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Legge sul registro fondiario

Ticino · 216.100 · statute

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Contents: 60 provisions
  1. Art. 1 Circondari di registro
  2. Art. 2 Ufficio del registro fondiario
  3. Art. 3 Responsabilità
  4. Art. 4 Obblighi del notaio
  5. Art. 5 Autorità di vigilanza
  6. Art. 6 Ricorso al Tribunale di appello4
  7. Art. 7 Organi di esecuzione e procedura
  8. Art. 8 Rapporti giuridici iscrivibili
  9. Art. 9 Effetti
  10. Art. 10 Grida per l’accertamento
  11. Art. 11 Elementi
  12. Art. 12 Iscrizione nel registro
  13. Art. 13 Comunicazione al Municipio e al geometra
  14. Art. 14 Iscrizioni nel registro
  15. Art. 15 Vecchi registri
  16. Art. 16 Cartelle ipotecarie9
  17. Art. 17 Forma
  18. Art. 18 Cessioni
  19. Art. 19 Catasto dei diritti d’acqua
  20. Art. 20 Richiesta di iscrizione
  21. Art. 21 Descrizione dei fondi
  22. Art. 22 Struttura
  23. Art. 23 Presupposti per l’introduzione del registro fondiario definitivo
  24. Art. 24 Registro prodefinitivo
  25. Art. 25 Intavolazione
  26. Art. 26 Intavolazioni speciali
  27. Art. 27 Fogli indicativi singoli e collettivi
  28. Art. 28 Introduzione del registro fondiario
  29. Art. 29 Accertamento della proprietà
  30. Art. 30 Livelli, enfiteusi e simili
  31. Art. 31 Diritti d’alpe preesistenti
  32. Art. 32 Diritti reali limitati preesistenti
  33. Art. 33 Trascrizione delle vecchie ipoteche
  34. Art. 34 Responsabilità del proprietario
  35. Art. 35 Responsabilità dello Stato
  36. Art. 36 Bando
  37. Art. 37 Perenzione dei diritti reali limitati preesistenti non notificati
  38. Art. 38 Menzione del registro fondiario
  39. Art. 39 Tasse e spese amministrative nella procedura di introduzione
  40. Art. 40 Tenuta del registro fondiario
  41. Art. 41 Tenuta del registro fondiario con ordinatore
  42. Art. 42 Blocco del registro fondiario
  43. Art. 43 Pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria
  44. Art. 44 Attestazione municipale LDFR31
  45. Art. 45 Elaborazioni statistiche33
  46. Art. 46 Apertura di fogli speciali nel registro fondiario definitivo
  47. Art. 47 Conferma ufficiale
  48. Art. 48 Obbligo
  49. Art. 49 Procedura
  50. Art. 50 Eccezione
  51. Art. 51 Tasse
  52. Art. 52 Ripartizione
  53. Art. 53
  54. Art. 54 Approvazione
  55. Art. 55 Tariffe per le iscrizioni a registro fondiario
  56. Art. 56 Tasse aggiornamento dei catastrini censuari
  57. Art. 57 Esecutività delle tasse ed emolumenti della presente legge
  58. Art. 58 Ricorso contro il riparto spese e le tasse
  59. Art. 59 Diritto previgente
  60. Art. 60 Entrata in vigore

60 provisions

Art. 1 Circondari di registro

1Ogni distretto del Cantone costituisce un circondario del registro fondiario. 2Il Circolo del Ceresio è attribuito al circondario del registro fondiario del Distretto di Mendrisio.1

Art. 2 Ufficio del registro fondiario

1Ogni circondario ha un ufficio del registro fondiario, che costituisce un servizio dell’ufficio dei registri. 2Esso è diretto da un ufficiale nominato dal Consiglio di Stato; a giudizio del Consiglio di Stato, un ufficiale può essere chiamato a dirigere più uffici distrettuali.2 3Ulteriori disposizioni, segnatamente circa i requisiti di nomina, la supplenza del personale preposto nonché l’organizzazione dell’ufficio, sono stabilite dal regolamento di applicazione.

Art. 3 Responsabilità

Alle pretese di risarcimento per danni cagionati nella tenuta del registro fondiario, per i quali lo Stato e i suoi funzionari rispondono in virtù dell’articolo 955 del Codice civile svizzero (CCS), è applicabile per analogia la procedura prevista dalla legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti e degli agenti pubblici.

