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Regolamento sul notariato

Ticino · 952.110 · regulation

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Contents: 52 provisions
  1. Art. 1 Pubblicità
  2. Art. 2 Formazione professionale continua
  3. Art. 3 Condizioni di ammissione
  4. Art. 4 Istanza di ammissione
  5. Art. 5 Durata
  6. Art. 6 Esercizio della pratica
  7. Art. 7 Condizioni di ammissione all’esame
  8. Art. 8 Istanza di ammissione
  9. Art. 9 Esame
  10. Art. 10 Esito dell’esame
  11. Art. 11 Forma del tabellionato
  12. Art. 12 Conservazione e sostituzione del tabellionato
  13. Art. 13 Consegna del tabellionato per fine dell’attività e per decesso
  14. Art. 14 Notaio supplente
  15. Art. 15 Compiti del notaio supplente
  16. Art. 16 Procedura di inizio e fine della supplenza
  17. Art. 17 Responsabilità del notaio supplente
  18. Art. 18 Forma della copertura
  19. Art. 19 Prova della copertura
  20. Art. 20 Forme della cauzione
  21. Art. 21 Esercizio dei diritti sulla cauzione
  22. Art. 22 Procedura di svincolo
  23. Art. 23 Originali degli istromenti
  24. Art. 24 Scrittura e firma degli originali
  25. Art. 25 Carta notarile
  26. Art. 26 Variazioni e aggiunte durante la stesura dell’istromento
  27. Art. 27 Variazioni e aggiunte dopo la firma
  28. Art. 28 Inserti
  29. Art. 29 Conservazione degli originali degli istromenti
  30. Art. 30 Conservazione e rilegatura degli istromenti originali
  31. Art. 31 Iscrizione nella rubrica degli istromenti
  32. Art. 32 Forma delle copie autentiche degli istromenti
  33. Art. 33 Copia autentica eseguita mediante riproduzione in fotocopia
  34. Art. 34 Copia autentica eseguita mediante trascrizione
  35. Art. 35 Copia autentica parziale degli istromenti
  36. Art. 36 Copie autentiche di pubblici istromenti
  37. Art. 37 Copie di inserti
  38. Art. 38 Copia per l’archivio notarile
  39. Art. 39 Inserti in lingua straniera e loro traduzione
  40. Art. 40 Esame della qualità della copia da parte dei pubblici registri
  41. Art. 41 Brevetti
  42. Art. 42 Rubriche degli istromenti e dei brevetti
  43. Art. 43 Tenuta delle rubriche
  44. Art. 44 Omissione di iscrizione nelle rubriche
  45. Art. 45 Numero d’archivio delle copie tardive
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Ricevuta d’archivio e supplemento di bollo
  48. Art. 48 Archivio di Stato
  49. Art. 49 Indennità
  50. Art. 50 Tasse
  51. Art. 51 Abrogazione
  52. Art. 52 Entrata in vigore

52 provisions

Art. 41 Brevetti

1Gli atti fatti per brevetto possono essere scritti o sui documenti cui si riferiscono o, trattandosi di attestazioni o dichiarazioni a sé stanti, su carta bianca resistente, in foglio semplice o doppio. 2I brevetti possono essere stampati o scritti a mano o apposti con un timbro, nei casi espressamente previsti dalla LN. 3Il testo invariabile apposto con un timbro può essere completato a stampa o mano. Le scritture a stampa e a mano possono essere combinate nello stesso brevetto. 4Se il brevetto occupa più fogli, ogni foglio porta un numero progressivo, con il riferimento al numero di rubrica, la firma o sigla del notaio e l’impressione del tabellionato. Il brevetto termina con il tabellionato come pure con nome, cognome, residenza e qualifica del notaio, apposti a mano. 5Gli spazi vuoti nel testo devono essere interlineati. 6Per l’estrazione di copie autentiche di brevetti si applicano per analogia le norme concernenti i pubblici istromenti. 7Le prescrizioni per la scrittura concernenti i pubblici istromenti valgono anche per i brevetti e per ogni possibile firma o annotazione su di un atto notarile. Capitolo terzobis Delle disposizioni a causa di morte1 Pubblicazione dei testamenti: avviso agli eredi e notifica agli interessati Art. 41a2 1Salvo disposizione diversa del pretore, il notaio che ha ricevuto o è depositario di un testamento pubblico od olografo dà avviso a tutti gli eredi conosciuti dell’udienza di pubblicazione del testamento davanti al pretore (art. 557 cpv. 2 CC). 2Egli è autorizzato a ricevere dalle autorità preposte la documentazione necessaria a identificare gli eredi in vista della pubblicazione del testamento e della relativa notifica agli interessati (art. 558 CC). Capitolo terzoter Delle disposizioni sulla rogazione a distanza3 Rogazione a distanza a) oggetto Art. 41b4 1Il notaio può rogare i processi verbali assembleari a distanza tenuti con mezzi di comunicazione elettronici alle condizioni previste dal diritto federale. 2Sono esclusi gli atti di costituzione di società. b) principi Art. 41c5 1Il notaio deve personalmente accertare l’identità di colui che presiede l’assemblea, il quale deve essere persona a lui conosciuta. 2Il notaio deve partecipare personalmente e ininterrottamente allo svolgimento dell’assemblea. 3Qualora il presidente dell’assemblea non si trovasse fisicamente nel luogo di rogazione e non potesse firmare l’atto, il notaio ne farà menzione. Il notaio dovrà indicare che il presidente dell’assemblea gli ha confermato la correttezza del contenuto dell’atto. 4Per la rogazione dei processi verbali assembleari a distanza il notaio deve trovarsi fisicamente sul territorio del Cantone Ticino. c) altri organi Art. 41d6 Gli articoli sulla rogazione a distanza si applicano anche ai processi verbali degli organi superiori di direzione e amministrazione. Capitolo quarto Rubriche notarili

