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Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone minorenni nei Cantoni romandi e parzialmente nel Cantone Ticino

Ticino · 343.300 · intercantonal agreement

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Contents: 52 provisions
  1. Art. 1 Principi
  2. Art. 2 affidate al concordato
  3. Art. 3 affidate al concordato
  4. Art. 4 istituti chiusi attribuite al concordato
  5. Art. 5 attribuite al concordato
  6. Art. 6 Organi
  7. Art. 7 I. Attribuzioni
  8. Art. 8 II. Composizione
  9. Art. 9 III. Organizzazione
  10. Art. 10 B) Segretariato della Conferenza Segretariato
  11. Art. 11 I. Composizione-Organizzazione
  12. Art. 12 II. Attribuzioni
  13. Art. 13 I. Composizione-organizzazione
  14. Art. 14 II. Attribuzioni
  15. Art. 14 bis I. Composizione
  16. Art. 14 quater III. Competenze
  17. Art. 14 sexies II. Competenze
  18. Art. 15 Esecuzione della detenzione prima del giudizio
  19. Art. 16 Esecuzione delle pene privative di libertà
  20. Art. 17 Collocamento in istituto chiuso
  21. Art. 18 Esecuzione delle sanzioni disciplinari
  22. Art. 19 Principi
  23. Art. 20 dagli adulti
  24. Art. 21 Alloggio
  25. Art. 22 Controllo ed ispezioni
  26. Art. 23 Comunicazione
  27. Art. 24 Attività
  28. Art. 25 Attività all’esterno
  29. Art. 26 Cure mediche
  30. Art. 27 Tempo libero
  31. Art. 28 Religione
  32. Art. 29 Procedure disciplinari
  33. Art. 30 Colloquio e denuncia
  34. Art. 31 Personale
  35. Art. 32 Rinvio al regolamento
  36. Art. 33 Competenze
  37. Art. 34 Rapporti e preavvisi
  38. Art. 35 Ammissione
  39. Art. 36 Accesso ai luoghi di detenzione
  40. Art. 37 Istituto e fatturazione del prezzo di costo giornaliero
  41. Art. 38 Contributo straordinario dei cantoni concordatari
  42. Art. 39 Spese mediche
  43. Art. 40 Comitato dei visitatori
  44. Art. 41 Modalità della sorveglianza
  45. Art. 42 Cantonali riservate
  46. Art. 43 Contenzioso concordatario
  47. Art. 44 Controllo parlamentare
  48. Art. 45 Entrata in vigore
  49. Art. 46 Adesione parziale o ulteriore
  50. Art. 47 Diritto transitorio
  51. Art. 48 Convenzioni contrarie
  52. Art. 49 Disdetta

52 provisions

Art. 38 Contributo straordinario dei cantoni concordatari

1Se, al momento del conteggio annuale finale, risulta che il tasso di occupazione dell’istituto concordatario è stato inferiore al 50%, la Conferenza fissa un contributo finanziario straordinario che i cantoni concordatari devono versare all’istituto. L’ammontare è ripartito tra i cantoni tenendo conto del criterio della popolazione. 2I cantoni che hanno aderito parzialmente al concordato pagheranno un montante stabilito dalla Conferenza, in misura proporzionale all’utilizzazione dell’istituto in oggetto.

Art. 39 Spese mediche

1Le spese mediche necessarie (malattia e infortunio) sono a carico della persona minorenne detenuta, dei suoi rappresentanti legali o di un terzo (assicurazioni) o a titolo suppletivo dalle autorità di esecuzione. 2Le spese mediche dovute ad un infortunio avvenuto durante il soggiorno della persona minorenne detenuta in un istituto concordatario sono a carico dell’istituto stesso. Capitolo VI Sorveglianza delle condizioni di detenzione

Art. 40 Comitato dei visitatori

1La sorveglianza delle condizioni d’esecuzione della detenzione penale o, rispettivamente del collocamento in istituti chiusi delle persone minorenni detenute, è assicurata da un Comitato dei visitatori (in seguito detto Comitato). 2Il Comitato è composto di tre a sei persone provenienti da cantoni differenti e scelte in funzione delle loro conoscenze particolari in materia di privazione di libertà delle persone minorenni o nella gestione degli istituti e della loro indipendenza e neutralità politica. Le stesse sono designate dalla Conferenza per una durata di quattro anni; il loro mandato è rinnovabile. 3Il Comitato decide la sua procedura e la sua organizzazione. Esso può farsi assistere da persone con la funzione di esperti o di traduttori, il cui mandato è reso noto alla Conferenza. Le spese del Comitato sono sopportate dal bilancio del Segretariato della Conferenza.

