1Nel Cantone è istituita la formazione professionale di base nelle professioni di
agricoltore / trice, cantiniere / a e orticoltore / trice.
2Possono inoltre essere organizzate altre formazioni professionali di base ai sensi dell’OFPA.
Art. 2 Competenza
L’esecuzione del diritto federale e cantonale sulla formazione professionale agricola è
delegata se non espressamente devoluta ad altra istanza dal presente regolamento, alla scuola
agraria cantonale di Mezzana (in seguito scuola).
Art. 3 Commissione professionale agricola
1Il Consiglio di Stato nomina la Commissione professionale agricola (in seguito
commissione) composta da 9 membri presieduta dal direttore della scuola che è membro di diritto.
2La Commissione resta in carica 4 anni; il periodo di nomina scade il 30 giugno dell’anno
successivo a quello dell’elezione del Consiglio di Stato.
Art. 4 Centro per la formazione agricola
1Il centro per la formazione agricola della scuola organizza;
a) la formazione di base.
b) la formazione continua agricola.
2Per le necessità dell’insegnamento e dell’agricoltura pratica, il centro fa capo all’azienda agricola
dell’istituto.
Art. 5 Convitto
1Gli utenti del convitto possono essere interni, semiconvittori ed esterni.
2La retta è stabilita dalla direzione della scuola. Rimane riservato il diritto per un cittadino del
Comune di Chiasso di essere accolto gratuitamente alla scuola come previsto dall’atto di
donazione del 29 dicembre 1912.
TITOLO II
La formazione professionale di base in agricoltura
CAPITOLO PRIMO
Tirocinio
1 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
2 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
3 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
4 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
915.150
Art. 6 Salario
Oltre a quanto stabilito dall’OFPA (art. 23), la Commissione fissa il salario in contanti
degli apprendisti.
Art. 7 Apprendista e maestro di tirocinio
1Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni federali i diritti e i doveri dell’apprendista e del
maestro sono stabiliti dal contratto.
2In particolare l’apprendista:
- redige per ogni anno di tirocinio un quaderno aziendale sulla base delle disposizioni della
commissione e del piano di studio applicato a livello federale;
- frequenta i corsi organizzati dalla scuola professionale;
- si presenta, al termine del tirocinio aziendale, alla prima parte dell’esame di fine apprendistato.
Maestro di tirocinio e azienda di tirocinio:
Art. 8 a) riconoscimento
1Il riconoscimento del maestro di tirocinio e dell’azienda di tirocinio possono essere
pronunciati:
a) per un periodo limitato;
b) a titolo provvisorio;
c) definitivamente quando il maestro di tirocinio adempie tutti i requisiti e sono stati istruiti
apprendisti con successo.
2La Commissione è autorizzata, per giustificati motivi, a mutare il riconoscimento da definitivo in
provvisorio.
Art. 9 b) estinzione
Il riconoscimento si estingue quando:
a) il maestro di tirocinio non ha più formato apprendisti per 3 anni;
b) l’azienda cambia gestore;
c) il maestro di tirocinio cambia azienda.
Art. 10 Numero di apprendisti per azienda
1Di regola un’azienda può formare un solo apprendista alla volta.
2La commissione può concedere deroghe.
Art. 11 Contratto di tirocinio
1Il contratto di tirocinio è firmato dal maestro di tirocinio, dall’apprendista e dal suo
rappresentante legale.
2Esso è allestito in tre esemplari e trasmesso alla scuola, prima dell’inizio del tirocinio, per
l’approvazione. Una copia del contratto è rimessa alle parti.
Art. 12 Documentazione per l’apprendista
All’inizio del tirocinio l’apprendista riceve i testi legislativi federali, il presente
regolamento, il quaderno aziendale, il libretto professionale e la tessera per l’apprendista.
