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Regolamento della Legge sui territori interessati da pericoli naturali

Ticino · 701.510 · regulation

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Contents: 12 provisions
  1. Art. 1 Competenze
  2. Art. 2 (art. 3 e 4 LTPNat)
  3. Art. 3 (art. 4 LTPNat)
  4. Art. 4 (art. 4 LTPNat)
  5. Art. 5 (art. 4 LTPNat)
  6. Art. 6 (art. 5, 6 e 7 LTPNat)
  7. Art. 7 (art. 10 LTPNat)
  8. Art. 8 (art. 11 LTPNat)
  9. Art. 9 (art. 12 LTPNat)
  10. Art. 10 (art. 12, 13 cpv. 5 LTPNat)
  11. Art. 11 (art. 14 LTPNat)
  12. Art. 12 Entrata in vigore

12 provisions

Art. 1 Competenze

1Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge ed esercita i compiti che questo regolamento dettaglia; esso esercita inoltre la vigilanza sui pericoli naturali (art. 2 cpv. 1 LTPNat). 2La Divisione dell’ambiente è competente per la concessione di sussidi di cui all’art. 30 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo) sino a 500'000 franchi per opere di premunizione e risanamento relative ai pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, f.1 3…2 Informazione

Art. 2 (art. 3 e 4 LTPNat)

1Il Piano delle zone di pericolo (PZP) è pubblico. Il Dipartimento definisce le modalità di consultazione. 2Contestualmente alla pubblicazione del PZP (art. 6 cpv. 1 LTPNat), il servizio cantonale incaricato della sua elaborazione (art. 3) può tenere un incontro informativo pubblico. Capitolo secondo Accertamento dei territori interessati da pericoli naturali Piano delle zone di pericolo a) componenti

Art. 3 (art. 4 LTPNat)

1Il catasto degli eventi conosciuti è costituito dalla descrizione dei fenomeni naturali dell’art. 4 verificatisi nel passato e, laddove possibile, da una rappresentazione cartografica. 2La carta dei pericoli riporta la tipologia, il limite e il grado del pericolo naturale. 3La carta indicativa dei pericoli riporta la tipologia e il limite dei potenziali pericoli naturali. 4La relazione tecnica descrive i pericoli naturali rilevati, le ricerche eseguite e le metodologie applicate. 5La carta dei pericoli post intervento riporta la tipologia, il limite e il grado dei potenziali pericoli naturali, così come possono essere previsti dopo l’esecuzione di misure di risanamento e premunizione. Essa è accompagnata da una relazione tecnica. b) tipologie di pericolo

Art. 4 (art. 4 LTPNat)

1Il PZP accerta le seguenti tipologie di pericoli naturali: a) spostamenti di terreno permanenti; b) processi di crollo; c) scivolamenti; d) valanghe; e) inondazioni; f) colate di detrito; g) erosioni di sponda. 2Può inoltre essere accertato il ruscellamento superficiale. c) grado di pericolo 1 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. 2 Cpv. abrogato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188. 701.510

Art. 5 (art. 4 LTPNat)

1I pericoli sono di principio suddivisi nei seguenti gradi: a) grado elevato (rosso): di regola quando le persone sono in pericolo sia all’interno, sia all’esterno degli edifici; esso implica generalmente il divieto di edifici e impianti; b) grado medio (blu): di regola le persone sono in pericolo all’esterno degli edifici, ma poco o niente all’interno; esso implica di principio la messa in opera di adeguate misure di protezione, eventualmente abbinate a interventi costruttivi sugli edifici; c) grado basso (giallo): il pericolo per le persone è basso o assente; esso implica di principio la sensibilizzazione degli interessati e l’adozione di interventi costruttivi sugli edifici; d) grado residuo: esiste una possibilità remota che si verifichi un evento; esso implica di principio la sensibilizzazione e particolare attenzione nell’ubicazione di costruzioni che comportano una concentrazione di persone (scuole, ospedali, ecc.) o suscettibili di provocare gravi danni (centri con sostanze pericolose, discariche, centrali elettriche e telefoniche, depuratori, ecc.). 2Più nel dettaglio, l’autorità si orienta alle direttive di riferimento emanate dalla Confederazione. d) procedura

Art. 6 (art. 5, 6 e 7 LTPNat)

1Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, la Sezione forestale: a) allestisce e aggiorna il PZP (art. 5 LTPNat); b) cura le pubblicazioni (art. 6, 7 LTPNat); c) elabora il progetto d’adozione per il Consiglio di Stato (art. 7 LTPNat). 2Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e, f, g e cpv. 2 i medesimi compiti sono svolti dall’Ufficio dei corsi d’acqua. Modifica del PZP

Art. 7 (art. 10 LTPNat)

1Sono apprezzabili i mutamenti della situazione che implicano segnatamente la presenza di un nuovo fenomeno o di una nuova fonte di pericolo, come pure una modifica del limite o un diverso grado di un pericolo già esistente. 2In particolare, il cambiamento della situazione di pericolo a seguito dell’esecuzione di interventi tecnici di premunizione richiede la modifica del PZP, se esso non comprende già la carta dei pericoli post intervento. 3Il PZP è inoltre verificato e se necessario modificato in caso di mutamenti nelle direttive di riferimento o nell’assetto pianificatorio. 4La decisione di delegare a terzi l’allestimento della modifica del PZP è presa dal Dipartimento. Menzione

Art. 8 (art. 11 LTPNat)

1L’inclusione di un fondo nel PZP può essere menzionata a registro fondiario nei casi di pericolo basso o residuo; deve essere menzionata nei casi di pericolo elevato e medio, come pure nei casi di spostamento permanente di terreno. 2La menzione avviene a cura della Sezione forestale. Capitolo terzo Gestione del rischio Misure di gestione del rischio

Art. 9 (art. 12 LTPNat)

A dipendenza del rischio, possono essere adottate: a) misure di prevenzione a carattere pianificatorio, in particolare l’attribuzione dei fondi alla zona non edificabile, restrizioni di utilizzazione e norme costruttive; b) misure tecniche di premunizione e di risanamento, quali ad esempio la costruzione, la manutenzione straordinaria e il ripristino delle opere di premunizione; il distacco artificiale di grossi quantitativi di materiale pericolante e di valanghe; la sistemazione di corsi d’acqua; la regolazione degli specchi d’acqua; c) misure organizzative, quali ad esempio sistemi di monitoraggio e di allarme, definizione di piani di emergenza ed evacuazione; d) decisioni d’urgenza di limitazione, divieto d’uso o evacuazione degli edifici esistenti. Commissione tecnica

Art. 10 (art. 12, 13 cpv. 5 LTPNat)

Il Dipartimento istituisce una Commissione tecnica, col compito di promuovere le misure di gestione del rischio e di coordinare i servizi interessati. Finanziamento 701.510

Art. 11 (art. 14 LTPNat)

Sono sussidiabili le misure tecniche (art. 9 lett. b) e organizzative (art. 9 lett. d) relative alle tipologie di pericolo naturale di cui all’art. 4 cpv. 1. Capitolo quarto Norme transitorie e finali

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato, unitamente al suo allegato di modifica di atti esecutivi, nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.3 Pubblicato nel BU 2017, 224. 3 Entrata in vigore: 21 luglio 2017 - BU 2017, 224.

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