, l’animale dev’essere lasciato sul posto e la Polizia della caccia
avvisata immediatamente.
2L’eventuale richiesta di attribuzione del capo di selvaggina va inoltrata all’Ufficio della caccia e della
pesca.
Capitolo V
Danni causati dalla selvaggina
Prevenzione danni
(LCC art. 34)
Art. 60 a) Autodifesa
1I proprietari, gli affittuari o gli usufruttuari di boschi, colture agricole o animali da reddito
possono chiedere all’Ufficio della caccia e della pesca il permesso di autodifesa mediante cattura o
abbattimento per danni provocati da:
a) volpi,
b) faine,
c) tassi,
d) piccioni domestici inselvatichiti,
e) tortore dal collare,
f) cornacchie grigie e nere,
g) corvi imperiali,
h) merli,
i) storni,74
l) passeri europei.75
b) Capi viziosi
2L’Ufficio della caccia e della pesca può ognora accordare l’autorizzazione per la cattura o
l’eliminazione di capi viziosi, appartenenti a specie cacciabili o protette, che causano danni rilevanti.
Fanno eccezione le specie protette elencate all’art. 10 OCP.
Uso di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili
3L’Ufficio della caccia e della pesca può accordare l’autorizzazione per l’uso di trappole a
trabocchetto, nelle immediate adiacenze di stabili, per la cattura di animali selvatici non protetti che
arrecano danni rilevanti.
d) Procedura
74 Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198.
75 Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 2.7.2021 - BU 2021, 198.
Art. 61
1La richiesta per l’autodifesa, per la cattura o l’eliminazione di capi viziosi e per la posa
di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all’Ufficio della caccia e della pesca, ritenuto
che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali:
a) recinzioni metalliche escluso l’impiego di fili spinati;
b) recinzioni con corrente elettrica;
c) protezione individuale di piante o arbusti;
d) prodotti repellenti compatibili con l’ambiente.
2Il permesso può essere concesso a chi:
a) è abilitato alla caccia e ha ottenuto un’autorizzazione di caccia durante l’ultima stagione
venatoria;
b) non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni;
c) non è sottoposto ad un periodo di privazione del diritto di cacciare sospeso condizionalmente.76
Sussidi per l’acquisto di materiale protettivo
a) Oggetto
Art. 62 (LCC art. 34)
1Lo Stato può assegnare un sussidio massimo pari all’80% della spesa d’acquisto di
materiale destinato all’esecuzione di opere necessarie alla protezione di colture e di animali di
reddito.
2Hanno diritto al sussidio coloro che dichiarano un reddito agricolo o derivante dalla gestione del
bosco.
3Il sussidio massimo per fondo o per un insieme di fondi confinanti è di fr. 30'000.−, ritenuto che per
le recinzioni esso è al massimo di fr. 15.− al metro lineare (ml).
4Il sussidio viene deciso sulla base del preventivo di spesa riconosciuto e, previo ottenimento della
licenza edilizia, è versato dopo la verifica dell’opera e dei giustificativi di spesa.
5L’opera deve essere eseguita entro 6 mesi dalla crescita in giudicato della licenza edilizia.
6L’inesecuzione completa o parziale comporta la decadenza o la riduzione del sussidio e il rifiuto di
eventuali successive domande di risarcimento danni.
Art. 63 b) Procedura
1La domanda di sussidio deve essere presentata dal proprietario all’Ufficio della caccia
e della pesca mediante modulo ufficiale prima dell’inizio dei lavori.
2L’Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti.
3I sussidi sino a fr. 10'000.− sono decisi dall’Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a fr.
20'000.− dalla Divisione.
4Contro le decisioni dell’Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio
di Stato entro il termine di 15 giorni.
Risarcimento danni
a) Colture forestali
Art. 64 (LCC art. 35)
1Per i danni causati alle colture silvicole da animali contro i quali non sono ammesse
misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito derivante dalla
gestione del bosco.
2Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo del 70% del danno; quest’ultimo è calcolato
deducendo il 5% del reddito derivante dalla gestione del bosco, ritenuta una deduzione minima di
fr. 1000.−.
