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Regolamento sulla formazione agricola e sugli esami di fine apprendistato per agricoltore

Ticino · 915.150 · regulation

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Contents: 43 provisions
  1. Art. 1 Settori di formazione
  2. Art. 2 Competenza
  3. Art. 3 Commissione professionale agricola
  4. Art. 4 Centro per la formazione agricola
  5. Art. 5 Convitto
  6. Art. 6 Salario
  7. Art. 7 Apprendista e maestro di tirocinio
  8. Art. 8 a) riconoscimento
  9. Art. 9 b) estinzione
  10. Art. 10 Numero di apprendisti per azienda
  11. Art. 11 Contratto di tirocinio
  12. Art. 12 Documentazione per l’apprendista
  13. Art. 13 a) programma d’insegnamento
  14. Art. 14 a) programma d’insegnamento
  15. Art. 15 Assenze
  16. Art. 16 Materiale scolastico
  17. Art. 17 Escursioni
  18. Art. 18 Condizioni d’ammissione
  19. Art. 19 Iscrizione
  20. Art. 20 Competenza
  21. Art. 21 a) nomina
  22. Art. 22 d) numero di esperti per candidato
  23. Art. 23 Organizzazione degli esami
  24. Art. 24 Sede dell’esame
  25. Art. 25 c) durata
  26. Art. 26 a) prima parte
  27. Art. 27 b) seconda parte
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Apprezzamento
  30. Art. 30 Assegnazione delle note
  31. Art. 31 Nota finale dell’esame di fine apprendistato
  32. Art. 32 Superamento dell’esame
  33. Art. 33 Ripetizione dell’esame
  34. Art. 34 Attestato d’esame e certificato
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Comunicazione all’autorità federale
  37. Art. 37 Programma dei corsi cantonali
  38. Art. 38 Corsi riconosciuti dalla Confederazione
  39. Art. 39 Partecipazione ai corsi
  40. Art. 40 Rimedi di diritto
  41. Art. 41 Disposizioni transitorie
  42. Art. 42 Disposizioni abrogative
  43. Art. 43 Entrata in vigore

43 provisions

Art. 1 Settori di formazione

1Nel Cantone è istituita la formazione professionale di base nelle professioni di agricoltore / trice, cantiniere / a e orticoltore / trice. 2Possono inoltre essere organizzate altre formazioni professionali di base ai sensi dell’OFPA.

Art. 2 Competenza

L’esecuzione del diritto federale e cantonale sulla formazione professionale agricola è delegata se non espressamente devoluta ad altra istanza dal presente regolamento, alla scuola agraria cantonale di Mezzana (in seguito scuola).

Art. 3 Commissione professionale agricola

1Il Consiglio di Stato nomina la Commissione professionale agricola (in seguito commissione) composta da 9 membri presieduta dal direttore della scuola che è membro di diritto. 2La Commissione resta in carica 4 anni; il periodo di nomina scade il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’elezione del Consiglio di Stato.

Art. 4 Centro per la formazione agricola

1Il centro per la formazione agricola della scuola organizza; a) la formazione di base. b) la formazione continua agricola. 2Per le necessità dell’insegnamento e dell’agricoltura pratica, il centro fa capo all’azienda agricola dell’istituto.

Art. 5 Convitto

1Gli utenti del convitto possono essere interni, semiconvittori ed esterni. 2La retta è stabilita dalla direzione della scuola. Rimane riservato il diritto per un cittadino del Comune di Chiasso di essere accolto gratuitamente alla scuola come previsto dall’atto di donazione del 29 dicembre 1912. TITOLO II La formazione professionale di base in agricoltura CAPITOLO PRIMO Tirocinio 1 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343. 2 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343. 3 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343. 4 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343. 915.150

Art. 6 Salario

Oltre a quanto stabilito dall’OFPA (art. 23), la Commissione fissa il salario in contanti degli apprendisti.

Art. 7 Apprendista e maestro di tirocinio

1Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni federali i diritti e i doveri dell’apprendista e del maestro sono stabiliti dal contratto. 2In particolare l’apprendista: - redige per ogni anno di tirocinio un quaderno aziendale sulla base delle disposizioni della commissione e del piano di studio applicato a livello federale; - frequenta i corsi organizzati dalla scuola professionale; - si presenta, al termine del tirocinio aziendale, alla prima parte dell’esame di fine apprendistato. Maestro di tirocinio e azienda di tirocinio:

Art. 8 a) riconoscimento

1Il riconoscimento del maestro di tirocinio e dell’azienda di tirocinio possono essere pronunciati: a) per un periodo limitato; b) a titolo provvisorio; c) definitivamente quando il maestro di tirocinio adempie tutti i requisiti e sono stati istruiti apprendisti con successo. 2La Commissione è autorizzata, per giustificati motivi, a mutare il riconoscimento da definitivo in provvisorio.

