1La presente legge ha lo scopo:
a) di tutelare i diritti delle persone bisognose di assistenza (dette in seguito utenti) (art. 2) e, in
modo particolare, di creare le premesse per garantire loro un’assistenza psichiatrica e
sociopsichiatrica pubblica adeguata nel rispetto delle libertà individuali;
b) di istituire e organizzare le Unità Terapeutiche Riabilitative (UTR) nel territorio e di vigilare sul
loro funzionamento;
c) di favorire la prevenzione dei fattori che determinano i fenomeni patogeni a livello individuale e
sociale.
2Le disposizioni concernenti la tutela della libertà individuale, i diritti dell’utente e l’assistenza
all’utente si applicano anche agli enti e alle persone di diritto privato che adempiono compiti o
perseguono finalità attinenti al campo di applicazione della presente legge.
Art. 2 Campo di applicazione
Sono bisognose di assistenza le persone:
a) indicate nell’art. 397a CCS;
b) che compromettono gravemente o con imminente probabilità la propria vita e salute o quella
altrui;
c) oggetto di una misura sancita dal diritto penale federale;
d) che necessitano di altri interventi terapeutici e riabilitativi nel campo sociopsichiatrico.
Art. 3 Collaborazione
1Lo Stato favorisce la collaborazione con le persone fisiche e giuridiche di diritto privato
che operano nel campo dell’assistenza psichiatrica e sociale.
2Il Consiglio di Stato può riconoscere ad esse la qualifica di UTR. La relativa convenzione indica in
modo particolare le funzioni pubbliche e il grado di autonomia attribuita.
3Lo Stato può concedere sussidi ad una UTR in funzione dell’interesse generale rappresentato dalla
sua attività nel quadro della pianificazione (art. 13).
In tal caso il Consiglio di Stato disciplina le condizioni e i limiti del sussidio.
Diritti degli utenti
Art. 4 a) Libertà personale
1Ogni limitazione della libertà personale è ammessa solo se necessaria per una terapia
efficace, adeguata e indispensabile.
2La limitazione della libertà personale, causata dal collocamento o dalla degenza in una UTR, o
dall’applicazione contro la volontà dell’utente o senza il suo consenso di una terapia e segnatamente
se particolarmente intensa o rischiosa è subordinata al fondamento medico e giuridico precisato
nella presente legge.
3Sono riservati l’art. 23 e il diritto federale.
Art. 5 b) Assistenza adeguata
L’utente ha diritto a un’assistenza adeguata e in modo particolare:
a) ad essere mantenuto, se non controindicato, nel suo ambiente sociale e familiare;
b) al collocamento nell’UTR maggiormente corrispondente alle sue esigenze;
c) a un intervento ininterrotto, fornito da personale qualificato di cui deve essere specialmente
promossa e garantita la formazione professionale permanente;
d) all’applicazione di terapie proporzionali all’esigenza di cura, definite, se possibile, con la sua
partecipazione.
Art. 6 Ricerca epidemiologica e di qualità delle cure
1E’ promossa la ricerca epidemiologica e sulla qualità delle cure legate alla tutela dei
diritti dei pazienti.
2Essa è coordinata con gli altri settori della salute pubblica e dell’assistenza sociale.
3Le UTR riconosciute sono tenute a trasmettere al Servizio documentazione e ricerca
dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale secondo le modalità da stabilire, tutti i dati necessari
alla ricerca e all’elaborazione della pianificazione sociopsichiatrica.
In particolare esse sono tenute a mettere a disposizione del Centro di documentazione e ricerca
OSC tutti i dati catamnestici da esso richiesti per tutti gli interventi coatti, a scadenze regolari.
4Sono riservati gli art. 34 e 39.
Capitolo II
Organizzazione
Art. 7 Settori
1Ai fini dell’applicazione della presente legge il Cantone è suddiviso in settori psichiatrici,
il cui numero e dimensione geografica sono decisi nell’ambito della pianificazione sociopsichiatrica
cantonale.