Art. 4 Obblighi del notaio

1Il notaio e gli altri funzionari incaricati della stesura degli atti pubblici, sono presunti mandatari delle parti per le richieste di iscrizione al registro fondiario degli atti da essi redatti (articolo 963 cpv. 3 CCS). 2Quando le parti non abbiano altrimenti disposto, l’iscrizione deve essere richiesta entro il termine di trenta giorni. Trascorso questo termine, soltanto chi ha facoltà di disporre a registro fondiario è abilitato a presentare la richiesta d’iscrizione. 3Il notaio rimane soggetto alle conseguenze disciplinari ed alla responsabilità di fronte allo Stato, a norma della legge notarile e del relativo regolamento.

Art. 5 Autorità di vigilanza

Il regolamento designa l’autorità di vigilanza a norma dell’articolo 953 CC, alla quale spettano le competenze previste dall’articolo 956 CC, e presso cui è pure data possibilità di ricorso in prima istanza contro le decisioni degli uffici dei registri ai sensi dell’articolo 956a CC.

Art. 6 Ricorso al Tribunale di appello4

Contro le decisioni dell’autorità di vigilanza è dato ricorso al Tribunale di appello entro il termine di trenta giorni; sono applicabili le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 1 Cpv. introdotto dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.7.2006 - BU 2005, 392. A partire dal 1° luglio 2006 tutte le iscrizioni riguardanti il Circolo del Ceresio sono effettuate dall’ufficio dei registri del Distretto di Mendrisio - BU 2005, 393. 2 Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 128. 3 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469. 4 Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324. 5 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 2010, 324.

Art. 7 Organi di esecuzione e procedura

Il regolamento di applicazione stabilisce inoltre: a) gli organi preposti all’introduzione del registro fondiario definitivo e del registro fondiario prodefinitivo; b) la procedura di introduzione del registro fondiario definitivo e del registro fondiario prodefinitivo e di adeguamento della proprietà per piani originaria; c) le disposizioni attinenti alla tenuta a giorno del registro fondiario e alla rettifica dei confini giurisdizionali; d) le disposizioni che regolano i rapporti giuridici tra registro fondiario, raggruppamento terreni e misurazione ufficiale durante l’esecuzione del raggruppamento terreni e della misurazione ufficiale. TITOLO II Registro fondiario provvisorio CAPITOLO I Formazione

Art. 8 Rapporti giuridici iscrivibili

1Nel registro provvisorio sono iscritti tutti i rapporti giuridici costituiti dopo l’entrata in vigore del CCS (1.1.1912). 2I rapporti giuridici preesistenti possono essere iscritti solo in quanto la richiesta d’iscrizione emani dalla persona legittimata a presentarla e sia corredata dei necessari documenti giustificativi.

Art. 9 Effetti

Il registro fondiario provvisorio ha gli effetti del registro fondiario per ciò che concerne la nascita, la trasmissione, la modifica e l’estinzione dei diritti reali (articolo 48 cpv. 2 Titolo finale CCS).

Art. 10 Grida per l’accertamento

L’accertamento dei diritti reali può aver luogo mediante una grida, nei casi previsti negli articoli 21a e seguenti e con la procedura ivi stabilita.

Art. 11 Elementi

1Il registro fondiario provvisorio si compone: a) del registro delle mutazioni e delle servitù; b) del registro dei pegni e dei pignoramenti immobiliari; c) del catasto dei diritti d’acqua; d) del libro giornale (libro generale d’ordine); e) dei documenti giustificativi; f) degli atti catastali del raggruppamento terreni. 2Sono tenuti inoltre, come registri ausiliari, le rubriche o gli indici d’uso prescritti dal regolamento di applicazione. CAPITOLO II Registro delle mutazioni e delle servitù

Art. 12 Iscrizione nel registro

1Le iscrizioni, annotazioni e menzioni, nonché le loro modifiche e radiazioni, che non si riferiscono a diritti di pegno immobiliare, sono eseguite nel registro delle mutazioni e delle servitù, tenuto in forma di giornale cronologico. Queste possono essere raggruppate per Comune, conservando tuttavia l’ordine cronologico. 2Il registro può essere tenuto in forma di fogli mobili.

