Law

Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino

Ticino · 343.300 · intercantonal agreement

Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 16e99702c27008bce273d6fa00314628aa419b823ac3ac6a0b560e6fb1afa7f1

Contents: 52 provisions
  1. Art. 1 Principi
  2. Art. 2 affidate al concordato
  3. Art. 3 affidate al concordato
  4. Art. 4 istituti chiusi attribuite al concordato
  5. Art. 5 attribuite al concordato
  6. Art. 6 Organi
  7. Art. 7 I. Attribuzioni
  8. Art. 8 II. Composizione
  9. Art. 9 III. Organizzazione
  10. Art. 10 B) Segretariato della Conferenza Segretariato
  11. Art. 11 I. Composizione-Organizzazione
  12. Art. 12 II. Attribuzioni
  13. Art. 13 I. Composizione-organizzazione
  14. Art. 14 II. Attribuzioni
  15. Art. 14 bis I. Composizione
  16. Art. 14 quater III. Competenze
  17. Art. 14 sexies II. Competenze
  18. Art. 15 Esecuzione della detenzione prima del giudizio
  19. Art. 16 Esecuzione delle pene privative di libertà
  20. Art. 17 Collocamento in istituto chiuso
  21. Art. 18 Esecuzione delle sanzioni disciplinari
  22. Art. 19 Principi
  23. Art. 20 dagli adulti
  24. Art. 21 Alloggio
  25. Art. 22 Controllo ed ispezioni
  26. Art. 23 Comunicazione
  27. Art. 24 Attività
  28. Art. 25 Attività all’esterno
  29. Art. 26 Cure mediche
  30. Art. 27 Tempo libero
  31. Art. 28 Religione
  32. Art. 29 Procedure disciplinari
  33. Art. 30 Colloquio e denuncia
  34. Art. 31 Personale
  35. Art. 32 Rinvio al regolamento
  36. Art. 33 Competenze
  37. Art. 34 Rapporti e preavvisi
  38. Art. 35 Ammissione
  39. Art. 36 Accesso ai luoghi di detenzione
  40. Art. 37 Istituto e fatturazione del prezzo di costo giornaliero
  41. Art. 38 Contributo straordinario dei cantoni concordatari
  42. Art. 39 Spese mediche
  43. Art. 40 Comitato dei visitatori
  44. Art. 41 Modalità della sorveglianza
  45. Art. 42 Cantonali riservate
  46. Art. 43 Contenzioso concordatario
  47. Art. 44 Controllo parlamentare
  48. Art. 45 Entrata in vigore
  49. Art. 46 Adesione parziale o ulteriore
  50. Art. 47 Diritto transitorio
  51. Art. 48 Convenzioni contrarie
  52. Art. 49 Disdetta

52 provisions

Art. 1 Principi

1Il presente concordato disciplina l’esecuzione delle privazioni di libertà indicate agli art. 2 e 3 che seguono, l’esecuzione delle misure di collocamento in istituti chiusi così come definita all’art. 15 cpv. 2 DPMin e l’esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 5 qui di seguito, pronunciate nei confronti delle persone minorenni: se essa incombe a un cantone firmatario e se essa ha luogo in un istituto concordatario. 2Per persone minorenni, si intende ogni persona che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età. Il presente concordato si applica anche alle persone maggiori di 18 anni che sono assoggettate ad una decisione di detenzione prima del giudizio o ad una pena o ad una misura pronunciata da una giurisdizione dei minori, o che sono diventati maggiorenni nel corso dell’esecuzione. 3Nel caso in cui il concordato non sia imperativamente applicabile, trova applicazione il diritto cantonale, intervenendo il diritto concordatario a titolo suppletivo. Decisioni di detenzione preventiva

Art. 2 affidate al concordato

È retta dal presente concordato l’esecuzione delle decisioni di carcerazione preventiva, prese nei confronti di persone minorenni. Decisioni di pene privative di libertà

