1Il presente concordato disciplina l’esecuzione delle privazioni di libertà indicate agli art.
2 e 3 che seguono, l’esecuzione delle misure di collocamento in istituti chiusi così come definita
all’art. 15 cpv. 2 DPMin e l’esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 5 qui di seguito,
pronunciate nei confronti delle persone minorenni:
se essa incombe a un cantone firmatario e
se essa ha luogo in un istituto concordatario.
2Per persone minorenni, si intende ogni persona che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno
di età.
Il presente concordato si applica anche alle persone maggiori di 18 anni che sono assoggettate ad
una decisione di detenzione prima del giudizio o ad una pena o ad una misura pronunciata da una
giurisdizione dei minori, o che sono diventati maggiorenni nel corso dell’esecuzione.
3Nel caso in cui il concordato non sia imperativamente applicabile, trova applicazione il diritto
cantonale, intervenendo il diritto concordatario a titolo suppletivo.
Decisioni di detenzione preventiva
Art. 2 affidate al concordato
È retta dal presente concordato l’esecuzione delle decisioni di carcerazione preventiva,
prese nei confronti di persone minorenni.
Decisioni di pene privative di libertà
Art. 3 affidate al concordato
1L’esecuzione delle decisioni di privazione di libertà pronunciate nei confronti delle
persone minorenni (art. 25 DPMin) è regolata dal presente concordato.
2L’esecuzione delle privazioni di libertà eseguite in giornate separate non è regolata dal presente
concordato (art. 27 cpv. 1 DPMin).
3L’esecuzione delle privazioni di libertà eseguite in regime di semiprigionia non è regolata dal
presente concordato, se non su esplicita richiesta delle autorità d’esecuzione (art. 27, cpv. 1 in fine
DPMin).
Decisioni di collocamento in
Art. 4 istituti chiusi attribuite al concordato
L’esecuzione di decisioni di collocamento in istituto chiuso ai sensi dell’art. 15 cpv. 2
DPMin, è regolata dal presente concordato.
Decisioni di sanzioni disciplinari
Art. 5 attribuite al concordato
Su esplicita richiesta della direzione di un’istituzione, l’esecuzione di una sanzione
disciplinare ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 DPMin, potrà essere attribuita al concordato e da esso
regolata.
Capitolo II
Organi del concordato
Art. 6 Organi
Gli organi del concordato sono:
– la Conferenza del Concordato sull’esecuzione della detenzione penale delle persone
minorenni nella Svizzera romanda (e parzialmente nel Ticino) (in seguito detta Conferenza);
– il Segretariato della Conferenza;
– la Commissione concordataria;
– la Commissione consultiva socio-educativa;
– l’Autorità concordataria di ricorso;
– la Commissione concordataria specializzata.
A) La Conferenza del Concordato
(la Conferenza)
Art. 7 I. Attribuzioni
La Conferenza è l’organo decisionale del concordato. Essa è competente per:
– prendere tutte le decisioni che il concordato le attribuisce;
– sorvegliare l’applicazione e l’interpretazione del concordato;
– elaborare i regolamenti d’applicazione del concordato;
– adottare le direttive utili all’indirizzo dei cantoni concordatari allo scopo di armonizzare
l’esecuzione delle misure e delle pene affidate;
– eleggere, su proposta dei cantoni firmatari, i membri dell’Autorità concordataria di ricorso;
– eleggere, su proposta dei cantoni firmatari, i membri della Commissione concordataria
specializzata;
– elaborare per i cantoni concordatari delle raccomandazioni o delle proposte, segnatamente
per la messa a disposizione di nuovi istituti o per le migliorie da apportare alle condizioni di
esecuzione;
– proporre la modifica della destinazione di un istituto, se le circostanze lo giustificano;
– proporre di stipulare una convenzione con un cantone non concordatario o un’organizzazione
intercantonale ai fini dell’esecuzione extra-concordataria della detenzione penale delle
persone minorenni;
– intrattenere delle strette relazioni con la Confederazione;
– assicurare i rapporti indispensabili con terzi, segnatamente con i media;
– favorire la formazione professionale ed il perfezionamento del personale degli stabilimenti
adibiti alla detenzione penale delle persone minorenni;
– arbitrare le divergenze che dovessero sorgere fra il Comitato dei visitatori e gli organi di
controllo dello stesso tipo dei Cantoni.
