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Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti

Ticino · 173.300 · statute

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Contents: 46 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione
  2. Art. 2 Elenco e classificazione delle funzioni
  3. Art. 3 Elementi della retribuzione
  4. Art. 4 Scala degli stipendi
  5. Art. 5 Adeguamento al rincaro
  6. Art. 6 Stipendio e indennità in caso di occupazione parziale
  7. Art. 7 Supplementi di stipendio
  8. Art. 8 Diritto allo stipendio
  9. Art. 9 Stipendio iniziale
  10. Art. 10 Riduzione dello stipendio iniziale
  11. Art. 11 Contratti speciali e casi eccezionali
  12. Art. 12 Aumenti annuali
  13. Art. 13 Aumenti annuali: mancata concessione per inadempienza
  14. Art. 14 Aumenti annuali nel periodo di prova
  15. Art. 15 Promozioni
  16. Art. 16 Trasferimento a funzione inferiore
  17. Art. 17 Riclassificazione della funzione
  18. Art. 18 Premio per prestazioni eccezionali
  19. Art. 19 Modalità di pagamento
  20. Art. 20 Conversione della tredicesima in giorni di congedo
  21. Art. 21 Calcolo degli anni di servizio
  22. Art. 22 Gratifiche per anzianità di servizio
  23. Art. 23 Compenso per lavoro straordinario
  24. Art. 24 Trasferte e picchetti per servizio festivo e notturno
  25. Art. 25 Assegni per i figli
  26. Art. 26 Indennità per supplenze
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Rifiuto dell’indennità di uscita
  29. Art. 29 Prestazioni ai superstiti
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Annuncio all’assicurazione invalidità
  33. Art. 33 Retribuzione in caso di rendimento ridotto
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Diritto allo stipendio in caso di assenza per servizio obbligatorio
  36. Art. 36 Indennità perdita di guadagno
  37. Art. 37 Surrogazione
  38. Art. 38 Compensazione
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Contestazioni di natura pecuniaria
  41. Art. 41 a) adeguamento dei salari alle nuove classi
  42. Art. 42
  43. Art. 43 b) calcolo dei giorni di malattia o di infortunio
  44. Art. 44 c) rincaro
  45. Art. 45 Disposizioni abrogative
  46. Art. 46 Entrata in vigore

46 provisions

Art. 1 Campo di applicazione

La presente legge regola le remunerazioni dei dipendenti sottoposti alla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD).

Art. 2 Elenco e classificazione delle funzioni

1L’elenco delle funzioni e la relativa classificazione degli impiegati dello Stato e dei docenti sono stabiliti dal Consiglio di Stato, d’intesa con le autorità di nomina competenti ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) per quanto attiene il loro personale, mediante regolamento basato, di principio, sulla valutazione analitica di ogni singola funzione. 2La valutazione analitica delle funzioni avviene in modo trasparente e non discriminatorio. 3Una nuova valutazione delle funzioni viene elaborata se gli elementi che ne determinano la classificazione esistente si sono modificati in maniera significativa e durevole. 4Il Consiglio di Stato consulta le organizzazioni del personale e informa il Gran Consiglio sui cambiamenti di contenuto della classificazione dei dipendenti attraverso il rendiconto.

Art. 3 Elementi della retribuzione

Gli impiegati e i docenti percepiscono annualmente gli stipendi, i supplementi e le indennità stabiliti negli articoli seguenti. Capitolo secondo Stipendi e indennità

Art. 4 Scala degli stipendi

1Le classi di stipendio dei dipendenti cantonali sono stabilite come segue: Classe Minimo Massimo 1 40’610 62’133 2 45’963 70’692 3 51’213 79’175 4 56’369 87’598 5 61’446 96’278 6 66’454 104’332 7 71’405 112’677 8 76’312 121’031 9 81’187 129’412 10 86’041 137’838 11 90’887 146’328 12 95’737 154’349 13 100’602 162’416 14 105’495 170’550 15 110’427 178’769 16 115’411 187’095 17 120’459 195’545 18 125’583 204’142 19 130’794 212’903 20 136’105 221’851 2Ogni classe è composta di 24 aumenti, suddivisi in 4 livelli: – il primo contiene 4 aumenti, – il secondo contiene 5 aumenti, – il terzo contiene 6 aumenti, – il quarto contiene 9 aumenti. 3È garantito il principio di considerare il minimo salariale della rispettiva categoria professionale tenendo conto delle specificità del pubblico impiego. 4Il Regolamento rispetta quale soglia d’entrata per la prima classe di regola un lordo annuo di fr. 43’000.–. 5A ogni aumento corrisponde uno stipendio di riferimento prefissato.

