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Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ticino · 571.110 · regulation

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Contents: 9 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 C. Tasse
  8. Art. 8 D. Norma abrogativa
  9. Art. 9 E. Entrata in vigore

9 provisions

Art. 1

1Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione delle normative cantonali e federali sulle armi. 2Il Servizio stabilisce inoltre i requisiti cui devono adempiere i richiedenti, le modalità d’uso e le condizioni di conservazione per le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. i) della legge. 2. Commissione d’esame

Art. 2

1Il Dipartimento delle istituzioni nomina una Commissione d’esame, composta di un rappresentante la Polizia cantonale, un giurista e due armaioli, con i relativi sostituti, competente per l’esame delle nozioni di cui dispongono le persone richiedenti le patenti e le autorizzazioni federali e cantonali. 2La Commissione può dotarsi di un regolamento interno. 3Per le indennità è applicabile per analogia il Regolamento concernente le commissioni nominate dal Consiglio di Stato. 3. Delega per l’esame porto d’armi

Art. 3

Il Servizio può delegare l’esecuzione dell’esame per l’ottenimento del permesso di porto d’armi a enti privati. B. Patente per collezionista 1. Domanda

Art. 4

La domanda per l’ottenimento della patente deve essere presentata al Servizio mediante l’apposito modulo, cui devono essere allegati: a) l’estratto del casellario giudiziale centrale, rilasciato da meno di tre mesi; b) la copia di un documento ufficiale di legittimazione; c) la descrizione dettagliata e la documentazione fotografica dei locali, del mobilio e dei sistemi di sicurezza di cui si dispone per la conservazione delle armi, degli accessori di armi e delle munizioni. 2. Esonero dall’esame 1 Nota marginale modificata dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458. 2 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458. 3 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458. 4 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458. 571.110

Art. 5

Il Servizio può esonerare dall’esame persone che in virtù della loro professione o della loro formazione militare manifestamente già dispongono delle nozioni indicate dall’art. 4 cpv. 2 lett. a) e b) della legge, e segnatamente agenti di polizia, guardie di confine e ufficiali dell’esercito. 3. Idoneità dei locali e dei mobili

Art. 6

Sono ritenuti idonei i locali e i mobili che presentano caratteristiche di sicurezza analoghe a quelle stabilite dalle normative federali sulle esigenze minime relative ai locali per il commercio delle armi.

Art. 7 C. Tasse

1La tassa d’esame per la patente di collezionista è fissata a fr. 200.--. 2La tassa per il rilascio della patente da collezionista è fissata a fr. 200.--.

Art. 8 D. Norma abrogativa

Il Regolamento del 17 ottobre 2000 della legge cantonale di applicazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogato.

Art. 9 E. Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2009. Pubblicato nel BU 2009, 287. 5 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 458.

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