Art. 41 a) adeguamento dei salari alle nuove classi
1Ai dipendenti viene garantito lo stipendio percepito al momento dell’entrata in vigore
della presente legge.
2Ai dipendenti con uno stipendio determinante inferiore a quello minimo della classe previsto per la
funzione, lo stipendio sarà adeguato fino al raggiungimento di questo minimo.
3Ai dipendenti con uno stipendio determinante compreso tra il minimo e il massimo della classe
prevista per la funzione e per i quali le disposizioni vigenti nel 2016 prevedevano un aumento o un
avanzamento all’1.1.2017 per gli impiegati e all’1.9.2017 per i docenti, lo stesso sarà riconosciuto a
tale data secondo il modello precedente. All’1.1.2018 per gli impiegati e all’1.9.2018 per i docenti lo
stipendio sarà poi adeguato all’aumento immediatamente superiore della nuova classe salariale ove
questo sia previsto.
4Agli impiegati con uno stipendio determinante compreso tra il minimo e il massimo della classe
prevista per la funzione e per i quali le disposizioni vigenti nel 2016 avrebbero consentito un aumento
o un avanzamento dall’1.1.2018, lo stesso sarà riconosciuto a tale data secondo il modello
precedente.
Per essi all’1.1.2019 lo stipendio sarà poi adeguato all’aumento immediatamente superiore della
nuova classe salariale ove questo sia previsto.
5Qualora da un confronto eseguito per ogni dipendente dal 2017 tra l’applicazione del modello
salariale precedente e l’applicazione dei cpv. 3 e 4 risultasse che il modello precedente fosse più
favorevole al dipendente in modo significativo, il Consiglio di Stato potrebbe considerare il
riconoscimento di uno scatto supplementare secondo il modello precedente. Per tali correttivi si
pone un limite massimo complessivo di fr. 300’ - 400’000.--.
6I dipendenti al massimo della carriera, in classe speciale o con contratto speciale nel 2016,
mantengono il medesimo stipendio nel 2017. Per essi all’1.1.2018 lo stipendio sarà adeguato
all’aumento immediatamente superiore ove questo sia previsto.
Art. 42
1È istituita una commissione paritetica, formata da sei membri, tre in rappresentanza del
Consiglio di Stato e tre rappresentanti dei dipendenti, allo scopo di valutare eventuali divergenze
nella fase introduttiva della nuova classificazione delle funzioni.
2Il Consiglio di Stato e l’insieme delle organizzazioni sindacali definiscono i casi che devono essere
sottoposti all’esame della commissione, che rassegnerà un rapporto all’indirizzo del Consiglio di
Stato.
3L’organizzazione della commissione è disciplinata da un apposito regolamento approvato dal
Consiglio di Stato.
4I membri della commissione sono tenuti al segreto d’Ufficio.
5Essa viene sciolta a conclusione della fase introduttiva della nuova classificazione delle funzioni,
di regola al più tardi a conclusione del primo anno di entrata in vigore della legge.
Art. 43 b) calcolo dei giorni di malattia o di infortunio
1Per i dipendenti che presentano un biennio di malattia o infortunio non professionale
aperto secondo la legge previgente, viene riportato nel nuovo sistema il numero di giorni di malattia
o infortunio non professionale accumulati fino a quel momento e vengono successivamente applicati
i nuovi disposti.
2Per i dipendenti che presentano un’inabilità lavorativa al momento dell’entrata in vigore della
presente legge, ma non sono in riduzione di stipendio, viene riportato nel nuovo sistema il numero
di giorni di malattia o infortunio non professionale o infortunio professionale accumulati fino a quel
momento e vengono successivamente applicati i nuovi disposti.
3Per i dipendenti che presentano un’inabilità lavorativa, come da art. 30, al momento dell’entrata in
vigore della presente legge e che nel contempo sono in riduzione di stipendio, si applicano le
disposizioni della legge previgente.
Art. 44 c) rincaro
L’adeguamento al rincaro di cui all’art. 5 della presente legge è sospeso finché l’indice
nazionale dei prezzi al consumo (base tabella 2010) non supera un indice di 100 punti.
Art. 45 Disposizioni abrogative
La legge concernente l’adeguamento degli stipendi statali al rincaro del 10 giugno 1985
e la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 sono abrogate.
Art. 46 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel
Bollettino ufficiale delle leggi.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.7
Pubblicata nel BU 2017, 81.
7 Entrata in vigore: 1° gennaio 2018 - BU 2017, 81.