1Gli atti fatti per brevetto possono essere scritti o sui documenti cui si riferiscono o,
trattandosi di attestazioni o dichiarazioni a sé stanti, su carta bianca resistente, in foglio semplice o
doppio.
2I brevetti possono essere stampati o scritti a mano o apposti con un timbro, nei casi espressamente
previsti dalla LN.
3Il testo invariabile apposto con un timbro può essere completato a stampa o mano. Le scritture a
stampa e a mano possono essere combinate nello stesso brevetto.
4Se il brevetto occupa più fogli, ogni foglio porta un numero progressivo, con il riferimento al numero
di rubrica, la firma o sigla del notaio e l’impressione del tabellionato. Il brevetto termina con il
tabellionato come pure con nome, cognome, residenza e qualifica del notaio, apposti a mano.
5Gli spazi vuoti nel testo devono essere interlineati.
6Per l’estrazione di copie autentiche di brevetti si applicano per analogia le norme concernenti i
pubblici istromenti.
7Le prescrizioni per la scrittura concernenti i pubblici istromenti valgono anche per i brevetti e per
ogni possibile firma o annotazione su di un atto notarile.
Capitolo terzobis
Delle disposizioni a causa di morte1
Pubblicazione dei testamenti: avviso agli eredi e notifica agli interessati
Art. 41a2 1Salvo disposizione diversa del pretore, il notaio che ha ricevuto o è depositario di un
testamento pubblico od olografo dà avviso a tutti gli eredi conosciuti dell’udienza di pubblicazione
del testamento davanti al pretore (art. 557 cpv. 2 CC).
2Egli è autorizzato a ricevere dalle autorità preposte la documentazione necessaria a identificare gli
eredi in vista della pubblicazione del testamento e della relativa notifica agli interessati (art. 558 CC).
Capitolo terzoter
Delle disposizioni sulla rogazione a distanza3
Rogazione a distanza
a) oggetto
Art. 41b4 1Il notaio può rogare i processi verbali assembleari a distanza tenuti con mezzi di
comunicazione elettronici alle condizioni previste dal diritto federale.
2Sono esclusi gli atti di costituzione di società.
b) principi
Art. 41c5 1Il notaio deve personalmente accertare l’identità di colui che presiede l’assemblea, il
quale deve essere persona a lui conosciuta.
2Il notaio deve partecipare personalmente e ininterrottamente allo svolgimento dell’assemblea.
3Qualora il presidente dell’assemblea non si trovasse fisicamente nel luogo di rogazione e non
potesse firmare l’atto, il notaio ne farà menzione. Il notaio dovrà indicare che il presidente
dell’assemblea gli ha confermato la correttezza del contenuto dell’atto.
4Per la rogazione dei processi verbali assembleari a distanza il notaio deve trovarsi fisicamente sul
territorio del Cantone Ticino.
c) altri organi
Art. 41d6 Gli articoli sulla rogazione a distanza si applicano anche ai processi verbali degli organi
superiori di direzione e amministrazione.
Capitolo quarto
Rubriche notarili
Art. 42 Rubriche degli istromenti e dei brevetti
1Il notaio tiene a giorno le seguenti rubriche:
a) quella dei pubblici istromenti, consistente in un registro, con facciate numerate e distinte in
colonne, dove si iscrivono cronologicamente gli istromenti pubblicati.
Ogni pagina contiene colonne, destinate a ricevere:
1. Il numero progressivo di rubrica.
2. Il giorno, mese e anno in cui l’istromento è pubblicato.
3. La natura dell’istromento.
4. Il valore dell’istromento o quello determinato dall’autorità.
1 Capitolo introdotto dal R 5.7.2023; in vigore dal 7.7.2023 - BU 2023, 263.
2 Art. introdotto dal R 5.7.2023; in vigore dal 7.7.2023 - BU 2023, 263.
3 Capitolo introdotto dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.2.2025 - BU 2024, 344.
4 Art. introdotto dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.2.2025 - BU 2024, 344.
5 Art. introdotto dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.2.2025 - BU 2024, 344.
6 Art. introdotto dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.2.2025 - BU 2024, 344.
5. Il nome, cognome e domicilio delle parti.
6. Il nome e cognome dei testimoni.
7. L’elenco degli inserti.
8. Le osservazioni speciali.
b) quella dei brevetti notarili con l’indicazione della data, della natura dell’atto, dei nomi delle parti
o dei firmatari e della persona che ha ritirato l’originale del brevetto notarile.