2Ogni settore è dotato di UTR, settoriali o intersettoriali, commisurate alle esigenze della sua
popolazione; è favorita la collaborazione con gli enti e le persone di diritto privato (art. 1) e con le
altre strutture sanitarie, scolastiche e sociali istituzionali e territoriali.
3Il Direttore di settore garantisce l’unitarietà di intervento delle singole UTR nel rispetto della
continuità delle cure.
Art. 8 Unità terapeutiche riabilitative (UTR)
1Sono considerate unità terapeutiche riabilitative (UTR) le strutture pubbliche o private
riconosciute nell’organizzazione settoriale.
2Il regolamento d’applicazione ne specifica le caratteristiche ed i compiti.
3Le persone che operano all’interno dell’UTR collaborano fra loro formando un’équipe
interdisciplinare.
Art. 9 Organizzazione sociopsichiatrica (OSC)
1L’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) comprende le UTR pubbliche e i
servizi psichiatrici settoriali, intersettoriali e generali cantonali.
Ha un Direttore ed un Consiglio di Direzione.
2Il Presidente del Consiglio psicosociale cantonale (art. 12 cpv. 2) assume la funzione di
Responsabile medico dell’OSC.
3Le competenze sono determinate dal regolamento d’applicazione.
Art. 10 Direzione del Settore e della Clinica psichiatrica cantonale (CPC)
1Le UTR pubbliche del settore sono affidate alla responsabilità del Direttore di settore,
medico specialista FMH in psichiatria e psicoterapia o, in difetto, a persona con titoli di studio
equivalenti.
2Le competenze dei direttori sono determinate dal regolamento d’applicazione e dalla descrizione
della funzione.
3I Direttori di settore delegano la responsabilità medica della Clinica psichiatrica cantonale (CPC) a
un medico specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, o, in difetto, a persona con titoli di studio
equivalenti, la cui sede di lavoro è in clinica.
4I direttori di settore possono parimenti delegare, anche solo parzialmente, la competenza
terapeutica di altre UTR ai propri subordinati.
5Il regolamento d’applicazione stabilisce le condizioni generali dell’atto di delega, eventualmente
attribuendo direttamente competenze specifiche ai singoli responsabili delle diverse UTR.
Consiglio psicosociale cantonale (CPSC)
Art. 11 a) Competenze
È costituito un Consiglio psicosociale cantonale (CPSC) con le seguenti competenze:
a) elabora e propone al Consiglio di Stato la pianificazione sociopsichiatrica fissando l’ordine delle
priorità;
b) applica la presente legge nei casi in cui essa gli attribuisce speciale competenza e ne verifica
l’attuazione generale;
c) definisce e autorizza, nell’ambito di un catalogo costantemente aggiornato, le terapie intense e
rischiose avvalendosi del consulto dell’Ordine dei medici e conformemente all’art. 33.
Art. 12 b) Composizione
1Il CPSC è composto da:
- i direttori di settore e della CPC;
- un membro nominato dal Consiglio di Stato;
- un responsabile di un’UTR per minorenni;
- due rappresentanti degli operatori sociali, di cui uno del personale dell’OSC e l’altro da
designare tra gli operatori della psichiatria privata sentiti gli enti e le associazioni professionali
interessate;
- un rappresentante dell’Ente menzionato all’art. 43 cpv. 2;
- uno psichiatra e psicoterapeuta FMH privato, designato dall’Ordine dei medici;
- il Direttore OSC.
2Il Consiglio è presieduto da uno dei direttori di settore nominato dal Consiglio di Stato, secondo un
turno di durata quadriennale.
Art. 13 Pianificazione
1Il Consiglio di Stato sottopone ogni 4 anni al Gran Consiglio la pianificazione
sociopsichiatrica coordinata con la pianificazione cantonale e con la pianificazione sanitaria e
ospedaliera prevista dalla legislazione cantonale e federale.
2Il Gran Consiglio la discute e la approva oppure la rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di
Stato, che è tenuto a modificarla nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La
presentazione per il voto di emendamenti è esclusa.
Commissione giuridica (CG)
Art. 14 a) Competenze
1La Commissione giuridica (CG) è un organo giudiziario competente per:
- dirimere i ricorsi presentati sulla base della presente legge ed in modo particolare quelli attinenti
al rispetto della libertà individuale degli utenti;
- espletare l’attività di vigilanza di cui ai cpv. 2, 3 e 4.
