1È vietato esercitare ricorrendo a mezzi pubblicitari.
2Le insegne di studio e le intestazioni sulla carta da lettere devono indicare unicamente la qualifica
di avvocato e notaio, alla quale possono essere aggiunti solo i titoli di studio, di dottore honoris
causa o di professore (solo se in diritto). È vietata in particolare ogni indicazione di attività
professionali o cariche amministrative esercitate in precedenza e l’appartenenza a società, a enti
privati o pubblici.
3È ammessa la presentazione del notaio su siti web, nel rispetto dei principi sopra esposti. I siti
devono avere un aspetto sobrio e dignitoso e non devono costituire una forma di pubblicità
incompatibile con la dignità professionale del notaio.
Art. 2 Formazione professionale continua
1Il notaio ha l’obbligo di provvedere alla propria preparazione professionale. Egli deve
essere costantemente aggiornato su leggi, giurisprudenza e dottrina e deve partecipare
personalmente alle attività di formazione professionale continua (corsi di aggiornamento, seminari,
convegni, giornate di studio ecc.).
2Il notaio è tenuto a partecipare ogni anno ad almeno un’attività di formazione professionale
continua organizzata o riconosciuta dall’Ordine dei notai, il quale emanerà il relativo regolamento.
3L’Ordine dei notai trasmette alla fine di ogni anno alla Commissione per il notariato un elenco
contenente le attività di formazione professionale continua da esso organizzate o riconosciute in
base al capoverso 2, corredato dalla lista dei nominativi dei notai che vi hanno preso parte.
4In caso di non ottemperanza all’obbligo di formazione professionale continua, la Commissione per
il notariato segnalerà il notaio alla Commissione di disciplina notarile, la quale aprirà un
procedimento secondo le modalità previste negli articoli 95 e seguenti LN.
TITOLO II
Pratica notarile
Art. 3 Condizioni di ammissione
Per essere ammesso alla pratica notarile è necessario:
a) essere cittadino svizzero stabilmente domiciliato nel Cantone e avere l’esercizio dei diritti civili;
b) non essere stato condannato o non avere in corso procedimenti penali per reati intenzionali
contrari alla dignità della professione;
c) aver tenuto una condotta irreprensibile nei tre anni precedenti la domanda;
d) non trovarsi in stato di fallimento o d’insolvenza comprovati da attestati di carenza di beni o in
moratoria concordataria;
e) essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto dalla legge federale sulla libera
circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000.
Art. 4 Istanza di ammissione
1L’istanza con i relativi documenti giustificativi è presentata dal praticante alla
Commissione per il notariato ed è controfirmata dal notaio.
2La Commissione per il notariato, verificato l’adempimento di tutte le condizioni, ammette l’istante
alla pratica notarile. Il periodo di pratica inizia a decorrere dalla data del decreto di ammissione.
Art. 5 Durata
La pratica notarile è eseguita:
a) per un periodo di un anno presso un notaio iscritto nel registro dei notai del Cantone Ticino;
essa può essere assolta contemporaneamente alla pratica legale;
b) per un periodo di un mese presso un Ufficio del registro fondiario e per un altro periodo di un
mese presso l’Ufficio del registro di commercio, dopo il conseguimento del certificato di capacità
di avvocato.
Art. 6 Esercizio della pratica
1La pratica notarile si svolge sotto la sorveglianza e la responsabilità del notaio. Il notaio
che si assume l’impegno di formazione di un praticante deve istruirlo, assisterlo e dargli occasione
di esercitarsi adeguatamente nelle mansioni notarili.
2Presso l’Ufficio del registro fondiario e l’Ufficio del registro di commercio l’alunno coadiuva a tempo
pieno l’ufficiale e il capoufficio in tutte le loro mansioni. Il Consiglio di Stato stabilisce la
rimunerazione per tale pratica.
3Il notaio, l’ufficiale del registro fondiario e il capoufficio del registro di commercio notificano alla
Commissione per il notariato ogni sospensione o interruzione della pratica.
4Alla fine del periodo di pratica, il praticante presenta alla Commissione per il notariato un attestato,
dal quale risulta presso quale notaio ha svolto la pratica notarile e con quale esito e profitto. Presenta
un analogo certificato emesso dall’ufficiale del registro fondiario e dal capoufficio del registro di
commercio.
