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4 provisions
Art. 1 Riparto delle imposte alla fonte
In deroga ai disposti della Legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte alla
fonte a carico dei lavoratori che operano sui cantieri della trasversale alpina avviene secondo i
seguenti criteri:
a) stagionali e dimoranti:
il 75% al comune di dimora. Il restante 25% ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i
lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una
ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo
una zona edificabile;
b) frontalieri:
ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene
conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo
una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile.
Art. 2 Riparto delle imposte delle aziende
A complemento dei disposti della Legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte
delle imprese che partecipano ai lavori di costruzione della trasversale alpina tiene conto del
criterio di cui all’art. 1 lett. B).
Art. 3
…1
Art. 4 Norma finale
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è
pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
La data di entrata in vigore2 e quella di decadenza del decreto legislativo sono stabiliti dal Consiglio
di Stato.
Pubblicato nel BU 1994, 141.
1 Art. abrogato dal DL 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 534.
2 Entrata in vigore: 1° gennaio 1995 - BU 1994, 141.