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Legge sull’assistenza sociopsichiatrica

Ticino · 806.100 · statute

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Contents: 59 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Campo di applicazione
  3. Art. 3 Collaborazione
  4. Art. 4 a) Libertà personale
  5. Art. 5 b) Assistenza adeguata
  6. Art. 6 Ricerca epidemiologica e di qualità delle cure
  7. Art. 7 Settori
  8. Art. 8 Unità terapeutiche riabilitative (UTR)
  9. Art. 9 Organizzazione sociopsichiatrica (OSC)
  10. Art. 10 Direzione del Settore e della Clinica psichiatrica cantonale (CPC)
  11. Art. 11 a) Competenze
  12. Art. 12 b) Composizione
  13. Art. 13 Pianificazione
  14. Art. 14 a) Competenze
  15. Art. 15 b) Composizione
  16. Art. 16 a) Principio
  17. Art. 17 b) Procedura
  18. Art. 18 c) Ricorso
  19. Art. 19 I. Principio
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Piano terapeutico e cartella clinica
  30. Art. 30 Contenuto del piano terapeutico
  31. Art. 31 Informazione all’utente
  32. Art. 32 Consenso dell’utente
  33. Art. 33 Consenso per utenti incapaci di discernimento
  34. Art. 34 Consenso per la ricerca scientifica
  35. Art. 35 Accettazione o opposizione preventiva
  36. Art. 36 Consenso per utenti collocati coattivamente
  37. Art. 37 Consenso: casi speciali
  38. Art. 38 Libertà personale
  39. Art. 39 Protezione dei dati
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Attività lavorativa
  42. Art. 42 Integrazione professionale
  43. Art. 43 Assistenza agli utenti
  44. Art. 44 Dimissioni
  45. Art. 45 a) Principio
  46. Art. 46 b) Competenze per il rilascio
  47. Art. 47 c) Domanda di rilascio
  48. Art. 48 Informazione per gli utenti
  49. Art. 49 Rette e onorari
  50. Art. 50 Ricorso
  51. Art. 51 Forma
  52. Art. 52 Legittimazione
  53. Art. 53 Provvedimenti cautelari e sospensivi
  54. Art. 54 Procedura di ricorso
  55. Art. 55 Responsabilità
  56. Art. 56 Diritto sussidiario
  57. Art. 57 Regolamento d’applicazione
  58. Art. 58 Nuove disposizioni
  59. Art. 59 Entrata in vigore

59 provisions

Art. 41 Attività lavorativa

1All’utente non può essere imposta alcuna attività lavorativa, di carattere non terapeutico. 2Compatibilmente con le possibilità dell’UTR e con le esigenze poste dalla terapia seguita, l’utente deve poter svolgere l’attività lavorativa meglio rispondente alle sue capacità, attitudini e interessi. 3All’utente che svolge all’interno o all’esterno dell’UTR un’attività lavorativa deve essere corrisposto un equo salario senza trattenute dirette dei costi delle prestazioni fornite dall’UTR. 4L’OSC e gli enti di diritto privato riconoscono all’utente la proprietà intellettuale delle opere realizzate nell’ambito di attività socioterapiche o lavorative svolte in seno ad una UTR.

Art. 42 Integrazione professionale

1Nell’ambito dell’applicazione della legge, ogni UTR promuove iniziative specifiche atte a favorire la qualificazione professionale degli utenti. 2Sono applicabili per analogia gli art. 9 e 10 della legge cantonale sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi.

Art. 43 Assistenza agli utenti

1L’utente ha diritto in ogni tempo di farsi assistere e rappresentare da una persona di sua fiducia nella cura dei suoi interessi personali e patrimoniali, riservate le norme federali sul diritto di tutela. 2Il Consiglio di Stato affida ad un ente privato d’importanza nazionale senza scopo di lucro e dedito da almeno 10 anni alla tutela dei malati psichici, l’organizzazione e la gestione di un servizio indipendente di assistenza e consulenza agli utenti; esso assicura in particolare agli stessi la propria mediazione nei confronti delle Autorità. L’ente sussidiato preleva un contributo dall’utente, tenuto conto della sua situazione finanziaria, in base ad un tariffario approvato dal Consiglio di Stato. 3Questo Ente trasmette al Consiglio di Stato un rapporto annuale sulla sua attività e in particolare su eventuali carenze riscontrate nella tutela dei diritti dei pazienti.

Art. 44 Dimissioni

1L’utente ammesso volontariamente può lasciare l’UTR in ogni momento. 2Se al rilascio ostano motivi giustificanti il collocamento coattivo devono essere applicati gli art. 19 segg. Dimissioni degli utenti coatti

Art. 45 a) Principio

Gli utenti collocati coattivamente devono essere rilasciati non appena lo permetta il loro stato.

