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9 provisions
Art. 1
1Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi,
esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione delle
normative cantonali e federali sulle armi.
2Il Servizio stabilisce inoltre i requisiti cui devono adempiere i richiedenti, le modalità d’uso e le
condizioni di conservazione per le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. i) della
legge.
2. Commissione d’esame
Art. 2
1Il Dipartimento delle istituzioni nomina una Commissione d’esame, composta di un
rappresentante la Polizia cantonale, un giurista e due armaioli, con i relativi sostituti, competente
per l’esame delle nozioni di cui dispongono le persone richiedenti le patenti e le autorizzazioni
federali e cantonali.
2La Commissione può dotarsi di un regolamento interno.
3Per le indennità è applicabile per analogia il Regolamento concernente le commissioni nominate
dal Consiglio di Stato.
3. Delega per l’esame porto d’armi
Art. 3
Il Servizio può delegare l’esecuzione dell’esame per l’ottenimento del permesso di
porto d’armi a enti privati.
B. Patente per collezionista
1. Domanda
Art. 4
La domanda per l’ottenimento della patente deve essere presentata al Servizio
mediante l’apposito modulo, cui devono essere allegati:
a) l’estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi;
b) la copia di un documento ufficiale di legittimazione;
c) la descrizione dettagliata e la documentazione fotografica dei locali, del mobilio e dei sistemi
di sicurezza di cui si dispone per la conservazione delle armi, degli accessori di armi e delle
munizioni.
2. Esonero dall’esame
1 Nota marginale modificata dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente
modifica: BU 2014, 458.
2 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,
458.
3 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,
458.
4 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,
458.
571.110
Art. 5
Il Servizio può esonerare dall’esame persone che in virtù della loro professione o della
loro formazione militare manifestamente già dispongono delle nozioni indicate dall’art. 4 cpv. 2 lett.
a) e b) della legge, e segnatamente agenti di polizia, guardie di confine e ufficiali dell’esercito.
3. Idoneità dei locali e dei mobili
Art. 6
Sono ritenuti idonei i locali e i mobili che presentano caratteristiche di sicurezza
analoghe a quelle stabilite dalle normative federali sulle esigenze minime relative ai locali per il
commercio delle armi.
Art. 7 C. Tasse
1La tassa d’esame per la patente di collezionista è fissata a fr. 200.--.
2La tassa per il rilascio della patente da collezionista è fissata a fr. 200.--.
Art. 8 D. Norma abrogativa
Il Regolamento del 17 ottobre 2000 della legge cantonale di applicazione alla legge
federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogato.
Art. 9 E. Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2009.
Pubblicato nel BU 2009, 287.
5 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,
458.