Art. 3 affidate al concordato

1L’esecuzione delle decisioni di privazione di libertà pronunciate nei confronti delle persone minorenni (art. 25 DPMin) è regolata dal presente concordato. 2L’esecuzione delle privazioni di libertà eseguite in giornate separate non è regolata dal presente concordato (art. 27 cpv. 1 DPMin). 3L’esecuzione delle privazioni di libertà eseguite in regime di semiprigionia non è regolata dal presente concordato, se non su esplicita richiesta delle autorità d’esecuzione (art. 27, cpv. 1 in fine DPMin). Decisioni di collocamento in

Art. 4 istituti chiusi attribuite al concordato

L’esecuzione di decisioni di collocamento in istituto chiuso ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 DPMin, è regolata dal presente concordato. Decisioni di sanzioni disciplinari

Art. 5 attribuite al concordato

Su esplicita richiesta della direzione di un’istituzione, l’esecuzione di una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 DPMin, potrà essere attribuita al concordato e da esso regolata. Capitolo II Organi del concordato

Art. 6 Organi

Gli organi del concordato sono: – la Conferenza del Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nella Svizzera romanda (e parzialmente nel Ticino) (in seguito detta Conferenza); – il Segretariato della Conferenza; – la Commissione concordataria; – la Commissione consultiva socio-educativa; – l’Autorità concordataria di ricorso; – la Commissione concordataria specializzata. A) La Conferenza del Concordato (la Conferenza)

Art. 7 I. Attribuzioni

La Conferenza è l’organo decisionale del concordato. Essa è competente per: – prendere tutte le decisioni che il concordato le attribuisce; – sorvegliare l’applicazione e l’interpretazione del concordato; – elaborare i regolamenti d’applicazione del concordato; – adottare le direttive utili all’indirizzo dei cantoni concordatari allo scopo di armonizzare l’esecuzione delle misure e delle pene affidate; – eleggere, su proposta dei cantoni firmatari, i membri dell’Autorità concordataria di ricorso; – eleggere, su proposta dei cantoni firmatari, i membri della Commissione concordataria specializzata; – elaborare per i cantoni concordatari delle raccomandazioni o delle proposte, segnatamente per la messa a disposizione di nuovi istituti o per le migliorie da apportare alle condizioni di esecuzione; – proporre la modifica della destinazione di un istituto, se le circostanze lo giustificano; – proporre di stipulare una convenzione con un cantone non concordatario o un’organizzazione intercantonale ai fini dell’esecuzione extra-concordataria della detenzione penale delle persone minorenni; – intrattenere delle strette relazioni con la Confederazione; – assicurare i rapporti indispensabili con terzi, segnatamente con i media; – favorire la formazione professionale ed il perfezionamento del personale degli stabilimenti adibiti alla detenzione penale delle persone minorenni; – arbitrare le divergenze che dovessero sorgere fra il Comitato dei visitatori e gli organi di controllo dello stesso tipo dei Cantoni.

Art. 8 II. Composizione

1La Conferenza è composta del Capo del Dipartimento competente di ogni cantone romando, di due giudici dei minori designati dall’Associazione della Svizzera latina dei Giudici dei Minori, di una persona rappresentante le direzioni delle istituzioni concordatarie designate dalla Commissione concordataria e dalla persona che assume la funzione di segretario del Concordato (con voto consultivo). 2I cantoni che hanno aderito parzialmente al concordato hanno diritto ad un rappresentante, designato dal Governo cantonale, con voto consultivo. 3La Conferenza può invitare dei membri della Commissione concordataria o dei membri della Commissione consultiva a prendere parte alle sedute.

Art. 9 III. Organizzazione

1La Conferenza designa il presidente fra i suoi membri. 2Essa istituisce un Segretariato le cui spese sono sopportate in comune dai cantoni concordatari. Essa determina il contributo di ogni cantone. 3Essa si riunisce secondo le sue necessità, ma almeno una volta all’anno o quando un cantone concordatario lo richiede. 4Essa stabilisce la sua procedura.