2La CG segnala d’ufficio all’Autorità competente le situazioni di cui viene a conoscenza, anche su
segnalazione di terzi, e che sono suscettibili di ledere le libertà individuali degli utenti,
rispettivamente di violarle. Tale istanza informa entro breve termine la CG sull’esito della
segnalazione.
3Annualmente invia al Consiglio di Stato un rapporto sulla sua attività e propone interventi strutturali
che a suo giudizio permetterebbero una migliore assistenza degli utenti.
Il Consiglio di Stato è tenuto a prendere in considerazione le suddette proposte nella pianificazione
sociopsichiatrica cantonale.
4Alla CG è data facoltà di richiedere l’edizione dei dati catamnestici per i pazienti di sua competenza,
anche dopo la conclusione della procedura ricorsuale.
Art. 15 b) Composizione
La CG è nominata dal Consiglio di Stato ogni 4 anni e si compone di un Presidente scelto
nell’ambito dell’ordine giudiziario ordinario, uno specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, un
operatore sociale e i rispettivi supplenti.
Ha sede presso l’ufficio del Presidente.
Capitolo III
Ammissione e collocamento nelle UTR
Ammissione volontaria
Art. 16 a) Principio
Ogni persona bisognosa d’assistenza ha il diritto di essere ammessa, su sua richiesta,
in una UTR adeguata alla sua situazione.
1 Art. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 574.
Art. 17 b) Procedura
1La richiesta formulata dall’utente è presentata al responsabile dell’UTR.
2Questi valuta approfonditamente le ragioni della richiesta dell’utente e, se necessario, adotta
provvedimenti alternativi al ricovero.
3Nel caso di ricovero coattivo, secondo gli art. 19 segg., quando ne sia cessata la causa, l’utente
può chiedere al responsabile dell’UTR presso cui è collocato, di rimanere nell’ente a titolo di ricovero
volontario.
Art. 18 c) Ricorso
Contro la decisione di rifiuto di un ricovero volontario è dato ricorso nel termine di 10
giorni alla Commissione giuridica.
Collocamento coattivo
Art. 19 I. Principio
È coattivo ogni ricovero in una UTR oggetto della presente legge che avviene senza o
contro la volontà dell’utente.
II. Collocamento coattivo non urgente (ordinario)
1. Competenza
Art. 20
1Il collocamento o il trattenimento in una UTR avviene per decisione:
a) dell’autorità competente secondo la legislazione federale e cantonale per i detenuti e i
prevenuti;
b) della delegazione tutoria del Comune di domicilio per le persone previste all’art. 397a CCS o
dal direttore del settore del luogo di domicilio in caso di malattia psichica;
c) dell’autorità prevista dal diritto federale per i minorenni (art. 310, 315, 315a, 405a cpv. 1 CCS).
2. Trattamento ambulatoriale coattivo
2Il Direttore del settore o lo psichiatra curante, possono decidere un trattamento ambulatoriale
coattivo se la situazione dell’utente, pur non giustificando un collocamento, richiede comunque un
intervento restrittivo della libertà personale.
3. Decisione
Art. 21
Se la decisione non viene emanata da un giudice penale, essa deve essere motivata e
corredata dal piano terapeutico e deve fare esplicito riferimento alla possibilità di ricorso (art. 50
segg.) indicando termine e autorità.
III. Collocamento coattivo urgente
1. Competenza
Art. 22
1In caso di urgenza la decisione di collocamento coattivo giusta gli art. 20 lett. b) e c) e
23 è di competenza, oltre che delle Autorità ivi designate, anche della delegazione tutoria del luogo
di residenza della persona oppure di un medico abilitato all’esercizio in Svizzera.
2Per le persone tutelate (art. 405 e 406 CCS) è inoltre competente il tutore.
3Per il trattenimento susseguente fa stato l’art. 20.