Art. 41 Modalità della sorveglianza

1Il Comitato esercita la sua sorveglianza attraverso: – delle visite agli stabilimenti; – delle visite alle persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi e con le quali si può intrattenere in assenza di testimoni; – dei colloqui con la direzione ed il personale degli istituti; – la ricezione di documenti utili concernenti le modalità della privazione di libertà; – l’audizione di tutte le persone che esso ritiene utile ascoltare. 2Il Comitato inoltra alla Conferenza un rapporto annuale scritto inerente alla sua attività. Esso può formulare delle raccomandazioni o proposte. Esso può essere chiamato a redigere un rapporto, su domanda specifica della Conferenza o di un cantone concordatario. I rapporti sono confidenziali; la confidenzialità può essere soppressa di comune accordo tra la Conferenza ed il Comitato, segnatamente per delle ragioni scientifiche. La protezione della personalità deve essere sempre garantita. 3Il Comitato e ciascuno dei suoi membri hanno libero accesso a tutti i locali e a tutte le persone minorenni detenute. Capitolo VII Disposizioni finali Competenze

Art. 42 Cantonali riservate

Conformemente alle disposizioni costituzionali, ciascun cantone concordatario è competente per: – adottare dei regolamenti di esecuzione del concordato; – decidere la modifica della destinazione di un istituto con sede sul suo territorio; – firmare delle convenzioni con un cantone non concordatario o un organismo intercantonale in vista dell’esecuzione non concordataria della detenzione penale delle persone minorenni.

Art. 43 Contenzioso concordatario

Ogni vertenza tra cantoni concordatari o fra organi subordinati del concordato è decisa dalla Conferenza quale istanza unica.

Art. 44 Controllo parlamentare

1È istituito il controllo parlamentare coordinato conformemente all’art. 15 della Convenzione relativa alla partecipazione dei Parlamenti cantonali nel contesto dell’elaborazione, della ratifica, dell’esecuzione della modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l’estero (Convenzione sulla partecipazione dei parlamenti, CoParl). 2La Commissione è composta di tre membri per cantone designati dal rispettivo Parlamento cantonale. 3L’art. 15 CoParl indica il mandato e le modalità di funzionamento di questa commissione interparlamentare.

Art. 45 Entrata in vigore

1Il concordato entrerà in vigore il 1° gennaio 2007 dopo essere stato approvato dalle autorità competenti di tutti i cantoni concordatari. 2Le altre disposizioni del concordato entreranno in vigore alla data che fisserà la Conferenza. 3La Conferenza vigilerà affinché gli studi e i lavori concernenti gli istituti siano eseguiti con celerità.

Art. 46 Adesione parziale o ulteriore

L’adesione parziale o ulteriore di altri cantoni al concordato è aperta ad ogni cantone svizzero che lo desidera e che aderisce al concordato. La domanda di adesione è rivolta alla Conferenza che fissa le modalità di questa adesione.

Art. 47 Diritto transitorio

1L’esecuzione delle decisioni di detenzione prima del giudizio, di privazione di libertà e delle misure di collocamento in istituto chiuso in corso al momento dell’entrata in vigore del presente concordato resta di competenza delle autorità di esecuzione, che decideranno circa il trasferimento o no negli istituti concordatari disponibili. 2Per il resto, la Conferenza adotta le disposizioni necessarie per il periodo transitorio.

Art. 48 Convenzioni contrarie

I cantoni concordatari si astengono dal concludere convenzioni contrarie al presente concordato.

Art. 49 Disdetta

1Ogni cantone concordatario ha la facoltà di disdire il concordato per la fine di un anno civile, rispettando un preavviso di cinque anni. 2La comunicazione di disdetta deve essere indirizzata dal Governo cantonale alla persona che presiede la Conferenza. Pubblicato nel BU 2006, 387; BU 2007, 99 e BU 2017, 299. DL di approvazione del 21.3.2006 - BU 2006, 386 e BU 2017, 298.

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