Art. 8 II. Composizione
1La Conferenza è composta del Capo del Dipartimento competente di ogni cantone
romando, di due giudici dei minori designati dall’Associazione della Svizzera latina dei Giudici dei
Minori, di una persona rappresentante le direzioni delle istituzioni concordatarie designate dalla
Commissione concordataria e dalla persona che assume la funzione di segretario del Concordato
(con voto consultivo).
2I cantoni che hanno aderito parzialmente al concordato hanno diritto ad un rappresentante,
designato dal Governo cantonale, con voto consultivo.
3La Conferenza può invitare dei membri della Commissione concordataria o dei membri della
Commissione consultiva a prendere parte alle sedute.
Art. 9 III. Organizzazione
1La Conferenza designa il presidente fra i suoi membri.
2Essa istituisce un Segretariato le cui spese sono sopportate in comune dai cantoni concordatari.
Essa determina il contributo di ogni cantone.
3Essa si riunisce secondo le sue necessità, ma almeno una volta all’anno o quando un cantone
concordatario lo richiede.
4Essa stabilisce la sua procedura.
Art. 10 B) Segretariato della Conferenza Segretariato
1La Conferenza designa una persona in qualità di segretario. Di regola questa funzione
è esercitata dalla stessa persona che assume il ruolo di segretario della Conferenza latina delle
autorità competenti in materia di esecuzione delle pene e delle misure.
2La stessa prepara le sedute della Conferenza, sottopone le proposte e redige i processi verbali.
3Ella vigila sull’esecuzione delle decisioni della Conferenza ed esegue i lavori affidatigli dalla
stessa.
C) Commissione Concordataria
Art. 11 I. Composizione-Organizzazione
1La Commissione concordataria è composta:
– di tre giudici dei minori, designati dall’Associazione della Svizzera latina dei Giudici dei minori;
– da una persona rappresentante la Direzione degli istituti concordatari;
– da una persona rappresentante i servizi cantonali di ogni cantone concordatario.
2Una persona rappresentante della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori degli Uffici
della Gioventù, designato dalla stessa tra i suoi membri romandi, partecipa alle sedute. Ella ha un
voto consultivo.
3La persona in qualità di segretario della Conferenza presiede la Commissione concordataria.
4La Commissione concordataria stabilisce la sua procedura. Essa è permanente.
Art. 12 II. Attribuzioni
La Commissione concordataria ha per compito di:
– studiare le questioni che le sono sottoposte dalla Conferenza, da uno dei suoi membri o dal
segretariato;
– sottoporre alla Conferenza, per il tramite della persona che la presiede, tutte le proposte utili
per l’applicazione e per il perfezionamento del concordato.
D) Commissione consultiva socio-educativa
(in seguito detta Commissione consultiva)
Art. 13 I. Composizione-organizzazione
1La Commissione consultiva è composta di un rappresentante di ogni cantone, scelto
di regola al di fuori dell’amministrazione e delle autorità e che dispone di particolari conoscenze in
materia di diritti dei fanciulli, di protezione dei minori o di privazione della libertà. Questa persona è
designata dal Governo cantonale.
2La persona che assume la funzione di segretario della Conferenza e quella che rappresenta la
Commissione concordataria, quest’ultima designata dalla stessa, assistono alle sedute.
3La persona che presiede la Commissione consultiva è nominata dalla stessa.
4La Commissione consultiva decide la modalità di procedura.
Art. 14 II. Attribuzioni
La Commissione consultiva ha per compito di:
– studiare le questioni che le sono sottoposte dalla Conferenza o dalla persona che assume la
funzione di segretario o dalla Commissione concordataria;
– sottoporre alla Conferenza, per il tramite della persona che assume la funzione di segretario
della stessa, o alla Commissione concordataria, per il tramite della persona che la presiede,
tutte le proposte che reputa opportune.
E) Autorità concordataria di ricorso
Art. 14 bis I. Composizione
1L’Autorità concordataria di ricorso si compone di tre membri e di due supplenti, scelti
fra i giudici dei cantoni latini.