Art. 10 B) Segretariato della Conferenza Segretariato

1La Conferenza designa una persona in qualità di segretario. Di regola questa funzione è esercitata dalla stessa persona che assume il ruolo di segretario della Conferenza latina delle autorità competenti in materia di esecuzione delle pene e delle misure. 2La stessa prepara le sedute della Conferenza, sottopone le proposte e redige i processi verbali. 3Ella vigila sull’esecuzione delle decisioni della Conferenza ed esegue i lavori affidatigli dalla stessa. C) Commissione Concordataria

Art. 11 I. Composizione-Organizzazione

1La Commissione concordataria è composta: – di tre giudici dei minori, designati dall’Associazione della Svizzera latina dei Giudici dei minori; – da una persona rappresentante la Direzione degli istituti concordatari; – da una persona rappresentante i servizi cantonali di ogni cantone concordatario. 2Una persona rappresentante della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori degli Uffici della Gioventù, designato dalla stessa tra i suoi membri romandi, partecipa alle sedute. Ella ha un voto consultivo. 3La persona in qualità di segretario della Conferenza presiede la Commissione concordataria. 4La Commissione concordataria stabilisce la sua procedura. Essa è permanente.

Art. 12 II. Attribuzioni

La Commissione concordataria ha per compito di: – studiare le questioni che le sono sottoposte dalla Conferenza, da uno dei suoi membri o dal segretariato; – sottoporre alla Conferenza, per il tramite della persona che la presiede, tutte le proposte utili per l’applicazione e per il perfezionamento del concordato. D) Commissione consultiva socio-educativa (in seguito detta Commissione consultiva)

Art. 13 I. Composizione-organizzazione

1La Commissione consultiva è composta di un rappresentante di ogni cantone, scelto di regola al di fuori dell’amministrazione e delle autorità e che dispone di particolari conoscenze in materia di diritti dei fanciulli, di protezione dei minori o di privazione della libertà. Questa persona è designata dal Governo cantonale. 2La persona che assume la funzione di segretario della Conferenza e quella che rappresenta la Commissione concordataria, quest’ultima designata dalla stessa, assistono alle sedute. 3La persona che presiede la Commissione consultiva è nominata dalla stessa. 4La Commissione consultiva decide la modalità di procedura.

Art. 14 II. Attribuzioni

La Commissione consultiva ha per compito di: – studiare le questioni che le sono sottoposte dalla Conferenza o dalla persona che assume la funzione di segretario o dalla Commissione concordataria; – sottoporre alla Conferenza, per il tramite della persona che assume la funzione di segretario della stessa, o alla Commissione concordataria, per il tramite della persona che la presiede, tutte le proposte che reputa opportune. E) Autorità concordataria di ricorso

Art. 14 bis I. Composizione

1L’Autorità concordataria di ricorso si compone di tre membri e di due supplenti, scelti fra i giudici dei cantoni latini. 2L’elezione in carica è valida per il periodo di quattro anni; una rielezione è possibile. 3I membri dell’autorità concordataria di ricorso non possono appartenere a uno degli altri organi del concordato. II. Organizzazione Art. 14ter 1L’autorità concordataria di ricorso si costituisce autonomamente. 2Ella redige un regolamento interno che deve essere approvato dalla Conferenza.

Art. 14 quater III. Competenze

L’autorità di ricorso statuisce quale autorità giudiziaria intercantonale di ultima istanza sui ricorsi interposti contro le decisioni disciplinari pronunciate in applicazione del diritto concordatario. F) Commissione concordataria specializzata I. Composizione Art. 14quinquies 1La Commissione concordataria specializzata si compone di cinque membri e di due supplenti. 2L’elezione in carica è valida per il periodo di quattro anni; una rielezione è possibile. 3I membri della Commissione specializzata non possono appartenere a uno degli altri organi del concordato. 4La Conferenza promulgherà per via di regolamento le condizioni e le qualifiche necessarie per essere membri della Commissione, così come le modalità della sua costituzione e del funzionamento.

