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6 provisions
Art. 1 I. Casi valutati e segnalati
1L’indennizzo forfetario, riconosciuto ai Comuni per i casi valutati e segnalati alla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, per unità di riferimento o debitore dei premi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, corrisponde a:
a) fr. 150.– per ogni caso valutato e segnalato in modo completo;
b) fr. 75.– per ogni caso valutato e segnalato in modo parziale, nonostante la corrispondenza e i
contatti intercorsi con l’assicurato.
2È considerato valutato e segnalato il caso valutato mediante l’apposito modulo e consegnato
debitamente compilato nei tempi prescritti.
Art. 2 II. Casi di morosità rientrata
1Per ogni caso di morosità rientrata è corrisposto un indennizzo di fr. 75.–.
2È considerato caso di morosità rientrata quello dell’assicurato che, a seguito dell’intervento del
Comune, ha saldato integralmente i debiti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie con conseguente ripristino della copertura.
III. Casi preavvisati
Art. 3 (art. 44 cpv. 2 Reg. LCAMal)
Per i casi di assicurati morosi nei confronti dei quali il Comune preavvisa la
sospensione poiché non si presentano è corrisposto un indennizzo di fr. 20.–.
IV. Rivalutazione di casi segnalati
Art. 4 (art. 39 cpv. 2 Reg. LCAMal)
Per ogni nuova valutazione completa e riferita a un caso precedentemente segnalato in
base all’art. 1 cpv. 1 lett. b) del presente decreto, è corrisposto un indennizzo di fr. 75.–.
Art. 5 B. Richiesta di indennizzo
Ogni Comune presenta semestralmente la lista dei casi trattati nell’anno e per ogni
singolo assicurato giustifica in modo dettagliato la composizione dell’importo richiesto.
Art. 6 C. Entrata in vigore
1Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi.
2Esso entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2014.
Pubblicato nel BU 2014, 447.