Art. 9 b) estinzione

Il riconoscimento si estingue quando: a) il maestro di tirocinio non ha più formato apprendisti per 3 anni; b) l’azienda cambia gestore; c) il maestro di tirocinio cambia azienda.

Art. 10 Numero di apprendisti per azienda

1Di regola un’azienda può formare un solo apprendista alla volta. 2La commissione può concedere deroghe.

Art. 11 Contratto di tirocinio

1Il contratto di tirocinio è firmato dal maestro di tirocinio, dall’apprendista e dal suo rappresentante legale. 2Esso è allestito in tre esemplari e trasmesso alla scuola, prima dell’inizio del tirocinio, per l’approvazione. Una copia del contratto è rimessa alle parti.

Art. 12 Documentazione per l’apprendista

All’inizio del tirocinio l’apprendista riceve i testi legislativi federali, il presente regolamento, il quaderno aziendale, il libretto professionale e la tessera per l’apprendista. CAPITOLO SECONDO La scuola professionale Scuola professionale

Art. 13 a) programma d’insegnamento

1Il programma di insegnamento della scuola professionale si basa sul piano di studio applicato a livello federale. b) frequenza 2La frequenza alla scuola professionale è notificata sul libretto professionale. c) assegnazione delle note 3Le prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento sono valutate conformemente a quanto stabilito dall’OFPA (art. 10). 5 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343. 6 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343. 7 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343. 915.150 CAPITOLO TERZO La scuola agricola Scuola agricola

Art. 14 a) programma d’insegnamento

1Il programma di insegnamento della scuola agricola si basa sul piano di studio applicato a livello federale. b) frequenza 2La frequenza alla scuola agricola è notificata sul libretto professionale.

Art. 15 Assenze

Tutte le assenze devono essere giustificate per iscritto. Per assenze dovute a malattia o infortunio superiori a 3 giorni deve essere presentato un certificato medico.

Art. 16 Materiale scolastico

Il materiale scolastico individuale nonché quello necessario per le esercitazioni pratiche di carattere artigianale sono a carico degli allievi.

Art. 17 Escursioni

Le spese per le escursioni organizzate dalla scuola sono a carico degli allievi. CAPITOLO QUARTO L’esame di fine apprendistato

Art. 18 Condizioni d’ammissione

1Le condizioni d’ammissione all’esame di fine apprendistato sono quelle stabilite dalla Legge sull’agricoltura (art. 9) e dall’OFPA (art. 13). 2Le eccezioni sono regolate dalla Commissione in accordo con la Divisione della formazione professionale e l’Ufficio federale della formazione e della tecnologia.

Art. 19 Iscrizione

L’iscrizione all’esame di fine apprendistato è da indirizzare alla scuola.

Art. 20 Competenza

L’esame di fine apprendistato è organizzato dalla Commissione in collaborazione con la scuola, il cui Direttore è responsabile dell’esecuzione. Esperti

Art. 21 a) nomina

1La Commissione nomina, per ogni sessione d’esame e su proposta della Direzione della scuola, un numero sufficiente di esperti. b) requisiti 2Questi devono obbligatoriamente partecipare ai corsi di formazione e di perfezionamento organizzati dalla Commissione. c) indennità 3Agli esperti sono corrisposte le indennità previste dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.13

Art. 22 d) numero di esperti per candidato

1I candidati sono esaminati da due esperti che devono giustificare le note assegnate. e) incompatibilità 2Un candidato non può essere esaminato dai suoi parenti prossimi, dal suo maestro di tirocinio, dal suo attuale datore di lavoro, così come dai collaboratori di quest’ultimo. 8 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343. 9 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343. 10 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343. 11 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343. 12 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343. 13 Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 235. 915.150

Art. 23 Organizzazione degli esami

La Commissione in collaborazione con la scuola allestisce il piano d’esame di fine apprendistato.

