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Decreto esecutivo concernente la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie

Ticino · 853.160 · ordinance

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Contents: 6 provisions
  1. Art. 1 I. Casi valutati e segnalati
  2. Art. 2 II. Casi di morosità rientrata
  3. Art. 3 (art. 44 cpv. 2 Reg. LCAMal)
  4. Art. 4 (art. 39 cpv. 2 Reg. LCAMal)
  5. Art. 5 B. Richiesta di indennizzo
  6. Art. 6 C. Entrata in vigore

6 provisions

Art. 1 I. Casi valutati e segnalati

1L’indennizzo forfetario, riconosciuto ai Comuni per i casi valutati e segnalati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, per unità di riferimento o debitore dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, corrisponde a: a) fr. 150.– per ogni caso valutato e segnalato in modo completo; b) fr. 75.– per ogni caso valutato e segnalato in modo parziale, nonostante la corrispondenza e i contatti intercorsi con l’assicurato. 2È considerato valutato e segnalato il caso valutato mediante l’apposito modulo e consegnato debitamente compilato nei tempi prescritti.

Art. 2 II. Casi di morosità rientrata

1Per ogni caso di morosità rientrata è corrisposto un indennizzo di fr. 75.–. 2È considerato caso di morosità rientrata quello dell’assicurato che, a seguito dell’intervento del Comune, ha saldato integralmente i debiti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie con conseguente ripristino della copertura. III. Casi preavvisati

Art. 3 (art. 44 cpv. 2 Reg. LCAMal)

Per i casi di assicurati morosi nei confronti dei quali il Comune preavvisa la sospensione poiché non si presentano è corrisposto un indennizzo di fr. 20.–. IV. Rivalutazione di casi segnalati

Art. 4 (art. 39 cpv. 2 Reg. LCAMal)

Per ogni nuova valutazione completa e riferita a un caso precedentemente segnalato in base all’art. 1 cpv. 1 lett. b) del presente decreto, è corrisposto un indennizzo di fr. 75.–.

Art. 5 B. Richiesta di indennizzo

Ogni Comune presenta semestralmente la lista dei casi trattati nell’anno e per ogni singolo assicurato giustifica in modo dettagliato la composizione dell’importo richiesto.

Art. 6 C. Entrata in vigore

1Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Esso entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2014. Pubblicato nel BU 2014, 447.

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