Art. 41 Tenuta del registro fondiario con ordinatore
1La tenuta del registro fondiario in modo informatico è ammessa nei limiti stabiliti
dall’ORF.28
2Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento il diritto di accesso diretto ai dati, l’estensione e le
modalità di esercizio di tale diritto, nonché le sanzioni contro eventuali abusi.
TITOLO V
Blocco del registro fondiario
Art. 42 Blocco del registro fondiario
1Il blocco del registro fondiario, vieta, nei limiti stabiliti dal giudice o dall’autorità che lo
ordina, ogni atto di disposizione nel registro.
2L’ufficiale del registro fondiario deve rifiutare, nei limiti dell’ordine di blocco, ogni istanza di
iscrizione.
a) nel registro fondiario definitivo
3Nel registro fondiario definitivo il blocco è iscritto nella rubrica delle menzioni.29
b) nel registro fondiario provvisorio
4Nel registro fondiario provvisorio la menzione del blocco avviene nel registro mutazioni, servitù e
oneri fondiari, nella rubrica mutazioni e servitù e nella rubrica pegni immobiliari.
5L’ufficiale del registro fondiario dà immediata comunicazione dell’avvenuta menzione alla
cancelleria comunale ed al geometra competente per l’indicazione del blocco nell’estratto
censuario.
28 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
29 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
TITOLO VI
Art. 43 Pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria
…30
Art. 44 Attestazione municipale LDFR31
1Unitamente all’istanza di iscrizione dei trapassi di proprietà ad eccezione di quelli
successorali, deve essere allegata un’attestazione municipale nella quale sono indicati per
ciascun fondo i dati di natura pianificatoria. Tale attestazione vale anche in caso di aggravio
ipotecario, divisione o frazionamento di fondi ai fini dell’applicazione della legge federale sul diritto
fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR).
2Il contenuto dell’attestazione è specificato nel regolamento.
Art. 45 Elaborazioni statistiche33
I dati raccolti dagli uffici dei registri e quelli iscritti nel registro fondiario possono essere
oggetto di elaborazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. A tale scopo
essi possono essere trasmessi all’ufficio cantonale di statistica.
TITOLO VIA35
Transazioni per via elettronica e diffusione dei dati del registro fondiario
Transazioni elettroniche
Art 45a36 1Gli uffici dei registri possono corrispondere o condurre operazioni per via elettronica.
2ll Cantone può, mediante piattaforme riconosciute, permettere il traffico elettronico con gli uffici
dei registri, conformemente alle prescrizioni del diritto federale.
3Il regolamento ne disciplina i tempi e le modalità.
Pubblicazione dei dati del registro fondiario
Art. 45b37 La pubblicazione dei dati del registro fondiario su supporto informatico può essere
integrata nel sistema cantonale dei geodati.
TITOLO VII
Proprietà per piani
Art. 46 Apertura di fogli speciali nel registro fondiario definitivo
1Per la proprietà per piani originaria sono aperti fogli speciali.38
2Il Consiglio di Stato può derogare a questa disposizione (articolo 10a cpv. 4 RRF).
Art. 47 Conferma ufficiale
1La conferma ufficiale prevista nei casi degli articoli 68 e 69 ORF è rilasciata, a
richiesta dell’ufficiale del registro fondiario, dal geometra revisore del rispettivo circondario.39
2Le spese per il rilascio della conferma, sono calcolate a norma della Tariffa per le operazioni
geometriche di tenuta a giorno delle misurazioni catastali.
TITOLO VIII
Volture catastali anteriori al 1.1.1912
Art. 48 Obbligo
1Per ogni atto di disposizione relativo ai fondi intestati a persone defunte o scomparse
prima del 1.1.1912, i proprietari devono chiedere la voltura al proprio nome.
30 Art. abrogato dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221.
31 Nota marginale modificata dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221.
32 Art. modificato dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221.
33 Nota marginale modificata dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221.
34 Art. modificato dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221.
35 Titolo introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
36 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
37 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
38 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
39 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
2La domanda deve essere inoltrata al municipio, corredata dei documenti giustificativi.
Art. 49 Procedura
1Le volture devono risultare da apposita risoluzione municipale ed essere iscritte
immediatamente nei catasti censuari.
2Il regolamento per la tenuta dei catastrini censuari stabilisce le modalità e la procedura.
Art. 50 Eccezione
In casi eccezionali, quando la presentazione degli atti o dei titoli giustificativi risultasse
impossibile, ma si trattasse di rapporti giuridici notori, pacifici e di lunga durata, tanto da escludere
ogni ragionevole timore di contestazione, il municipio può ammettere la domanda di voltura purché
firmata da tutti gli interessati.
Art. 51 Tasse
La procedura è esente da tasse.