Art. 13 Comunicazione al Municipio e al geometra

1All’inizio di ogni mese l’ufficiale del registro fondiario comunica al Municipio del rispettivo Comune ed al geometra revisore od assuntore, tutte le mutazioni di proprietà avvenute nel mese precedente, nonché le servitù da rappresentare sui piani catastali. Aggiornamento 6 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324. 2E’ fatto obbligo al Municipio ed al geometra di eseguire, entro quindici giorni dalla comunicazione, i relativi aggiornamenti. Sanzioni 3L’incaricato comunale od il geometra che dovesse venir meno alle prescrizioni del presente articolo, è passibile di una multa sino a fr. 1000.-- da infliggere dal Consiglio di Stato a norma della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.7 CAPITOLO III Registro dei pegni e dei pignoramenti immobiliari

Art. 14 Iscrizioni nel registro

1Le iscrizioni, le modifiche e le radiazioni di diritti di pegno e di pignoramento immobiliari, sono eseguite nel registro dei pegni e pignoramenti immobiliari. Esso è tenuto in forma di giornale cronologico e comprende un libro dei pegni e uno dei pignoramenti. 2Il registro può essere tenuto in forma di fogli mobili o mediante l’ausilio di sistemi informatici.8

Art. 15 Vecchi registri

Il registro delle ipoteche preesistenti, all’entrata in vigore del CCS (1.1.1912), fa pure parte del registro fondiario provvisorio (articoli 22 e 23 Titolo finale CCS).

Art. 16 Cartelle ipotecarie9

Per l’emissione di cartelle ipotecarie nominative, al portatore o intestate al proprietario del fondo e di cartelle ipotecarie registrali intestate al proprietario o a terzi, è necessario il certificato di grida (art. 21a e seguenti).

Art. 17 Forma

1Le cartelle ipotecarie devono essere compilate secondo un modulo uniforme e rispettare i requisiti previsti dall’ordinanza sul registro fondiario (ORF).11 2Il titolo deve inoltre contenere l’avvertenza che le servitù apparenti e continue, acquistate anteriormente al 1912, non vi sono indicate.

Art. 18 Cessioni

Il trasferimento del credito garantito da pegno immobiliare, viene indicato in margine all’iscrizione del diritto di pegno immobiliare. CAPITOLO IV

Art. 19 Catasto dei diritti d’acqua

…12 CAPITOLO V Disposizioni comuni ai registri principali

Art. 20 Richiesta di iscrizione

1Le richieste di iscrizione devono essere presentate in forma scritta, in lingua italiana, corredate del titolo costitutivo, a norma degli articoli 963 e seguenti del CC e degli articoli 46 e seguenti ORF.13 2Alla richiesta di iscrizione deve essere allegato l’estratto censuario la cui data di rilascio non può essere superiore ad un mese. Iscrizioni nei registri 7 Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2004, 388. 8 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469. 9 Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469. 10 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469. 11 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469. 12 Art. abrogato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 244; precedente modifica: BU 2012, 469. 13 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469. 3Le iscrizioni nei registri avvengono, di regola, a norma delle disposizioni del RRF, in quanto compatibili con la forma di giornale cronologico. 4Ulteriori disposizioni sono stabilite dal regolamento di applicazione.