2L’elezione in carica è valida per il periodo di quattro anni; una rielezione è possibile.
3I membri dell’autorità concordataria di ricorso non possono appartenere a uno degli altri organi
del concordato.
II. Organizzazione
Art. 14ter 1L’autorità concordataria di ricorso si costituisce autonomamente.
2Ella redige un regolamento interno che deve essere approvato dalla Conferenza.
Art. 14 quater III. Competenze
L’autorità di ricorso statuisce quale autorità giudiziaria intercantonale di ultima
istanza sui ricorsi interposti contro le decisioni disciplinari pronunciate in applicazione del diritto
concordatario.
F) Commissione concordataria specializzata
I. Composizione
Art. 14quinquies 1La Commissione concordataria specializzata si compone di cinque
membri e di due supplenti.
2L’elezione in carica è valida per il periodo di quattro anni; una rielezione è possibile.
3I membri della Commissione specializzata non possono appartenere a uno degli altri organi del
concordato.
4La Conferenza promulgherà per via di regolamento le condizioni e le qualifiche necessarie per
essere membri della Commissione, così come le modalità della sua costituzione e del
funzionamento.
Art. 14 sexies II. Competenze
1La Commissione concordataria specializzata è l’autorità competente a rilasciare il
preavviso sulla liberazione condizionale, conformemente all’art. 28 cpv. 3 DPMin.
2Ella può ugualmente rilasciare un preavviso su ogni altra richiesta dell’autorità penale dei minori.
Capitolo III
Istituti concordatari
Art. 15 Esecuzione della detenzione prima del giudizio
Per l’esecuzione delle misure di detenzione prima del giudizio ai sensi dell’art. 2 di cui
sopra, i cantoni concordatari dispongono di un istituto centralizzato, con sede nel Cantone di
Vaud, concepito secondo un sistema modulare, nel quale le persone minorenni potranno essere
separate in base al loro sesso, alla loro età e alla durata del loro soggiorno.
Art. 16 Esecuzione delle pene privative di libertà
Per l’esecuzione delle privazioni di libertà ai sensi dell’art. 3 di cui sopra, i cantoni
concordatari dispongono di un istituto centralizzato, concepito secondo un sistema modulare, nel
quale i minori potranno essere separati in base al loro sesso, alla loro età e alla durata del loro
soggiorno. Questo istituto potrà essere lo stesso di quello previsto all’art. 15, ma in una sezione
distinta dalla detenzione prima del giudizio.
Art. 17 Collocamento in istituto chiuso
1Per le misure di collocamento in un istituto chiuso, i cantoni concordatari dispongono
di:
– un’istituzione appropriata destinata alle ragazze, con sede nel Cantone di Neuchâtel;
– un’istituzione appropriata destinata ai ragazzi, con sede nel Cantone del Vallese.
2Queste istituzioni saranno modulari, in modo da rispondere in ogni momento a nuove necessità,
separando, se necessario, le persone minorenni in base alla natura delle infrazioni commesse e
alla loro presa a carico specifica.
Art. 18 Esecuzione delle sanzioni disciplinari
Per l’esecuzione delle sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 3 di cui sopra, i cantoni
concordatari dispongono di un istituto centralizzato, concepito secondo un sistema modulare, nel
quale le persone minorenni potranno essere separate in base al loro sesso, alla loro età e alla
durata del loro soggiorno. Questo istituto potrà essere lo stesso di quello previsto all’art. 15.
Capitolo IV
Regime della detenzione penale delle persone minorenni, rispettivamente
del collocamento in istituti chiusi
Art. 19 Principi
1La persona minorenne detenuta o collocata in un istituto chiuso ha diritto al rispetto
dei suoi diritti e alla protezione particolare dovuta alla sua età e alla sua vulnerabilità.
2Ella non può essere discriminata in ragione della sua razza, colore, sesso, età, lingua,
nazionalità, religione, credo o pratiche culturali.
3Ella ha diritto al rispetto della sua integrità fisica e psichica e alla sicurezza. La misura ha per
scopo di favorire il suo inserimento sociale.
4L’esercizio dei diritti della persona minorenne non può essere limitato, fatti salvi i casi in cui la
stessa sia imposta dal regime di privazione di libertà, dalle esigenze della vita collettiva e dal
normale funzionamento dell’istituto.
