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Decreto legislativo concernente il riparto intercomunale delle imposte alla fonte e delle imposte delle aziende relative ai lavori per la trasversale alpina

Ticino · 641.200 · decree

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Contents: 4 provisions
  1. Art. 1 Riparto delle imposte alla fonte
  2. Art. 2 Riparto delle imposte delle aziende
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Norma finale

4 provisions

Art. 1 Riparto delle imposte alla fonte

In deroga ai disposti della Legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte alla fonte a carico dei lavoratori che operano sui cantieri della trasversale alpina avviene secondo i seguenti criteri: a) stagionali e dimoranti: il 75% al comune di dimora. Il restante 25% ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile; b) frontalieri: ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile.

Art. 2 Riparto delle imposte delle aziende

A complemento dei disposti della Legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte delle imprese che partecipano ai lavori di costruzione della trasversale alpina tiene conto del criterio di cui all’art. 1 lett. B).

Art. 3

…1

Art. 4 Norma finale

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. La data di entrata in vigore2 e quella di decadenza del decreto legislativo sono stabiliti dal Consiglio di Stato. Pubblicato nel BU 1994, 141. 1 Art. abrogato dal DL 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 534. 2 Entrata in vigore: 1° gennaio 1995 - BU 1994, 141.

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