Art. 1 Composizione
Sulla base dell’articolo 85c LADI sono costituite due commissioni tripartite, una per gli Uffici Regionali di Collocamento (URC) del Sopraceneri e una per gli URC del Sottoceneri.
Ticino · 857.120 · regulation
Ask the law about thisMore laws of TicinoFor machines: Markdown
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 5f36b53c34cebaaea88a2ded8b7d16d0c9643a720f44cf50b246d3a23035a076
Sulla base dell’articolo 85c LADI sono costituite due commissioni tripartite, una per gli Uffici Regionali di Collocamento (URC) del Sopraceneri e una per gli URC del Sottoceneri.
1Sono membri delle commissioni tripartite: a) due rappresentanti dell’autorità del mercato del lavoro cantonale; b) due rappresentanti dei datori di lavoro; c) due rappresentanti dei lavoratori; d) un rappresentante della cassa pubblica di assicurazione contro la disoccupazione con voto consultivo. 2La presidenza delle commissioni tripartite compete a un rappresentante dell’autorità cantonale. II Compiti e competenze
1Le commissioni tripartite assumono oltre ai compiti previsti dall’art. 85c LADI quelli previsti dall’art. 18 L-rilocc. Assistono inoltre gli URC nell’esercizio dei loro compiti e ne promuovono le prestazioni presso le organizzazioni da loro rappresentate. 2Le commissioni possono delegare i loro compiti a sotto commissioni. 3Le commissioni tripartite prendono posizione in merito ad eventuali eccezioni di cui all’art. 16 cpv. 2 lett. i) LADI. 4Le commissioni hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte presso gli URC. III Organizzazione
1I membri delle commissioni tripartite possono farsi rappresentare. 2Le commissioni possono validamente deliberare se partecipa alla seduta almeno la metà dei membri. 3Le decisioni delle commissioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del presidente. 4Un rappresentante dell’autorità cantonale tiene il verbale. 5Il segretariato è assicurato dall’autorità cantonale. IV Rapporto Rapporto 857.120
Le commissioni tripartite consegnano annualmente entro il 28 febbraio all’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e all’autorità cantonale un rapporto sulla loro attività. V Segreto d’ufficio
1I membri delle commissioni devono osservare il massimo riserbo su tutto ciò che viene fatto o detto in seno alle commissioni. 2Se non vi si oppone alcun interesse pubblico o privato, il presidente può autorizzare delle deroghe. VI Indennità
1I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ricevono gettoni di presenza e indennità di viaggio. 2Le tariffe sono quelle stabilite dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.1 3Le indennità sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC. VII Entrata in vigore
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 1998. Pubblicato nel BU 1998, 42. 1 Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 235.