5Sin dall’inizio della detenzione o del collocamento, la persona minorenne e la persona che la
rappresenta legalmente sono informate dei principi di cui sopra.
Separazione delle persone minorenni
Art. 20 dagli adulti
Con riserva dell’art. 1 cpv. 2 paragrafo 2 di cui sopra, gli istituti concordatari previsti agli
art. da 15 a 18 non possono accogliere le persone detenute adulte.
Art. 21 Alloggio
1Le persone minorenni detenute o collocate in un istituto chiuso sono alloggiate in locali
conformi agli obiettivi di reintegrazione e rispettosi del bisogno di intimità dei giovani detenuti,
come pure della necessità di essere associati ai loro pari durante determinati periodi di tempo.
2Sono messe a loro disposizione delle istallazioni sanitarie, scolari, sportive e culturali.
3Le persone minorenni detenute devono poter conservare i loro effetti personali e poterli
depositare in condizioni soddisfacenti.
Art. 22 Controllo ed ispezioni
1Gli effetti personali e l’alloggio delle persone minorenni possono essere ispezionati per
ragioni di ordine e di sicurezza dell’istituto.
2La persona minorenne sospettata di dissimulare degli oggetti proibiti su di lei o all’interno del
proprio corpo può essere sottoposta a perquisizione fisica. La stessa deve essere eseguita da una
persona dello stesso sesso. Se essa implica uno spoglio, avverrà in assenza di altre persone
minorenni. L’esame interno del corpo deve essere praticato da un medico o da un altro membro
del personale medico.
Art. 23 Comunicazione
1Fatti salvi i casi di detenzione prima del giudizio, per i quali la comunicazione è
regolata dalle autorità d’istruzione competenti, le persone minorenni detenute o collocate in un
istituto chiuso sono autorizzate a comunicare regolarmente con le loro famiglie e i loro cari o con i
servizi di protezione delle persone minorenni e le organizzazioni di presa a carico delle persone
minorenni detenute.
2Le stesse sono segnatamente autorizzate a ricevere delle visite, a scambiare della
corrispondenza e a stabilire dei contatti telefonici con le loro famiglie e i loro cari, nei limiti del
regolamento dell’istituto.
3Dal momento in cui il regolamento dell’istituto lo consente, previa autorizzazione dell’autorità
competente, esse possono uscire dall’istituzione per recarsi presso le loro famiglie e i loro cari,
presso un servizio di protezione delle persone minorenni o un’organizzazione di presa a carico
delle persone minorenni detenute.
Art. 24 Attività
1Fatti salvi i casi di detenzione prima del giudizio, per i quali le condizioni di soggiorno
sono regolate dalle autorità d’istruzione competenti, le persone minorenni detenute o collocate in
istituti chiusi devono poter esercitare un’attività appena possibile; esse devono segnatamente
poter studiare e aver accesso a dei programmi che favoriscono le loro conoscenze.
2Se lavorano, esse devono essere remunerate. Una parte del guadagno deve poter essere
utilizzato per scopi personali; un’altra parte sarà destinata ad un contributo di soggiorno e
all’indennizzo delle parti lese e delle vittime.
3Nei limiti compatibili con le capacità individuali, le necessità della privazione di libertà e le
possibilità concrete interne ed esterne dell’istituto, esse devono poter scegliere il tipo di lavoro che
desiderano praticare.
Art. 25 Attività all’esterno
1Fatti salvi i casi di detenzione prima del giudizio dove le attività all’esterno non
entrano, di regola, in considerazione, le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi
devono poter esercitare la loro attività di formazione o di lavoro fuori dell’istituto, previa
autorizzazione dell’autorità competente, a partire dal momento in cui essa sarà prevista sul piano
educativo e su quello della formazione.
2È favorita la formazione o l’attività suscettibile di essere proseguita dopo la liberazione.
Art. 26 Cure mediche
1Le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi hanno diritto, dal momento
della loro ammissione, di consultare un medico dell’istituto al fine di eventualmente accertare uno
stato fisico o mentale che necessita di un intervento appropriato.