Art. 24 Sede dell’esame

L’esame, ad eccezione dei lavori pratici che possono svolgersi nell’azienda di tirocinio, si svolge presso la scuola. Materie d’esame a) contenuti b) forma

Art. 25 c) durata

1Per quanto concerne i contenuti degli esami fanno stato il piano di studio applicato a livello federale e l’allegato al presente regolamento (allegato 1). 2Le materie d’esame possono essere organizzate in forma scritta, orale, pratica o combinata. 3L’esame scritto dura almeno l’equivalente di un’ora di lezione (45 minuti), l’esame orale e quello pratico durano almeno 20 minuti. 4L’esame di fine apprendistato non è pubblico. Svolgimento

Art. 26 a) prima parte

1La prima parte dell’esame è organizzata al più presto al termine del tirocinio aziendale. 2Essa verte sulle conoscenze pratiche acquisite.

Art. 27 b) seconda parte

1La seconda parte dell’esame è organizzata al termine del secondo semestre di scuola agricola. 2Alcune prove possono avere luogo durante il periodo vegetativo dell’anno d’esame. Prove anticipate sono autorizzate solo per quelle materie il cui insegnamento è definitivamente concluso. 3Per la seconda parte dell’esame la nota finale di ogni materia risulta dalla media fra la nota semestrale e la nota d’esame, salvo le eccezioni di cui all’allegato 1. 4La media delle note conseguite durante la scuola professionale è computata secondo quanto previsto dall’allegato 1.

Art. 28

Coloro che adempiono i requisiti dell’art. 9 cpv. 4 della Legge sull’agricoltura sono ammessi, prima e / o seconda parte, all’esame in ogni tempo.

Art. 29 Apprezzamento

Determinanti per la valutazione sono: a) per gli esami scritti: il contenuto, l’esecuzione, la disposizione, l’impegno, la chiarezza e la precisione. b) per gli esami orali e pratici: le conoscenze professionali, l’abilità tecnica di lavoro, l’impegno, il tempo impiegato, l’applicazione pratica delle conoscenze.

Art. 30 Assegnazione delle note

Le prestazioni fornite nell’ambito degli esami sono valutate conformemente all’OFPA (art. 10).

Art. 31 Nota finale dell’esame di fine apprendistato

Il risultato dell’esame di fine apprendistato è espresso con una nota finale. Essa la si ottiene sommando le note medie finali dei 10 settori d’esame, così definiti dall’allegato 1 del presente regolamento e dividendo la somma per 10.

Art. 32 Superamento dell’esame

L’esame di fine apprendistato è superato quando sono adempiute le seguenti condizioni: a) la nota finale di cui all’art. 31 è almeno 4 14 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343. 15 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343. 16 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343. 915.150 b) la nota media della prima parte dell’esame di fine apprendistato è almeno 4 c) la nota media della seconda parte dell’esame di fine apprendistato è almeno 4 d) non si registrano più di 3 settori d’esame con una nota media inferiore al 4.

Art. 33 Ripetizione dell’esame

Il candidato che non ha superato l’esame può ripeterlo alle condizioni previste dall’OFPA (art. 14).

Art. 34 Attestato d’esame e certificato

Il certificato e l’attestato d’esame vengono rilasciati secondo quanto previsto dalla Legge sull’agricoltura (art. 10 cpv. 4) e dall’OFPA (art. 15).

Art. 35

L’elenco dei candidati che hanno superato l’esame di fine apprendistato è pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino dopo ogni sessione.

Art. 36 Comunicazione all’autorità federale

Annualmente la Commissione informa la Divisione della formazione professionale sulla formazione professionale agricola. TITOLO III Il perfezionamento professionale

Art. 37 Programma dei corsi cantonali

1La scuola, in collaborazione con la Sezione dell’agricoltura e, se del caso, con le organizzazioni professionali, stabilisce annualmente il programma dei corsi di formazione continua. 2Il programma definisce in particolare la natura dei corsi, la durata, le condizioni d’ammissione, le modalità d’iscrizione e le condizioni per il rilascio del certificato di frequenza.

Art. 38 Corsi riconosciuti dalla Confederazione

1La scuola, in collaborazione con la Sezione dell’agricoltura e, se del caso, con le organizzazioni professionali, stabilisce annualmente il programma dei corsi di formazione continua. 2Il programma definisce in particolare la natura dei corsi, la durata, le condizioni d’ammissione, le modalità d’iscrizione e le condizioni per il rilascio del certificato di frequenza.

Art. 39 Partecipazione ai corsi

La Direzione della scuola, in accordo con la Divisione della formazione professionale, stabilisce le tariffe per la partecipazione ai corsi di formazione continua. TITOLO IV Rimedi di diritto

Art. 40 Rimedi di diritto

Contro le decisioni degli organi responsabili della formazione professionale può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni. TITOLO V Disposizioni transitorie, abrogative e finali

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