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Legge sul registro fondiario

Ticino · 216.100 · statute

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Contents: 60 provisions
  1. Art. 1 Circondari di registro
  2. Art. 2 Ufficio del registro fondiario
  3. Art. 3 Responsabilità
  4. Art. 4 Obblighi del notaio
  5. Art. 5 Autorità di vigilanza
  6. Art. 6 Ricorso al Tribunale di appello4
  7. Art. 7 Organi di esecuzione e procedura
  8. Art. 8 Rapporti giuridici iscrivibili
  9. Art. 9 Effetti
  10. Art. 10 Grida per l’accertamento
  11. Art. 11 Elementi
  12. Art. 12 Iscrizione nel registro
  13. Art. 13 Comunicazione al Municipio e al geometra
  14. Art. 14 Iscrizioni nel registro
  15. Art. 15 Vecchi registri
  16. Art. 16 Cartelle ipotecarie9
  17. Art. 17 Forma
  18. Art. 18 Cessioni
  19. Art. 19 Catasto dei diritti d’acqua
  20. Art. 20 Richiesta di iscrizione
  21. Art. 21 Descrizione dei fondi
  22. Art. 22 Struttura
  23. Art. 23 Presupposti per l’introduzione del registro fondiario definitivo
  24. Art. 24 Registro prodefinitivo
  25. Art. 25 Intavolazione
  26. Art. 26 Intavolazioni speciali
  27. Art. 27 Fogli indicativi singoli e collettivi
  28. Art. 28 Introduzione del registro fondiario
  29. Art. 29 Accertamento della proprietà
  30. Art. 30 Livelli, enfiteusi e simili
  31. Art. 31 Diritti d’alpe preesistenti
  32. Art. 32 Diritti reali limitati preesistenti
  33. Art. 33 Trascrizione delle vecchie ipoteche
  34. Art. 34 Responsabilità del proprietario
  35. Art. 35 Responsabilità dello Stato
  36. Art. 36 Bando
  37. Art. 37 Perenzione dei diritti reali limitati preesistenti non notificati
  38. Art. 38 Menzione del registro fondiario
  39. Art. 39 Tasse e spese amministrative nella procedura di introduzione
  40. Art. 40 Tenuta del registro fondiario
  41. Art. 41 Tenuta del registro fondiario con ordinatore
  42. Art. 42 Blocco del registro fondiario
  43. Art. 43 Pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria
  44. Art. 44 Attestazione municipale LDFR31
  45. Art. 45 Elaborazioni statistiche33
  46. Art. 46 Apertura di fogli speciali nel registro fondiario definitivo
  47. Art. 47 Conferma ufficiale
  48. Art. 48 Obbligo
  49. Art. 49 Procedura
  50. Art. 50 Eccezione
  51. Art. 51 Tasse
  52. Art. 52 Ripartizione
  53. Art. 53
  54. Art. 54 Approvazione
  55. Art. 55 Tariffe per le iscrizioni a registro fondiario
  56. Art. 56 Tasse aggiornamento dei catastrini censuari
  57. Art. 57 Esecutività delle tasse ed emolumenti della presente legge
  58. Art. 58 Ricorso contro il riparto spese e le tasse
  59. Art. 59 Diritto previgente
  60. Art. 60 Entrata in vigore

60 provisions

Art. 41 Tenuta del registro fondiario con ordinatore

1La tenuta del registro fondiario in modo informatico è ammessa nei limiti stabiliti dall’ORF.28 2Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento il diritto di accesso diretto ai dati, l’estensione e le modalità di esercizio di tale diritto, nonché le sanzioni contro eventuali abusi. TITOLO V Blocco del registro fondiario

Art. 42 Blocco del registro fondiario

1Il blocco del registro fondiario, vieta, nei limiti stabiliti dal giudice o dall’autorità che lo ordina, ogni atto di disposizione nel registro. 2L’ufficiale del registro fondiario deve rifiutare, nei limiti dell’ordine di blocco, ogni istanza di iscrizione. a) nel registro fondiario definitivo 3Nel registro fondiario definitivo il blocco è iscritto nella rubrica delle menzioni.29 b) nel registro fondiario provvisorio 4Nel registro fondiario provvisorio la menzione del blocco avviene nel registro mutazioni, servitù e oneri fondiari, nella rubrica mutazioni e servitù e nella rubrica pegni immobiliari. 5L’ufficiale del registro fondiario dà immediata comunicazione dell’avvenuta menzione alla cancelleria comunale ed al geometra competente per l’indicazione del blocco nell’estratto censuario. 28 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469. 29 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469. TITOLO VI

