Art. 38 Contributo straordinario dei cantoni concordatari
1Se, al momento del conteggio annuale finale, risulta che il tasso di occupazione
dell’istituto concordatario è stato inferiore al 50%, la Conferenza fissa un contributo finanziario
straordinario che i cantoni concordatari devono versare all’istituto. L’ammontare è ripartito tra i
cantoni tenendo conto del criterio della popolazione.
2I cantoni che hanno aderito parzialmente al concordato pagheranno un montante stabilito dalla
Conferenza, in misura proporzionale all’utilizzazione dell’istituto in oggetto.
Art. 39 Spese mediche
1Le spese mediche necessarie (malattia e infortunio) sono a carico della persona
minorenne detenuta, dei suoi rappresentanti legali o di un terzo (assicurazioni) o a titolo suppletivo
dalle autorità di esecuzione.
2Le spese mediche dovute ad un infortunio avvenuto durante il soggiorno della persona
minorenne detenuta in un istituto concordatario sono a carico dell’istituto stesso.
Capitolo VI
Sorveglianza delle condizioni di detenzione
Art. 40 Comitato dei visitatori
1La sorveglianza delle condizioni d’esecuzione della detenzione penale o,
rispettivamente del collocamento in istituti chiusi delle persone minorenni detenute, è assicurata
da un Comitato dei visitatori (in seguito detto Comitato).
2Il Comitato è composto di tre a sei persone provenienti da cantoni differenti e scelte in funzione
delle loro conoscenze particolari in materia di privazione di libertà delle persone minorenni o nella
gestione degli istituti e della loro indipendenza e neutralità politica. Le stesse sono designate dalla
Conferenza per una durata di quattro anni; il loro mandato è rinnovabile.
3Il Comitato decide la sua procedura e la sua organizzazione. Esso può farsi assistere da persone
con la funzione di esperti o di traduttori, il cui mandato è reso noto alla Conferenza. Le spese del
Comitato sono sopportate dal bilancio del Segretariato della Conferenza.
Art. 41 Modalità della sorveglianza
1Il Comitato esercita la sua sorveglianza attraverso:
– delle visite agli stabilimenti;
– delle visite alle persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi e con le quali si può
intrattenere in assenza di testimoni;
– dei colloqui con la direzione ed il personale degli istituti;
– la ricezione di documenti utili concernenti le modalità della privazione di libertà;
– l’audizione di tutte le persone che esso ritiene utile ascoltare.
2Il Comitato inoltra alla Conferenza un rapporto annuale scritto inerente alla sua attività. Esso può
formulare delle raccomandazioni o proposte. Esso può essere chiamato a redigere un rapporto, su
domanda specifica della Conferenza o di un cantone concordatario. I rapporti sono confidenziali;
la confidenzialità può essere soppressa di comune accordo tra la Conferenza ed il Comitato,
segnatamente per delle ragioni scientifiche. La protezione della personalità deve essere sempre
garantita.
3Il Comitato e ciascuno dei suoi membri hanno libero accesso a tutti i locali e a tutte le persone
minorenni detenute.
Capitolo VII
Disposizioni finali
Competenze
Art. 42 Cantonali riservate
Conformemente alle disposizioni costituzionali, ciascun cantone concordatario è
competente per:
– adottare dei regolamenti di esecuzione del concordato;
– decidere la modifica della destinazione di un istituto con sede sul suo territorio;
– firmare delle convenzioni con un cantone non concordatario o un organismo intercantonale in
vista dell’esecuzione non concordataria della detenzione penale delle persone minorenni.
Art. 43 Contenzioso concordatario
Ogni vertenza tra cantoni concordatari o fra organi subordinati del concordato è decisa
dalla Conferenza quale istanza unica.
Art. 44 Controllo parlamentare
1È istituito il controllo parlamentare coordinato conformemente all’art. 15 della
Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nel contesto dell’elaborazione,
della ratifica, dell’esecuzione della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei
cantoni con l’estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl).
2La Commissione è composta di tre membri per cantone designati dal rispettivo Parlamento
cantonale.
3L’art. 15 CoParl indica il mandato e le modalità di funzionamento di questa commissione
interparlamentare.
Art. 45 Entrata in vigore
1Il concordato entrerà in vigore il 1° gennaio 2007 dopo essere stato approvato dalle
autorità competenti di tutti i cantoni concordatari.
2Le altre disposizioni del concordato entreranno in vigore alla data che fisserà la Conferenza.
3La Conferenza vigilerà affinché gli studi e i lavori concernenti gli istituti siano eseguiti con celerità.
Art. 46 Adesione parziale o ulteriore
L’adesione parziale o ulteriore di altri cantoni al concordato è aperta ad ogni cantone
svizzero che lo desidera e che aderisce al concordato. La domanda di adesione è rivolta alla
Conferenza che fissa le modalità di questa adesione.
Art. 47 Diritto transitorio
1L’esecuzione delle decisioni di detenzione prima del giudizio, di privazione di libertà e
delle misure di collocamento in istituto chiuso in corso al momento dell’entrata in vigore del
presente concordato resta di competenza delle autorità di esecuzione, che decideranno circa il
trasferimento o no negli istituti concordatari disponibili.
2Per il resto, la Conferenza adotta le disposizioni necessarie per il periodo transitorio.
Art. 48 Convenzioni contrarie
I cantoni concordatari si astengono dal concludere convenzioni contrarie al presente
concordato.
Art. 49 Disdetta
1Ogni cantone concordatario ha la facoltà di disdire il concordato per la fine di un anno
civile, rispettando un preavviso di cinque anni.
2La comunicazione di disdetta deve essere indirizzata dal Governo cantonale alla persona che
presiede la Conferenza.
Pubblicato nel BU 2006, 387; BU 2007, 99 e BU 2017, 299. DL di approvazione del 21.3.2006 -
BU 2006, 386 e BU 2017, 298.