Art. 14 sexies II. Competenze

1La Commissione concordataria specializzata è l’autorità competente a rilasciare il preavviso sulla liberazione condizionale, conformemente all’art. 28 cpv. 3 DPMin. 2Ella può ugualmente rilasciare un preavviso su ogni altra richiesta dell’autorità penale dei minori. Capitolo III Istituti concordatari

Art. 15 Esecuzione della detenzione prima del giudizio

Per l’esecuzione delle misure di detenzione prima del giudizio ai sensi dell’art. 2 di cui sopra, i cantoni concordatari dispongono di un istituto centralizzato, con sede nel Cantone di Vaud, concepito secondo un sistema modulare, nel quale le persone minorenni potranno essere separate in base al loro sesso, alla loro età e alla durata del loro soggiorno.

Art. 16 Esecuzione delle pene privative di libertà

Per l’esecuzione delle privazioni di libertà ai sensi dell’art. 3 di cui sopra, i cantoni concordatari dispongono di un istituto centralizzato, concepito secondo un sistema modulare, nel quale i minori potranno essere separati in base al loro sesso, alla loro età e alla durata del loro soggiorno. Questo istituto potrà essere lo stesso di quello previsto all’art. 15, ma in una sezione distinta dalla detenzione prima del giudizio.

Art. 17 Collocamento in istituto chiuso

1Per le misure di collocamento in un istituto chiuso, i cantoni concordatari dispongono di: – un’istituzione appropriata destinata alle ragazze, con sede nel Cantone di Neuchâtel; – un’istituzione appropriata destinata ai ragazzi, con sede nel Cantone del Vallese. 2Queste istituzioni saranno modulari, in modo da rispondere in ogni momento a nuove necessità, separando, se necessario, le persone minorenni in base alla natura delle infrazioni commesse e alla loro presa a carico specifica.

Art. 18 Esecuzione delle sanzioni disciplinari

Per l’esecuzione delle sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 3 di cui sopra, i cantoni concordatari dispongono di un istituto centralizzato, concepito secondo un sistema modulare, nel quale le persone minorenni potranno essere separate in base al loro sesso, alla loro età e alla durata del loro soggiorno. Questo istituto potrà essere lo stesso di quello previsto all’art. 15. Capitolo IV Regime della detenzione penale delle persone minorenni, rispettivamente del collocamento in istituti chiusi

Art. 19 Principi

1La persona minorenne detenuta o collocata in un istituto chiuso ha diritto al rispetto dei suoi diritti e alla protezione particolare dovuta alla sua età e alla sua vulnerabilità. 2Ella non può essere discriminata in ragione della sua razza, colore, sesso, età, lingua, nazionalità, religione, credo o pratiche culturali. 3Ella ha diritto al rispetto della sua integrità fisica e psichica e alla sicurezza. La misura ha per scopo di favorire il suo inserimento sociale. 4L’esercizio dei diritti della persona minorenne non può essere limitato, fatti salvi i casi in cui la stessa sia imposta dal regime di privazione di libertà, dalle esigenze della vita collettiva e dal normale funzionamento dell’istituto. 5Sin dall’inizio della detenzione o del collocamento, la persona minorenne e la persona che la rappresenta legalmente sono informate dei principi di cui sopra. Separazione delle persone minorenni

Art. 20 dagli adulti

Con riserva dell’art. 1 cpv. 2 paragrafo 2 di cui sopra, gli istituti concordatari previsti agli art. da 15 a 18 non possono accogliere le persone detenute adulte.