Art. 21 Descrizione dei fondi

1I fondi ai quali le iscrizioni si riferiscono devono essere indicati con il nome del Comune ove sono situati e il numero di mappa apparente dall’estratto censuario. 2Dove non esiste una mappa attendibile od il numero non possa essere altrimenti determinato, la designazione del fondo si fa con altre indicazioni atte a farlo riconoscere, indicate nell’estratto censuario o nella dichiarazione rilasciata dalla cancelleria comunale, quali il nome locale, la denominazione, le coerenze, la superficie approssimativa ed il valore ufficiale di stima. Capitolo VI14 Delle grida e dell’accertamento dei diritti contestati Scopo della grida Art. 21a15 1Sino all’entrata in vigore del registro fondiario definitivo è ammessa, nei casi di trapasso della proprietà immobiliare in seguito a contratto, la pubblicazione di una grida, allo scopo di conoscere i diritti reali che gravano la proprietà. 2La pubblicazione deve essere chiesta entro tre mesi dall’iscrizione del trapasso nel registro fondiario provvisorio. Domanda, decisione ed impugnazione Art. 21b16 1L’istanza di pubblicazione della grida viene presentata al pretore della giurisdizione nella quale i beni sono situati, unitamente alla prova dell’iscrizione del trapasso di proprietà. 2Il pretore rifiuta la pubblicazione se non ritiene giustificata la domanda. 3Il decreto di rifiuto può essere impugnato dall’istante con appello. Contenuto Art. 21c17 La grida deve contenere: a) il nome, il cognome, la paternità e il domicilio del proprietario attuale e di quello precedente; b) l’indicazione del comune in cui si trovano gli immobili, della natura, della denominazione e dei numeri di mappa; dove non esiste la mappa, l’indicazione degli immobili deve farsi inoltre per mezzo di designazioni particolari atte ad individuarli, come la località, le coerenze, la misura approssimativa; c) l’indicazione del termine per la notificazione delle contraddizioni; d) la comminatoria della perenzione. Pubblicazione della grida e termine per contraddirvi Art. 21d18 1La pubblicazione della grida si fa nel Foglio ufficiale per due volte con l’intervallo di 15 giorni. 2La grida deve essere inoltre pubblicata all’albo del comune dove è posto l’immobile. 3Il termine per le contraddizioni è di almeno tre mesi dalla prima pubblicazione. Contraddizioni Art. 21e19 La notificazione dei diritti esistenti o pretesi sugli immobili oggetto della grida si propongono mediante contraddizione, introdotta per iscritto alla pretura, in doppio esemplare, di cui uno viene restituito al contraddicente con la menzione della data dell’insinuazione. Diritti per i quali non vi è obbligo della notificazione Art. 21f20 La contraddizione non è necessaria: a) per i diritti reali e i pegni immobiliari risultanti a registro fondiario provvisorio; b) per le servitù apparenti e continue acquistate anteriormente all’anno 1912. 14 Capitolo introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324. 15 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324. 16 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324. 17 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324. 18 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324. 19 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324. 20 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324. Certificato di pubblicazione Art. 21g21 La pretura, spirato il termine per le contraddizioni, notifica d’ufficio alle parti indicate nella grida l’avvenuta pubblicazione e dà loro copia delle contraddizioni. Diritti dell’istante Art. 21h22 1L’istante, il suo datore o avente causa, deve dichiarare al pretore entro un mese dalla scadenza del termine per la contraddizione, quali contraddizioni egli contesta. 2I diritti non contestati sono riconosciuti. 3Il contraddicente ha la facoltà di chiederne l’iscrizione nel registro fondiario provvisorio, producendo come documento giustificativo la relazione della contraddizione, con il certificato del pretore che essa non venne contestata. Obblighi del contraddicente Art. 21i23 1Il pretore assegna al contraddicente, di cui venne contestato un diritto, un termine di trenta giorni, per promuovere con la procedura ordinaria l’azione di accertamento del diritto. 2Il diritto è perento se l’azione non è proposta entro il termine assegnato o prorogato. 3Il riconoscimento di diritti che non siano stati enunciati nella contraddizione non può essere chiesto. Omissione della contraddizione Art. 21j24 1I diritti reali non notificati alla grida sono perenti, riservato l’articolo 21f. 2Un diritto riconosciuto dall’autore della grida nelle forme di legge valide a costituirlo, non è tuttavia mai pregiudicato nei suoi confronti anche se non notificato. Iscrizione nel registro fondiario Art. 21k25 I diritti accertati in giudizio possono essere iscritti a registro fondiario provvisorio, producendo come documento giustificativo la sentenza definitiva. Emissione di cartelle ipotecarie26 Art. 21l27 L’emissione di cartelle ipotecarie nei comuni nei quali non è ancora stato introdotto il registro fondiario definitivo deve essere preceduta dall’accertamento dei diritti reali che gravano i fondi oggetto del pegno. TITOLO III Del registro fondiario definitivo e prodefinitivo CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 22 Struttura

Il registro fondiario è ordinato per Comune e in base alla numerazione particellare catastale.

Art. 23 Presupposti per l’introduzione del registro fondiario definitivo

Nei Comuni in possesso di una misurazione ufficiale, si procede all’introduzione del registro fondiario definitivo, la quale ha luogo per Comune nell’ordine determinato dal Consiglio di Stato.

Art. 24 Registro prodefinitivo

1Il registro fondiario prodefinitivo viene introdotto, in via eccezionale, utilizzando misurazioni provvisorie riconosciute idonee dal Consiglio di Stato. Esso può estendersi anche alle zone soggette a spostamenti di terreno permanenti (articolo 660a CCS). 21 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324. 22 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324. 23 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324. 24 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324. 25 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 324. 26 Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469. 27 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469; precedente modifica: BU 2010, 324. Effetti2Il registro fondiario prodefinitivo produce tutti gli effetti giuridici inerenti al registro definitivo, anche nei riguardi dei terzi in buona fede, ai sensi dell’articolo 46 del Titolo finale CCS. Menzione 3Tali effetti giuridici non si estendono tuttavia alla delimitazione dei fondi. Di questa limitazione è fatta menzione nel registro fondiario.

Art. 25 Intavolazione

Sono intavolati a norma del diritto federale (articolo 943 CCS) tutti i fondi rilevati con la misurazione ufficiale o con la misurazione provvisoria riconosciuta idonea a norma dell’articolo 24 cpv. 1 della presente legge.