TITOLO III
Esame di abilitazione
Art. 7 Condizioni di ammissione all’esame
Per essere ammesso all’esame è necessario provare:
a) di essere domiciliato nel Cantone e di conoscere la lingua italiana;
b) di aver terminato con profitto la pratica notarile;
c) di possedere i requisiti di cui agli articoli 3 e seguenti RN.
Art. 8 Istanza di ammissione
1Il candidato presenta alla Commissione per il notariato un’istanza di ammissione
all’esame con i relativi documenti giustificativi.
2Verificato l’adempimento dei requisiti, la Commissione per il notariato emana il relativo decreto di
ammissione alla prova scritta.
Art. 9 Esame
1L’esame consiste in una prova scritta e in una prova orale. Il candidato che supera la
prova scritta è ammesso a quella orale, che ha luogo in seduta pubblica davanti alla Commissione
esaminatrice, scelta dalla Commissione per il notariato secondo i disposti dell’articolo 18 capoverso
3 LN.
2Le prove vertono sulle materie, nonché sulle leggi e i regolamenti federali e cantonali inerenti
all’attività notarile.
Art. 10 Esito dell’esame
1Il candidato che non supera la prova scritta od orale, viene informato dalla Commissione
per il notariato, che ne fa iscrizione a verbale.
2Ciascuna prova può essere ripetuta al massimo due volte.
3Al candidato che supera l’esame, la Commissione per il notariato rilascia il certificato di capacità,
facendone menzione a protocollo.
TITOLO IV
Tabellionato notarile
Art. 11 Forma del tabellionato
1Il tabellionato è un sigillo di metallo, con cui il notaio contrassegna e autentica gli atti.
2Deve rappresentare unicamente lo stemma del Cantone, raffigurato in ossequio al decreto
esecutivo concernente i colori e sigillo del Cantone del 18 aprile 1996, e indicare il nome, il cognome
e la qualifica di notaio. È possibile menzionare anche la qualifica di avvocato. Ulteriori scritte, segni
o simboli sono vietati.
3Il tabellionato può avere una larghezza o un diametro da due a quattro centimetri.
4Il suo segno deve essere impresso nell’apposito protocollo della Commissione per il notariato.
Art. 12 Conservazione e sostituzione del tabellionato
1Il notaio non può variare né alterare in qualsiasi modo il proprio tabellionato.
2In caso di distruzione, sottrazione o perdita del tabellionato, il notaio può sostituirlo solo con
l’autorizzazione della Commissione per il notariato, a cui deve notificare immediatamente la
sottrazione o la perdita.
3Il nuovo tabellionato deve avere una configurazione diversa dal primo. Il suo segno va impresso
nell’apposito protocollo.
4Nel caso in cui il primo tabellionato fosse ritrovato, il notaio deve consegnarlo alla Commissione
per il notariato, che lo annulla.
5La Commissione per il notariato, su istanza, permette al notaio che esercita in più studi di tenere
un secondo esemplare del tabellionato, identico al primo. Anche il segno del secondo esemplare
deve essere impresso nell’apposito protocollo.
Art. 13 Consegna del tabellionato per fine dell’attività e per decesso
1In caso di fine dell’esercizio del notariato, il notaio deve consegnare il tabellionato (e
l’eventuale secondo esemplare autorizzato) alla Commissione per il notariato, che lo custodisce per
il caso in cui il notaio dovesse riprendere l’attività notarile.
2Il tabellionato di un notaio defunto deve essere trasmesso dagli eredi alla Commissione per il
notariato, entro quindici giorni dal decesso. La Commissione per il notariato lo annulla.
TITOLO V
Supplenza
Art. 14 Notaio supplente
1Il notaio supplente accetta l’incarico mediante comunicazione scritta al notaio supplito
e alla Commissione del notariato. La Commissione per il notariato conferma la designazione del
notaio supplente. La decisione viene pubblicata sul Foglio ufficiale.
2Il notaio supplente potrà iniziare la propria attività solo dopo la conferma della Commissione del
notariato.
3Il notaio supplito dovrà astenersi dall’esercizio dell’attività notarile.
4La Commissione per il notariato può esigere, in particolare a dipendenza della prevedibile durata
della supplenza, che il notaio supplito consegni il proprio tabellionato.