2Tutte le iscrizioni devono portare un numero progressivo, che va riportato nell’originale dell’atto.
3Il notaio che non tiene costantemente aggiornate le proprie rubriche è passibile di procedimento
disciplinare.
Art. 43 Tenuta delle rubriche
1Le iscrizioni nelle rubriche vanno eseguite in forma leggibile.
2Ogni caso di errore che non sia d’ortografia deve essere notificato alla Commissione per il notariato
che provvede alla sanatoria.
3Le rubriche sono firmate dal notaio e contrassegnate con il tabellionato, apposto in calce a ogni
pagina completata.
4I notai non possono spossessarsi delle rubriche ma solo rilasciarne fotocopia su decisione definitiva
della competente autorità.
Art. 44 Omissione di iscrizione nelle rubriche
Il notaio che omette le iscrizioni nelle rubriche, o non le iscrive in ordine cronologico, o
con data non corrispondente alla realtà, è passibile di procedimento disciplinare.
TITOLO IX
Archivio notarile
Art. 45 Numero d’archivio delle copie tardive
L’archivista non può sospendere l’iscrizione nei registri delle copie posteriori di data ad
altre che non furono insinuate: quando sono prodotte quelle tardive, fatta menzione del ritardo
avveratosi, dà loro il numero di archivio progressivo secondo la data dell’insinuazione.
Insinuazione di copie di istromenti di notaio defunto o che ha cessato l’esercizio
Art. 46
I notai depositari di pubblici istromenti di notai defunti o che hanno cessato l’esercizio
devono insinuare le copie degli istromenti e adempiere gli obblighi che incombevano ai predetti
notai.
Art. 47 Ricevuta d’archivio e supplemento di bollo
L’archivista rilascia al notaio una ricevuta degli istromenti insinuati, preleva i supplementi
di bollo e segnala alla Commissione di disciplina notarile i casi di ritardata insinuazione.
Art. 48 Archivio di Stato
1La Commissione per il notariato autorizza il deposito, totale o parziale, presso l’Archivio
di Stato degli originali dei pubblici istromenti e delle rubriche dei notai defunti o che hanno smesso
l’esercizio del notariato, per i quali non si trova un depositario o qualora questi intendesse
spossessarsene.
2Prima di riceverli in deposito, l’Archivio di Stato deve allestire, in contraddittorio con il deponente,
un inventario di consegna che constati lo stato dei pubblici istromenti o un’eventuale loro mancanza.
Questo verbale va conservato con le rubriche degli istromenti pubblicati.
3Non è tuttavia ammesso il deposito presso l’Archivio di Stato di disposizioni di ultima volontà e di
contratti successori. Il notaio che smette l’esercizio del notariato, il notaio depositario o gli eredi del
notaio defunto devono pertanto designare un depositario per le disposizioni di ultima volontà e per
i contratti successori, affinché ne venga assicurata la custodia e la pubblicazione. La Commissione
per il notariato procede direttamente a effettuare la designazione di un depositario, qualora la stessa
non venga fatta dagli interessati nonostante una diffida a procedervi entro quindici giorni.
TITOLO X
Disposizioni varie
Art. 49 Indennità
Ai membri della Commissione per il notariato, della Commissione esaminatrice, della
Commissione di disciplina notarile e agli ispettori notarili esterni all’amministrazione cantonale sono
corrisposte le indennità in conformità all’articolo 3 della legge sugli onorari dei magistrati del 14
maggio 1973.
Art. 50 Tasse
Le tasse per le decisioni della Commissione per il notariato e della Commissione di
disciplina notarile (art. 109 LN) nonché le tasse per l’attività degli ispettori notarili (art. 94 cpv. 4 LN)
devono essere fissate, di regola, in ossequio del principio della copertura dei costi.
TITOLO XI
Disposizioni finali
Art. 51 Abrogazione
Il regolamento d’applicazione della legge sul notariato del 22 maggio 1985 è abrogato.
Art. 52 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra in vigore il 1° luglio 2015.
Pubblicato nel BU 2015, 174.