Art. 5 Adeguamento al rincaro

1Gli stipendi dei dipendenti sottoposti alla LORD e lo stipendio di riferimento per la definizione degli onorari dei Consiglieri di Stato sono adeguati all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo. 2L’adeguamento degli stipendi è stabilito dal Consiglio di Stato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale mensile effettivo dei prezzi al consumo di novembre dell’anno precedente. 3Dopo consultazione delle organizzazioni del personale il Consiglio di Stato può decidere di adeguare interamente o parzialmente gli stipendi al rincaro oppure può stabilire il pagamento di una indennità completiva parziale o totale.

Art. 6 Stipendio e indennità in caso di occupazione parziale

In caso di grado d’occupazione parziale lo stipendio e le indennità previste dalla presente legge sono calcolati in proporzione all’attività prestata.

Art. 7 Supplementi di stipendio

1L’autorità di nomina può stabilire supplementi di stipendio per remunerare compiti assegnati temporaneamente e che eccedono quelli normalmente previsti. 2Questi supplementi di stipendio non sono assicurabili ai fini della previdenza professionale.

Art. 8 Diritto allo stipendio

1Il diritto allo stipendio e ad eventuali indennità decorre dal giorno dell’entrata in funzione effettiva e si estingue al momento della cessazione del rapporto d’impiego. 2Lo stipendio è corrisposto in tredici mensilità.

Art. 9 Stipendio iniziale

1Lo stipendio iniziale è fissato dall’autorità di nomina e corrisponde, per impiegati senza esperienza, allo stipendio minimo previsto per la rispettiva funzione. 2Il Consiglio di Stato stabilisce nel regolamento lo stipendio iniziale dei docenti senza esperienza. 3L’autorità di nomina stabilisce nel regolamento i criteri che determinano lo stipendio iniziale nel caso di candidati con esperienza. 4L’autorità di nomina può stabilire uno stipendio iniziale maggiore, quando ciò è giustificato da circostanze speciali, quali l’esercizio di una funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari.

Art. 10 Riduzione dello stipendio iniziale

1Nel caso in cui, a titolo eccezionale, si debba ricorrere a candidati che non dispongono di tutti i requisiti o per i quali è previsto un periodo di introduzione, l’autorità di nomina può stabilire, per due anni al massimo, uno stipendio fino a due classi inferiore rispetto a quello minimo previsto per la funzione. 2Trascorso il periodo d’introduzione, il dipendente viene inserito nella classe corrispondente alla sua funzione con il riconoscimento degli aumenti annuali maturati.

Art. 11 Contratti speciali e casi eccezionali

1Per funzioni particolari che esigono delle conoscenze altamente specializzate, il Consiglio di Stato, e per funzioni particolari di spettanza di diversa autorità di nomina sentiti l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio o la relativa autorità giudiziaria competente, può derogare alla classificazione della funzione e al massimo di stipendio previsto dalla presente legge. 2Deroga analoga può essere applicata in casi eccezionali, allo scopo di assicurarsi la collaborazione di persone di capacità eminenti o di mantenerle al servizio dello Stato.

Art. 12 Aumenti annuali

1I dipendenti hanno diritto a un aumento annuale di stipendio corrisposto secondo la scala stipendi, riservata l’applicazione dell’art. 13, fino al massimo della classe della funzione occupata. 2Gli aumenti annuali vengono corrisposti all’inizio dell’anno civile per gli impiegati o all’inizio dell’anno scolastico per i docenti. 3L’impiegato matura l’aumento se all’inizio dell’anno civile ha compiuto almeno 6 mesi di servizio: se ne ha prestati meno l’aumento è computato solo a contare dall’anno successivo. Questa regola fa stato anche per le interruzioni di servizio non pagate. 4Il docente matura l’aumento all’inizio dell’anno scolastico se nel precedente anno scolastico ha compiuto ininterrottamente almeno 4 mesi di servizio. Questa regola fa stato anche per le interruzioni di servizio non pagate.

Art. 13 Aumenti annuali: mancata concessione per inadempienza

1Se le prestazioni del dipendente sono insufficienti, l’autorità di nomina può bloccare l’aumento annuale mediante decisione formale. 2Il dipendente dev’essere sentito. 3Restano riservate le norme per il trasferimento o la disdetta.

Art. 14 Aumenti annuali nel periodo di prova

Durante il periodo di prova non vengono concessi aumenti salariali.