Art. 15 Compiti del notaio supplente
1Il notaio supplente ha i seguenti compiti:
a) portare a termine le operazioni pendenti e le iscrizioni nei pubblici registri degli istromenti rogati
dal notaio supplito;
b) insinuare all’archivio notarile gli istromenti rogati dal notaio supplito;
c) tenere a giorno le rubriche notarili del notaio supplito;
d) monitorare gli atti di morte e le disposizioni di ultima volontà depositate presso il notaio supplito
e, se del caso, procedere alla loro pubblicazione;
e) assicurare la conservazione e gestione di titoli, documenti e valori in custodia al notaio supplito;
f) allestire e consegnare le copie autentiche dei pubblici istromenti;
g) in generale dare corso a tutte le incombenze necessarie.
2Nell’espletamento di tali compiti, il notaio supplente deve indicare sugli atti pubblici, sulle istanze,
nella corrispondenza, sulle copie autentiche e in ogni altro suo atto, che agisce in veste di supplente.
Deve pertanto apporre la seguente precisazione: «in qualità di supplente del notaio [XY]».
Art. 16 Procedura di inizio e fine della supplenza
1Al momento del conferimento del mandato, il notaio supplito provvede ad allestire un
protocollo con una descrizione sommaria delle pendenze da espletare. Copia del protocollo viene
trasmessa alla Commissione per il notariato e al notaio supplente. In caso di impedimento del notaio
supplito, il protocollo viene allestito dal notaio supplente, che ne trasmette copia alla Commissione
per il notariato e al notaio supplito.
2Alla fine della supplenza il notaio supplente provvede ad allestire un protocollo finale, indicando in
modo sommario ma esaustivo, tutte le operazioni svolte in vece del notaio supplito. Copia del
protocollo finale viene trasmessa al notaio supplito e alla Commissione per il notariato.
3La Commissione per il notariato esamina il protocollo finale e se constata che il notaio supplente
ha assolto il suo mandato secondo i termini di legge, procede a sollevarlo dall’incarico. La decisione
viene pubblicata sul Foglio ufficiale.
4La Commissione per il notariato può rinunciare a chiedere un protocollo di inizio e di fine supplenza
così come alle pubblicazioni delle decisoni sul Foglio ufficiale nel caso di supplenza di breve durata.
Art. 17 Responsabilità del notaio supplente
1Il notaio supplente, nell’esercizio della sua funzione di supplenza, è responsabile ai
sensi dell’articolo 8 LN.
2La sua assicurazione responsabilità civile e la sua cauzione notarile devono coprire integralmente
anche l’attività di supplenza.
TITOLO VI
Assicurazione per la responsabilità civile
Art. 18 Forma della copertura
1La copertura per la responsabilità civile professionale, il cui importo minimo deve essere
di un milione di franchi, deve essere prestata mediante un’assicurazione di responsabilità civile
stipulata con un istituto autorizzato a esercitare in Svizzera.
2La copertura assicurativa deve estendersi anche all’attività dei collaboratori del notaio.
Art. 19 Prova della copertura
1Chi chiede l’iscrizione nel registro dei notai, deve produrre alla Commissione per il
notariato una dichiarazione dell’istituto attestante l’esistenza della copertura assicurativa,
l’ammontare e la sua estensione.
2L’istituto che fornisce la copertura e il notaio sono tenuti a comunicare immediatamente alla
Commissione per il notariato la cessazione del contratto o la sospensione, anche temporanea, della
copertura.
TITOLO VII
Cauzione notarile
Art. 20 Forme della cauzione
1La cauzione notarile a copertura delle imposte di bollo può essere prestata nelle forme
seguenti:
a) mediante la costituzione in pegno, anche da parte di terzi, di cartelle ipotecarie o di ipoteche al
portatore gravanti fondi in Svizzera, previo deposito delle stesse presso una banca autorizzata
a esercitare in Svizzera;
b) mediante un atto di fideiussione solidale o altra garanzia fornita da una banca autorizzata a
esercitare in Svizzera;
c) mediante la costituzione in pegno, anche da parte di terzi, di polizze assicurative vita emesse
da istituti autorizzati a esercitare in Svizzera e il cui valore di riscatto ammonti all’importo
stabilito dalla LN;
d) mediante una polizza di assicurazione di un istituto autorizzato a esercitare in Svizzera, senza
clausole che restringano in alcun modo i termini dell’assicurazione.
