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12 provisions
Art. 1 Competenze
1Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione
della legge ed esercita i compiti che questo regolamento dettaglia; esso esercita inoltre la vigilanza
sui pericoli naturali (art. 2 cpv. 1 LTPNat).
2La Divisione dell’ambiente è competente per la concessione di sussidi di cui all’art. 30 della legge
cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo) sino a 500'000 franchi per opere di premunizione
e risanamento relative ai pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, f.1
3…2
Informazione
Art. 2 (art. 3 e 4 LTPNat)
1Il Piano delle zone di pericolo (PZP) è pubblico. Il Dipartimento definisce le modalità di
consultazione.
2Contestualmente alla pubblicazione del PZP (art. 6 cpv. 1 LTPNat), il servizio cantonale incaricato
della sua elaborazione (art. 3) può tenere un incontro informativo pubblico.
Capitolo secondo
Accertamento dei territori interessati da pericoli naturali
Piano delle zone di pericolo
a) componenti
Art. 3 (art. 4 LTPNat)
1Il catasto degli eventi conosciuti è costituito dalla descrizione dei fenomeni naturali
dell’art. 4 verificatisi nel passato e, laddove possibile, da una rappresentazione cartografica.
2La carta dei pericoli riporta la tipologia, il limite e il grado del pericolo naturale.
3La carta indicativa dei pericoli riporta la tipologia e il limite dei potenziali pericoli naturali.
4La relazione tecnica descrive i pericoli naturali rilevati, le ricerche eseguite e le metodologie
applicate.
5La carta dei pericoli post intervento riporta la tipologia, il limite e il grado dei potenziali pericoli
naturali, così come possono essere previsti dopo l’esecuzione di misure di risanamento e
premunizione. Essa è accompagnata da una relazione tecnica.
b) tipologie di pericolo
Art. 4 (art. 4 LTPNat)
1Il PZP accerta le seguenti tipologie di pericoli naturali:
a) spostamenti di terreno permanenti;
b) processi di crollo;
c) scivolamenti;
d) valanghe;
e) inondazioni;
f) colate di detrito;
g) erosioni di sponda.
2Può inoltre essere accertato il ruscellamento superficiale.
c) grado di pericolo
1 Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
2 Cpv. abrogato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.
701.510
Art. 5 (art. 4 LTPNat)
1I pericoli sono di principio suddivisi nei seguenti gradi:
a) grado elevato (rosso): di regola quando le persone sono in pericolo sia all’interno, sia all’esterno
degli edifici; esso implica generalmente il divieto di edifici e impianti;
b) grado medio (blu): di regola le persone sono in pericolo all’esterno degli edifici, ma poco o
niente all’interno; esso implica di principio la messa in opera di adeguate misure di protezione,
eventualmente abbinate a interventi costruttivi sugli edifici;
c) grado basso (giallo): il pericolo per le persone è basso o assente; esso implica di principio la
sensibilizzazione degli interessati e l’adozione di interventi costruttivi sugli edifici;
d) grado residuo: esiste una possibilità remota che si verifichi un evento; esso implica di principio
la sensibilizzazione e particolare attenzione nell’ubicazione di costruzioni che comportano una
concentrazione di persone (scuole, ospedali, ecc.) o suscettibili di provocare gravi danni (centri
con sostanze pericolose, discariche, centrali elettriche e telefoniche, depuratori, ecc.).
2Più nel dettaglio, l’autorità si orienta alle direttive di riferimento emanate dalla Confederazione.
d) procedura
Art. 6 (art. 5, 6 e 7 LTPNat)
1Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, la Sezione forestale:
a) allestisce e aggiorna il PZP (art. 5 LTPNat);
b) cura le pubblicazioni (art. 6, 7 LTPNat);
c) elabora il progetto d’adozione per il Consiglio di Stato (art. 7 LTPNat).
2Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e, f, g e cpv. 2 i medesimi compiti sono svolti dall’Ufficio dei
corsi d’acqua.
Modifica del PZP
Art. 7 (art. 10 LTPNat)
1Sono apprezzabili i mutamenti della situazione che implicano segnatamente la presenza
di un nuovo fenomeno o di una nuova fonte di pericolo, come pure una modifica del limite o un
diverso grado di un pericolo già esistente.
2In particolare, il cambiamento della situazione di pericolo a seguito dell’esecuzione di interventi
tecnici di premunizione richiede la modifica del PZP, se esso non comprende già la carta dei pericoli
post intervento.
3Il PZP è inoltre verificato e se necessario modificato in caso di mutamenti nelle direttive di
riferimento o nell’assetto pianificatorio.
4La decisione di delegare a terzi l’allestimento della modifica del PZP è presa dal Dipartimento.
Menzione
Art. 8 (art. 11 LTPNat)
1L’inclusione di un fondo nel PZP può essere menzionata a registro fondiario nei casi di
pericolo basso o residuo; deve essere menzionata nei casi di pericolo elevato e medio, come pure
nei casi di spostamento permanente di terreno.
2La menzione avviene a cura della Sezione forestale.
Capitolo terzo
Gestione del rischio
Misure di gestione del rischio
Art. 9 (art. 12 LTPNat)
A dipendenza del rischio, possono essere adottate:
a) misure di prevenzione a carattere pianificatorio, in particolare l’attribuzione dei fondi alla zona
non edificabile, restrizioni di utilizzazione e norme costruttive;
b) misure tecniche di premunizione e di risanamento, quali ad esempio la costruzione, la
manutenzione straordinaria e il ripristino delle opere di premunizione; il distacco artificiale di
grossi quantitativi di materiale pericolante e di valanghe; la sistemazione di corsi d’acqua; la
regolazione degli specchi d’acqua;
c) misure organizzative, quali ad esempio sistemi di monitoraggio e di allarme, definizione di piani
di emergenza ed evacuazione;
d) decisioni d’urgenza di limitazione, divieto d’uso o evacuazione degli edifici esistenti.
Commissione tecnica
Art. 10 (art. 12, 13 cpv. 5 LTPNat)
Il Dipartimento istituisce una Commissione tecnica, col compito di promuovere le misure
di gestione del rischio e di coordinare i servizi interessati.
Finanziamento
701.510
Art. 11 (art. 14 LTPNat)
Sono sussidiabili le misure tecniche (art. 9 lett. b) e organizzative (art. 9 lett. d) relative
alle tipologie di pericolo naturale di cui all’art. 4 cpv. 1.
Capitolo quarto
Norme transitorie e finali
Art. 12 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato, unitamente al suo allegato di modifica di atti
esecutivi, nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.3
Pubblicato nel BU 2017, 224.
3 Entrata in vigore: 21 luglio 2017 - BU 2017, 224.