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Regolamento delle scuole professionali

Ticino · 415.110 · regulation

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Contents: 48 provisions
  1. Art. 1 Principio
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Sedi e contenuti dei centri professionali tecnici
  4. Art. 4 Sedi e contenuti dei centri professionali agrario e artistico
  5. Art. 5 Sedi e contenuti dei centri professionali commerciali
  6. Art. 6 Sedi e contenuti dei Centri professionali sociosanitari
  7. Art. 7 Professioni insegnate e comprensori
  8. Art. 8 Istituzione e composizione dei collegi
  9. Art. 9 Compiti
  10. Art. 10 Presidente e segretario
  11. Art. 11 Convocazione
  12. Art. 12 Partecipazione
  13. Art. 13 Decisioni
  14. Art. 14 Designazione
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Durata della carica
  17. Art. 17 Diritti
  18. Art. 18 Doveri
  19. Art. 19 Iscrizioni
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Assenze
  22. Art. 22 Assenze ripetute o prolungate
  23. Art. 23 Procedura prima della sanzione
  24. Art. 24 Sanzioni
  25. Art. 25 Anno scolastico
  26. Art. 26 Durata dell’ora-lezione
  27. Art. 27 Composizione delle sezioni
  28. Art. 28 Orario settimanale e assegnazione delle lezioni
  29. Art. 29 Uscite culturali o sportive
  30. Art. 30 Programmazione dell’insegnamento
  31. Art. 31 Coordinamento dell’insegnamento
  32. Art. 32 Valutazione nelle scuole professionali di base
  33. Art. 33 Note e pagelle nelle scuole professionali di base
  34. Art. 34 Regolamenti degli studi
  35. Art. 35 Commissioni di vigilanza
  36. Art. 36 Proprietà dei lavori
  37. Art. 37 Contratto di tirocinio
  38. Art. 38 Ammissione delle persone in formazione
  39. Art. 39 Ammissioni particolari e cambiamenti di percorso formativo
  40. Art. 40 Promozione
  41. Art. 41 Limite alle ripetizioni
  42. Art. 42 Procedure di qualificazione
  43. Art. 43 Titoli rilasciati
  44. Art. 44 Istituzione di cicli di formazione
  45. Art. 45 Tassa d’iscrizione
  46. Art. 46 Titoli rilasciati
  47. Art. 47 Abrogazioni
  48. Art. 48

48 provisions

Art. 41 Limite alle ripetizioni

1La ripetizione dell’anno scolastico nelle scuole professionali di base a tempo pieno è consentita una sola volta su tutto il curricolo; l’anno scolastico abbandonato è considerato non superato. 2Una seconda ripetizione può essere consentita in casi eccezionali dalla direzione di istituto, sentito il Consiglio di classe. 3Il limite alle ripetizioni vale per lo stesso tipo di percorso formativo; l’allievo promosso non può ripetere l’anno scolastico. 4La decisione che impedisce una nuova iscrizione a seguito del superamento del limite alle ripetizioni compete alla Divisione. 5La mancata ripetizione implica lo scioglimento del contratto di tirocinio. 6Sono riservate le disposizioni federali e le norme del regolamento della maturità professionale del 1° luglio 2015, quando dispongono altrimenti.

Art. 42 Procedure di qualificazione

1Le procedure di qualificazione previste al termine dei differenti percorsi professionali di base si svolgono nel rispetto delle vigenti disposizioni federali e cantonali. 2Gli art. 54 e segg. del regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014 sono direttamente applicabili alle procedure di qualificazione al termine di una scuola professionale di base con pratica professionale in azienda. 34 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. 35 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. 36 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 464. 37 Art. modificato dal R 15.6.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 311. 3Per le procedure di qualificazione al termine di una scuola professionale di base a tempo pieno e per quelle che si concludono con il rilascio di una maturità professionale o di una maturità specializzata, le norme richiamate al cpv. 2 sono applicabili per analogia, ritenuto che è la direzione di istituto a fungere da autorità d’esame. 4Le procedure di qualificazione si svolgono, di regola, alla fine della formazione, nel periodo fissato dall’autorità d’esame, dove possibile in modo coordinato e uniforme; la Divisione può autorizzare, se opportuno e conforme ai piani cantonali di formazione, esami finali anticipati.

Art. 43 Titoli rilasciati

1Il Dipartimento rilascia gratuitamente i certificati di formazione pratica, gli attestati federali di capacità, i certificati di maturità professionale, i diplomi di scuola specializzata e i diplomi di maturità specializzata. Su richiesta e dietro pagamento di una tassa di fr. 200.– possono essere rilasciati in forma calligrafica degli attestati cantonali che ne confermano il conseguimento. 2Nei percorsi che lo prevedono, l’istituto rilascia certificazioni supplementari che attestano la frequenza della formazione organizzata dalla scuola stessa. 3Duplicati sono rilasciati dal Dipartimento previa istanza scritta dietro pagamento di una tassa di fr. 50.–. Capitolo terzo Scuole specializzate superiori

Art. 44 Istituzione di cicli di formazione

1Il Consiglio di Stato istituisce cicli di formazione di scuola specializzata superiore o cicli di studio postdiploma sulla base della OERic-SSS, su proposta della Divisione e tenendo conto delle esigenze del mondo del lavoro.38 2Il singolo ciclo di formazione può essere attivato se vi sono al minimo 10 candidati provvisti dei requisiti per l’ammissione, a meno che particolari esigenze del mercato del lavoro richiedano diversamente.

Art. 45 Tassa d’iscrizione

L’importo delle tasse scolastiche è deciso mediante decreto esecutivo dal Consiglio di Stato.

Art. 46 Titoli rilasciati

1Le scuole specializzate superiori rilasciano i diplomi federali relativi ai loro cicli di formazione e di studio postdiploma sulla base della OERic-SSS, nonché di particolari disposizioni della SEFRI.39 2Duplicati sono rilasciati previa istanza scritta dietro pagamento di una tassa. TITOLO V Disposizioni finali

Art. 47 Abrogazioni

Sono abrogati: a) il regolamento delle Scuole d’arti e mestieri del 14 maggio 1997; b) il regolamento delle scuole sociosanitarie cantonali del 21 maggio 1997; c) il regolamento delle Scuole professionali agraria, artigianali e industriali del 22 febbraio 2000; d) il regolamento delle Scuole specializzate superiori di tecnica e artistica del 26 agosto 2009; e) il regolamento del Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano del 13 aprile 2010; f) il regolamento delle Scuole medie di commercio e delle Scuole professionali commerciali del 13 luglio 2010; g) il regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione del 31 maggio 2011; h) il regolamento della Scuola superiore di economia aziendale dell’8 maggio 2012; i) il regolamento della Scuola specializzata superiore alberghiera e sul turismo del 22 gennaio 2014. Entrata in vigore 38 Cpv. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 142. 39 Cpv. modificato dal R 25.6.2025; in vigore dal 27.6.2025 - BU 2025, 142.

Art. 48

1Il presente regolamento, unitamente al suo allegato di modifica di altri regolamenti è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° agosto 2015. 2Fino all’adozione da parte del Dipartimento dei regolamenti degli studi elaborati per singole scuole o gruppi di scuole, ma al massimo fino al 31 luglio 2016, è applicabile a titolo suppletivo il diritto previgente, sempre che non sia in contrasto con il presente regolamento. Pubblicato nel BU 2015, 384.

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