Art. 42 Rubriche degli istromenti e dei brevetti

1Il notaio tiene a giorno le seguenti rubriche: a) quella dei pubblici istromenti, consistente in un registro, con facciate numerate e distinte in colonne, dove si iscrivono cronologicamente gli istromenti pubblicati. Ogni pagina contiene colonne, destinate a ricevere: 1. Il numero progressivo di rubrica. 2. Il giorno, mese e anno in cui l’istromento è pubblicato. 3. La natura dell’istromento. 4. Il valore dell’istromento o quello determinato dall’autorità. 1 Capitolo introdotto dal R 5.7.2023; in vigore dal 7.7.2023 - BU 2023, 263. 2 Art. introdotto dal R 5.7.2023; in vigore dal 7.7.2023 - BU 2023, 263. 3 Capitolo introdotto dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.2.2025 - BU 2024, 344. 4 Art. introdotto dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.2.2025 - BU 2024, 344. 5 Art. introdotto dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.2.2025 - BU 2024, 344. 6 Art. introdotto dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.2.2025 - BU 2024, 344. 5. Il nome, cognome e domicilio delle parti. 6. Il nome e cognome dei testimoni. 7. L’elenco degli inserti. 8. Le osservazioni speciali. b) quella dei brevetti notarili con l’indicazione della data, della natura dell’atto, dei nomi delle parti o dei firmatari e della persona che ha ritirato l’originale del brevetto notarile. 2Tutte le iscrizioni devono portare un numero progressivo, che va riportato nell’originale dell’atto. 3Il notaio che non tiene costantemente aggiornate le proprie rubriche è passibile di procedimento disciplinare.

Art. 43 Tenuta delle rubriche

1Le iscrizioni nelle rubriche vanno eseguite in forma leggibile. 2Ogni caso di errore che non sia d’ortografia deve essere notificato alla Commissione per il notariato che provvede alla sanatoria. 3Le rubriche sono firmate dal notaio e contrassegnate con il tabellionato, apposto in calce a ogni pagina completata. 4I notai non possono spossessarsi delle rubriche ma solo rilasciarne fotocopia su decisione definitiva della competente autorità.

Art. 44 Omissione di iscrizione nelle rubriche

Il notaio che omette le iscrizioni nelle rubriche, o non le iscrive in ordine cronologico, o con data non corrispondente alla realtà, è passibile di procedimento disciplinare. TITOLO IX Archivio notarile

Art. 45 Numero d’archivio delle copie tardive

L’archivista non può sospendere l’iscrizione nei registri delle copie posteriori di data ad altre che non furono insinuate: quando sono prodotte quelle tardive, fatta menzione del ritardo avveratosi, dà loro il numero di archivio progressivo secondo la data dell’insinuazione. Insinuazione di copie di istromenti di notaio defunto o che ha cessato l’esercizio

Art. 46

I notai depositari di pubblici istromenti di notai defunti o che hanno cessato l’esercizio devono insinuare le copie degli istromenti e adempiere gli obblighi che incombevano ai predetti notai.

Art. 47 Ricevuta d’archivio e supplemento di bollo

L’archivista rilascia al notaio una ricevuta degli istromenti insinuati, preleva i supplementi di bollo e segnala alla Commissione di disciplina notarile i casi di ritardata insinuazione.

Art. 48 Archivio di Stato

1La Commissione per il notariato autorizza il deposito, totale o parziale, presso l’Archivio di Stato degli originali dei pubblici istromenti e delle rubriche dei notai defunti o che hanno smesso l’esercizio del notariato, per i quali non si trova un depositario o qualora questi intendesse spossessarsene. 2Prima di riceverli in deposito, l’Archivio di Stato deve allestire, in contraddittorio con il deponente, un inventario di consegna che constati lo stato dei pubblici istromenti o un’eventuale loro mancanza. Questo verbale va conservato con le rubriche degli istromenti pubblicati. 3Non è tuttavia ammesso il deposito presso l’Archivio di Stato di disposizioni di ultima volontà e di contratti successori. Il notaio che smette l’esercizio del notariato, il notaio depositario o gli eredi del notaio defunto devono pertanto designare un depositario per le disposizioni di ultima volontà e per i contratti successori, affinché ne venga assicurata la custodia e la pubblicazione. La Commissione per il notariato procede direttamente a effettuare la designazione di un depositario, qualora la stessa non venga fatta dagli interessati nonostante una diffida a procedervi entro quindici giorni. TITOLO X Disposizioni varie

Art. 49 Indennità

Ai membri della Commissione per il notariato, della Commissione esaminatrice, della Commissione di disciplina notarile e agli ispettori notarili esterni all’amministrazione cantonale sono corrisposte le indennità in conformità all’articolo 3 della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973.

Art. 50 Tasse

Le tasse per le decisioni della Commissione per il notariato e della Commissione di disciplina notarile (art. 109 LN) nonché le tasse per l’attività degli ispettori notarili (art. 94 cpv. 4 LN) devono essere fissate, di regola, in ossequio del principio della copertura dei costi. TITOLO XI Disposizioni finali

Art. 51 Abrogazione

Il regolamento d’applicazione della legge sul notariato del 22 maggio 1985 è abrogato.

Art. 52 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2015. Pubblicato nel BU 2015, 174.

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