Art. 1 Disposizioni generali
Scopo e campo di applicazione
La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare larea pubblica del
territorio giurisdizionale del Comune di Lugano da atti di deturpamento,
imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite
campagne di sensibilizzazione sul /ittering e sui vandalismi.
Propose a changeArt. 4
Divieti
1 In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con:
a. sostanze organiche e non, in particolare se [e stesse arrecano un danno
alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii o simili);
b. imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine,
bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da Fast food, da esercizi alberghieri
e della ristorazione, dai Take away o da grandi magazzini;
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c. riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, invo[ucri di carta o
cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o
a pezzi;
d. sacchettini, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e
altri piccoli rifiuti.
È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini,
adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane,
le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i
pali, ecc..
CAPITOLO Ili
Propose a changeArt. 5 Attività particolari
Manifestazioni
Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il Codice di comportamento per
punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle
Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle
strade, la depurazione delle acque usate e eliminazione dei rifiuti
(2006/2010), visionabile sul sito www.ufam.admin.ch/rifiuti.
Propose a changeArt. 7 Disposizioni varie e finali
Sanzioni
1 Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la
multa fino a CHF 10'000.--, ritenuto un importo minimo di CHF 500.-- per
le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.
2 In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre
Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve
entità, il prowedimento può essere limitato allammonimento.
3 1 Contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna
infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino de[[a situazione
originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2.11 Municipio
può fare eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi,
in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze
specialistiche.
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4 La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli
artt. 145 seg. LOC.
5 riservato Pavvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144
(danneggiamento) del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937.
Propose a changeArt. 9
Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di
pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell 'art.
208 LOC.
Per il Municipio
11 Sindaco 1[ Segretario
Av. M. Borradori R. Bregy
Risoluzione municipale del 4 settembre 2014.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra I'11 settembre e il 13
ottobre 2014.
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