Art. 43 Pubblicazione degli acquisti di proprietà fondiaria

…30

Art. 44 Attestazione municipale LDFR31

1Unitamente all’istanza di iscrizione dei trapassi di proprietà ad eccezione di quelli successorali, deve essere allegata un’attestazione municipale nella quale sono indicati per ciascun fondo i dati di natura pianificatoria. Tale attestazione vale anche in caso di aggravio ipotecario, divisione o frazionamento di fondi ai fini dell’applicazione della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR). 2Il contenuto dell’attestazione è specificato nel regolamento.

Art. 45 Elaborazioni statistiche33

I dati raccolti dagli uffici dei registri e quelli iscritti nel registro fondiario possono essere oggetto di elaborazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. A tale scopo essi possono essere trasmessi all’ufficio cantonale di statistica. TITOLO VIA35 Transazioni per via elettronica e diffusione dei dati del registro fondiario Transazioni elettroniche Art 45a36 1Gli uffici dei registri possono corrispondere o condurre operazioni per via elettronica. 2ll Cantone può, mediante piattaforme riconosciute, permettere il traffico elettronico con gli uffici dei registri, conformemente alle prescrizioni del diritto federale. 3Il regolamento ne disciplina i tempi e le modalità. Pubblicazione dei dati del registro fondiario Art. 45b37 La pubblicazione dei dati del registro fondiario su supporto informatico può essere integrata nel sistema cantonale dei geodati. TITOLO VII Proprietà per piani

Art. 46 Apertura di fogli speciali nel registro fondiario definitivo

1Per la proprietà per piani originaria sono aperti fogli speciali.38 2Il Consiglio di Stato può derogare a questa disposizione (articolo 10a cpv. 4 RRF).

Art. 47 Conferma ufficiale

1La conferma ufficiale prevista nei casi degli articoli 68 e 69 ORF è rilasciata, a richiesta dell’ufficiale del registro fondiario, dal geometra revisore del rispettivo circondario.39 2Le spese per il rilascio della conferma, sono calcolate a norma della Tariffa per le operazioni geometriche di tenuta a giorno delle misurazioni catastali. TITOLO VIII Volture catastali anteriori al 1.1.1912

Art. 48 Obbligo

1Per ogni atto di disposizione relativo ai fondi intestati a persone defunte o scomparse prima del 1.1.1912, i proprietari devono chiedere la voltura al proprio nome. 30 Art. abrogato dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221. 31 Nota marginale modificata dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221. 32 Art. modificato dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221. 33 Nota marginale modificata dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221. 34 Art. modificato dalla L 22.3.2007; in vigore dal 1.6.2009 - BU 2009, 221. 35 Titolo introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469. 36 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469. 37 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469. 38 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469. 39 Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469. 2La domanda deve essere inoltrata al municipio, corredata dei documenti giustificativi.

Art. 49 Procedura

1Le volture devono risultare da apposita risoluzione municipale ed essere iscritte immediatamente nei catasti censuari. 2Il regolamento per la tenuta dei catastrini censuari stabilisce le modalità e la procedura.

Art. 50 Eccezione

In casi eccezionali, quando la presentazione degli atti o dei titoli giustificativi risultasse impossibile, ma si trattasse di rapporti giuridici notori, pacifici e di lunga durata, tanto da escludere ogni ragionevole timore di contestazione, il municipio può ammettere la domanda di voltura purché firmata da tutti gli interessati.