2Nel caso in cui la copertura per la cauzione fosse prestata mediante la costituzione in pegno di
cartelle ipotecarie, di ipoteche al portatore o di polizze assicurative vita, la Commissione per il
notariato può chiedere in ogni tempo che il notaio provi la reale consistenza di tali garanzie.
3L’istituto deve assumersi l’obbligo di notificare alla Commissione per il notariato la mora nel
pagamento dei premi entro quindici giorni dalla scadenza e ogni altro caso che comporti
l’interruzione o la fine della copertura assicurativa. La disdetta del contratto avrà effetto solo dopo
un mese dalla suddetta notifica. La Commissione per il notariato adotta per tempo i provvedimenti
del caso contro il notaio.
4L’assicurazione di responsabilità civile e la cauzione notarile sono prestate separatamente e in
modo indipendente l’una dall’altra.
Art. 21 Esercizio dei diritti sulla cauzione
1Le pretese sulla cauzione prestata dal notaio possono essere fatte valere solo dopo che
una diffida a pagare entro un termine perentorio di 30 giorni è rimasta senza effetto.
2I crediti garantiti dalla cauzione notarile, se contestati, devono essere accertati in forma definitiva
dall’autorità giudiziaria.
Art. 22 Procedura di svincolo
In caso di morte del notaio o nel caso in cui abbia smesso l’esercizio del notariato, la
cauzione è svincolata con decisione della Commissione per il notariato dopo l’accertamento
dell’avvenuto pagamento di tutte le imposte di bollo coperte dalla cauzione notarile.
TITOLO VIII
Pubblici istromenti
Capitolo primo
Principi generali
Art. 23 Originali degli istromenti
Gli originali dei pubblici istromenti devono essere scritti su carta notarile.
Art. 24 Scrittura e firma degli originali
1Gli originali degli istromenti possono essere stampati o scritti a mano.
2Le firme delle parti, del notaio, di eventuali testimoni o degli interpreti devono essere apposte a
margine dei fogli, escluso l’ultimo; in calce all’ultima pagina dell’istromento le firme vanno apposte
alla fine del testo.
3Se l’istromento occupa più fogli, ogni singolo foglio dell’istromento e degli eventuali inserti è firmato
dalle parti e dal notaio, nonché dagli eventuali testimoni e interprete. Se il foglio è stampato e/o
scritto anche a retro, le firme devono essere apposte anche a retro.
4Le firme devono essere apposte sull’originale degli atti mediante l’uso di una penna indelebile blu
o nera. Allo stesso modo gli atti a mano devono essere scritti con penna indelebile blu o nera.
5Le righe o le parti di riga non utilizzate devono essere interlineate.
6Le date, le quantità e le somme, se esprimono elementi essenziali del negozio giuridico, vanno
scritte in numeri e, fra parentesi, lettere. In caso di successiva ripetizione è sufficiente riportare i
numeri. Quando gli atti comprendono elenchi di oggetti, di valori o conteggi, come pure quando
trattasi di inventari, certificati catastali, monti o lotti divisionali ecc., basterà ripetere in lettere le cifre
dei totali, o le somme a piè di colonna.
7La carta notarile può essere scritta solo sulla facciata che porta l’intestazione notarile. Il testo non
può precedere l’inizio, né oltrepassare il margine. Su ogni foglio devono essere indicati il numero di
rubrica dell’istromento e il numero progressivo del foglio.
Art. 25 Carta notarile
1La carta notarile è rilasciata dallo Stato.
2La carta notarile può essere utilizzata solo per l’allestimento di pubblici istromenti; ogni altro uso,
in particolare l’allestimento di brevetti, inventari notarili o protesti, è vietato.
Art. 26 Variazioni e aggiunte durante la stesura dell’istromento
1Negli originali degli istromenti è vietato apportare variazioni mediante cancellature e
abrasioni o sovrapposizioni e interposizioni di lettere o parole.
2Se occorre apportare stralci, variazioni o aggiunte, il relativo testo deve essere interlineato, in modo
che possa essere letto anche dopo, facendone analoga annotazione più avanti nel testo.