2Le stesse hanno diritto di ricevere delle cure mediche di tipo curativo e preventivo, come anche i
medicamenti necessari per curare le loro affezioni.
3Gli istituti concordatari offriranno dei programmi di prevenzione in materia di violenza, di sostanze
psicotrope o che generano una dipendenza e di malattie trasmissibili.
Art. 27 Tempo libero
1Le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi hanno diritto ad un numero
appropriato di ore di esercizio libero quotidiane.
2Fatti salvi i casi di detenzione prima del giudizio, per i quali le condizioni per il tempo libero non
sono, di regola, date e per le persone minorenni che sono soggette a sanzioni disciplinari, esse
devono poter disporre quotidianamente di un certo numero di ore di tempo libero destinate, se lo
desiderano, alla formazione culturale, sportiva, artistica o artigianale. Lo spazio e le infrastrutture
necessarie per queste attività devono essere previste.
Art. 28 Religione
1Compatibilmente alle esigenze di funzionamento della struttura di accoglienza, le
persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi hanno diritto a praticare la propria
confessione religiosa o spirituale, segnatamente di ricevere delle visite da un rappresentante
accreditato della loro religione e di partecipare alle cerimonie religiose organizzate all’interno
dell’istituto.
2Se un numero adeguato di persone minorenni appartiene alla stessa religione, saranno
organizzate delle cerimonie religiose e una persona accreditata di questa religione sarà
autorizzata a fare visita alle persone minorenni.
3Le stesse hanno il diritto di rifiutare la partecipazione alle cerimonie religiose o di ricevere
un’educazione o dei consigli in questo ambito.
4Il proselitismo è proibito.
Art. 29 Procedure disciplinari
1Le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi hanno diritto di conoscere i
comportamenti che costituiscono delle infrazioni al regolamento, la natura e la durata delle misure
applicabili, l’autorità competente per pronunciarle e la possibilità di ricorrere.
2I trattamenti disumani e degradanti sono proibiti, segnatamente le punizioni corporali, la
privazione di cibo e l’interdizione dei contatti con la famiglia. Le persone minorenni non possono
essere oggetto di misure disciplinari collettive.
3I ricorsi contro le sanzioni disciplinari devono essere indirizzati all’Autorità concordataria di
ricorso, che li tratterà nei 10 giorni dalla loro ricezione.
Art. 30 Colloquio e denuncia
1Le persone minorenni detenute o collocate in istituti chiusi hanno diritto ad ottenere un
colloquio con la direzione dell’istituto nel quale sono collocate, in un tempo ragionevole.
2Le stesse hanno ugualmente il diritto di formulare un reclamo contro il personale, la direzione
dell’istituto o contro le condizioni di detenzione. Una decisione del concordato ne fissa la
procedura.
Art. 31 Personale
1Il personale degli istituti concordatari deve annoverare delle persone con la funzione di
agente di custodia, di educatore, di insegnante socio-professionale, di insegnante, di psicologo e il
personale amministrativo necessario. Gli specialisti, come il personale sanitario ed i cappellani,
intervengono in maniera regolare o su richiesta.
2La scelta del personale deve essere effettuata sulla base delle capacità professionali e
dell’attitudine particolare ad occuparsi di minori privati di libertà, sempre nel rispetto di un’equa
rappresentanza delle categorie professionali di cui sopra.
3Il personale deve beneficiare di una formazione basata sulla conoscenza della psicologia del
fanciullo, sulla specificità del lavoro in luogo chiuso e sulla protezione e i diritti dei fanciulli,
segnatamente quelli della persona minorenne detenuta. Il personale dovrà mantenere e
perfezionare le sue conoscenze seguendo dei corsi d’aggiornamento.
4La persona che assume la direzione deve essere designata in funzione delle sue conoscenze in
materia di privazione di libertà delle persone minorenni, della sua capacità di guidare un’équipe
interdisciplinare e della sua attitudine a promuovere una presa a carico socio-educativa di qualità.
Art. 32 Rinvio al regolamento
1Il regime e le modalità della detenzione penale e del collocamento in un istituto chiuso
delle persone minorenni saranno stabiliti da un regolamento concordatario.
2Esso fisserà inoltre la procedura per pronunciare le misure disciplinari e le modalità di ricorso.
