1La ripetizione dell’anno scolastico nelle scuole professionali di base a tempo pieno è
consentita una sola volta su tutto il curricolo; l’anno scolastico abbandonato è considerato non
superato.
2Una seconda ripetizione può essere consentita in casi eccezionali dalla direzione di istituto, sentito
il Consiglio di classe.
3Il limite alle ripetizioni vale per lo stesso tipo di percorso formativo; l’allievo promosso non può
ripetere l’anno scolastico.
4La decisione che impedisce una nuova iscrizione a seguito del superamento del limite alle
ripetizioni compete alla Divisione.
5La mancata ripetizione implica lo scioglimento del contratto di tirocinio.
6Sono riservate le disposizioni federali e le norme del regolamento della maturità professionale del
1° luglio 2015, quando dispongono altrimenti.
Art. 42 Procedure di qualificazione
1Le procedure di qualificazione previste al termine dei differenti percorsi professionali di
base si svolgono nel rispetto delle vigenti disposizioni federali e cantonali.
2Gli art. 54 e segg. del regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014
sono direttamente applicabili alle procedure di qualificazione al termine di una scuola professionale
di base con pratica professionale in azienda.
34 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
35 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
36 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464.
37 Art. modificato dal R 15.6.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 311.
3Per le procedure di qualificazione al termine di una scuola professionale di base a tempo pieno e
per quelle che si concludono con il rilascio di una maturità professionale o di una maturità
specializzata, le norme richiamate al cpv. 2 sono applicabili per analogia, ritenuto che è la direzione
di istituto a fungere da autorità d’esame.
4Le procedure di qualificazione si svolgono, di regola, alla fine della formazione, nel periodo fissato
dall’autorità d’esame, dove possibile in modo coordinato e uniforme; la Divisione può autorizzare,
se opportuno e conforme ai piani cantonali di formazione, esami finali anticipati.
Art. 43 Titoli rilasciati
1Il Dipartimento rilascia gratuitamente i certificati di formazione pratica, gli attestati
federali di capacità, i certificati di maturità professionale, i diplomi di scuola specializzata e i diplomi
di maturità specializzata. Su richiesta e dietro pagamento di una tassa di fr. 200.– possono essere
rilasciati in forma calligrafica degli attestati cantonali che ne confermano il conseguimento.
2Nei percorsi che lo prevedono, l’istituto rilascia certificazioni supplementari che attestano la
frequenza della formazione organizzata dalla scuola stessa.
3Duplicati sono rilasciati dal Dipartimento previa istanza scritta dietro pagamento di una tassa di fr.
50.–.
Capitolo terzo
Scuole specializzate superiori
Art. 44 Istituzione di cicli di formazione
1Il Consiglio di Stato istituisce cicli di formazione di scuola specializzata superiore o cicli
di studio postdiploma sulla base della OERic-SSS, su proposta della Divisione e tenendo conto delle
esigenze del mondo del lavoro.38
2Il singolo ciclo di formazione può essere attivato se vi sono al minimo 10 candidati provvisti dei
requisiti per l’ammissione, a meno che particolari esigenze del mercato del lavoro richiedano
diversamente.
Art. 45 Tassa d’iscrizione
L’importo delle tasse scolastiche è deciso mediante decreto esecutivo dal Consiglio di
Stato.
Art. 46 Titoli rilasciati
1Le scuole specializzate superiori rilasciano i diplomi federali relativi ai loro cicli di
formazione e di studio postdiploma sulla base della OERic-SSS, nonché di particolari disposizioni
della SEFRI.39
2Duplicati sono rilasciati previa istanza scritta dietro pagamento di una tassa.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 47 Abrogazioni
Sono abrogati:
a) il regolamento delle Scuole d’arti e mestieri del 14 maggio 1997;
b) il regolamento delle scuole sociosanitarie cantonali del 21 maggio 1997;
c) il regolamento delle Scuole professionali agraria, artigianali e industriali del 22 febbraio 2000;
d) il regolamento delle Scuole specializzate superiori di tecnica e artistica del 26 agosto 2009;
e) il regolamento del Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano del 13 aprile 2010;
f) il regolamento delle Scuole medie di commercio e delle Scuole professionali commerciali del
13 luglio 2010;
g) il regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione del 31 maggio 2011;
h) il regolamento della Scuola superiore di economia aziendale dell’8 maggio 2012;
i) il regolamento della Scuola specializzata superiore alberghiera e sul turismo del 22 gennaio
2014.
Entrata in vigore
38 Cpv. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 142.
39 Cpv. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 142.
Art. 48
1Il presente regolamento, unitamente al suo allegato di modifica di altri regolamenti è
pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore
il 1° agosto 2015.
2Fino all’adozione da parte del Dipartimento dei regolamenti degli studi elaborati per singole scuole
o gruppi di scuole, ma al massimo fino al 31 luglio 2016, è applicabile a titolo suppletivo il diritto
previgente, sempre che non sia in contrasto con il presente regolamento.
Pubblicato nel BU 2015, 384.