3Il notaio appone nel testo dell’istromento, dove lo stralcio, la variazione o l’aggiunta sono previsti,
un segno o un numero a sua scelta; ripete tale segno o numero più avanti nel testo e scrive, per
esteso, il testo sostitutivo. Occorrendo più di uno stralcio, variazione o aggiunta il notaio deve
osservare che ciascun segno o numero sia diverso. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
a) le parole da stralciare possono essere inquadrate o barrate;
b) lo stralcio, la variazione o l’aggiunta sono menzionati o inseriti nel testo, accompagnati da una
dichiarazione di approvazione («si approva lo stralcio-variazione-aggiunta […]»);
c) il segno o numero, che indica il luogo ove lo stralcio, la variazione o l’aggiunta sono intesi e che
viene ripreso più avanti ove le modificazioni sono approvate, può essere apposto a stampa, a
mano o con un timbro;
d) nel margine del foglio non possono essere apportate variazioni o aggiunte.
Art. 27 Variazioni e aggiunte dopo la firma
1Variazioni nel testo dopo la firma delle parti e degli eventuali testimoni e interprete,
possono essere apposte mediante postille nuovamente firmate dai comparenti, a condizione che gli
stessi possano essere riconvocati tutti contemporaneamente, che il notaio possa farsi riconsegnare
tutte le copie autentiche dell’istromento nel frattempo eventualmente rilasciate e che non sia ancora
trascorso il termine per l’insinuazione della copia all’archivio notarile.
2Le postille devono portare la nuova data e l’indicazione della ricomparsa contemporanea di tutti i
comparenti.
3Nella finca «osservazioni speciali» della rubrica dovrà essere menzionata la postilla.
Art. 28 Inserti
Gli inserti devono essere contrassegnati con una lettera alfabetica progressiva e con il
numero di rubrica dell’atto cui si riferiscono.
Art. 29 Conservazione degli originali degli istromenti
1Il notaio conserva con diligenza e in luogo sicuro gli originali degli istromenti pubblicati,
con i relativi inserti.
2I notai non possono spossessarsi degli originali degli istromenti pubblicati, né essere obbligati a
presentarli o a depositarli presso terzi, eccettuati i casi previsti dalla legge o oggetto di una decisione
definitiva emanata dalla competente autorità giudiziaria.
Art. 30 Conservazione e rilegatura degli istromenti originali
1Gli originali degli istromenti con i loro inserti devono essere rilegati e conservati
separatamente e in modo consono.
2Gli atti contenenti delle disposizioni di ultima volontà possono essere conservati in modo distinto
dagli altri originali.
Art. 31 Iscrizione nella rubrica degli istromenti
Gli istromenti pubblici sono iscritti a rubrica subito dopo la loro sottoscrizione,
menzionando gli inserti. Essi ricevono un numero progressivo in ordine cronologico.
Capitolo secondo
Copie di prima e ulteriore edizione
Art. 32 Forma delle copie autentiche degli istromenti
1Il notaio può rilasciare copie di un pubblico istromento unicamente nelle seguenti forme:
a) copia autentica mediante riproduzione in fotocopia;
b) copia autentica mediante trascrizione.
2Tutti i fogli di una copia autentica devono essere estratti secondo un sistema uniforme; è proibito
l’impiego contemporaneo di differenti modalità di riproduzione.
3È proibito rilasciare copie di istromenti non autenticate.
Art. 33 Copia autentica eseguita mediante riproduzione in fotocopia
1La copia autentica di un istromento può essere estratta mediante fotocopiatura integrale
dell’originale, compresi gli eventuali inserti.
2Per le fotocopie deve essere impiegata solo carta di formato A4, con un peso minimo di 80 g/mq,
e apparecchi che garantiscono una riproduzione ineccepibile e duratura. La carta per fotocopie
deve, inoltre, permettere l’aggiunta di testo con una penna indelebile e/o l’impressione di timbri.
3La carta per fotocopie può essere impressa solo su un lato. Possono far eccezione solo le fotocopie
degli inserti, se l’originale è stato allestito fronte/retro.
Art. 34 Copia autentica eseguita mediante trascrizione
1La copia autentica di un istromento può essere estratta anche mediante trascrizione del
testo dell’istromento, su carta notarile. Gli eventuali inserti possono essere ricopiati in aggiunta al
testo dell’istromento.