Art. 51 Tasse

La procedura è esente da tasse. TITOLO VIIIA40 Procedura di aggiornamento pubblica (art. 976c CC) Procedura di aggiornamento pubblica (art. 976c CC) Art. 51a41 1La procedura di aggiornamento pubblica può essere intrapresa in presenza di un numero elevato di servitù, annotazioni o menzioni divenute col tempo o le circostanze desuete, confuse o di difficile determinazione, su richiesta dell’ufficio dei registri ove è situata la maggior parte dei fondi interessati, e su ordine dell’autorità di vigilanza. 2L’avvio della procedura viene pubblicato sul Foglio ufficiale e notificato direttamente agli interessati. 3La procedura avviene a cura dell’ufficio dei registri competente, ed è menzionata nel registro fondiario sui fondi dei comprensori interessati. Il regolamento ne disciplina la modalità. 4Avverso le nuove risultanze è possibile inoltrare reclamo all’ufficio dei registri entro il termine di 30 giorni. Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso all’autorità di vigilanza, la cui decisione può essere impugnata mediante azione giudiziaria davanti al pretore entro il termine di trenta giorni dall’intimazione. 5Una volta definitiva la nuova situazione, la menzione viene cancellata, unitamente all’iscrizione delle eventuali nuove risultanze, a cura dell’ufficio dei registri. TITOLO IX Spese, tasse, tariffe CAPITOLO I Spese d’introduzione, adeguamento e epurazione del registro fondiario definitivo o prodefinitivo e loro riparto

Art. 52 Ripartizione

1Le spese derivanti dalle operazioni previste dal titolo terzo - capitolo II - della presente legge, dedotti eventuali sussidi, sono ripartite fra i Comuni e i proprietari di fondi, di condotte e linee ferroviarie, nelle seguenti proporzioni: 60% a carico del Comune; 40% a carico dei proprietari.42 2Uguale riparto sarà applicato alle procedure di adeguamento del registro fondiario definitivo a seguito del nuovo riparto fondi o rinnovo della misurazione catastale. 40 Titolo introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469. 41 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 469. 42 Cpv. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2005, 390. Per le procedure d’introduzione del registro fondiario ai sensi dell’articolo 52 iniziate entro il 31 dicembre 2006 si applica il seguente riparto: 40% a carico dello Stato 40% a carico del Comune 20% a carico dei proprietari - BU 2005, 390.

Art. 53

Le spese a carico dei proprietari sono ripartite in proporzione al valore di stima ufficiale dei fondi intavolati e alla percorrenza delle linee ferroviarie e delle condotte.

Art. 54 Approvazione

Il Consiglio di Stato approva il conto delle spese prima dell’esazione delle quote a carico dello Stato, dei Comuni e dei proprietari. CAPITOLO II Tasse e spese

Art. 55 Tariffe per le iscrizioni a registro fondiario

Le tariffe per le iscrizioni a registro fondiario sono stabilite dalla relativa legge.

Art. 56 Tasse aggiornamento dei catastrini censuari

Il regolamento per la tenuta dei catastrini stabilisce l’ammontare delle tasse percepite per le operazioni eseguite dalla Cancelleria comunale per l’aggiornamento dei catastrini censuari ed il rilascio di estratti secondo il principio della copertura dei costi. CAPITOLO III Esecutività e ricorsi

Art. 57 Esecutività delle tasse ed emolumenti della presente legge

Le decisioni, bollette o fatture, emanate in virtù della presente legge sono parificate alle sentenze esecutive (articolo 89 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento).

Art. 58 Ricorso contro il riparto spese e le tasse

1Contro il riparto delle spese di cui all’articolo 52 è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 3È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative. TITOLO X Disposizioni introduttive, transitorie

Art. 59 Diritto previgente

1Le norme in base alle quali è entrato in vigore nei singoli comuni il registro fondiario federale restano applicabili con particolare riguardo agli effetti relativi alle notifiche. Il Consiglio di Stato è abilitato a procedere all’epurazione dei diritti reali preesistenti ai sensi dell’articolo 44 Titolo finale CCS, secondo le modalità stabilite dall’articolo 28 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC). 2Per i Comuni nei quali, all’entrata in vigore della presente legge, la pubblicazione del bando per la verifica dei diritti reali limitati trascritti d’ufficio e per la notifica dei diritti reali preesistenti è già avvenuta, rimangono applicabili gli articoli 95 e seguenti della legge generale sul registro fondiario del 2 febbraio 1933.

Art. 60 Entrata in vigore

La presente legge unitamente al suo allegato, ottenuta la necessaria approvazione dell’autorità federale43 e trascorsi i termini di referendum, viene pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.44 Pubblicata nel BU 1998, 93. 43 Approvazione federale: 30 marzo 1998 - BU 1998, 102. 44 Entrata in vigore: 7 aprile 1998 - BU 1998, 93.

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