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Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti

Ticino · 173.300 · statute

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Contents: 46 provisions
  1. Art. 1 Campo di applicazione
  2. Art. 2 Elenco e classificazione delle funzioni
  3. Art. 3 Elementi della retribuzione
  4. Art. 4 Scala degli stipendi
  5. Art. 5 Adeguamento al rincaro
  6. Art. 6 Stipendio e indennità in caso di occupazione parziale
  7. Art. 7 Supplementi di stipendio
  8. Art. 8 Diritto allo stipendio
  9. Art. 9 Stipendio iniziale
  10. Art. 10 Riduzione dello stipendio iniziale
  11. Art. 11 Contratti speciali e casi eccezionali
  12. Art. 12 Aumenti annuali
  13. Art. 13 Aumenti annuali: mancata concessione per inadempienza
  14. Art. 14 Aumenti annuali nel periodo di prova
  15. Art. 15 Promozioni
  16. Art. 16 Trasferimento a funzione inferiore
  17. Art. 17 Riclassificazione della funzione
  18. Art. 18 Premio per prestazioni eccezionali
  19. Art. 19 Modalità di pagamento
  20. Art. 20 Conversione della tredicesima in giorni di congedo
  21. Art. 21 Calcolo degli anni di servizio
  22. Art. 22 Gratifiche per anzianità di servizio
  23. Art. 23 Compenso per lavoro straordinario
  24. Art. 24 Trasferte e picchetti per servizio festivo e notturno
  25. Art. 25 Assegni per i figli
  26. Art. 26 Indennità per supplenze
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Rifiuto dell’indennità di uscita
  29. Art. 29 Prestazioni ai superstiti
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Annuncio all’assicurazione invalidità
  33. Art. 33 Retribuzione in caso di rendimento ridotto
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Diritto allo stipendio in caso di assenza per servizio obbligatorio
  36. Art. 36 Indennità perdita di guadagno
  37. Art. 37 Surrogazione
  38. Art. 38 Compensazione
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Contestazioni di natura pecuniaria
  41. Art. 41 a) adeguamento dei salari alle nuove classi
  42. Art. 42
  43. Art. 43 b) calcolo dei giorni di malattia o di infortunio
  44. Art. 44 c) rincaro
  45. Art. 45 Disposizioni abrogative
  46. Art. 46 Entrata in vigore

46 provisions

Art. 41 a) adeguamento dei salari alle nuove classi

1Ai dipendenti viene garantito lo stipendio percepito al momento dell’entrata in vigore della presente legge. 2Ai dipendenti con uno stipendio determinante inferiore a quello minimo della classe previsto per la funzione, lo stipendio sarà adeguato fino al raggiungimento di questo minimo. 3Ai dipendenti con uno stipendio determinante compreso tra il minimo e il massimo della classe prevista per la funzione e per i quali le disposizioni vigenti nel 2016 prevedevano un aumento o un avanzamento all’1.1.2017 per gli impiegati e all’1.9.2017 per i docenti, lo stesso sarà riconosciuto a tale data secondo il modello precedente. All’1.1.2018 per gli impiegati e all’1.9.2018 per i docenti lo stipendio sarà poi adeguato all’aumento immediatamente superiore della nuova classe salariale ove questo sia previsto. 4Agli impiegati con uno stipendio determinante compreso tra il minimo e il massimo della classe prevista per la funzione e per i quali le disposizioni vigenti nel 2016 avrebbero consentito un aumento o un avanzamento dall’1.1.2018, lo stesso sarà riconosciuto a tale data secondo il modello precedente. Per essi all’1.1.2019 lo stipendio sarà poi adeguato all’aumento immediatamente superiore della nuova classe salariale ove questo sia previsto. 5Qualora da un confronto eseguito per ogni dipendente dal 2017 tra l’applicazione del modello salariale precedente e l’applicazione dei cpv. 3 e 4 risultasse che il modello precedente fosse più favorevole al dipendente in modo significativo, il Consiglio di Stato potrebbe considerare il riconoscimento di uno scatto supplementare secondo il modello precedente. Per tali correttivi si pone un limite massimo complessivo di fr. 300’ - 400’000.--. 6I dipendenti al massimo della carriera, in classe speciale o con contratto speciale nel 2016, mantengono il medesimo stipendio nel 2017. Per essi all’1.1.2018 lo stipendio sarà adeguato all’aumento immediatamente superiore ove questo sia previsto.

Art. 42

1È istituita una commissione paritetica, formata da sei membri, tre in rappresentanza del Consiglio di Stato e tre rappresentanti dei dipendenti, allo scopo di valutare eventuali divergenze nella fase introduttiva della nuova classificazione delle funzioni. 2Il Consiglio di Stato e l’insieme delle organizzazioni sindacali definiscono i casi che devono essere sottoposti all’esame della commissione, che rassegnerà un rapporto all’indirizzo del Consiglio di Stato. 3L’organizzazione della commissione è disciplinata da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Stato. 4I membri della commissione sono tenuti al segreto d’Ufficio. 5Essa viene sciolta a conclusione della fase introduttiva della nuova classificazione delle funzioni, di regola al più tardi a conclusione del primo anno di entrata in vigore della legge.

Art. 43 b) calcolo dei giorni di malattia o di infortunio

1Per i dipendenti che presentano un biennio di malattia o infortunio non professionale aperto secondo la legge previgente, viene riportato nel nuovo sistema il numero di giorni di malattia o infortunio non professionale accumulati fino a quel momento e vengono successivamente applicati i nuovi disposti. 2Per i dipendenti che presentano un’inabilità lavorativa al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ma non sono in riduzione di stipendio, viene riportato nel nuovo sistema il numero di giorni di malattia o infortunio non professionale o infortunio professionale accumulati fino a quel momento e vengono successivamente applicati i nuovi disposti. 3Per i dipendenti che presentano un’inabilità lavorativa, come da art. 30, al momento dell’entrata in vigore della presente legge e che nel contempo sono in riduzione di stipendio, si applicano le disposizioni della legge previgente.

Art. 44 c) rincaro

L’adeguamento al rincaro di cui all’art. 5 della presente legge è sospeso finché l’indice nazionale dei prezzi al consumo (base tabella 2010) non supera un indice di 100 punti.

Art. 45 Disposizioni abrogative

La legge concernente l’adeguamento degli stipendi statali al rincaro del 10 giugno 1985 e la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 sono abrogate.

Art. 46 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. 2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.7 Pubblicata nel BU 2017, 81. 7 Entrata in vigore: 1° gennaio 2018 - BU 2017, 81.

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