TITOLO VIIIA40
Procedura di aggiornamento pubblica (art. 976c CC)
Procedura di aggiornamento pubblica
(art. 976c CC)
Art. 51a41 1La procedura di aggiornamento pubblica può essere intrapresa in presenza di un
numero elevato di servitù, annotazioni o menzioni divenute col tempo o le circostanze desuete,
confuse o di difficile determinazione, su richiesta dell’ufficio dei registri ove è situata la maggior
parte dei fondi interessati, e su ordine dell’autorità di vigilanza.
2L’avvio della procedura viene pubblicato sul Foglio ufficiale e notificato direttamente agli
interessati.
3La procedura avviene a cura dell’ufficio dei registri competente, ed è menzionata nel registro
fondiario sui fondi dei comprensori interessati. Il regolamento ne disciplina la modalità.
4Avverso le nuove risultanze è possibile inoltrare reclamo all’ufficio dei registri entro il termine di
30 giorni. Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso all’autorità di vigilanza, la cui
decisione può essere impugnata mediante azione giudiziaria davanti al pretore entro il termine di
trenta giorni dall’intimazione.
5Una volta definitiva la nuova situazione, la menzione viene cancellata, unitamente all’iscrizione
delle eventuali nuove risultanze, a cura dell’ufficio dei registri.
TITOLO IX
Spese, tasse, tariffe
CAPITOLO I
Spese d’introduzione, adeguamento e epurazione del registro fondiario definitivo
o prodefinitivo e loro riparto
Art. 52 Ripartizione
1Le spese derivanti dalle operazioni previste dal titolo terzo - capitolo II - della presente
legge, dedotti eventuali sussidi, sono ripartite fra i Comuni e i proprietari di fondi, di condotte e
linee ferroviarie, nelle seguenti proporzioni:
60% a carico del Comune;
40% a carico dei proprietari.42
2Uguale riparto sarà applicato alle procedure di adeguamento del registro fondiario definitivo a
seguito del nuovo riparto fondi o rinnovo della misurazione catastale.
40 Titolo introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
41 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469.
42 Cpv. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2005, 390.
Per le procedure d’introduzione del registro fondiario ai sensi dell’articolo 52 iniziate entro il 31 dicembre
2006 si applica il seguente riparto:
40% a carico dello Stato
40% a carico del Comune
20% a carico dei proprietari - BU 2005, 390.
Art. 53
Le spese a carico dei proprietari sono ripartite in proporzione al valore di stima ufficiale
dei fondi intavolati e alla percorrenza delle linee ferroviarie e delle condotte.
Art. 54 Approvazione
Il Consiglio di Stato approva il conto delle spese prima dell’esazione delle quote a
carico dello Stato, dei Comuni e dei proprietari.
CAPITOLO II
Tasse e spese
Art. 55 Tariffe per le iscrizioni a registro fondiario
Le tariffe per le iscrizioni a registro fondiario sono stabilite dalla relativa legge.
Art. 56 Tasse aggiornamento dei catastrini censuari
Il regolamento per la tenuta dei catastrini stabilisce l’ammontare delle tasse percepite
per le operazioni eseguite dalla Cancelleria comunale per l’aggiornamento dei catastrini censuari
ed il rilascio di estratti secondo il principio della copertura dei costi.
CAPITOLO III
Esecutività e ricorsi
Art. 57 Esecutività delle tasse ed emolumenti della presente legge
Le decisioni, bollette o fatture, emanate in virtù della presente legge sono parificate alle
sentenze esecutive (articolo 89 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento).
Art. 58 Ricorso contro il riparto spese e le tasse
1Contro il riparto delle spese di cui all’articolo 52 è dato ricorso al Consiglio di Stato.
2Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
3È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.
TITOLO X
Disposizioni introduttive, transitorie
Art. 59 Diritto previgente
1Le norme in base alle quali è entrato in vigore nei singoli comuni il registro fondiario
federale restano applicabili con particolare riguardo agli effetti relativi alle notifiche. Il Consiglio di
Stato è abilitato a procedere all’epurazione dei diritti reali preesistenti ai sensi dell’articolo 44 Titolo
finale CCS, secondo le modalità stabilite dall’articolo 28 della legge di applicazione e
complemento del Codice civile svizzero (LAC).
2Per i Comuni nei quali, all’entrata in vigore della presente legge, la pubblicazione del bando per la
verifica dei diritti reali limitati trascritti d’ufficio e per la notifica dei diritti reali preesistenti è già
avvenuta, rimangono applicabili gli articoli 95 e seguenti della legge generale sul registro fondiario
del 2 febbraio 1933.
Art. 60 Entrata in vigore
La presente legge unitamente al suo allegato, ottenuta la necessaria approvazione
dell’autorità federale43 e trascorsi i termini di referendum, viene pubblicata sul Bollettino ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.44
Pubblicata nel BU 1998, 93.
43 Approvazione federale: 30 marzo 1998 - BU 1998, 102.
44 Entrata in vigore: 7 aprile 1998 - BU 1998, 93.