Art. 21 Alloggio

1Le persone minorenni detenute o collocate in un istituto chiuso sono alloggiate in locali conformi agli obiettivi di reintegrazione e rispettosi del bisogno di intimità dei giovani detenuti, come pure della necessità di essere associati ai loro pari durante determinati periodi di tempo. 2Sono messe a loro disposizione delle istallazioni sanitarie, scolari, sportive e culturali. 3Le persone minorenni detenute devono poter conservare i loro effetti personali e poterli depositare in condizioni soddisfacenti.

Art. 22 Controllo ed ispezioni

1Gli effetti personali e l’alloggio delle persone minorenni possono essere ispezionati per ragioni di ordine e di sicurezza dell’istituto. 2La persona minorenne sospettata di dissimulare degli oggetti proibiti su di lei o all’interno del proprio corpo può essere sottoposta a perquisizione fisica. La stessa deve essere eseguita da una persona dello stesso sesso. Se essa implica uno spoglio, avverrà in assenza di altre persone minorenni. L’esame interno del corpo deve essere praticato da un medico o da un altro membro del personale medico.

Art. 23 Comunicazione

1Fatti salvi i casi di detenzione prima del giudizio, per i quali la comunicazione è regolata dalle autorità d’istruzione competenti, le persone minorenni detenute o collocate in un istituto chiuso sono autorizzate a comunicare regolarmente con le loro famiglie e i loro cari o con i servizi di protezione delle persone minorenni e le organizzazioni di presa a carico delle persone minorenni detenute. 2Le stesse sono segnatamente autorizzate a ricevere delle visite, a scambiare della corrispondenza e a stabilire dei contatti telefonici con le loro famiglie e i loro cari, nei limiti del regolamento dell’istituto. 3Dal momento in cui il regolamento dell’istituto lo consente, previa autorizzazione dell’autorità competente, esse possono uscire dall’istituzione per recarsi presso le loro famiglie e i loro cari, presso un servizio di protezione delle persone minorenni o un’organizzazione di presa a carico delle persone minorenni detenute.

Art. 24 Attività

1Fatti salvi i casi di detenzione prima del giudizio, per i quali le condizioni di soggiorno sono regolate dalle autorità d’istruzione competenti, le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi devono poter esercitare un’attività appena possibile; esse devono segnatamente poter studiare e aver accesso a dei programmi che favoriscono le loro conoscenze. 2Se lavorano, esse devono essere remunerate. Una parte del guadagno deve poter essere utilizzato per scopi personali; un’altra parte sarà destinata ad un contributo di soggiorno e all’indennizzo delle parti lese e delle vittime. 3Nei limiti compatibili con le capacità individuali, le necessità della privazione di libertà e le possibilità concrete interne ed esterne dell’istituto, esse devono poter scegliere il tipo di lavoro che desiderano praticare.

Art. 25 Attività all’esterno

1Fatti salvi i casi di detenzione prima del giudizio dove le attività all’esterno non entrano, di regola, in considerazione, le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi devono poter esercitare la loro attività di formazione o di lavoro fuori dell’istituto, previa autorizzazione dell’autorità competente, a partire dal momento in cui essa sarà prevista sul piano educativo e su quello della formazione. 2È favorita la formazione o l’attività suscettibile di essere proseguita dopo la liberazione.

Art. 26 Cure mediche

1Le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi hanno diritto, dal momento della loro ammissione, di consultare un medico dell’istituto al fine di eventualmente accertare uno stato fisico o mentale che necessita di un intervento appropriato. 2Le stesse hanno diritto di ricevere delle cure mediche di tipo curativo e preventivo, come anche i medicamenti necessari per curare le loro affezioni. 3Gli istituti concordatari offriranno dei programmi di prevenzione in materia di violenza, di sostanze psicotrope o che generano una dipendenza e di malattie trasmissibili.