3Il risarcimento viene escluso dal cumulo con sussidi federali, cantonali e comunali.
4Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato
un accertamento attendibile del danno.
Art. 65 b) Colture agricole e animali da reddito
1Per i danni causati alle colture agricole o ad animali da reddito da parte di animali contro
i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano
un reddito agricolo.
2Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo dell’80% del danno; quest’ultimo è calcolato
deducendo l’1% del reddito netto imponibile, ritenuta una deduzione minima di fr. 300.−.78
3Per i danni comprovati di orso, lupo e lince il risarcimento è del 100%.
76 Lett. introdotta dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 135.
77 Art. modificato dal R 12.10.2010; in vigore dal 15.10.2010 - BU 2010, 419.
78 Cpv. modificato dal R 21.5.2008; in vigore dal 27.5.2008 - BU 2008, 240.
4Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato
un accertamento attendibile del danno.
c) Colture viticole
Art. 65a79 1Per i danni causati ai vigneti da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure
di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo derivante dalla
produzione di uva e dalla sua valorizzazione.
2Il risarcimento corrisponde a fr. 10.− per ogni chilogrammo di uva mancante (secondo gli
accertamenti peritali).
3Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato
un accertamento attendibile del danno.
Art. 66 d) Procedura80
1Le domande di risarcimento devono essere presentate dal proprietario o dal
danneggiato all’Ufficio della caccia e della pesca. Il richiedente è tenuto a comprovare
l’adempimento delle condizioni di risarcimento. In caso di mancata presentazione della
documentazione richiesta entro i termini impartiti dall’Ufficio della caccia e della pesca, la domanda
di risarcimento decade senza ulteriori formalità.81
2L’Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti. Il richiedente riceve
seduta stante copia dell’esito dell’accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni
all’Ufficio della caccia e della pesca nel termine di 5 giorni.82
2bisIn caso di danni causati da grandi predatori, l’Ufficio della caccia e della pesca è competente per
i necessari accertamenti, tranne la verifica della presenza di misure di protezione, che viene
eseguita dall'Ufficio della consulenza agricola. Gli accertamenti sono svolti alla presenza del
richiedente, o di un suo rappresentante, con possibilità di formulare osservazioni seduta stante.83
3I risarcimenti sino a fr. 10'000.− sono decisi dall’Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a fr.
50'000.− alla Divisione e quelli di importo superiore dal Consiglio di Stato.
4Contro le decisioni dell’Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio
di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.84
Capitolo VI
Norme penali
Art. 67 Contravvenzioni85
1Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, come pure alle prescrizioni
emanate dal Dipartimento e dall’Ufficio della caccia e della pesca per la sua esecuzione, sono
perseguite giusta gli art. 41 e ss LCC.
2...86
Multe disciplinari
Art. 67a87 Le contravvenzioni di diritto cantonale punite con multa disciplinare e i relativi importi
sono elencati nell’allegato 1.
Ritiro immediato della patente
Art. 67b88 I reati gravi della legislazione cantonale che comportano il ritiro immediato della patente
ai sensi dell’art. 43 LCC sono:
a) esercizio venatorio in giorni o orari vietati alla caccia;
b) uso di armi e mezzi ausiliari vietati;
c) nei periodi vietati, avere con sé o far portare a eventuali accompagnatori, apparecchi per
l’intensificazione della luce residua e/o le camere termiche;
79 Art. introdotto dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.
80 Nota marginale modificata dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.
81 Cpv. modificato dal R 16.3.2011; in vigore dal 18.3.2011 - BU 2011, 131.
82 Cpv. modificato dal R 21.5.2008; in vigore dal 27.5.2008 - BU 2008, 240.
83 Cpv. introdotto dal R 22.11.2023; in vigore dal 24.11.2023 - BU 2023, 316.
84 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120.
85 Nota marginale modificata dal R 12.7.2023; in vigore dal 14.7.2023 - BU 2023, 264.
86 Cpv. abrogato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedente modfiica: BU 2022,
214.