Art. 46 b) Competenze per il rilascio

1Competente per il rilascio di utenti coattivamente collocati dalle autorità e persone previste dagli art. 20 lett. b) e c), 22 e 23 è il direttore del settore o persone da lui designate, responsabili di UTR e aventi un titolo medico. E’ riservato il diritto federale (art. 397b cpv. 3 CCS); nella decisione di collocamento dell’autorità tutoria può essere prevista la delega di competenza per il rilascio al direttore di settore. 2Prima del rilascio viene data tempestiva informazione all’autorità competente per il collocamento coattivo ordinario. 3Il responsabile dell’UTR è pure competente per congedi temporanei dall’UTR.

Art. 47 c) Domanda di rilascio

1L’utente, o il suo rappresentante legale o la persona prossima, può in ogni tempo inoltrare all’Autorità prevista dall’art. 46 una domanda di rilascio. 2La decisione deve essere intimata entro 10 giorni. 3Contro il rigetto della domanda è dato ricorso alla CG entro 10 giorni dalla notificazione.

Art. 48 Informazione per gli utenti

1All’utente volontariamente o coattivamente ammesso in una UTR ed al suo rappresentante legale e eventualmente alla persona prossima, deve essere consegnato, unitamente alla decisione di accettazione o di collocamento, un esemplare della presente legge e del regolamento. 2L’utente deve essere informato sul diritto di ricorso.

Art. 49 Rette e onorari

1L’OSC preleva rette e onorari corrispondenti alla qualità e all’entità delle prestazioni fornite. 2Se le rette e gli onorari sono richiesti direttamente all’utente, essi sono commisurati alle sue condizioni di reddito e di sostanza. 3Il regolamento d’applicazione ne stabilisce i limiti e le modalità. Capitolo V Ricorso e risarcimento

Art. 50 Ricorso

1Alla CG vanno proposti tutti i ricorsi previsti dalla presente legge per i quali non è espressamente indicata una istanza differente. 2E’ segnatamente dato ricorso contro ogni decisione od omissione comportante la privazione o una limitazione della libertà dell’utente. 3Contro la decisione della CG è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo in applicazione della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.4 4La procedura è, di regola, gratuita.

Art. 51 Forma

Il ricorso deve essere presentato nella forma scritta nel termine di 10 giorni dall’adozione della misura coattiva.

Art. 52 Legittimazione

Sono legittimati a ricorrere: a) l’interessato, anche indipendentemente dal proprio rappresentante legale; b) il suo rappresentante legale; c) ogni persona prossima.

Art. 53 Provvedimenti cautelari e sospensivi

1Il ricorso non ha effetto sospensivo. 2Il Presidente della CG può, d’ufficio, su istanza dell’utente, del responsabile dell’UTR, del rappresentante legale o di altro interessato, emanare provvedimenti cautelari e sospensivi.

Art. 54 Procedura di ricorso

1Ricevuto il ricorso, il Presidente lo intima al responsabile dell’UTR e/o all’autorità che ha ordinato la misura, che sono tenuti a fornire le proprie osservazioni entro tre giorni. 2Di regola la CG effettua entro breve un’udienza conciliativa. Sente personalmente l’utente, i medici curanti nonché altri membri dell’équipe terapeutica appartenenti all’UTR competente. L’udienza conciliativa è, in linea di principio, effettuata da una delegazione della CG. 3In caso di mancata conciliazione l’ulteriore audizione dell’utente e la decisione della CG in materia di privazione e di restrizione grave della libertà, devono avvenire in tempi brevi, a composizione piena del collegio giudicante. 4La decisione della CG fa espresso riferimento alla facoltà di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 55 Responsabilità

1La privazione e la restrizione della libertà personale, avvenuta in violazione delle norme della presente legge, conferisce il diritto ad un risarcimento del danno e, se giustificata dalla gravità del pregiudizio, a un’indennità di riparazione morale (art. 429a CCS). 2L’azione spetta all’utente e alle persone prossime per il danno o torto morale da esse effettivamente subiti. 4 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481. 3Per il resto è applicabile la legge sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici (Lresp). Capitolo VI Disposizioni finali e transitorie

Art. 56 Diritto sussidiario

Riservato il diritto federale (art. 397 e segg. CCS), la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario e la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, sono applicabili a titolo sussidiario.

Art. 57 Regolamento d’applicazione

Un regolamento d’applicazione stabilisce in particolare gli specifici doveri e diritti del personale curante, nonché le restrizioni necessarie per la convivenza nelle UTR.

Art. 58 Nuove disposizioni

1La legge sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici è modificata come segue: art. 31 lett. c) c) abrogata 2È abrogata la legge sociopsichiatrica del 26 gennaio 1983.

Art. 59 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. 2Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.6 Pubblicata nel BU 2000, 121. 5 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481. 6 Entrata in vigore: 1° maggio 2000 - BU 2000, 130.

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