Capitolo V
Relazioni con le autorità d’esecuzione competenti
Art. 33 Competenze
1Le autorità di esecuzione dei cantoni mantengono tutte le competenze loro conferite
dalla DPMin in materia di esecuzione relative alle persone minorenni loro affidate e collocate negli
istituti concordatari, segnatamente per statuire su:
– la fine della detenzione prima del giudizio;
– la liberazione condizionale o definitiva;
– il trasferimento in un’altra istituzione;
– il passaggio da un regime di detenzione, rispettivamente di collocamento, all’altro;
– la fine o la sospensione della misura;
– la concessione del primo congedo e dei congedi eccezionali;
– la possibilità di lavorare o di seguire una formazione all’esterno;
– le condizioni particolari che permettono la deroga al regime generale di detenzione;
– tutte le altre decisioni che modificano lo statuto delle persone minorenni.
2Esse sono ugualmente competenti per decidere l’accompagnamento delle persone minorenni
all’esterno dell’istituto, da parte di una persona di fiducia.
Art. 34 Rapporti e preavvisi
1Le autorità competenti dei cantoni saranno informate immediatamente, tramite un
rapporto redatto dalla direzione dell’istituto, di qualsiasi episodio che possa comportare una
modifica dello statuto della persona minorenne. Le direzioni degli istituti formuleranno dei rapporti
periodici sull’evoluzione delle persone minorenni detenute.
2Le autorità competenti dei cantoni sottoporranno al preavviso della direzione dell’istituto ogni
domanda proveniente dalla persona minorenne detenuta o dalla sua famiglia, dai suoi cari o dalla
persona di fiducia, concernente una modifica del suo statuto nell’istituto, l’ottenimento di una
situazione favorevole, il suo trasferimento o la sua liberazione.
3Di regola, la direzione dell’istituto farà accompagnare la persona minorenne alle udienze
dell’autorità di esecuzione da una persona qualificata, in grado di fornire le informazioni utili per
statuire.
Art. 35 Ammissione
1Le autorità competenti dei cantoni assegnano agli istituti concordatari le persone
minorenni che rispondono ai criteri elencati dagli art. 2 a 5 del concordato. Gli istituti concordatari
sono tenuti ad accettare queste persone minorenni.
2Le autorità competenti svolgono tutte le formalità amministrative relative all’ammissione delle
persone minorenni, segnatamente consegnano alla direzione dell’istituto copia delle decisioni
d’esecuzione pertinenti. Esse sono responsabili di regolare la questione della garanzia della presa
a carico dei costi (GPCF) prevista dalla Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali
del 13 dicembre 2002 (CIIS).
3Eccezionalmente e nei casi di detenzione prima del giudizio, le autorità competenti si riservano la
possibilità di assegnare anche le persone minorenni che adempiono ai criteri degli art. 2 a 5 del
concordato in istituti non concordatari, purché essi dispongano già di una struttura appropriata o
per delle ragioni di sicurezza o di salute.
Art. 36 Accesso ai luoghi di detenzione
1Le autorità competenti riconosciute dai cantoni hanno libero accesso a tutti gli istituti
concordatari e a tutte le persone minorenni detenute di loro competenza.
2Le autorità d’esecuzione e i cantoni concordatari designano i funzionari che sono autorizzati a
visitare gli istituti, senza pregiudizio per il Comitato dei visitatori.
3La direzione degli istituti è abilitata ad autorizzare altre persone che giustificano un interesse
legittimo a visitare i luoghi di detenzione penale, rispettivamente di collocamento in istituto chiuso,
delle persone minorenni.
Art. 37 Istituto e fatturazione del prezzo di costo giornaliero
1Le spese d’esecuzione delle pene e delle misure di ogni istituto concordatario sono
rette dai principi della Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali del 13 dicembre
2002 (CIIS).
2Gli stessi principi sono applicati per la fatturazione delle rette all’autorità d’esecuzione,
responsabile del pagamento all’istituto.
3Se un istituto opta per il sistema forfettario, il forfait deve essere aggiornato ogni due anni.
4La ripartizione delle spese tra la persona minorenne, la sua famiglia e gli enti pubblici
responsabili è regolata dal diritto cantonale.