Art. 15 Promozioni

1La promozione consiste nel passaggio individuale da una funzione ad un’altra di grado superiore. 2La promozione può avvenire in seguito a: a) occupazione di una funzione superiore resasi vacante; b) mutamento significativo dei compiti, sostanziato mediante una nuova valutazione analitica della funzione. 3In caso di promozione il nuovo stipendio del dipendente non deve essere inferiore a quello precedente maggiorato di un aumento annuo.1

Art. 16 Trasferimento a funzione inferiore

1In caso di trasferimento a funzione di classe inferiore, lo stipendio deve corrispondere almeno allo stipendio della classe della nuova funzione con gli aumenti maturati. 2Il regolamento precisa le condizioni. 3Il dipendente dev’essere sentito.

Art. 17 Riclassificazione della funzione

1La riclassificazione consiste nell’assegnazione di una nuova classe di stipendio a una determinata funzione. 2La riclassificazione avviene a fronte di modifiche sostanziali nei compiti attribuiti a una funzione oppure a seguito di una modifica sostanziale dei requisiti richiesti per l’esercizio della funzione. 3Essa impone l’esecuzione di una nuova valutazione analitica. 4Gli stipendi modificati a seguito di una riclassificazione vengono calcolati seguendo i medesimi principi applicati per le promozioni o per i trasferimenti a funzione inferiore.

Art. 18 Premio per prestazioni eccezionali

1Ai dipendenti che si sono distinti per prestazioni particolarmente elevate e straordinarie l’autorità di nomina può: a) accordare una gratificazione straordinaria unica, non assicurabile all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito Istituto di previdenza); b) accordare dei giorni di congedo pagato; c) autorizzare la partecipazione a particolari corsi di formazione o di perfezionamento professionali; d) valutare la possibilità di concedere modalità più flessibili di svolgere il lavoro in funzione del compito e della funzione. 1 Cpv. modificato dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 331. 2Le relative proposte formulate dai rispettivi funzionari dirigenti devono essere motivate con un rapporto esaustivo che dimostri la prestazione eccezionale e superiore agli obiettivi fissati. 3Il premio può essere accordato a gruppi di dipendenti; il premio può essere utilizzato anche per il finanziamento di manifestazioni o eventi comuni.

Art. 19 Modalità di pagamento

1I dodici tredicesimi dello stipendio e le indennità per i figli sono pagati mensilmente. 2Il Consiglio di Stato stabilisce i modi e la scadenza mensile di pagamento dello stipendio, come pure la scadenza del pagamento della tredicesima mensilità. 3Per stabilire il diritto alla tredicesima mensilità dello stipendio si tiene conto dell’entrata in servizio, nonché delle modificazioni e delle riduzioni di stipendio intervenute nel corso dell’anno.

Art. 20 Conversione della tredicesima in giorni di congedo

Compatibilmente con le esigenze di servizio, l’autorità di nomina può concedere la facoltà agli impiegati di chiedere la conversione parziale o totale della tredicesima mensilità in congedo.

Art. 21 Calcolo degli anni di servizio

1Vengono riconosciuti come anni di servizio gli anni in cui il dipendente ha avuto un rapporto d’impiego con lo Stato. 2I periodi di congedo non pagato che superano trenta giorni all’interno di un anno civile non vengono computati negli anni di servizio. 3Gli anni di apprendistato o praticantato non vengono computati quali anni di servizio presso lo Stato. 4Gli anni di servizio prestati come docente delle scuole comunali ticinesi sono riconosciuti in caso di cambiamento di datore di lavoro pubblico e lo sono di regola in caso di assunzione nelle scuole cantonali.2

Art. 22 Gratifiche per anzianità di servizio

1Dopo venti anni di servizio e successivamente ogni cinque anni, al dipendente può essere accordata una gratifica pari a 20 giorni lavorativi di congedo pagato; la gratifica può essere corrisposta anche se gli anni di servizio non sono stati prestati ininterrottamente. 2I periodi di congedo non pagati superiori a 30 giorni non vengono computati. 3La gratifica può essere distribuita al massimo sui 4 anni successivi all’anno di maturazione del diritto. 4…3

Art. 23 Compenso per lavoro straordinario

Le ore di lavoro straordinario vengono recuperate con un uguale numero di ore di congedo, entro i sei mesi successivi. Quando il recupero non è possibile, esse danno diritto ad un’indennità pari al compenso orario calcolato sulla base dello stipendio mensile x 12, nei limiti consentiti dall’art. 71 cpv. 3 LORD.