CAPITOLO SECONDO
La scuola professionale
Scuola professionale
Art. 13 a) programma d’insegnamento
1Il programma di insegnamento della scuola professionale si basa sul piano di studio
applicato a livello federale.
b) frequenza
2La frequenza alla scuola professionale è notificata sul libretto professionale.
c) assegnazione delle note
3Le prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento sono valutate conformemente a quanto
stabilito dall’OFPA (art. 10).
5 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
6 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
7 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
915.150
CAPITOLO TERZO
La scuola agricola
Scuola agricola
Art. 14 a) programma d’insegnamento
1Il programma di insegnamento della scuola agricola si basa sul piano di studio
applicato a livello federale.
b) frequenza
2La frequenza alla scuola agricola è notificata sul libretto professionale.
Art. 15 Assenze
Tutte le assenze devono essere giustificate per iscritto. Per assenze dovute a malattia o
infortunio superiori a 3 giorni deve essere presentato un certificato medico.
Art. 16 Materiale scolastico
Il materiale scolastico individuale nonché quello necessario per le esercitazioni pratiche
di carattere artigianale sono a carico degli allievi.
Art. 17 Escursioni
Le spese per le escursioni organizzate dalla scuola sono a carico degli allievi.
CAPITOLO QUARTO
L’esame di fine apprendistato
Art. 18 Condizioni d’ammissione
1Le condizioni d’ammissione all’esame di fine apprendistato sono quelle stabilite dalla
Legge sull’agricoltura (art. 9) e dall’OFPA (art. 13).
2Le eccezioni sono regolate dalla Commissione in accordo con la Divisione della formazione
professionale e l’Ufficio federale della formazione e della tecnologia.
Art. 19 Iscrizione
L’iscrizione all’esame di fine apprendistato è da indirizzare alla scuola.
Art. 20 Competenza
L’esame di fine apprendistato è organizzato dalla Commissione in collaborazione con la
scuola, il cui Direttore è responsabile dell’esecuzione.
Esperti
Art. 21 a) nomina
1La Commissione nomina, per ogni sessione d’esame e su proposta della Direzione
della scuola, un numero sufficiente di esperti.
b) requisiti
2Questi devono obbligatoriamente partecipare ai corsi di formazione e di perfezionamento
organizzati dalla Commissione.
c) indennità
3Agli esperti sono corrisposte le indennità previste dal Regolamento concernente le commissioni, i
gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.13
Art. 22 d) numero di esperti per candidato
1I candidati sono esaminati da due esperti che devono giustificare le note assegnate.
e) incompatibilità
2Un candidato non può essere esaminato dai suoi parenti prossimi, dal suo maestro di tirocinio, dal
suo attuale datore di lavoro, così come dai collaboratori di quest’ultimo.
8 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
9 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
10 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
11 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
12 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
13 Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 235.
915.150
Art. 23 Organizzazione degli esami
La Commissione in collaborazione con la scuola allestisce il piano d’esame di fine
apprendistato.
Art. 24 Sede dell’esame
L’esame, ad eccezione dei lavori pratici che possono svolgersi nell’azienda di tirocinio,
si svolge presso la scuola.
Materie d’esame
a) contenuti
b) forma
Art. 25 c) durata
1Per quanto concerne i contenuti degli esami fanno stato il piano di studio applicato a
livello federale e l’allegato al presente regolamento (allegato 1).
2Le materie d’esame possono essere organizzate in forma scritta, orale, pratica o combinata.
3L’esame scritto dura almeno l’equivalente di un’ora di lezione (45 minuti), l’esame orale e quello
pratico durano almeno 20 minuti.
4L’esame di fine apprendistato non è pubblico.
Svolgimento
Art. 26 a) prima parte
1La prima parte dell’esame è organizzata al più presto al termine del tirocinio aziendale.
2Essa verte sulle conoscenze pratiche acquisite.
Art. 27 b) seconda parte
1La seconda parte dell’esame è organizzata al termine del secondo semestre di scuola
agricola.