Art. 26 Intavolazioni speciali

Sono intavolati anche i fondi del demanio pubblico cantonale, delle corporazioni di diritto pubblico e delle ferrovie (articolo 944 CCS).

Art. 27 Fogli indicativi singoli e collettivi

1Sono fogli indicativi, nel senso di questa legge, i fogli del libro mastro (articolo 945 CCS). 2Di regola ogni fondo viene intavolato in un foglio indicativo singolo. 3Quando in un Comune o parte di Comune la proprietà è eccessivamente frazionata il Consiglio di Stato può proporre il foglio collettivo (articolo 947 CCS). CAPITOLO II Introduzione del registro fondiario

Art. 28 Introduzione del registro fondiario

L’introduzione del registro fondiario è decisa dal Consiglio di Stato.

Art. 29 Accertamento della proprietà

Per l’accertamento della proprietà fanno stato le risultanze della misurazione in vigore.

Art. 30 Livelli, enfiteusi e simili

1I fondi che formano oggetto di livello, enfiteusi, servitù perpetue, anticresi o altri diritti non costituibili secondo il diritto federale, sono menzionati a norma dell’effettiva ed attuale prevalenza economica del diritto (articolo 45 Titolo finale CCS). 2Se l’enfiteusi consiste in una costruzione sul fondo altrui, ammessa dal diritto vigente, essa è intavolata a norma dell’articolo 779 CCS, anche se la sua costituzione è anteriore. 3La proprietà di alberi su fondo altrui è iscritta come menzione.

Art. 31 Diritti d’alpe preesistenti

I diritti d’alpe preesistenti su fondi patriziali, di altre corporazioni o istituti di diritto pubblico, sono opportunamente menzionati.

Art. 32 Diritti reali limitati preesistenti

L’iscrizione delle servitù e degli altri diritti reali limitati preesistenti che non siano pegni immobiliari, ha luogo a norma dell’articolo 43 Titolo finale CCS.

Art. 33 Trascrizione delle vecchie ipoteche

Le ipoteche iscritte nei registri antecedenti l’entrata in vigore del CCS (1.1.1912), sono trascritte d’ufficio in quanto sia provata la loro fondatezza attuale, previa pubblicazione di una grida e secondo le modalità stabilite dal regolamento di applicazione.

Art. 34 Responsabilità del proprietario

Il mancato riporto di un’iscrizione ipotecaria preesistente che fosse ancora attuale, quantunque nel termine della grida non siano pervenute notifiche, non modifica i rapporti di diritto civile tra creditore e debitore. Tuttavia, il proprietario del fondo gravato che non è personalmente debitore, è liberato da ogni responsabilità.

Art. 35 Responsabilità dello Stato

1Lo Stato si rende garante nei confronti del creditore per ogni danno che dovesse risultare dal mancato riporto del diritto di pegno. Il creditore può tuttavia avvalersi di questa garanzia soltanto se dimostra di avere, senza esito, tentato con tutti i mezzi legali di riscuotere il credito nei confronti del debitore. 2Allo Stato spetta il diritto di rivalsa nei confronti del debitore.

Art. 36 Bando

Per l’introduzione del registro fondiario definitivo o prodefinitivo è pubblicato un bando per la verifica dei diritti reali limitati trascritti d’ufficio dal registro fondiario provvisorio e per la notifica dei diritti reali limitati preesistenti.

Art. 37 Perenzione dei diritti reali limitati preesistenti non notificati

1I diritti sorti prima del 1912, non notificati nei termini previsti dal bando di cui all’articolo precedente, sono dichiarati perenti in applicazione dell’articolo 44 cpv. 2 Titolo finale CCS. 2Restano riservati i diritti apparenti e continui.

Art. 38 Menzione del registro fondiario

In caso di contestazione davanti all’autorità giudiziaria, nei fogli indicativi del libro mastro viene menzionata l’esistenza del reclamo.

Art. 39 Tasse e spese amministrative nella procedura di introduzione

1La tassa di giudizio da fr. 50.-- a fr. 500.-- e le spese, sono poste a carico della parte soccombente. 2Se vi è soccombenza reciproca, le stesse possono essere ripartite parzialmente o per intero fra le parti. 3Quando le contestazioni sono tolte per desistenza o acquiescenza non si prelevano né tasse né spese. TITOLO IV Tenuta del registro fondiario

Art. 40 Tenuta del registro fondiario

Le intavolazioni e le iscrizioni nel registro fondiario definitivo, la sua pubblicità, i suoi effetti nonché l’estinzione dei diritti e la loro radiazione, sono regolati dal diritto federale.

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