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Regolamento delle commissioni tripartite in materia di disoccupazione

Ticino · 857.120 · regulation

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1 Composizione
  2. Art. 2 Composizione
  3. Art. 3 Compiti e competenze
  4. Art. 4 Organizzazione
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Segreto d’ufficio
  7. Art. 7 Indennità
  8. Art. 8 Entrata in vigore

8 provisions

Art. 1 Composizione

Sulla base dell’articolo 85c LADI sono costituite due commissioni tripartite, una per gli Uffici Regionali di Collocamento (URC) del Sopraceneri e una per gli URC del Sottoceneri.

Art. 2 Composizione

1Sono membri delle commissioni tripartite: a) due rappresentanti dell’autorità del mercato del lavoro cantonale; b) due rappresentanti dei datori di lavoro; c) due rappresentanti dei lavoratori; d) un rappresentante della cassa pubblica di assicurazione contro la disoccupazione con voto consultivo. 2La presidenza delle commissioni tripartite compete a un rappresentante dell’autorità cantonale. II Compiti e competenze

Art. 3 Compiti e competenze

1Le commissioni tripartite assumono oltre ai compiti previsti dall’art. 85c LADI quelli previsti dall’art. 18 L-rilocc. Assistono inoltre gli URC nell’esercizio dei loro compiti e ne promuovono le prestazioni presso le organizzazioni da loro rappresentate. 2Le commissioni possono delegare i loro compiti a sotto commissioni. 3Le commissioni tripartite prendono posizione in merito ad eventuali eccezioni di cui all’art. 16 cpv. 2 lett. i) LADI. 4Le commissioni hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte presso gli URC. III Organizzazione

Art. 4 Organizzazione

1I membri delle commissioni tripartite possono farsi rappresentare. 2Le commissioni possono validamente deliberare se partecipa alla seduta almeno la metà dei membri. 3Le decisioni delle commissioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del presidente. 4Un rappresentante dell’autorità cantonale tiene il verbale. 5Il segretariato è assicurato dall’autorità cantonale. IV Rapporto Rapporto 857.120

Art. 5

Le commissioni tripartite consegnano annualmente entro il 28 febbraio all’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e all’autorità cantonale un rapporto sulla loro attività. V Segreto d’ufficio

Art. 6 Segreto d’ufficio

1I membri delle commissioni devono osservare il massimo riserbo su tutto ciò che viene fatto o detto in seno alle commissioni. 2Se non vi si oppone alcun interesse pubblico o privato, il presidente può autorizzare delle deroghe. VI Indennità

Art. 7 Indennità

1I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ricevono gettoni di presenza e indennità di viaggio. 2Le tariffe sono quelle stabilite dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.1 3Le indennità sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC. VII Entrata in vigore

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 1998. Pubblicato nel BU 1998, 42. 1 Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 235.

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