87 Art. introdotto dal R 31.8.2022; in vigore dal 2.9.2022 - BU 2022, 214.
88 Art. introdotto dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206.
d) esercizio venatorio in bandita o in zona di divieto;
e) mancata o parziale iscrizione dei dati relativi a uno o più capi di selvaggina sul proprio foglio di
controllo, se ciò comporta un vantaggio;
f) falsificazione del foglio di controllo;
g) iscrizione di dati inveritieri;
h) opposizione a un atto di un organo della polizia della caccia;
i) grave mancanza nel rispetto delle regole di sicurezza inerenti al maneggio e l’uso delle armi da
fuoco (le 4 regole di sicurezza di Jeff Cooper).
Capitolo VII
Norme transitorie
Art. 68 Tassidermia
Ai tassidermisti è fatto obbligo di avere i registri aggiornati entro un anno dall’entrata in
vigore del presente regolamento.
Capitolo VIII
Norme finali
Art. 69 Entrata in vigore
1Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore il 31 agosto 2006.
2Esso sostituisce il regolamento di applicazione della legge cantonale sulla caccia del 4 agosto 1993
e modifica del 6 luglio 2005.
Pubblicato nel BU 2006, 263.
Allegato 189
1 Esercizio della caccia
C1.1 Mancato rispetto delle prescrizioni in materia di controllo della
selvaggina (fino a un giorno di ritardo)
(art. 11 LCC, art. 29 lett. b-d, art. 31)
fr. 50.00
C1.2 Inosservanza dell’obbligo di tenere i cani al guinzaglio nelle
bandite cantonali
(art. 36)
fr. 150.00
C1.3 Lasciare vagare cani senza sorveglianza (art. 37 cpv. 1), fatte
salve le eccezioni previste dall’art. 37 cpv. 1
fr. 100.00
C1.4 Mancato rispetto delle norme per la detenzione di armi e munizioni
durante il periodo di caccia
(art. 47 cpv. 2 e cpv. 3)
fr. 100.00
C1.5 Uso di veicoli a motore e di ciclomotori su strade vietate
(art. 20 LCC, art. 50 lett. a - c)
fr. 200.00
C1.5.1 Uso di veicoli a motore e di ciclomotori negli orari vietati
(art. 20 LCC, art. 50 lett. d)
fr. 100.00
C1.6 Posteggio non consentito
(art. 51)
fr. 70.00
C1.7 Impiego di mezzi d’illuminazione artificiali fissi o mobili per
l’osservazione della selvaggina a scopo non venatorio
(art. 24 LCC, art. 6b cpv. 4 lett. a)
fr. 50.00
C1.8 Posa di lecche saline
(art. 24 LCC, art. 6b cpv. 4 lett. a)
fr. 200.00
C1.9 Adescare la selvaggina con richiami o foraggiamenti
(art. 24 LCC, art. 53 lett. i)
fr. 200.00
C1.9.1 Usare qualsiasi tipo di richiamo per la fauna selvatica.
(art. 24 LCC, art. 6b cpv. 4 lett. e)
fr. 150.00
89 Allegato modificato dal R 1.7.2026; in vigore dal 3.7.2026 - BU 2026, 206; precedenti modifiche: BU
2022, 214; BU 2024, 163.
C1.10 Foraggiare la selvaggina
(art. 24 LCC, art. 6b cpv. 4 lett. c)
fr. 50.00
C1.11 Uso di fototrappole a scopo venatorio
(art. 53 lett. g)
fr. 100.00
C1.12 Inosservanza delle prescrizioni relative al recupero della
selvaggina (art. 54 cpv. 2)
fr. 200.00
C1.13 Utilizzo non autorizzato di elicotteri per il recupero della selvaggina
o praticare il sezionamento senza autorizzazione
(art. 54 cpv. 3)
fr. 50.00
C1.14 Inosservanza delle prescrizioni relative all’abbigliamento
da indossare durante le battute di caccia
(53 lett. l)
fr. 150.00
C1.15 Mancato rispetto delle prescrizioni in materia di iscrizione online
delle catture.
(art. 29 cpv. 1 lett e) e art. 31 cpv. 2 e 3)
fr. 50.00