Law

1.2.9 Ordinanza municipale sull'indennità per il servizio di picchetto del 28 ottobre 2021

Lugano · 16176665 · communal act

Ask the law about thisMore laws of LuganoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-11-08.

Copy read on 2026-11-08. The page it was read from

sha256 9ec3143b419d25cfec331549234f4161c762f28578d921feae5a6c7e93da2811

Contents: 6 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Ordinanza 1.2.9
  5. Art. 5
  6. Art. 6

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

6 provisions

Art. 1

Campo di applicazione e principi 1 La presente Ordinanza disciplina le modalità di pagamento delle indennità per il servizio di picchetto e l'eventuale recupero e/o pagamento delle relative ore lavorative. 2 Le denominazioni professionali utilizzate nella presente Ordinanza si intendono al maschile e al femminile. 3 Al personale uniformato di polizia si applicano le disposizioni cantonali.

Propose a change

Art. 2

Beneficiari 1 L'indennità per il servizio di picchetto viene concessa ai collaboratori che fuori dal normale orario o turno di lavoro e quindi durante il loro tempo libero, sono tenuti a rimanere a disposizione per essere chiamati immediatamente in servizio per un intervento di lavoro. 2 Essere a disposizione significa essere raggiungibili a un preciso recapito e/o riuscire a essere dove richiesto al più tardi entro mezz'ora dalla chiamata.

Propose a change

Art. 3

Indennità per il servizio di picchetto 1 1 Vengono riconosciute le seguenti indennità di picchetto: a. indennità per picchetto svolto in giorni feriali: CHF 1.40/ora; b. indennità per picchetto svolto in giorni festivi: CHF 3.50/ora. 2 L'indennità di picchetto è percepita anche durante il tempo dedicato agli interventi. 3 Il pagamento delle indennità viene effettuato a cadenze regolari unitamente alla retribuzione. 4 La richiesta di pagamento delle indennità deve essere presentata alla Divisione risorse umane entro il termine massimo di sei mesi dal momento in cui le stesse si sono verificate, pena la perdita del diritto al pagamento. 1- 7 y P. 2 di 3 Città di Lugano www.lugano.ch

Propose a change

Art. 4 Ordinanza 1.2.9

Recupero e/o pagamento delle ore lavorative prestate durante il turno di picchetto 1 I collaboratori di picchetto chiamati a prestare l'attività lavorativa fuori dal normale orario o turno di lavoro, hanno diritto al recupero di tali prestazioni fuori orario secondo i disposti delle direttive sul personale (con eventuale maggiorazione del 25% o 50%). Qualora il recupero non fosse possibile, la Divisione delle risorse umane può procedere al pagamento (parziale o totale) delle ore lavorative prestate secondo le direttive sulle prestazioni fuori orario. 2 Per i collaboratori che svolgono picchetti continui nel tempo il Municipio, per motivi di praticità, può riconoscere delle indennità periodiche fisse che saranno stabilite di volta in volta con apposita risoluzione municipale. 3 In caso di intervento durante il turno di picchetto, il tempo di tragitto per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro viene riconosciuto nel computo delle ore lavorative prestate durante l'orario di picchetto e pertanto non vengono riconosciute spese di trasferta.

Propose a change

Art. 5

Norma transitoria Il pagamento delle indennità per eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza avviene secondo le norme vigenti al momento di tali eventi. Art 5 bis Indicizzazione 2 3 Gli importi previsti dalla presente Ordinanza vengono adeguati ogni volta che l’indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta del 5% rispetto all’adeguamento precedente (stato novembre 2025/indice di base di riferimento dicembre 2020).

Propose a change

Art. 6

Abrogazioni ed entrata in vigore La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sull'indennità per il servizio di picchetto, del 24 ottobre 201 9, ed entra in vigore il 1 ° gennaio 2022, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC. r va y P. 3 di 3 Città di Lugano www.lugano.ch Ordinanza 1.2.9 Per il Municipio Il Sindaco M. Foletti Il Segretario R. Bregy Risoluzione municipale del 28 ottobre 2021. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra l'8 novembre e l'8 dicembre 2021. 1 Capoverso 1 modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 dicembre 2025, pubblicato agli albi comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026. 2 Articolo adottato dal Municipio con risoluzione del 26 settembre 2024, pubblicato agli albi comunali dal 3 ottobre al 4 novembre 2024 (l’articolo entra in vigore il 1°gennaio 2025). 3 Articolo modificato dal Municipio con risoluzione del 1 8 dicembre 2025, pubblicato agli albi comunali dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026. Note r va y

Propose a change

← Find another law