Art. 27 Tempo libero

1Le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi hanno diritto ad un numero appropriato di ore di esercizio libero quotidiane. 2Fatti salvi i casi di detenzione prima del giudizio, per i quali le condizioni per il tempo libero non sono, di regola, date e per le persone minorenni che sono soggette a sanzioni disciplinari, esse devono poter disporre quotidianamente di un certo numero di ore di tempo libero destinate, se lo desiderano, alla formazione culturale, sportiva, artistica o artigianale. Lo spazio e le infrastrutture necessarie per queste attività devono essere previste.

Art. 28 Religione

1Compatibilmente alle esigenze di funzionamento della struttura di accoglienza, le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi hanno diritto a praticare la propria confessione religiosa o spirituale, segnatamente di ricevere delle visite da un rappresentante accreditato della loro religione e di partecipare alle cerimonie religiose organizzate all’interno dell’istituto. 2Se un numero adeguato di persone minorenni appartiene alla stessa religione, saranno organizzate delle cerimonie religiose e una persona accreditata di questa religione sarà autorizzata a fare visita alle persone minorenni. 3Le stesse hanno il diritto di rifiutare la partecipazione alle cerimonie religiose o di ricevere un’educazione o dei consigli in questo ambito. 4Il proselitismo è proibito.

Art. 29 Procedure disciplinari

1Le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi hanno diritto di conoscere i comportamenti che costituiscono delle infrazioni al regolamento, la natura e la durata delle misure applicabili, l’autorità competente per pronunciarle e la possibilità di ricorrere. 2I trattamenti disumani e degradanti sono proibiti, segnatamente le punizioni corporali, la privazione di cibo e l’interdizione dei contatti con la famiglia. Le persone minorenni non possono essere oggetto di misure disciplinari collettive. 3I ricorsi contro le sanzioni disciplinari devono essere indirizzati all’Autorità concordataria di ricorso, che li tratterà nei 10 giorni dalla loro ricezione.

Art. 30 Colloquio e denuncia

1Le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi hanno diritto ad ottenere un colloquio con la direzione dell’istituto nel quale sono collocate, in un tempo ragionevole. 2Le stesse hanno ugualmente il diritto di formulare un reclamo contro il personale, la direzione dell’istituto o contro le condizioni di detenzione. Una decisione del concordato ne fissa la procedura.

Art. 31 Personale

1Il personale degli istituti concordatari deve annoverare delle persone con la funzione di agente di custodia, di educatore, di insegnante socio-professionale, di insegnante, di psicologo e il personale amministrativo necessario. Gli specialisti, come il personale sanitario ed i cappellani, intervengono in maniera regolare o su richiesta. 2La scelta del personale deve essere effettuata sulla base delle capacità professionali e dell’attitudine particolare ad occuparsi di minori privati di libertà, sempre nel rispetto di un’equa rappresentanza delle categorie professionali di cui sopra. 3Il personale deve beneficiare di una formazione basata sulla conoscenza della psicologia del fanciullo, sulla specificità del lavoro in luogo chiuso e sulla protezione e i diritti dei fanciulli, segnatamente quelli della persona minorenne detenuta. Il personale dovrà mantenere e perfezionare le sue conoscenze seguendo dei corsi d’aggiornamento. 4La persona che assume la direzione deve essere designata in funzione delle sue conoscenze in materia di privazione di libertà delle persone minorenni, della sua capacità di guidare un’équipe interdisciplinare e della sua attitudine a promuovere una presa a carico socio-educativa di qualità.