2Alcune prove possono avere luogo durante il periodo vegetativo dell’anno d’esame. Prove
anticipate sono autorizzate solo per quelle materie il cui insegnamento è definitivamente concluso.
3Per la seconda parte dell’esame la nota finale di ogni materia risulta dalla media fra la nota
semestrale e la nota d’esame, salvo le eccezioni di cui all’allegato 1.
4La media delle note conseguite durante la scuola professionale è computata secondo quanto
previsto dall’allegato 1.
Art. 28
Coloro che adempiono i requisiti dell’art. 9 cpv. 4 della Legge sull’agricoltura sono
ammessi, prima e / o seconda parte, all’esame in ogni tempo.
Art. 29 Apprezzamento
Determinanti per la valutazione sono:
a) per gli esami scritti: il contenuto, l’esecuzione, la disposizione, l’impegno, la chiarezza e la
precisione.
b) per gli esami orali e pratici: le conoscenze professionali, l’abilità tecnica di lavoro, l’impegno, il
tempo impiegato, l’applicazione pratica delle conoscenze.
Art. 30 Assegnazione delle note
Le prestazioni fornite nell’ambito degli esami sono valutate conformemente all’OFPA
(art. 10).
Art. 31 Nota finale dell’esame di fine apprendistato
Il risultato dell’esame di fine apprendistato è espresso con una nota finale. Essa la si
ottiene sommando le note medie finali dei 10 settori d’esame, così definiti dall’allegato 1 del
presente regolamento e dividendo la somma per 10.
Art. 32 Superamento dell’esame
L’esame di fine apprendistato è superato quando sono adempiute le seguenti
condizioni:
a) la nota finale di cui all’art. 31 è almeno 4
14 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
15 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
16 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 343.
915.150
b) la nota media della prima parte dell’esame di fine apprendistato è almeno 4
c) la nota media della seconda parte dell’esame di fine apprendistato è almeno 4
d) non si registrano più di 3 settori d’esame con una nota media inferiore al 4.
Art. 33 Ripetizione dell’esame
Il candidato che non ha superato l’esame può ripeterlo alle condizioni previste
dall’OFPA (art. 14).
Art. 34 Attestato d’esame e certificato
Il certificato e l’attestato d’esame vengono rilasciati secondo quanto previsto dalla
Legge sull’agricoltura (art. 10 cpv. 4) e dall’OFPA (art. 15).
Art. 35
L’elenco dei candidati che hanno superato l’esame di fine apprendistato è pubblicato sul
Foglio ufficiale del Cantone Ticino dopo ogni sessione.
Art. 36 Comunicazione all’autorità federale
Annualmente la Commissione informa la Divisione della formazione professionale sulla
formazione professionale agricola.
TITOLO III
Il perfezionamento professionale
Art. 37 Programma dei corsi cantonali
1La scuola, in collaborazione con la Sezione dell’agricoltura e, se del caso, con le
organizzazioni professionali, stabilisce annualmente il programma dei corsi di formazione continua.
2Il programma definisce in particolare la natura dei corsi, la durata, le condizioni d’ammissione, le
modalità d’iscrizione e le condizioni per il rilascio del certificato di frequenza.
Art. 38 Corsi riconosciuti dalla Confederazione
1La scuola, in collaborazione con la Sezione dell’agricoltura e, se del caso, con le
organizzazioni professionali, stabilisce annualmente il programma dei corsi di formazione continua.
2Il programma definisce in particolare la natura dei corsi, la durata, le condizioni d’ammissione, le
modalità d’iscrizione e le condizioni per il rilascio del certificato di frequenza.
Art. 39 Partecipazione ai corsi
La Direzione della scuola, in accordo con la Divisione della formazione professionale,
stabilisce le tariffe per la partecipazione ai corsi di formazione continua.
TITOLO IV
Rimedi di diritto
Art. 40 Rimedi di diritto
Contro le decisioni degli organi responsabili della formazione professionale può essere
interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.
TITOLO V
Disposizioni transitorie, abrogative e finali