2. Collocamento coattivo per motivi di polizia
Art. 23
Una persona può essere collocata in una UTR coattivamente per motivi di polizia solo
se costituisce con grande probabilità un pericolo grave e imminente per la propria o altrui vita e
salute, evitabile solo con la privazione della libertà e se il collocamento è suscettibile di favorire
l’adozione di interventi terapeutici o riabilitativi.
3. Decisione, forma
Art. 24
La decisione deve contenere:
a) la sintomatologia, con l’esposizione dettagliata dei fatti che rendono necessario il collocamento
coatto;
b) la giustificazione della indifferibilità e della insostituibilità della misura;
c) il luogo ed il tempo della visita personale dell’utente;
d) la fonte di altre informazioni, almeno in modo generico;
e) ogni altro elemento su cui il medico o l’Autorità ha fondato la propria decisione;
f) l’indicazione se il ricovero è coatto o volontario;
2 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
g) l’indicazione dell’Autorità e del termine di ricorso (art. 50).
4. Ratifica
Art. 25
1Il responsabile dell’UTR presso cui l’utente è collocato, o il suo sostituto, verifica
immediatamente la sussistenza dei requisiti che fondano la validità del collocamento d’urgenza.
Sente la persona collocata, la informa dei suoi diritti e la rende attenta della facoltà di ricorso.
2In quanto possibile viene informato il rappresentante legale o, in sua mancanza, una persona
prossima.
5. Non accettazione
Art. 26
Se il responsabile dell’UTR ritiene non sussistere i requisiti di cui all’art. 24 non ratifica
la decisione, prende provvisoriamente i provvedimenti opportuni e ne informa l’Autorità competente
a norma dell’art. 20.
6. Informazione
Art. 27
La delegazione tutoria del luogo di dimora, le Autorità previste all’art. 22, o, se da queste
Autorità appositamente delegato, il responsabile dell’UTR presso cui l’utente è collocato o trattenuto,
informano la delegazione tutoria del luogo di domicilio quando collocano o trattengono in una UTR
una persona interdetta oppure quando ritengono che altre misure siano necessarie nei confronti di
altri utenti.
7. Esecuzione
Art. 28
L’Autorità può avvalersi dell’ausilio della forza pubblica in caso di urgenza o di dimostrata
necessità.
Capitolo IV
Assistenza e diritti degli utenti
Art. 29 Piano terapeutico e cartella clinica
1Il piano terapeutico è elaborato dall’équipe che assiste l’utente.
2Se non lo giustificano motivi d’urgenza la privazione o la restrizione grave della libertà personale può
essere attuata solo dopo l’elaborazione del piano o la sua iscrizione in esso.
3Il medico curante elabora la cartella clinica.
4Tali atti sono allestiti il più presto possibile e sono costantemente aggiornati.
Art. 30 Contenuto del piano terapeutico
Il piano terapeutico contiene in termini essenziali:
a) la descrizione della natura dei problemi socio-psicopatologici dell’utente;
b) la descrizione e la giustificazione delle misure privative o restrittive della libertà personale, della
loro necessità e proporzionalità;
c) gli obiettivi terapeutici e riabilitativi a media e lunga scadenza e la prognosi, con valutazione
delle risorse socio-familiari e personali dell’utente;
d) osservazioni importanti concernenti l’utente.
Art. 31 Informazione all’utente
1Il piano terapeutico deve essere discusso con l’utente.
2Se questi è capace di discernimento devono essergli dettagliatamente spiegati le finalità e gli effetti
della terapia, la necessità delle restrizioni cui deve adeguarsi.
3Se l’incapacità di discernimento è transitoria o periodica occorre attendere un momento di
sufficiente lucidità del degente.
4In caso di accertata duratura incapacità di discernimento o di urgenza il piano terapeutico deve
essere discusso con il rappresentante legale o, in mancanza, con una persona prossima.
Art. 32 Consenso dell’utente
1Il consenso dell’utente è necessario per qualsiasi terapia.
2Il consenso deve essere formulato per iscritto nel caso di terapie intense e rischiose.
3All’utente deve essere data la possibilità di consultare una persona di sua fiducia, in particolare la
persona designata ai sensi dell’art. 43 cpv. 2, e la CG.