2Le omissioni e gli errori nella copia autentica trascritta a mano possono essere corretti con una o
più postille apposte nel margine del foglio o alla fine della trascrizione, purché approvate dal notaio
con la sua firma e con il segno del tabellionato.
Art. 35 Copia autentica parziale degli istromenti
1È autorizzata la copia autentica parziale di un istromento.
2Per l’estrazione di una copia autentica parziale mediante fotocopiatura, il notaio fotocopia l’originale
coprendo le parti che non devono essere copiate. Su questi spazi appone la dicitura «omissis».
3Per l’estrazione di una copia autentica mediante trascrizione, il notaio tralascia le parti che non
devono essere copiate, apponendo al loro posto la dicitura “omissis”.
4Nella dichiarazione di conformità della copia, indipendentemente dalla tipologia scelta, il notaio
deve indicare, in aggiunta alle dichiarazioni di cui all’articolo 36, che si tratta di una copia autentica
parziale.
Art. 36 Copie autentiche di pubblici istromenti
1Le copie autentiche dei pubblici istromenti e le copie separate degli inserti devono
sempre portare una dichiarazione di conformità che inizia con la data dell’autenticazione, indica
l’ufficio o la persona destinatari della copia, l’avvenuta collazione con l’originale da parte del notaio
e termina con l’indicazione del nome, cognome, residenza e qualifica del notaio, apposta a mano,
e il segno del tabellionato.
2La dichiarazione deve fare menzione dell’edizione nel solo caso di copie di istromenti di
obbligazioni ipotecarie al portatore secondo l’articolo 55 capoverso 4 LN.
3La dichiarazione di conformità può essere apposta a stampa, a mano o con un timbro riproducente
le parti invariabili del testo.
4Ogni foglio della copia autentica deve portare un numero progressivo, il riferimento al numero di
rubrica, la firma o la sigla del notaio apposta a mano e il segno del tabellionato. Lo stesso vale per
ogni foglio di copie separate d’inserti, con l’avvertenza che deve, inoltre, essere indicata la
designazione dell’inserto.
Art. 37 Copie di inserti
1Gli inserti possono essere ricopiati a stampa o a mano in aggiunta al testo
dell’istromento (art. 34) oppure fotocopiati (art. 33). In questo secondo caso, ogni copia dovrà
portare un’identificazione univoca e la menzione del numero di rubrica dell’istromento al quale
l’inserto appartiene.
2La dichiarazione di conformità dell’inserto estratto separatamente dall’istromento al quale
appartiene, così come l’autenticazione della copia dell’istromento devono essere effettuate secondo
quanto previsto all’articolo 36. La dichiarazione di conformità non porta numero e non va iscritta
nella rubrica dei brevetti notarili.
Art. 38 Copia per l’archivio notarile
1Sul retro dell’ultimo foglio della copia autentica destinata all’archivio notarile, oltre a
quanto previsto all’articolo 36 capoverso 1, deve essere impresso il tabellionato e devono figurare
il numero di rubrica dell’istromento, la natura e il suo valore.
2Nel caso in cui il valore dell’istromento è espresso in valuta estera, il notaio deve indicarne il
corrispettivo in franchi svizzeri, il tasso di cambio applicato e la data del cambio.
Art. 39 Inserti in lingua straniera e loro traduzione
1Gli inserti scritti in lingua straniera sono riprodotti nella copia autentica nel loro testo
originale.
2È facoltà degli Uffici dei registri, dell’Ufficio del registro di commercio e delle parti di richiedere una
traduzione in italiano, dichiarata conforme all’originale dal notaio se tale lingua gli è nota o, se non
conosce la lingua straniera, mediante l’intervento di un traduttore.
3Il notaio può prendere atto della dichiarazione del traduttore nel testo dell’istromento.
Art. 40 Esame della qualità della copia da parte dei pubblici registri
Gli Uffici dei registri e l’Ufficio del registro di commercio devono rifiutare fotocopie non
sufficientemente nitide, ordinate o che non offrono sufficienti garanzie di conservazione nel tempo,
così come le copie di istromenti trascritti a mano che presentano una scrittura leggibile a stento.
Capitolo terzo
Brevetti notarili