Art. 32 Rinvio al regolamento

1Il regime e le modalità della detenzione penale e del collocamento in un istituto chiuso delle persone minorenni saranno stabiliti da un regolamento concordatario. 2Esso fisserà inoltre la procedura per pronunciare le misure disciplinari e le modalità di ricorso. Capitolo V Relazioni con le autorità d’esecuzione competenti

Art. 33 Competenze

1Le autorità di esecuzione dei cantoni mantengono tutte le competenze loro conferite dalla DPMin in materia di esecuzione relative alle persone minorenni loro affidate e collocate negli istituti concordatari, segnatamente per statuire su: – la fine della detenzione prima del giudizio; – la liberazione condizionale o definitiva; – il trasferimento in un’altra istituzione; – il passaggio da un regime di detenzione, rispettivamente di collocamento, all’altro; – la fine o la sospensione della misura; – la concessione del primo congedo e dei congedi eccezionali; – la possibilità di lavorare o di seguire una formazione all’esterno; – le condizioni particolari che permettono la deroga al regime generale di detenzione; – tutte le altre decisioni che modificano lo statuto delle persone minorenni. 2Esse sono ugualmente competenti per decidere l’accompagnamento delle persone minorenni all’esterno dell’istituto, da parte di una persona di fiducia.

Art. 34 Rapporti e preavvisi

1Le autorità competenti dei cantoni saranno informate immediatamente, tramite un rapporto redatto dalla direzione dell’istituto, di qualsiasi episodio che possa comportare una modifica dello statuto della persona minorenne. Le direzioni degli istituti formuleranno dei rapporti periodici sull’evoluzione delle persone minorenni detenute. 2Le autorità competenti dei cantoni sottoporranno al preavviso della direzione dell’istituto ogni domanda proveniente dalla persona minorenne detenuta o dalla sua famiglia, dai suoi cari o dalla persona di fiducia, concernente una modifica del suo statuto nell’istituto, l’ottenimento di una situazione favorevole, il suo trasferimento o la sua liberazione. 3Di regola, la direzione dell’istituto farà accompagnare la persona minorenne alle udienze dell’autorità di esecuzione da una persona qualificata, in grado di fornire le informazioni utili per statuire.

Art. 35 Ammissione

1Le autorità competenti dei cantoni assegnano agli istituti concordatari le persone minorenni che rispondono ai criteri elencati dagli art. 2 a 5 del concordato. Gli istituti concordatari sono tenuti ad accettare queste persone minorenni. 2Le autorità competenti svolgono tutte le formalità amministrative relative all’ammissione delle persone minorenni, segnatamente consegnano alla direzione dell’istituto copia delle decisioni d’esecuzione pertinenti. Esse sono responsabili di regolare la questione della garanzia della presa a carico dei costi (GPCF) prevista dalla Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali del 13 dicembre 2002 (CIIS). 3Eccezionalmente e nei casi di detenzione prima del giudizio, le autorità competenti si riservano la possibilità di assegnare anche le persone minorenni che adempiono ai criteri degli art. 2 a 5 del concordato in istituti non concordatari, purché essi dispongano già di una struttura appropriata o per delle ragioni di sicurezza o di salute.

Art. 36 Accesso ai luoghi di detenzione

1Le autorità competenti riconosciute dai cantoni hanno libero accesso a tutti gli istituti concordatari e a tutte le persone minorenni detenute di loro competenza. 2Le autorità d’esecuzione e i cantoni concordatari designano i funzionari che sono autorizzati a visitare gli istituti, senza pregiudizio per il Comitato dei visitatori. 3La direzione degli istituti è abilitata ad autorizzare altre persone che giustificano un interesse legittimo a visitare i luoghi di detenzione penale, rispettivamente di collocamento in istituto chiuso, delle persone minorenni.

Art. 37 Istituto e fatturazione del prezzo di costo giornaliero

1Le spese d’esecuzione delle pene e delle misure di ogni istituto concordatario sono rette dai principi della Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali del 13 dicembre 2002 (CIIS). 2Gli stessi principi sono applicati per la fatturazione delle rette all’autorità d’esecuzione, responsabile del pagamento all’istituto. 3Se un istituto opta per il sistema forfettario, il forfait deve essere aggiornato ogni due anni. 4La ripartizione delle spese tra la persona minorenne, la sua famiglia e gli enti pubblici responsabili è regolata dal diritto cantonale.

← Find another law