Law

4.2 Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) del 4 settembre 2014

Lugano · 17057205 · communal act

Ask the law about thisMore laws of LuganoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-11-08.

Copy read on 2026-11-08. The page it was read from

sha256 8905fd883df2e865335bef1fa2dfb916b3b519e203d9331b0d2f202c879fead9

Contents: 9 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni generali
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Norme comportamentali
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Attività particolari
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Disposizioni varie e finali
  8. Art. 8
  9. Art. 9

Proposed changes to this act

No one has proposed a change to this act yet.

9 provisions

Art. 1 Disposizioni generali

Scopo e campo di applicazione La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare larea pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Lugano da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul /ittering e sui vandalismi.

Propose a change

Art. 2

Definizione di littering 11 littering consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dellimmondizia. CAPITOLO 11

Propose a change

Art. 3 Norme comportamentali

Principio È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

Propose a change

Art. 4

Divieti 1 In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con: a. sostanze organiche e non, in particolare se [e stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii o simili); b. imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da Fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai Take away o da grandi magazzini; P. 2 di 3 - L w w w . l ug an o. c h Città di Lugano Ordinanza 4.2 y c. riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, invo[ucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi; d. sacchettini, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti. È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i pali, ecc.. CAPITOLO Ili

Propose a change

Art. 5 Attività particolari

Manifestazioni Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il Codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e eliminazione dei rifiuti (2006/2010), visionabile sul sito www.ufam.admin.ch/rifiuti.

Propose a change

Art. 6

Volantinaggio La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo. CAPITOLO IV

Propose a change

Art. 7 Disposizioni varie e finali

Sanzioni 1 Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a CHF 10'000.--, ritenuto un importo minimo di CHF 500.-- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali. 2 In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il prowedimento può essere limitato allammonimento. 3 1 Contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino de[[a situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2.11 Municipio può fare eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze specialistiche. P. 3 di 3 - L w w w . l ug an o. c h Città di Lugano Ordinanza 4.2 y 4 La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 seg. LOC. 5 riservato Pavvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937.

Propose a change

Art. 8

Rimedi di diritto Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Propose a change

Art. 9

Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell 'art. 208 LOC. Per il Municipio 11 Sindaco 1[ Segretario Av. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 4 settembre 2014. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra I'11 settembre e il 13 ottobre 2014.

Propose a change

← Find another law