Art. 24 Trasferte e picchetti per servizio festivo e notturno

Le norme che regolano il diritto e l’ammontare delle indennità di trasferta, di picchetto, di servizio festivo e notturno sono stabilite in un apposito regolamento.

Art. 25 Assegni per i figli

Il dipendente ha diritto agli assegni per i figli previsti dalla legislazione federale e cantonale sugli assegni familiari.

Art. 26 Indennità per supplenze

1L’impiegato che, su incarico dell’autorità di nomina, supplisce un dipendente di categoria superiore, ha diritto, a contare dal primo giorno, per una supplenza effettiva di durata superiore a 3 mesi, a un’indennità nei limiti stabiliti dal regolamento. 2Per i docenti sono applicabili le norme del regolamento specifico per le supplenze docenti. Indennità d’uscita in caso di scioglimento del rapporto d’impiego 2 Cpv. modificato dalla L 22.9.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 349. 3 Cpv. abrogato dalla L 6.2.2024; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 99.

Art. 27

1In caso di scioglimento del rapporto d’impiego per disdetta secondo l’art. 60 cpv. 3 lett. a) e b) LORD, il dipendente ha diritto ad un’indennità d’uscita. 2L’indennità riconosciuta al dipendente è calcolata secondo la formula seguente: 18 mensilità x anni interi di servizio prestati 3Determinante ai fini del conteggio è l’ultimo stipendio mensile. 4Dal 58° anno di età sono applicabili le norme riguardanti l’Istituto di previdenza. 5In caso di disdetta secondo l’art. 60 cpv. 3 lett. h) LORD, il dipendente ha diritto a un’indennità di uscita pari a una volta e mezzo quella prevista dal cpv. 2. 6Per i docenti delle scuole elementari e delle scuole dell’infanzia lo scioglimento del rapporto d’impiego di cui al cpv. 1, è da intendere presso lo stesso datore di lavoro.

Art. 28 Rifiuto dell’indennità di uscita

L’indennità d’uscita non è concessa nei casi in cui il dipendente rifiuti senza motivi validi un posto di lavoro adeguato.

Art. 29 Prestazioni ai superstiti

1Alla morte del dipendente in servizio i suoi superstiti ricevono lo stipendio del mese in corso cui si aggiunge un’indennità unica pari a 1/4 dello stipendio annuo, compresi gli assegni per i figli. 2Sono considerati superstiti: a) il coniuge o partner registrato, il convivente in caso di convivenza per almeno cinque anni consecutivi;4 b) i figli, per i quali il dipendente percepisce assegni per figli come da art. 25. Capitolo terzo Stipendio in caso di assenza Diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio non professionali

Art. 30

1In caso di assenza per malattia o per infortunio non professionali, anche discontinui, comprovati da certificato medico, il dipendente percepisce lo stipendio calcolato in base al proprio grado d’occupazione per i primi 365 giorni di durata dell’inabilità lavorativa parziale o totale e il 90% per i successivi 365 giorni di durata dell’inabilità lavorativa parziale o totale all’interno di un periodo di osservazione di 900 giorni. 2Lo Stato ha la facoltà di far eseguire visite di controllo e può subordinare il diritto allo stipendio ad una visita medica da parte del medico del personale o di un medico di fiducia. 3Allo scadere dei 730 giorni di durata dell’inabilità lavorativa parziale o totale all’interno di un periodo di osservazione di 900 giorni, oppure a fronte di una decisione dell’Istituto di previdenza di riconoscimento di una rendita intera di invalidità, il pagamento dello stipendio cessa in ogni caso. 4Lo stipendio dei docenti, per tutte le inabilità lavorative durante l’anno scolastico, è calcolato in proporzione alla durata della scuola. Diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio professionali

Art. 31

1In caso di assenza per malattia o infortunio professionali o per evento di cui risponde l’assicurazione militare, il dipendente percepisce lo stipendio calcolato in base al suo grado d’occupazione per la durata di 730 giorni di inabilità lavorativa parziale o totale all’interno di un periodo di osservazione di 900 giorni. 2Allo scadere dei 730 giorni di durata dell’inabilità lavorativa parziale o totale all’interno di un periodo di osservazione di 900 giorni, oppure a fronte di una decisione dell’Istituto di previdenza di riconoscimento di una rendita intera di invalidità, il pagamento dello stipendio cessa in ogni caso. 3Lo stipendio dei docenti, per tutte le inabilità lavorative durante l’anno scolastico, è calcolato in proporzione alla durata della scuola.