Art. 33 Consenso per utenti incapaci di discernimento
1Il consenso dell’utente incapace di discernimento per le terapie intense e rischiose è
dato dal suo rappresentante legale e confermato dai medici componenti il CPSC che valuta la
richiesta dal profilo medico e dopo aver accertato l’inadeguatezza di altre terapie meno intense e
rischiose.
2In caso di contrasto fra il rappresentante legale e i medici componenti il CPSC prevale la decisione
di questi ultimi, riservato il ricorso all’Autorità competente.
3Per le terapie non intense o non rischiose il consenso dell’utente incapace di discernimento è dato
dal suo rappresentante legale e, se negato, dal CPSC su istanza del responsabile dell’UTR.
Art. 34 Consenso per la ricerca scientifica
1Per la ricerca scientifica su persone scelte in funzione di una loro patologia psichiatrica
è applicabile la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (legge sanitaria),
ritenuto che, in tali casi, la ricerca deve essere autorizzata dal Comitato etico istituito dalla legge
sanitaria, che decide dopo avere raccolto il parere motivato del CPSC.
2È vietata la ricerca scientifica su persone incapaci di discernimento oggetto di una misura privativa
della libertà.
Art. 35 Accettazione o opposizione preventiva
1L’utente capace di discernimento può formalmente notificare al CPSC, preventivamente
ad un suo eventuale collocamento futuro, la sua accettazione o la sua opposizione preventiva all’uso
nei suoi confronti di determinate terapie; ciò vale anche per la ricerca scientifica.
2Contro il rifiuto del CPSC di accettare tale notifica è dato ricorso alla CG che può sentire il medico
curante.
3In caso di inderogabili necessità terapeutiche, il responsabile dell’UTR può prescindere da tale
opposizione, notificandone immediatamente i motivi al CPSC e alla CG.
Art. 36 Consenso per utenti collocati coattivamente
1Se l’utente è coattivamente ricoverato e nega il consenso benché la terapia appaia
indicata per la sua salute e meno lesiva della sua libertà personale di altre misure che si
renderebbero necessarie, il CPSC, su istanza del responsabile dell’UTR, la può autorizzare.
2È riservato il diritto di ricorso alla competente autorità.
Art. 37 Consenso: casi speciali
1All’intervento del CPSC è possibile rinunciare solo in caso di grave urgenza.
2All’utente è dato ricorso alla CG che verifica la legalità dell’intervento anche se esso è già stato
attuato.
Art. 38 Libertà personale
1Il collocamento in un’UTR non priva, come tale, l’utente di alcun diritto civile e
costituzionale.
2Se non controindicato, l’utente ha il diritto di intrattenere liberamente i contatti sia all’esterno sia
all’interno dell’UTR, a usufruire di uno spazio personale comodo e sicuro ed alla salvaguardia della
propria sfera privata.
3Nel caso di prevenuti e detenuti, ogni ulteriore restrizione della libertà personale può essere
ordinata solo dalla competente Autorità.
Art. 39 Protezione dei dati
1Salvo irrinunciabili necessità terapeutiche, le UTR e le autorità previste dalla presente
legge garantiscono, nell’ambito della loro attività sia terapeutica che amministrativa, la totale
segretezza circa l’identità degli utenti e tutto quanto attiene alla loro relazione con gli stessi.
2Il responsabile dell’UTR assicura la conservazione dei dati e l’inaccessibilità dell’archivio medico
salvo precise esigenze terapeutiche o scientifiche. In quest’ultimo caso essi devono essere
anonimizzati; eccezioni possono essere autorizzate in applicazione del pertinente diritto federale e
cantonale.
3In casi particolari il CPSC può autorizzare la distruzione di dati concernenti un singolo utente su
motivata richiesta di quest’ultimo.
4Per il resto è applicabile la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
Costrizione
3 Art. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 552.
Art. 40
1L’isolamento in luogo chiuso è vietato, riservate imperative esigenze terapeutiche.
2La costrizione fisica può essere attuata solo in caso di grave necessità e deve cessare
immediatamente quando non risulti più indispensabile.
3Salvo casi di urgenza la decisione è di competenza medica.