1All’utente non può essere imposta alcuna attività lavorativa, di carattere non terapeutico.
2Compatibilmente con le possibilità dell’UTR e con le esigenze poste dalla terapia seguita, l’utente
deve poter svolgere l’attività lavorativa meglio rispondente alle sue capacità, attitudini e interessi.
3All’utente che svolge all’interno o all’esterno dell’UTR un’attività lavorativa deve essere corrisposto
un equo salario senza trattenute dirette dei costi delle prestazioni fornite dall’UTR.
4L’OSC e gli enti di diritto privato riconoscono all’utente la proprietà intellettuale delle opere
realizzate nell’ambito di attività socioterapiche o lavorative svolte in seno ad una UTR.
Art. 42 Integrazione professionale
1Nell’ambito dell’applicazione della legge, ogni UTR promuove iniziative specifiche atte
a favorire la qualificazione professionale degli utenti.
2Sono applicabili per analogia gli art. 9 e 10 della legge cantonale sull’integrazione sociale e
professionale degli invalidi.
Art. 43 Assistenza agli utenti
1L’utente ha diritto in ogni tempo di farsi assistere e rappresentare da una persona di
sua fiducia nella cura dei suoi interessi personali e patrimoniali, riservate le norme federali sul diritto
di tutela.
2Il Consiglio di Stato affida ad un ente privato d’importanza nazionale senza scopo di lucro e dedito
da almeno 10 anni alla tutela dei malati psichici, l’organizzazione e la gestione di un servizio
indipendente di assistenza e consulenza agli utenti; esso assicura in particolare agli stessi la propria
mediazione nei confronti delle Autorità.
L’ente sussidiato preleva un contributo dall’utente, tenuto conto della sua situazione finanziaria, in
base ad un tariffario approvato dal Consiglio di Stato.
3Questo Ente trasmette al Consiglio di Stato un rapporto annuale sulla sua attività e in particolare
su eventuali carenze riscontrate nella tutela dei diritti dei pazienti.
Art. 44 Dimissioni
1L’utente ammesso volontariamente può lasciare l’UTR in ogni momento.
2Se al rilascio ostano motivi giustificanti il collocamento coattivo devono essere applicati gli art. 19
segg.
Dimissioni degli utenti coatti
Art. 45 a) Principio
Gli utenti collocati coattivamente devono essere rilasciati non appena lo permetta il loro
stato.
Art. 46 b) Competenze per il rilascio
1Competente per il rilascio di utenti coattivamente collocati dalle autorità e persone
previste dagli art. 20 lett. b) e c), 22 e 23 è il direttore del settore o persone da lui designate,
responsabili di UTR e aventi un titolo medico.
E’ riservato il diritto federale (art. 397b cpv. 3 CCS); nella decisione di collocamento dell’autorità
tutoria può essere prevista la delega di competenza per il rilascio al direttore di settore.
2Prima del rilascio viene data tempestiva informazione all’autorità competente per il collocamento
coattivo ordinario.
3Il responsabile dell’UTR è pure competente per congedi temporanei dall’UTR.
Art. 47 c) Domanda di rilascio
1L’utente, o il suo rappresentante legale o la persona prossima, può in ogni tempo
inoltrare all’Autorità prevista dall’art. 46 una domanda di rilascio.
2La decisione deve essere intimata entro 10 giorni.
3Contro il rigetto della domanda è dato ricorso alla CG entro 10 giorni dalla notificazione.
Art. 48 Informazione per gli utenti
1All’utente volontariamente o coattivamente ammesso in una UTR ed al suo
rappresentante legale e eventualmente alla persona prossima, deve essere consegnato,
unitamente alla decisione di accettazione o di collocamento, un esemplare della presente legge e
del regolamento.
2L’utente deve essere informato sul diritto di ricorso.
Art. 49 Rette e onorari
1L’OSC preleva rette e onorari corrispondenti alla qualità e all’entità delle prestazioni
fornite.
2Se le rette e gli onorari sono richiesti direttamente all’utente, essi sono commisurati alle sue
condizioni di reddito e di sostanza.
3Il regolamento d’applicazione ne stabilisce i limiti e le modalità.
Capitolo V
Ricorso e risarcimento
Art. 50 Ricorso
1Alla CG vanno proposti tutti i ricorsi previsti dalla presente legge per i quali non è
espressamente indicata una istanza differente.
2E’ segnatamente dato ricorso contro ogni decisione od omissione comportante la privazione o una
limitazione della libertà dell’utente.
3Contro la decisione della CG è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo in applicazione
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.4
4La procedura è, di regola, gratuita.
Art. 51 Forma
Il ricorso deve essere presentato nella forma scritta nel termine di 10 giorni dall’adozione
della misura coattiva.
Art. 52 Legittimazione
Sono legittimati a ricorrere:
a) l’interessato, anche indipendentemente dal proprio rappresentante legale;
b) il suo rappresentante legale;
c) ogni persona prossima.
Art. 53 Provvedimenti cautelari e sospensivi
1Il ricorso non ha effetto sospensivo.
2Il Presidente della CG può, d’ufficio, su istanza dell’utente, del responsabile dell’UTR, del
rappresentante legale o di altro interessato, emanare provvedimenti cautelari e sospensivi.
Art. 54 Procedura di ricorso
1Ricevuto il ricorso, il Presidente lo intima al responsabile dell’UTR e/o all’autorità che
ha ordinato la misura, che sono tenuti a fornire le proprie osservazioni entro tre giorni.
2Di regola la CG effettua entro breve un’udienza conciliativa. Sente personalmente l’utente, i medici
curanti nonché altri membri dell’équipe terapeutica appartenenti all’UTR competente. L’udienza
conciliativa è, in linea di principio, effettuata da una delegazione della CG.
3In caso di mancata conciliazione l’ulteriore audizione dell’utente e la decisione della CG in materia
di privazione e di restrizione grave della libertà, devono avvenire in tempi brevi, a composizione
piena del collegio giudicante.
4La decisione della CG fa espresso riferimento alla facoltà di ricorrere al Tribunale cantonale
amministrativo.
Art. 55 Responsabilità
1La privazione e la restrizione della libertà personale, avvenuta in violazione delle norme
della presente legge, conferisce il diritto ad un risarcimento del danno e, se giustificata dalla gravità
del pregiudizio, a un’indennità di riparazione morale (art. 429a CCS).
2L’azione spetta all’utente e alle persone prossime per il danno o torto morale da esse effettivamente
subiti.
4 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
3Per il resto è applicabile la legge sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici
(Lresp).
Capitolo VI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 56 Diritto sussidiario
Riservato il diritto federale (art. 397 e segg. CCS), la legge sulla promozione della salute
e il coordinamento sanitario e la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, sono
applicabili a titolo sussidiario.
Art. 57 Regolamento d’applicazione
Un regolamento d’applicazione stabilisce in particolare gli specifici doveri e diritti del
personale curante, nonché le restrizioni necessarie per la convivenza nelle UTR.
Art. 58 Nuove disposizioni
1La legge sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici è modificata come
segue:
art. 31 lett. c)
c) abrogata
2È abrogata la legge sociopsichiatrica del 26 gennaio 1983.
Art. 59 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.6
Pubblicata nel BU 2000, 121.
5 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
6 Entrata in vigore: 1° maggio 2000 - BU 2000, 130.