Art. 32 Annuncio all’assicurazione invalidità

1Il dipendente che presenta un’inabilità lavorativa dovuta a malattia o infortunio, deve presentare una domanda di prestazioni all’assicurazione invalidità al più tardi dopo sei mesi dall’inizio dell’inabilità lavorativa. 2Il servizio medico del personale comunica in ogni tempo le situazioni di inabilità lavorativa con decorso negativo o incerto al servizio di rilevamento tempestivo dell’assicurazione invalidità. 4 Lett. modificata dalla L 15.9.2025; in vigore dal 15.12.2025 - BU 2025, 331.

Art. 33 Retribuzione in caso di rendimento ridotto

1Qualora la capacità di rendimento del dipendente sia ridotta a causa di problemi di salute certificati da una decisione dell’assicurazione invalidità l’autorità di nomina modifica il rapporto d’impiego, indipendentemente dal diritto alla rendita d’invalidità, ricercando quando possibile una funzione confacente alla nuova situazione. 2Per i casi di rendimento ridotto con diritto a rendita d’invalidità, qualora l’assicurazione invalidità riveda la propria decisione, l’autorità di nomina modifica il rapporto d’impiego secondo le nuove condizioni. 3Per i casi di rendimento ridotto senza diritto a rendita d’invalidità, l’autorità di nomina riesamina periodicamente l’evoluzione del rendimento; allorquando esso risulti essere nuovamente conforme alle prestazioni richieste per la funzione, l’autorità di nomina modifica il rapporto d’impiego secondo le nuove condizioni. 4Restano riservate le norme per il trasferimento a funzione inferiore. Riduzione dello stipendio in periodo di malattia o infortunio causati da colpa

Art. 34

1Il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso se il dipendente ha cagionato la malattia o l’infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, ha compiuto un’azione temeraria, oppure se ha commesso un crimine o un delitto. 2Sono inoltre applicabili i principi enunciati nella legislazione federale in materia di assicurazione infortuni e di assicurazione militare.

Art. 35 Diritto allo stipendio in caso di assenza per servizio obbligatorio

1In caso di interruzione del lavoro dovuta a servizio militare o simili, di tipo obbligatorio, è versato lo stipendio integrale. 2Sono considerati servizio obbligatorio: a) la scuola reclute; b) il servizio di avanzamento; c) i corsi di ripetizione; d) il servizio della Croce Rossa; e) la protezione civile obbligatoria; f) il servizio civile sostitutivo.

Art. 36 Indennità perdita di guadagno

Tutte le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge sono versate al datore di lavoro.

Art. 37 Surrogazione

1Le indennità giornaliere o le rendite dell’assicurazione federale per l’invalidità, le rendite (indennità uniche) versate dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dall’assicurazione militare federale spettano al datore di lavoro ritenuto che lo stipendio previsto dagli art. 30 o 31 sia pagato integralmente. 2Lo Stato subentra fino a copertura dello stipendio corrisposto nei diritti del dipendente contro il terzo responsabile.

Art. 38 Compensazione

1Lo stipendio, esclusi gli assegni per i figli o per l’aiuto allo studio, può essere trattenuto a compensazione di quanto dovuto dal dipendente al datore di lavoro per imposte, tasse, multe, danni arrecati al datore di lavoro. 2La compensazione per pretese dello Stato sullo stipendio del dipendente può avvenire solo previa diffida. 3Al dipendente è in ogni caso garantito il minimo vitale previsto dalla legislazione federale sull’esecuzione e sul fallimento; restano riservate le compensazioni a seguito di danni causati intenzionalmente o per negligenza grave. Recupero in caso di compensi non dovuti 5 Art. modificato dalla L 18.11.2019; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 23. 6 Art. modificato dalla L 18.11.2019; in vigore dal 1.2.2020 - BU 2020, 23.

Art. 39

1Nel caso in cui un dipendente abbia beneficiato di compensi salariali oppure indennità ai quali non aveva diritto, tale importo in eccesso deve essere reso al datore di lavoro. 2Nel caso di difficoltà economica del dipendente e se ne è dimostrata la buona fede, l’autorità di nomina può rinunciare totalmente o parzialmente al recupero. 3Il recupero è esigibile entro e non oltre cinque anni dal momento in cui il datore di lavoro ha preso conoscenza dell’esistenza di compensi salariali non dovuti. Capitolo quarto Contestazioni di natura pecuniaria

Art. 40 Contestazioni di natura pecuniaria

1L’autorità di nomina decide sulle pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto di impiego dei dipendenti cantonali. 2Contro le decisioni dell’autorità di nomina è dato ricorso ai sensi degli art. 65 e 66 LORD. Capitolo quinto Disposizioni finali Norma transitoria:

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